Scuola Forense: Rivista diretta dall'avv. Gaetano Di Muro - Editoriale 2-3/2000

Critica Amministrativa

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Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze amministrative.
La riflessione e il confronto delle opinioni affinano la sensibilità dei giuristi e ne accrescono consapevolezza e cultura.
Qui di seguito una interessante sentenza del TAR Puglia sede di Bari su una annosa controversia riguardante l'antico rudere imperiale di Castel Fiorentino e il commento della dott.ssa Maria Abbruzzese, magistrato del TAR Puglia, che, partendo dalla vicenda oggetto di giudizio, ci offre notevoli spunti di riflessione e argomenti di dibattito sui beni demaniali e sulla loro tutela


TAR Puglia, Bari, Sez. II, 8 novembre 2000, n. 4288 - Pres. Perrelli, Est. Mangialardi - Comune di Lucera c/ Comune di Torremaggiore ed altri

Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di espropriazione - Impugnazione -Dichiarazione di pubblica utilità - Omessa impugnazione - Inammissibilità.
Demanio e patrimonio - Demanio comunale - Beni ubicati in territorio di altro Comune - Esclusione.

E' inammissibile il ricorso inteso all'annullamento del decreto di espropriazione non preceduto dalla tempestiva impugnazione dell'atto dichiarativo della pubblica utilità dell'espropriazione.
Deve escludersi la ricomprensione di un bene immobile nel demanio comunale di un bene ubicato in territorio di distinto Comune posto che solo nell'ambito del suo territorio l'Ente locale può esercitare potere di supremazia.

Maria Abbruzzese
magistrato TAR Puglia

Beni demaniali, beni culturali e limiti territoriali:
chi deve occuparsi di Castel Fiorentino?

(a margine di un'interessante pronuncia del Tar Puglia che definisce la controversia tra Lucera e Torremaggiore sulla "proprietà" del rudere imperiale)

Sommario:
I. La vicenda - II. Beni demaniali e limiti territoriali - III. Demanio accidentale e necessità di "speciale collegamento" tra bene ed Ente titolare - IV. Il demanio tra proprietà "riservata" e funzione. In particolare, il demanio accidentale - V. Beni demaniali ed espropriazione - VI. Il profilo funzionale del regime dei beni demaniali. La tutela - VII. Il residuo contenuto della pronuncia - VIII. Conclusione


I. La vicenda
La recente pronuncia che si commenta (1) presenta profili di indiscutibile interesse sul piano storico e giuridico.
La controversia portata innanzi al Giudice pugliese riguarda le sorti dei cosiddetti "Ruderi di Castel Fiorentino", noti agli storici del Medioevo perché vestigia del trapasso dell'Imperatore Federico II, "Puer Apuliae", avvenuto in terra di Capitanata il 13 dicembre 1250 (2).
Castel Fiorentino, dimora imperiale all'epoca della morte di Federico II, ora niente più che "Rudere", tuttora meta di storici come di turisti, è, innanzi al Giudice amministrativo barese, oggetto di contrasto fra i contermini Comuni di Lucera e Torremaggiore, entrambi in provincia di Foggia ed entrambi interessati a conservare (o ad acquisire) il rudere sotto la propria tutela.
In fatto, il Castello, geograficamente ubicato in agro di Torremaggiore, già in proprietà di privati, dichiarato di interesse particolarmente importante ex lege 1089/1939 con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione fin dal febbraio 1979, fu acquistato, unitamente all'area circostante, dal Comune di Lucera con atto pubblico ritualmente autorizzato dal Prefetto della Provincia di Foggia ed esplicitamente ricompreso, come da dichiarazione fatta dall'acquirente nell'atto di compravendita, nel demanio comunale di Lucera.
Successivamente, ma in forza di atti conseguenziali a dichiarazioni di pubblica utilità precedentemente emanate, il bene è stato espropriato in favore del Comune di Torremaggiore e conseguentemente ricompreso appunto nel demanio dello stesso Comune; da qui le rimostranze del Comune di Lucera che nel 1994 ha impugnato il decreto di espropriazione emesso dal Prefetto di Foggia.
Diverse le ragioni di doglianza: l'impossibilità di espropriare beni (che si assumevano) entrati nel demanio comunale di Lucera; la contraddittorietà di atti emanati dallo stesso organo (Prefetto di Foggia), gli uni intesi ad autorizzare l'acquisto in favore del Comune di Lucera, gli altri a legittimare l'esproprio in favore del Comune di Torremaggiore; la sostanziale contraddittorietà dei medesimi atti perché non idonei a dirimere il contrasto tra le due Amministrazioni, implicito in atti.
La sentenza del TAR barese risolve la controversia sul piano meramente processuale: dichiara il ricorso inammissibile per l'omessa tempestiva previa impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità relativa al procedimento di esproprio poi definito in favore del Comune di Torremaggiore, atto definito necessario presupposto e non mero antecedente cronologico dell'atto da ultimo impugnato, in quanto già recante la determinazione volitiva della P.A. con l'indicazione del contenuto del successivo provvedimento dovuto (3); il TAR nondimeno - e da qui le ragioni di maggiore interesse - si dà carico di entrare nel merito del problema dichiarando il ricorso comunque infondato.

