Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti
di sentenze amministrative.
La riflessione e il confronto delle opinioni affinano la sensibilità
dei giuristi e ne accrescono consapevolezza e cultura.
Qui di seguito una interessante sentenza del TAR Puglia sede di Bari
su una annosa controversia riguardante l'antico rudere imperiale di
Castel Fiorentino e il commento della dott.ssa Maria Abbruzzese, magistrato
del TAR Puglia, che, partendo dalla vicenda oggetto di giudizio, ci
offre notevoli spunti di riflessione e argomenti di dibattito sui
beni demaniali e sulla loro tutela
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 8 novembre 2000, n. 4288
- Pres. Perrelli, Est. Mangialardi - Comune di Lucera c/ Comune di
Torremaggiore ed altri
Espropriazione per pubblica utilità - Decreto
di espropriazione - Impugnazione -Dichiarazione di pubblica utilità
- Omessa impugnazione - Inammissibilità.
Demanio e patrimonio - Demanio comunale - Beni ubicati in territorio
di altro Comune - Esclusione.
E' inammissibile il ricorso inteso all'annullamento
del decreto di espropriazione non preceduto dalla tempestiva impugnazione
dell'atto dichiarativo della pubblica utilità dell'espropriazione.
Deve escludersi la ricomprensione di un bene immobile nel demanio
comunale di un bene ubicato in territorio di distinto Comune posto
che solo nell'ambito del suo territorio l'Ente locale può esercitare
potere di supremazia.
Maria Abbruzzese
magistrato TAR Puglia
Beni demaniali, beni culturali e limiti
territoriali:
chi deve occuparsi di Castel Fiorentino?
(a margine di un'interessante pronuncia del Tar Puglia
che definisce la controversia tra Lucera e Torremaggiore sulla "proprietà"
del rudere imperiale)
Sommario:
I. La vicenda - II. Beni demaniali e limiti territoriali
- III. Demanio accidentale e necessità di "speciale collegamento"
tra bene ed Ente titolare - IV. Il demanio tra proprietà "riservata"
e funzione. In particolare, il demanio accidentale - V. Beni demaniali
ed espropriazione - VI. Il profilo funzionale del regime dei beni
demaniali. La tutela - VII. Il residuo contenuto della pronuncia -
VIII. Conclusione
I. La vicenda
La recente pronuncia che si commenta (1) presenta profili di indiscutibile
interesse sul piano storico e giuridico.
La controversia portata innanzi al Giudice pugliese riguarda le sorti
dei cosiddetti "Ruderi di Castel Fiorentino", noti agli
storici del Medioevo perché vestigia del trapasso dell'Imperatore
Federico II, "Puer Apuliae", avvenuto in terra di Capitanata
il 13 dicembre 1250 (2).
Castel Fiorentino, dimora imperiale all'epoca della morte di Federico
II, ora niente più che "Rudere", tuttora meta di
storici come di turisti, è, innanzi al Giudice amministrativo
barese, oggetto di contrasto fra i contermini Comuni di Lucera e Torremaggiore,
entrambi in provincia di Foggia ed entrambi interessati a conservare
(o ad acquisire) il rudere sotto la propria tutela.
In fatto, il Castello, geograficamente ubicato in agro di Torremaggiore,
già in proprietà di privati, dichiarato di interesse
particolarmente importante ex lege 1089/1939 con decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione fin dal febbraio 1979, fu acquistato, unitamente
all'area circostante, dal Comune di Lucera con atto pubblico ritualmente
autorizzato dal Prefetto della Provincia di Foggia ed esplicitamente
ricompreso, come da dichiarazione fatta dall'acquirente nell'atto
di compravendita, nel demanio comunale di Lucera.
Successivamente, ma in forza di atti conseguenziali a dichiarazioni
di pubblica utilità precedentemente emanate, il bene è
stato espropriato in favore del Comune di Torremaggiore e conseguentemente
ricompreso appunto nel demanio dello stesso Comune; da qui le rimostranze
del Comune di Lucera che nel 1994 ha impugnato il decreto di espropriazione
emesso dal Prefetto di Foggia.
