Spunti
di riflessione
Anno
IV n. 4 - 2000
Il
problema risarcibilità dei danni in sede amministrativa non
è certamente nuovo alla cultura giuridica. Ciò che sembra
oggi mutato è una diversa attenzione e una più acuta
sensibilità generale, anche sulla spinta della cultura europea.
Qui di seguito una interessante disamina delle vicende normative e
giurisprudenziali, sino alla recente riforma del processo amministrativo,
da parte dell'avv. Andrea Sylos Labini
Andrea Sylos Labini
Risarcimento danni in sede di giurisdizione
esclusiva dei T.A.R. : Fine di una tormentata vicenda ?
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
fu introdotta nel nostro ordinamento con il Regio Decreto n.2840 del
1923. La finalità che animò il legislatore del 1923
fu quella di risolvere le disfunzioni causate dai complessi problemi
di riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario
dovuti alla difficoltà di distinguere, in alcune delicate materie,
i diritti soggettivi dagli interessi legittimi. Si introdusse quindi
nel nostro ordinamento tale tipo di giurisdizione che attribuiva ad
un solo organo giurisdizionale (il giudice amministrativo) la competenza
a conoscere sia questioni afferenti a diritti soggettivi sia questioni
attinenti ad interessi legittimi, nelle materie tassativamente indicate
dalle legge.
La giurisdizione esclusiva ricevette poi nel 1948 l'imprimatur della
Costituzione che all'articolo103, disciplinando il riparto di giurisdizione
tra il giudice ordinario e quello amministrativo, attribuì
le controversie relative ai diritti al giudice ordinario e quelle
relative agli interessi legittimi al giudice amministrativo, attribuendo
però a quest'ultimo anche la giurisdizione sui diritti soggettivi
"in particolari materie indicate dalla legge".
Nel 1971 fu varata la legge 1034 che, tra l'altro, effettuò
una ricognizione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo e ne delimitò i poteri. In particolare
l'articolo 7 di tale legge nel terzo comma sottraeva alla cognizione
dei T.A.R. in sede di competenza esclusiva tre tipi di questioni,
ovvero le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità
delle persone fisiche, l'incidente di falso, e le questioni patrimoniali
conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto, che
furono esplicitamente affidate al giudice ordinario In base al nuovo
quadro normativo i T.A.R. , sia in sede di giurisdizione ordinaria
di legittimità, sia in sede di giurisdizione esclusiva, avevano
il potere di annullare gli atti illegittimi e di condannare la parte
soccombente alle spese di giudizio, ma non quello di condannare la
P.A. al risarcimento dell'eventuale danno. In conseguenza di queste
disposizioni, il privato che avesse subito un danno a causa delle
violazione di un diritto soggettivo con un atto illegittimo della
P.A in una delle materie di giurisdizione esclusiva, avrebbe dovuto
prima adire il giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto,
e poi ricorrere innanzi al giudice ordinario per il risarcimento del
danno. La normativa, palesemente gravosa dal punto di vista processuale
perché prevedeva un doppio giudizio per una singola questione,
sollevò forti dubbi di compatibilità con la normativa
comunitaria; il principio di pienezza della tutela giurisdizionale
delle posizioni soggettive comunitarie presuppone infatti che il giudice
possa esercitare, oltre al potere di annullamento, tutti gli altri
poteri necessari a garantire in modo pieno l'interesse dedotto in
giudizio. I problemi creati da tali norme non sembravano risolvibili
sul piano interpretativo e si auspicava un nuovo intervento legislativo
che li superasse.
Il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia
con il D.lgs. n. 80/98 che, a causa della sua formulazione non sempre
perfetta dal punto di vista tecnico, ha causato numerosi problemi
interpretativi. Uno dei punti focali della riforma operata da tale
decreto è rappresentato dall' estensione della cognizione del
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva alle controversie
relative al risarcimento del danno. L'articolo 35 del decreto in esame
modificava infatti, al quarto comma, il succitato articolo 7 legge
T.A.R., eliminando l'attribuzione dei diritti patrimoniali conseguenziali
al giudice ordinario Inoltre, al primo comma, stabiliva che il giudice
amministrativo "nelle controversie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno".