II. Beni demaniali e limiti territoriali
La prima questione affrontata riguarda la possibilità, contestata dal Comune di Lucera ricorrente, di espropriare beni entrati nel demanio di un Ente pubblico.
Tale questione, invero non frequente nella disamina dottrinale e giurisprudenziale per la comprensibile scarsa ricorrenza statistica, viene risolta dal Collegio giudicante a monte, sul rilievo che il bene, pur acquistato dal Comune di Lucera con l'esplicita indicazione che lo stesso era compreso nel demanio comunale, in realtà non presenta i requisiti della demanialità relativamente al Comune di Lucera, poiché posto in territorio di altro Comune (4).
La ricordata circostanza inerente alla esclusa demanialità del bene espropriato risolve in radice la doglianza, con il venir meno del rappresentato ostacolo alla stessa espropriabilità del bene.

III. Demanio accidentale e necessità di "speciale collegamento" tra bene ed Ente titolare
Si è sopra ricordato che Castel Fiorentino fu acquistato dal comune di Lucera da un privato.
A tale epoca, essendo il bene assoggettato alle norme di tutela storica di cui alla L.1089/1939, lo stesso costituiva bene privato di interesse pubblico, sottoposto, dunque, a vincolo di destinazione al fine di limitarne, a prescindere dalla proprietà, la libera disponibilità ed a salvaguardarne l'utilità pubblica.
Perché il bene potesse essere qualificato "pubblico", necessitava tuttavia l'acquisto in favore appunto di un soggetto pubblico.
Tanto ancora non basterebbe, secondo il TAR, essendo necessario anche un collegamento funzionale tra l'interesse fatto valere dal singolo Ente pubblico, e qualificante il potere di supremazia esercitabile sul bene, ed il bene in oggetto.
In sostanza, sembra chiarire il TAR, nei limiti del "proprium" della vicenda disaminata", non ogni Pubblica Amministrazione può legittimarsi quale esclusiva tutrice del bene storico ed acquisirne la proprietà demaniale, ma solo l'Ente pubblico che possa vantare rispetto al bene "uno speciale collegamento" che giustifichi la pregnanza del vincolo demaniale ed il regime imposto ai beni.
Nel caso di specie, stante la natura del bene (immobile), il criterio di collegamento è dato dalla territorialità, che, sotto altro profilo, serve proprio a qualificare i limiti del potere proprio dell'Ente locale-Comune.