Diverse le ragioni di doglianza: l'impossibilità di espropriare
beni (che si assumevano) entrati nel demanio comunale di Lucera; la
contraddittorietà di atti emanati dallo stesso organo (Prefetto
di Foggia), gli uni intesi ad autorizzare l'acquisto in favore del
Comune di Lucera, gli altri a legittimare l'esproprio in favore del
Comune di Torremaggiore; la sostanziale contraddittorietà dei
medesimi atti perché non idonei a dirimere il contrasto tra
le due Amministrazioni, implicito in atti.
La sentenza del TAR barese risolve la controversia sul piano meramente
processuale: dichiara il ricorso inammissibile per l'omessa tempestiva
previa impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità
relativa al procedimento di esproprio poi definito in favore del Comune
di Torremaggiore, atto definito necessario presupposto e non mero
antecedente cronologico dell'atto da ultimo impugnato, in quanto già
recante la determinazione volitiva della P.A. con l'indicazione del
contenuto del successivo provvedimento dovuto (3); il TAR nondimeno
- e da qui le ragioni di maggiore interesse - si dà carico
di entrare nel merito del problema dichiarando il ricorso comunque
infondato.
II. Beni demaniali e limiti territoriali
La prima questione affrontata riguarda la possibilità, contestata
dal Comune di Lucera ricorrente, di espropriare beni entrati nel demanio
di un Ente pubblico.
Tale questione, invero non frequente nella disamina dottrinale e giurisprudenziale
per la comprensibile scarsa ricorrenza statistica, viene risolta dal
Collegio giudicante a monte, sul rilievo che il bene, pur acquistato
dal Comune di Lucera con l'esplicita indicazione che lo stesso era
compreso nel demanio comunale, in realtà non presenta i requisiti
della demanialità relativamente al Comune di Lucera, poiché
posto in territorio di altro Comune (4).
La ricordata circostanza inerente alla esclusa demanialità
del bene espropriato risolve in radice la doglianza, con il venir
meno del rappresentato ostacolo alla stessa espropriabilità
del bene.
III. Demanio accidentale e necessità di "speciale
collegamento" tra bene ed Ente titolare
Si è sopra ricordato che Castel Fiorentino fu acquistato dal
comune di Lucera da un privato.
A tale epoca, essendo il bene assoggettato alle norme di tutela storica
di cui alla L.1089/1939, lo stesso costituiva bene privato di interesse
pubblico, sottoposto, dunque, a vincolo di destinazione al fine di
limitarne, a prescindere dalla proprietà, la libera disponibilità
ed a salvaguardarne l'utilità pubblica.
Perché il bene potesse essere qualificato "pubblico",
necessitava tuttavia l'acquisto in favore appunto di un soggetto pubblico.
Tanto ancora non basterebbe, secondo il TAR, essendo necessario anche
un collegamento funzionale tra l'interesse fatto valere dal singolo
Ente pubblico, e qualificante il potere di supremazia esercitabile
sul bene, ed il bene in oggetto.
In sostanza, sembra chiarire il TAR, nei limiti del "proprium"
della vicenda disaminata", non ogni Pubblica Amministrazione
può legittimarsi quale esclusiva tutrice del bene storico ed
acquisirne la proprietà demaniale, ma solo l'Ente pubblico
che possa vantare rispetto al bene "uno speciale collegamento"
che giustifichi la pregnanza del vincolo demaniale ed il regime imposto
ai beni.
Nel caso di specie, stante la natura del bene (immobile), il criterio
di collegamento è dato dalla territorialità, che, sotto
altro profilo, serve proprio a qualificare i limiti del potere proprio
dell'Ente locale-Comune.
IV. Il demanio tra proprietà "riservata"
e funzione. In particolare, il demanio accidentale
Giova ricordare che beni demaniali sono quelli espressamente indicati
come tali dall'elencazione normativa (art.822 e 824 del C.C.).