Di particolare rilevanza era anche il terzo comma dell'articolo 35
, secondo il quale il giudice amministrativo "nelle controversie
di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza
tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento."
. Sembrava quindi evidente, alla luce di tali norme , l'intento del
legislatore di fornire il giudice amministrativo di tutti i poteri,
sostanziali e procedurali, per risarcire il danno almeno nelle materie
di nuova giurisdizione esclusiva, cioè quelle introdotte dagli
artt. 33 e 34 del D.lgs. 80/98. Non era però chiaro se il legislatore
avesse voluto estendere, con una formulazione del tutto infelice,
le novità dell' articolo 35 a tutte le materie di giurisdizione
esclusiva, e quindi anche a quelle precedenti al D. lgs.80/98, o avesse
voluto piuttosto limitare le novità dell'articolo 35 alle sole
materie introdotte nella giurisdizione esclusiva dagli articolo 33
e 34, creando però un incomprensibile ed ingiustificabile iato
tra le nuove e le vecchie materie di giurisdizione esclusiva. La dottrina
era così irrimediabilmente divisa tra chi, da un lato, riteneva
insuperabile la lettera della legge e chi, dall'altro, rifiutava di
accettare una soluzione assolutamente illogica e contraria alla ratio
di "economia processuale" del decreto stesso. Il decreto
legislativo 80/98 però porgeva il fianco ad altre critiche.
Furono infatti manifestati taluni dubbi in ordine alla legittimità
costituzionale degli articoli 33 e 34. In particolare, ci si pose
il problema se la legge delega consentisse un'estensione integrale
della giurisdizione esclusiva alle materie dei servizi pubblici e
dell'edilizia urbanistica (come in effetti ha fatto il legislatore
delegato) o non limitasse piuttosto l'estensione della giurisdizione
ai soli diritti patrimoniali conseguenziali alle pronunce di annullamento
di atti amministrativi in tali materie. Si era infatti rilevato come
la dizione letterale della lettera g) del quarto comma dell'articolo
11 della legge 59/97 facesse propendere per un'interpretazione restrittiva,
disponendo l'estensione della giurisdizione esclusiva "alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali … in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici". La Corte Costituzionale
è intervenuta sull'argomento, e con la pronuncia del 17 luglio
2000 n. 292 ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli
33 e 34 per violazione dell'articolo 76 della Costituzione (eccesso
di delega).
La Corte ha riscontrato proprio una non autorizzata estensione della
delega, in quanto il legislatore delegato è passato dall'aspetto
specifico dei diritti patrimoniali conseguenziali, alle materie nel
loro complesso. Secondo la Corte la devoluzione di materie alla giurisdizione
esclusiva non corrisponde alla volontà del legislatore delegante,
costituendo tali materie solo "l'ambito all'interno del quale
la giurisdizione esclusive deve essere estesa" , con riferimento
ai diritti patrimoniali conseguenziali. Il legislatore delegato avrebbe
dovuto quindi limitarsi a concedere al giudice amministrativo, tanto
in sede di legittimità che di giurisdizione esclusiva, la possibilità
di conoscere dei diritti patrimoniali conseguenziali (fino ad allora
attribuiti al giudice ordinario) e di concedere il risarcimento dei
danni nelle materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici.
A giudizio della Corte il legislatore delegante non intendeva affatto
estendere l'ambito della giurisdizione esclusiva e quindi la violazione
degli articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega "è
palese".
Dopo la pronuncia della Corte che ha sostanzialmente eliminato gli
articoli 33 e 34, e senza di essi il 35 ha perso ogni valore, si è
venuto a creare un vuoto legislativo, che di fatto riportava in vigore
la normativa della legge 1034/71 nella sua originaria formulazione.
Ma il 21 luglio , dopo soli 4 giorni dalla pronuncia della Corte,
il legislatore è nuovamente intervenuto a sistemare la materia
emanando una legge, la n. 205/2000, che da lungo tempo era in cantiere
come "progetto di riforma del diritto amministrativo".