IV. Il demanio tra proprietà "riservata" e funzione. In particolare, il demanio accidentale
Giova ricordare che beni demaniali sono quelli espressamente indicati come tali dall'elencazione normativa (art.822 e 824 del C.C.).
La dottrina si è data carico di approfondire le ragioni sottese alla stessa esistenza della "proprietà demaniale" concludendo, al termine di un'indagine sulla sostanziale irriducibilità del concetto e del regime ai corrispondenti della proprietà privata con la significativa affermazione che "la funzione pubblica dell'ente proprietario finisce per risolversi in un compito meramente amministrativo di conservazione e organizzazione dell'uso al solo fine di poterne garantire la oggettività e la generalità" (5).
Nella proprietà pubblica prevarrebbero insomma esigenze, finalità e discipline normative specifiche che vedono il soggetto pubblico proprietario come centro di imputazioni giuridiche tutte qualificate per doverosità.
Sicchè la demanialità, più che essere una forma particolare di proprietà, caratterizzata dalla qualità pubblica del titolare, sarebbe totalmente funzionalizzata tanto da vanificare la "sostanza attiva e vantaggiosa" della proprietà medesima (6).
I beni di interesse storico, artistico ed archeologico, quale è Castel Fiorentino, trovano comunque tutela costituzionale nell'art.9, 1° c., Cost. (7) e costituiscono, in particolare, demanio "accidentale" se di proprietà di enti pubblici; essi non sono necessariamente ed indissolubilmente connessi all'esplicazione della funzione o del servizio pubblico, pur essendo comunque assoggettati a norme di specifica tutela (8), ma, se acquistati da un ente pubblico, conseguono la qualifica di "demaniali".
Detti beni non sono dunque per loro natura "riservati" alla mano pubblica, ma possono però all'uso pubblico essere "destinati" (9).
I beni del demanio artificiale richiedono pertanto un'attività amministrativa per entrare nel mondo del diritto come beni pubblici, sia essa individuata come trasformazione, costruzione o destinazione all'uso diretto o all'uso pubblico, ovvero nel mero riconoscimento dell'interesse pubblico (10).
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono in ogni caso inalienabili, sancendo l'art.823 C.C. la nullità di qualsiasi atto di trasferimento.
Tale previsione trova giustificazione funzionale nel mantenimento della funzione pubblica ad essi collegata, il che consente, in linea teorica, il trasferimento dal demanio di un ente pubblico territoriale ad altro ente pubblico territoriale (11), a condizione che la loro appartenenza ad un ente specifico non abbia carattere di stretta necessità e il trasferimento non pregiudichi la demanialità del bene.
Inoltre, i beni demaniali non sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione, in quanto non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (artt.823 e 1145 C.C.); il diritto di proprietà pubblica dell'ente è imprescrittibile.