La dottrina si è data carico di approfondire le ragioni sottese
alla stessa esistenza della "proprietà demaniale"
concludendo, al termine di un'indagine sulla sostanziale irriducibilità
del concetto e del regime ai corrispondenti della proprietà
privata con la significativa affermazione che "la funzione pubblica
dell'ente proprietario finisce per risolversi in un compito meramente
amministrativo di conservazione e organizzazione dell'uso al solo
fine di poterne garantire la oggettività e la generalità"
(5).
Nella proprietà pubblica prevarrebbero insomma esigenze, finalità
e discipline normative specifiche che vedono il soggetto pubblico
proprietario come centro di imputazioni giuridiche tutte qualificate
per doverosità.
Sicchè la demanialità, più che essere una forma
particolare di proprietà, caratterizzata dalla qualità
pubblica del titolare, sarebbe totalmente funzionalizzata tanto da
vanificare la "sostanza attiva e vantaggiosa" della proprietà
medesima (6).
I beni di interesse storico, artistico ed archeologico, quale è
Castel Fiorentino, trovano comunque tutela costituzionale nell'art.9,
1° c., Cost. (7) e costituiscono, in particolare, demanio "accidentale"
se di proprietà di enti pubblici; essi non sono necessariamente
ed indissolubilmente connessi all'esplicazione della funzione o del
servizio pubblico, pur essendo comunque assoggettati a norme di specifica
tutela (8), ma, se acquistati da un ente pubblico, conseguono la qualifica
di "demaniali".
Detti beni non sono dunque per loro natura "riservati" alla
mano pubblica, ma possono però all'uso pubblico essere "destinati"
(9).
I beni del demanio artificiale richiedono pertanto un'attività
amministrativa per entrare nel mondo del diritto come beni pubblici,
sia essa individuata come trasformazione, costruzione o destinazione
all'uso diretto o all'uso pubblico, ovvero nel mero riconoscimento
dell'interesse pubblico (10).
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono in ogni caso inalienabili,
sancendo l'art.823 C.C. la nullità di qualsiasi atto di trasferimento.
Tale previsione trova giustificazione funzionale nel mantenimento
della funzione pubblica ad essi collegata, il che consente, in linea
teorica, il trasferimento dal demanio di un ente pubblico territoriale
ad altro ente pubblico territoriale (11), a condizione che la loro
appartenenza ad un ente specifico non abbia carattere di stretta necessità
e il trasferimento non pregiudichi la demanialità del bene.
Inoltre, i beni demaniali non sono suscettibili di acquisto a titolo
originario per usucapione, in quanto non possono formare oggetto di
diritti di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
che li riguardano (artt.823 e 1145 C.C.); il diritto di proprietà
pubblica dell'ente è imprescrittibile.
V. Beni demaniali ed espropriazione
E' diffusa affermazione, sul rilievo della sopra richiamata "inalienabilità",
che i beni demaniali sono insuscettibili di espropriazione forzata.
Sotto un primo profilo, il demanio non può evidentemente essere
soggetto all'espropriazione civilistica che conclude il processo esecutivo
immobiliare attesa la sua incommerciabilità che si traduce
in un vincolo reale incompatibile con l'espropriazione dei beni liberi
da pesi ed oneri quale è risultato dell'espropriazione processualcivilistica
e sul rilievo che l'autorità giudiziaria o amministrativa non
potrebbero sottrarre alla sua funzione ciò che il legislatore
intese legarvi in modo indissolubile (12).
Quanto all'espropriazione dei beni pubblici per pubblica utilità,
vanno innanzitutto esclusi i beni compresi nella proprietà
riservata (art.822, comma 1°, C.C.), nonché, analogamente,
i beni patrimoniali indisponibili riservati (art.826 C.C.), non potendosi
configurare rispetto ad essi altra funzione, sia pure pubblicisticamente
qualificata, che quella insita nella stessa necessaria "riserva",
demaniale o patrimoniale.