Del tutto peculiare è il fatto che il legislatore , nell'articolo
7 della legge 205, abbia riproposto integralmente gli ormai abrogati
articoli 33, 34 e 35 del d.lgs. 80/98. Nonostante alcune modifiche
nel testo, rimane viva l'impressione che il legislatore abbia "introdotto
dalla porta ciò che era uscito dalla finestra", immettendo
gli articoli viziati di incostituzionalità in un testo legislativo
autonomo, libero da ogni problema di eccesso di delega. La nuova disciplina
presenta comunque numerose novità di rilievo.
Una prima fondamentale differenza con gli articoli contenuti nel d.lgs.80/98
è data dalla nuova formulazione dell'articolo 35 dal quale,
per effetto della lettera c) dell'art. 7 della legge 205/2000 viene
eliminato l'inciso "ai sensi degli articoli 33 e 34". Il
nuovo articolo 35 infatti recita :" Il giudice amministrativo
nelle controversie relative alla sua giurisdizione esclusiva, dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto. La portata innovativa della norma è molto
forte, perché supera tutti i problemi già esaminati
sulla estensibilità o meno del risarcimento del danno alle
"vecchie" materie e stabilisce esplicitamente la possibilità
per il giudice amministrativo di risarcire il danno in tutte le materie
di giurisdizione esclusiva . Inoltre, nel terzo comma del nuovo articolo
35 si stabilisce che il giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva "può disporre l'assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza
tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento".
Ancora più importante è però il quarto comma
del nuovo articolo 35 in cui si modifica il terzo comma dell'art.
7 della legge 1034/71 e si afferma che "il T.A.R., nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali".
Il principio introdotto dalla norma è di importanza fondamentale
perché attribuisce esplicitamente al giudice amministrativo
in sede di giurisdizione "normale" di legittimità
la possibilità di conoscere le questioni relative al risarcimento
dei danni. Per apprezzare la straordinaria importanza della norma
bisogna ricordare che per quasi un cinquantennio nel nostro ordinamento
è stato in vigore il cosiddetto dogma dell'irrisarcibilità
degli interessi legittimi che ha resistito a numerosi attacchi da
parte della miglior dottrina. Solo nel 1999, con la storica sentenza
n.500, la Suprema Corte aveva superato il dogma, ammettendo la possibilità,
per il solo giudice ordinario, di stabilire il risarcimento per lesione
di un interesse legittimo. La sentenza aveva una portata innovativa
enorme, ma lasciava tuttavia aperta la possibilità di un eventuale
( e non insolito) revirement della Corte di Cassazione; rimaneva tra
l'altro il problema pratico che al giudice amministrativo mancavano
gli strumenti processuali per risarcire il danno. Con il nuovo comma
4 dell'articolo 35 il legislatore ha fatto proprie le conclusioni
della Corte elevandole alla dignità di legge, ed ha inoltre
attribuito al giudice amministrativo gli strumenti processuali per
risarcire il danno. È anche da notare come l'articolo 16 della
legge 205/2000 abbia concesso al giudice amministrativo la possibilità
di integrare l'istruttoria mediante consulenza tecnica, superando
così anche eventuali problemi probatori.
Un ultimo spunto per una nota "di colore" è data
da un inspiegabile atecnicismo nella legge in esame. Anche se gli
interpreti si sono dovuti da sempre misurare con più o meno
grandi disarmonie del sistema, dovendo a volte superare sul piano
ermeneutico vere e proprie contraddizioni tra norme contenute in disposizioni
diverse, emanate da fonti diverse, è probabilmente la prima
volta che la stessa legge regoli la stessa fattispecie due volte in
due articoli diversi, con testi simili ma con discipline in parte
differenti. È il caso della legge n. 205 che prima stabilisce
nell'articolo 6 : "sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure
di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione
della normativa comunitaria", e poi, nel vicino articolo 7 lettera
d) ribadisce :"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie … aventi ad oggetto le
procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolti da soggetti comunque tenuti all'applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale". Sembra
che l'imbarazzante duplicazione vada valutata come un chiaro esempio
di error calami e quindi l'interprete debba fare riferimento alla
disciplina dell'articolo 6, essendo quella dell'articolo 7 una mera
riscrittura della vecchia lettera e) dell'originario articolo 33 del
d.lgs. 80/98 che probabilmente avrebbe dovuto essere eliminata nella
sua nuova formulazione.