V. Beni demaniali ed espropriazione
E' diffusa affermazione, sul rilievo della sopra richiamata "inalienabilità", che i beni demaniali sono insuscettibili di espropriazione forzata.
Sotto un primo profilo, il demanio non può evidentemente essere soggetto all'espropriazione civilistica che conclude il processo esecutivo immobiliare attesa la sua incommerciabilità che si traduce in un vincolo reale incompatibile con l'espropriazione dei beni liberi da pesi ed oneri quale è risultato dell'espropriazione processualcivilistica e sul rilievo che l'autorità giudiziaria o amministrativa non potrebbero sottrarre alla sua funzione ciò che il legislatore intese legarvi in modo indissolubile (12).
Quanto all'espropriazione dei beni pubblici per pubblica utilità, vanno innanzitutto esclusi i beni compresi nella proprietà riservata (art.822, comma 1°, C.C.), nonché, analogamente, i beni patrimoniali indisponibili riservati (art.826 C.C.), non potendosi configurare rispetto ad essi altra funzione, sia pure pubblicisticamente qualificata, che quella insita nella stessa necessaria "riserva", demaniale o patrimoniale.
Quanto agli altri beni pubblici, dopo una recisa esclusione di tale possibilità affermata dalla giurisprudenza (13), che pure l'ha ritenuta in casi particolari (14), sono sempre più frequenti le impostazioni dottrinarie e giurisprudenziali ammissive dell'ipotesi che, in via di principio, un altro interesse pubblico possa essere considerato, nella sede amministrativa competente, meritevole di prevalente riconoscimento rispetto a quello connesso alla destinazione del bene all'uso o al servizio pubblico (15), pur con la precisazione che devono comunque essere fatte salve le gerarchie tra i vari interessi pubblici qualificate dalla posizione del singolo Ente titolare nella complessiva struttura dell'Amministrazione pubblica (16).
In definitiva, sembra potersi concludere che la dottrina prevalente l'ammette ove si tratti di beni la cui demanialità derivi da un provvedimento di destinazione ad un uso particolare e l'espropriazione sia volta alla realizzazione di un'opera al servizio di un interesse prevalente rispetto a quello soddisfatto dall'uso in questione (17).
In realtà la questione originariamente forse neppure ipotizzabile, posta la sostanziale unitarietà della nozione di bene ed interesse pubblico, si è progressivamente venuta evolvendo di pari passo con la diversificazione, emersione e talvolta divaricazione degli stessi interessi pubblici; è certo che, al momento, possono frequentemente ed agevolmente individuarsi, nell'ambito della medesima fattispecie procedimentale, interessi pubblici (o comunque sovraindividuali) plurimi e non di rado contrastanti (si pensi al classico interesse all'ambiente salubre contrapposto all'interesse alla realizzazione di opere pubbliche) (18).
Sicchè è ben possibile ipotizzare una "graduazione" o, secondo una terminologia più propriamente pubblicistica, un "bilanciamento" dei vari interessi pubblici in gioco, risolvibile con gli strumenti di cui ora dispone il diritto amministrativo (si pensi alle conferenze di servizi o alle intese).
In questo quadro, l'espropriazione ben potrebbe dunque essere ipotizzabile in linea teorica, ove l'interesse pubblico dell'Amministrazione espropriante potesse qualificarsi prevalente rispetto all'interesse pubblico dell'Amministrazione espropriata.
Tornando al caso di specie, non sembra tuttavia che tale ragionamento possa trovare applicazione, poiché gli interessi pubblici sottesi sono entrambi di identica natura (utilizzo di un bene storico come tale) residuando solo il distinto problema del migliore utilizzo e fruizione del bene stesso, che si pone, limitatamente al profilo in esame, al diverso livello delle scelte di opportunità.

VI. Il profilo funzionale del regime dei beni demaniali. La tutela
La ratio del particolare regime di circolazione giuridica del bene demaniale è determinata dalla necessità di salvaguardare questi beni dai pericoli cui sarebbero inevitabilmente esposti ove trovasse applicazione la disciplina di diritto comune (19).
Secondo l'art.823 C.C, in particolare spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa, in particolare, ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso ed anzi proprio la possibilità di tutela in via amministrativa (ex art.823, c.2° C.C. sarebbe criterio identificatore della demanialità (20).
In particolare l'autotutela può distinguersi in autotutela decisoria, che si esplica attraverso le decisioni amministrative, e autotutela esecutiva che si esercita attraverso attività di esecuzione di tali decisioni.
Mezzi di autotutela esecutiva sono quei mezzi e comportamenti diretti ad eseguire le decisioni amministrative riguardo a beni pubblici, cioè a portare a compimento gli atti di autotutela decisoria, come, ad esempio, gli sgomberi di ufficio, con mezzi propri o di terzi richiesti dalla P.A., nonché gli ordini di rimborso delle spese sostenute dalla P.A. diretti ai contravventori e, comunque, tutte le attività materiali poste in essere per la tutela del bene pubblico.
Di particolare rilievo, sotto quest'ultimo profilo, sono le decisioni che ordinassero al contravventore (di solito occupante abusivo del bene demaniale) di ridurre in pristino stato il bene, cioè di liberarlo, sgomberandolo di tutti gli impianti ed opere abusive che vi avesse installato.
A tal proposito, non è dubbio, come rileva il Giudice pugliese, che il limite territoriale della potestà amministrativa comunale costituirebbe ostacolo per esercitare appunto l'autotutela esecutiva e, cioè, in ultima analisi, per l'efficace tutela della demanialità.
Ragione ostativa sarebbe insomma l'impossibilità concettuale di concepire un bene demaniale (del demanio accidentale comunale) posto in territorio di altro Comune, per l'impossibilità materiale di esercitare i poteri di autotutela esecutiva al di fuori dei limiti territoriali dei propri poteri amministrativi (21).
Che se si potesse configurare ciò, "si determinerebbe una variazione territoriale in danno del Comune controinteressato senza l'esperimento delle procedure che a ciò devono presiedere (artt.34 e 35 T.U.L.C.P.n.383/1934 e successive modificazioni)" (22).
Aggiunge il Giudice barese che l'unica ipotesi in cui l'Ente Comune potrebbe esercitare poteri al di fuori del proprio territorio sarebbe l'ambito dei "rapporti personale tra Comune ed altri soggetti, vedi rapporti d'imposta"; eccezione che, a ben vedere, conferma la regola, posto che il Comune, in tal caso, non fa altro che esercitare il potere impositivo sorto nei confronti di un soggetto che sia entrato in collisione proprio con i poteri d'imposizione territorialmente individuati.