Quanto agli altri beni pubblici, dopo una recisa esclusione di tale
possibilità affermata dalla giurisprudenza (13), che pure l'ha
ritenuta in casi particolari (14), sono sempre più frequenti
le impostazioni dottrinarie e giurisprudenziali ammissive dell'ipotesi
che, in via di principio, un altro interesse pubblico possa essere
considerato, nella sede amministrativa competente, meritevole di prevalente
riconoscimento rispetto a quello connesso alla destinazione del bene
all'uso o al servizio pubblico (15), pur con la precisazione che devono
comunque essere fatte salve le gerarchie tra i vari interessi pubblici
qualificate dalla posizione del singolo Ente titolare nella complessiva
struttura dell'Amministrazione pubblica (16).
In definitiva, sembra potersi concludere che la dottrina prevalente
l'ammette ove si tratti di beni la cui demanialità derivi da
un provvedimento di destinazione ad un uso particolare e l'espropriazione
sia volta alla realizzazione di un'opera al servizio di un interesse
prevalente rispetto a quello soddisfatto dall'uso in questione (17).
In realtà la questione originariamente forse neppure ipotizzabile,
posta la sostanziale unitarietà della nozione di bene ed interesse
pubblico, si è progressivamente venuta evolvendo di pari passo
con la diversificazione, emersione e talvolta divaricazione degli
stessi interessi pubblici; è certo che, al momento, possono
frequentemente ed agevolmente individuarsi, nell'ambito della medesima
fattispecie procedimentale, interessi pubblici (o comunque sovraindividuali)
plurimi e non di rado contrastanti (si pensi al classico interesse
all'ambiente salubre contrapposto all'interesse alla realizzazione
di opere pubbliche) (18).
Sicchè è ben possibile ipotizzare una "graduazione"
o, secondo una terminologia più propriamente pubblicistica,
un "bilanciamento" dei vari interessi pubblici in gioco,
risolvibile con gli strumenti di cui ora dispone il diritto amministrativo
(si pensi alle conferenze di servizi o alle intese).
In questo quadro, l'espropriazione ben potrebbe dunque essere ipotizzabile
in linea teorica, ove l'interesse pubblico dell'Amministrazione espropriante
potesse qualificarsi prevalente rispetto all'interesse pubblico dell'Amministrazione
espropriata.
Tornando al caso di specie, non sembra tuttavia che tale ragionamento
possa trovare applicazione, poiché gli interessi pubblici sottesi
sono entrambi di identica natura (utilizzo di un bene storico come
tale) residuando solo il distinto problema del migliore utilizzo e
fruizione del bene stesso, che si pone, limitatamente al profilo in
esame, al diverso livello delle scelte di opportunità.
VI. Il profilo funzionale del regime dei beni demaniali.
La tutela
La ratio del particolare regime di circolazione giuridica del bene
demaniale è determinata dalla necessità di salvaguardare
questi beni dai pericoli cui sarebbero inevitabilmente esposti ove
trovasse applicazione la disciplina di diritto comune (19).
Secondo l'art.823 C.C, in particolare spetta all'autorità amministrativa
la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa, in
particolare, ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa
sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà
e del possesso ed anzi proprio la possibilità di tutela in
via amministrativa (ex art.823, c.2° C.C. sarebbe criterio identificatore
della demanialità (20).
In particolare l'autotutela può distinguersi in autotutela
decisoria, che si esplica attraverso le decisioni amministrative,
e autotutela esecutiva che si esercita attraverso attività
di esecuzione di tali decisioni.
Mezzi di autotutela esecutiva sono quei mezzi e comportamenti diretti
ad eseguire le decisioni amministrative riguardo a beni pubblici,
cioè a portare a compimento gli atti di autotutela decisoria,
come, ad esempio, gli sgomberi di ufficio, con mezzi propri o di terzi
richiesti dalla P.A., nonché gli ordini di rimborso delle spese
sostenute dalla P.A. diretti ai contravventori e, comunque, tutte
le attività materiali poste in essere per la tutela del bene
pubblico.