VII. Il residuo contenuto della pronuncia
Le ulteriori doglianze sono agevolmente superate dal Giudice barese, ora per infondatezza in fatto (intervenuta proroga dei termini della procedura espropriativa, esatto oggetto dell'espropriazione limitato solo ad alcune particelle, non contraddittorietà tra atto autorizzativo dell'acquisto e decreto espropriativo attesa la diversità funzionale dei procedimenti), ora per inammissibilità (censure proponibili avverso la dichiarazione di pubblica utilità).

VIII. Conclusione
Resta una significativa affermazione del Giudice che potrebbe essere foriera di sviluppi positivi proprio per la migliore utilizzazione e fruizione collettiva del bene conteso: "Il fatto che anche il Comune di Lucera si interessi alla tutela del bene storico non può significare una trasmigrazione del vetusto "rudere" ubicato nel Comune di Torremaggiore nel suo demanio, rimanendo ben auspicata una cooperazione - anziché contesa - tra i due Comuni ai fini della sua valorizzazione" (23).
Il che vale a dire che, a prescindere dalla proprietà "demaniale" smitizzata dalle più recenti conclusioni dottrinali, gli strumenti di cooperazione tra Enti tutti interessati alla migliore realizzazione del fine pubblico connesso, nel caso di specie, all'esistenza del bene (che è interesse certamente sovraterritoriale) ben consentono di soddisfare gli interessi, concordanti o distinti, di collettività diverse, variamente collegate, per ragioni storiche, al medesimo bene (24).
La parola passa dunque alle Amministrazioni che, nel superiore interesse delle proprie comunità, ben sapranno trovare gli strumenti per soddisfare i reciproci interessi, propri degli Enti-comunità, anche a vantaggio di tutti i possibili diffusi fruitori delle iniziative (25).
___________________________________
Note
1.Si tratta di TAR Puglia, Bari, Sez.II, 8 novembre 2000, n.4288.
2. Castel Fiorentino venne realizzato da Federico II fra il 1222 e il 1230 sull'impianto di un più antico castello normanno. La "domus" era composta da due ambienti contigui, uno dei quali destinato a residenza dell'Imperatore. La leggenda popolare vuole che fosse stato vaticinato all'Imperatore (addirittura, autorevolmente, da Michele Scoto) la morte "sub flore", in un luogo cioè che ricordasse nel proprio toponimo il nome di un fiore. Castel "Fiorentino" avrebbe confermato tale profezia e da qui il fascino, anche popolare, del luogo ((cfr.R.Russo - Federico II, Cronologia della vita - Editrice Rotas, 2000, pagg.74 e 154).
3. In tal senso, il TAR risolve anche la questione "proprietaria", riconoscendo la legittimità dell'acquisizione, mediante ablazione, da parte del Comune di Torremaggiore in danno del Comune di Lucera.
4. Così si esprime il Giudice barese: "..osta alla configurabilità del complesso denominato "Ruderi del Castel Fiorentino" quale bene demaniale del Comune di Lucera la sua ubicazione in territorio di altro Comune".
5. Così V.Caputi Jambrenghi, in "Diritto amministrativo" a cura di Mazzarolli ed altri, Monduzzi, 1993, pag.950: "I beni dei pubblici poteri costituiscono i mezzi necessari alla realizzazione delle finalità (e dunque delle specifiche funzioni pubbliche) affidate dall'ordinamento allo Stato o all'ente "proprietario". Ed ancora il medesimo Autore: "La proprietà pubblica è sempre espressione di un dovere e la sua gestione implica l'esercizio di una funzione" (op. cit., pag.916).
6. Così V. Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.920. Cfr. anche R.Galli, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, 1995, pag.347: "Si tratta di uno statuto proprietario affatto singolare per la presenza del vincolo funzionale pubblicistico che lo connota e ne limita l'ampiezza e la libertà, specie di disposizione. Ma l'aspetto più singolare è offerto dal fatto che non sempre risulta agevole stabilire se esso compete all'apparato burocratico organizzatorio dello Stato e degli enti pubblici come "persone giuridiche", ovvero al suo sostrato collettivistico (cd. "Stato collettività"). Per i cd. beni riservati, la prima qualificazione di appartenenza sembra la più appropriata, per quelli destinati, specie all'uso collettivo, risulta più consona la seconda".
7. "La Repubblica promuove la cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della nazione".
8. Cfr. ora il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352", approvato con D.L.vo 29 ottobre 1999, n.490.
9. E' tutto da approfondire il rapporto tra la nuova nozione di "bene culturale" e l'attuale consistenza del concetto di "demanio" accidentale in capo ai beni medesimi, nel quadro della duplice "ratio" di tutela volta a garantire da un lato la conservazione dei beni e dall'altro la possibilità di fruizione pubblica degli stessi; dovrebbe in particolare approfondirsi la stessa necessità concettuale di mantenere i "beni culturali" in proprietà demaniale o non piuttosto, conservando livelli omogenei di tutela, trasferirli in regime di proprietà pubblica collettiva, valorizzando, tra l'altro, il disposto di cui all'articolo 98 del Testo unico sopra citato nella precedente nota che sancisce: " I beni culturali….sono destinati al godimento pubblico".
10. "Tale categoria postula necessariamente una destinazione del bene all'uso pubblico, ma spesso richiede una verifica volta a riscontrare la concreta attualizzazione, ossia l'effettivo utilizzo nella sua dimensione fattuale (cd. principio di effettività). Il meccanismo con cui l'amministrazione provvede alla destinazione di tali beni non è omogeneo, potendo conseguire ad un mero atto formale con cui si provvede ad imprimere la destinazione pubblica, seguito dall'effettiva utilizzazione per la finalità programmata, ovvero, dovendo procurarseli da terzi, utilizzare i normali strumenti contrattuali di diritto privato o quelli autoritativi di carattere ablatorio." Così R.Galli, op.cit., pag.342.
11. Cfr., in termini, Caringella-Delfino-Del Giudice - Diritto amministrativo, Simone, 1999, pag.610. La stessa decisione che ha occasionato questo scritto incidentalmente prospetta la tesi della trasferibilità in questi termini: "precisato in via generale non potersi escludere la trasferibilità di beni demaniali da Ente Pubblico ad altro Ente Pubblico (e non già ad un privato)…".
12. Così A.M.Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1989, pag.797.
13. Tra le non molte pronunce, cfr. C.D.S., sez.IV, 15.12.1978, n.1224; 12.12.1978, n.1192; 16.4.1969, n.103; contra, Appello Bologna, 18.3.1966, in G.C.1967, I, 164.
14. Il caso trattato riguardava l'espropriabilità, da parte della Regione Valle d'Aosta, di area pertinenziale di demanio stradale, tenuta in concessione ed in procinto di passare all'ANAS, al fine della costruzione di una strada comunale, che viene dal Collegio ammessa purchè preceduta dall'intesa con gli organi statali per la definizione di oneri e limitazioni a carico dell'espropriante (C.d.S., sez.IV, 18.9.1991, n.721). Tanto in considerazione del principio che la dissociazione del regime del bene principale da quello delle pertinenze è possibile ma deve discendere da un'apposita determinazione del proprietario del bene principale; in definitiva, il Giudice, richiedendo all'espropriante l'accordo con l'ANAS, ha sostanzialmente imposto un singolare regime di "espropriabilità consensuale".
15. Cfr. V.Caputi Jambrenghi, op. cit. pag.940.