Di particolare rilievo, sotto quest'ultimo profilo, sono le decisioni
che ordinassero al contravventore (di solito occupante abusivo del
bene demaniale) di ridurre in pristino stato il bene, cioè
di liberarlo, sgomberandolo di tutti gli impianti ed opere abusive
che vi avesse installato.
A tal proposito, non è dubbio, come rileva il Giudice pugliese,
che il limite territoriale della potestà amministrativa comunale
costituirebbe ostacolo per esercitare appunto l'autotutela esecutiva
e, cioè, in ultima analisi, per l'efficace tutela della demanialità.
Ragione ostativa sarebbe insomma l'impossibilità concettuale
di concepire un bene demaniale (del demanio accidentale comunale)
posto in territorio di altro Comune, per l'impossibilità materiale
di esercitare i poteri di autotutela esecutiva al di fuori dei limiti
territoriali dei propri poteri amministrativi (21).
Che se si potesse configurare ciò, "si determinerebbe
una variazione territoriale in danno del Comune controinteressato
senza l'esperimento delle procedure che a ciò devono presiedere
(artt.34 e 35 T.U.L.C.P.n.383/1934 e successive modificazioni)"
(22).
Aggiunge il Giudice barese che l'unica ipotesi in cui l'Ente Comune
potrebbe esercitare poteri al di fuori del proprio territorio sarebbe
l'ambito dei "rapporti personale tra Comune ed altri soggetti,
vedi rapporti d'imposta"; eccezione che, a ben vedere, conferma
la regola, posto che il Comune, in tal caso, non fa altro che esercitare
il potere impositivo sorto nei confronti di un soggetto che sia entrato
in collisione proprio con i poteri d'imposizione territorialmente
individuati.
VII. Il residuo contenuto della pronuncia
Le ulteriori doglianze sono agevolmente superate dal Giudice barese,
ora per infondatezza in fatto (intervenuta proroga dei termini della
procedura espropriativa, esatto oggetto dell'espropriazione limitato
solo ad alcune particelle, non contraddittorietà tra atto autorizzativo
dell'acquisto e decreto espropriativo attesa la diversità funzionale
dei procedimenti), ora per inammissibilità (censure proponibili
avverso la dichiarazione di pubblica utilità).
VIII. Conclusione
Resta una significativa affermazione del Giudice che potrebbe essere
foriera di sviluppi positivi proprio per la migliore utilizzazione
e fruizione collettiva del bene conteso: "Il fatto che anche
il Comune di Lucera si interessi alla tutela del bene storico non
può significare una trasmigrazione del vetusto "rudere"
ubicato nel Comune di Torremaggiore nel suo demanio, rimanendo ben
auspicata una cooperazione - anziché contesa - tra i due Comuni
ai fini della sua valorizzazione" (23).
Il che vale a dire che, a prescindere dalla proprietà "demaniale"
smitizzata dalle più recenti conclusioni dottrinali, gli strumenti
di cooperazione tra Enti tutti interessati alla migliore realizzazione
del fine pubblico connesso, nel caso di specie, all'esistenza del
bene (che è interesse certamente sovraterritoriale) ben consentono
di soddisfare gli interessi, concordanti o distinti, di collettività
diverse, variamente collegate, per ragioni storiche, al medesimo bene
(24).
La parola passa dunque alle Amministrazioni che, nel superiore interesse
delle proprie comunità, ben sapranno trovare gli strumenti
per soddisfare i reciproci interessi, propri degli Enti-comunità,
anche a vantaggio di tutti i possibili diffusi fruitori delle iniziative
(25).
___________________________________
Note
1.Si tratta di TAR Puglia, Bari, Sez.II, 8 novembre 2000, n.4288.