16. Cfr. V.Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.940: "Considerata l'odierna diffusione delle competenze espropriative (Stato, Regioni-Comuni) va precisato che almeno chi intenda il significato profondo della pubblicità del bene pubblico dovrà convenire sul punto che un interesse pubblico di livello comunale od anche regionale non potrà mai riconoscersi prevalente in sede amministrativa rispetto a quello realizzato nel bene di demanio o di patrimonio indisponibile statale".
17. Così Caringella, Delfino, Del Giudice, op.cit., pag.611. Cfr. anche A.M.Sandulli, op.cit., pag.797: "Più delicata la questione della possibilità che essi formino oggetto di espropriazione per pubblica utilità. Per quelli la cui demanialità dipende da un provvedimento discrezionale di destinazione a un uso particolare, la dottrina più recente appare orientata nel senso della espropriabilità, allorquando si tratti di destinare il bene alla realizzazione di un'opera al servizio di un interesse pubblico che l'autorità competente ad effettuare le debite comparazioni consideri prevalente. Il problema si sposta perciò sulla individuazione dell'autorità a ciò competente e diventa, allo stato, di impossibile soluzione quando si tratti di espropriare un bene del demanio statale ai fini della realizzazione di un'opera di competenza regionale o comunale".
18. "Il frammentarsi nello Stato moderno delle funzioni e dei servizi pubblici e la loro conseguente attribuzione a soggetti pubblici distinti e nel contempo la ineludibile esigenza di garantire alle collettività interessate, tramite gli enti che le rappresentano, una presenza effettiva nella assunzione delle decisioni amministrative che le riguardano, ha determinato la necessità di un sempre più accentuato coordinamento..": così G.Pericu, in "Diritto amministrativo", a cura di Mazzarolli ed altri, cit., pag.1290.
19. "L'uso dei beni pubblici rappresenta uno dei mezzi più cospicui per riconoscere al concetto astratto di libertà che vive nell'ordinamento generale una sua traduzione concreta e visibile": così V.Caputi Jambrenghi, op.cit. pag.949.
20. Autorevole dottrina precisa che alla norma di principio contenuta nel precitato art.823 C.C., c.2°, non segue immediatamente la possibilità di autotutela in via amministrativa, che è in ogni caso derogatoria del principio del generale divieto della "ragion fattasi". Sarebbe dunque necessaria una normativa di dettaglio attributiva in concreto di un potere in tal senso. Così V.Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.947.
21. "Ed invero la proprietà "pubblica", che è carattere precipuo di qualsiasi bene demaniale, dà luogo ad una vera e propria attività di pubblica amministrazione basata su poteri di supremazia dell'Ente titolare: attività che però l'Ente locale può esercitare solo nell'ambito del suo territorio, che - com'è noto - è l'elemento costitutivo materiale del Comune".
22. Cfr. TAR Puglia, cit.
23. Cfr.TAR Puglia, cit.
24. E' ultroneo ricordare che l'interesse di Lucera per Castel Fiorentino deriva dal particolare legame della collettività locale per l'Imperatore Federico che rese Lucera centro economico e culturale e sede di un insediamento saraceno che, per molti versi, condizionò l'evoluzione stessa della "civitas Luceriae".
25. Non è dubbio che la vicenda esaminata, tra assunta coesistenza di proprietà demaniali, aventi ad oggetto beni sottoposti a tutela storica, ed espropriazione di beni demaniali per finalità analoghe a quelle che giustificano la imposizione del vincolo demaniale (miglior tutela dei beni storici), conferma la tesi che la realtà è sicuramente più varia e fantasiosa dei possibili "casi di scuola".


 

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