2. Castel Fiorentino venne realizzato da Federico II fra il 1222 e
il 1230 sull'impianto di un più antico castello normanno. La
"domus" era composta da due ambienti contigui, uno dei quali
destinato a residenza dell'Imperatore. La leggenda popolare vuole
che fosse stato vaticinato all'Imperatore (addirittura, autorevolmente,
da Michele Scoto) la morte "sub flore", in un luogo cioè
che ricordasse nel proprio toponimo il nome di un fiore. Castel "Fiorentino"
avrebbe confermato tale profezia e da qui il fascino, anche popolare,
del luogo ((cfr.R.Russo - Federico II, Cronologia della vita - Editrice
Rotas, 2000, pagg.74 e 154).
3. In tal senso, il TAR risolve anche la questione "proprietaria",
riconoscendo la legittimità dell'acquisizione, mediante ablazione,
da parte del Comune di Torremaggiore in danno del Comune di Lucera.
4. Così si esprime il Giudice barese: "..osta alla configurabilità
del complesso denominato "Ruderi del Castel Fiorentino"
quale bene demaniale del Comune di Lucera la sua ubicazione in territorio
di altro Comune".
5. Così V.Caputi Jambrenghi, in "Diritto amministrativo"
a cura di Mazzarolli ed altri, Monduzzi, 1993, pag.950: "I beni
dei pubblici poteri costituiscono i mezzi necessari alla realizzazione
delle finalità (e dunque delle specifiche funzioni pubbliche)
affidate dall'ordinamento allo Stato o all'ente "proprietario".
Ed ancora il medesimo Autore: "La proprietà pubblica è
sempre espressione di un dovere e la sua gestione implica l'esercizio
di una funzione" (op. cit., pag.916).
6. Così V. Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.920. Cfr. anche
R.Galli, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, 1995, pag.347: "Si
tratta di uno statuto proprietario affatto singolare per la presenza
del vincolo funzionale pubblicistico che lo connota e ne limita l'ampiezza
e la libertà, specie di disposizione. Ma l'aspetto più
singolare è offerto dal fatto che non sempre risulta agevole
stabilire se esso compete all'apparato burocratico organizzatorio
dello Stato e degli enti pubblici come "persone giuridiche",
ovvero al suo sostrato collettivistico (cd. "Stato collettività").
Per i cd. beni riservati, la prima qualificazione di appartenenza
sembra la più appropriata, per quelli destinati, specie all'uso
collettivo, risulta più consona la seconda".
7. "La Repubblica promuove la cultura e tutela il patrimonio
storico e artistico della nazione".
8. Cfr. ora il "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n.352", approvato con D.L.vo 29 ottobre
1999, n.490.
9. E' tutto da approfondire il rapporto tra la nuova nozione di "bene
culturale" e l'attuale consistenza del concetto di "demanio"
accidentale in capo ai beni medesimi, nel quadro della duplice "ratio"
di tutela volta a garantire da un lato la conservazione dei beni e
dall'altro la possibilità di fruizione pubblica degli stessi;
dovrebbe in particolare approfondirsi la stessa necessità concettuale
di mantenere i "beni culturali" in proprietà demaniale
o non piuttosto, conservando livelli omogenei di tutela, trasferirli
in regime di proprietà pubblica collettiva, valorizzando, tra
l'altro, il disposto di cui all'articolo 98 del Testo unico sopra
citato nella precedente nota che sancisce: " I beni culturali….sono
destinati al godimento pubblico".
10. "Tale categoria postula necessariamente una destinazione
del bene all'uso pubblico, ma spesso richiede una verifica volta a
riscontrare la concreta attualizzazione, ossia l'effettivo utilizzo
nella sua dimensione fattuale (cd. principio di effettività).
Il meccanismo con cui l'amministrazione provvede alla destinazione
di tali beni non è omogeneo, potendo conseguire ad un mero
atto formale con cui si provvede ad imprimere la destinazione pubblica,
seguito dall'effettiva utilizzazione per la finalità programmata,
ovvero, dovendo procurarseli da terzi, utilizzare i normali strumenti
contrattuali di diritto privato o quelli autoritativi di carattere
ablatorio." Così R.Galli, op.cit., pag.342.
11. Cfr., in termini, Caringella-Delfino-Del Giudice - Diritto amministrativo,
Simone, 1999, pag.610. La stessa decisione che ha occasionato questo
scritto incidentalmente prospetta la tesi della trasferibilità
in questi termini: "precisato in via generale non potersi escludere
la trasferibilità di beni demaniali da Ente Pubblico ad altro
Ente Pubblico (e non già ad un privato)…".
12. Così A.M.Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene,
1989, pag.797.
13. Tra le non molte pronunce, cfr. C.D.S., sez.IV, 15.12.1978, n.1224;
12.12.1978, n.1192; 16.4.1969, n.103; contra, Appello Bologna, 18.3.1966,
in G.C.1967, I, 164.
14. Il caso trattato riguardava l'espropriabilità, da parte
della Regione Valle d'Aosta, di area pertinenziale di demanio stradale,
tenuta in concessione ed in procinto di passare all'ANAS, al fine
della costruzione di una strada comunale, che viene dal Collegio ammessa
purchè preceduta dall'intesa con gli organi statali per la
definizione di oneri e limitazioni a carico dell'espropriante (C.d.S.,
sez.IV, 18.9.1991, n.721). Tanto in considerazione del principio che
la dissociazione del regime del bene principale da quello delle pertinenze
è possibile ma deve discendere da un'apposita determinazione
del proprietario del bene principale; in definitiva, il Giudice, richiedendo
all'espropriante l'accordo con l'ANAS, ha sostanzialmente imposto
un singolare regime di "espropriabilità consensuale".
15. Cfr. V.Caputi Jambrenghi, op. cit. pag.940.
16. Cfr. V.Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.940: "Considerata
l'odierna diffusione delle competenze espropriative (Stato, Regioni-Comuni)
va precisato che almeno chi intenda il significato profondo della
pubblicità del bene pubblico dovrà convenire sul punto
che un interesse pubblico di livello comunale od anche regionale non
potrà mai riconoscersi prevalente in sede amministrativa rispetto
a quello realizzato nel bene di demanio o di patrimonio indisponibile
statale".
17. Così Caringella, Delfino, Del Giudice, op.cit., pag.611.
Cfr. anche A.M.Sandulli, op.cit., pag.797: "Più delicata
la questione della possibilità che essi formino oggetto di
espropriazione per pubblica utilità. Per quelli la cui demanialità
dipende da un provvedimento discrezionale di destinazione a un uso
particolare, la dottrina più recente appare orientata nel senso
della espropriabilità, allorquando si tratti di destinare il
bene alla realizzazione di un'opera al servizio di un interesse pubblico
che l'autorità competente ad effettuare le debite comparazioni
consideri prevalente. Il problema si sposta perciò sulla individuazione
dell'autorità a ciò competente e diventa, allo stato,
di impossibile soluzione quando si tratti di espropriare un bene del
demanio statale ai fini della realizzazione di un'opera di competenza
regionale o comunale".
18. "Il frammentarsi nello Stato moderno delle funzioni e dei
servizi pubblici e la loro conseguente attribuzione a soggetti pubblici
distinti e nel contempo la ineludibile esigenza di garantire alle
collettività interessate, tramite gli enti che le rappresentano,
una presenza effettiva nella assunzione delle decisioni amministrative
che le riguardano, ha determinato la necessità di un sempre
più accentuato coordinamento..": così G.Pericu,
in "Diritto amministrativo", a cura di Mazzarolli ed altri,
cit., pag.1290.
19. "L'uso dei beni pubblici rappresenta uno dei mezzi più
cospicui per riconoscere al concetto astratto di libertà che
vive nell'ordinamento generale una sua traduzione concreta e visibile":
così V.Caputi Jambrenghi, op.cit. pag.949.
20. Autorevole dottrina precisa che alla norma di principio contenuta
nel precitato art.823 C.C., c.2°, non segue immediatamente la
possibilità di autotutela in via amministrativa, che è
in ogni caso derogatoria del principio del generale divieto della
"ragion fattasi". Sarebbe dunque necessaria una normativa
di dettaglio attributiva in concreto di un potere in tal senso. Così
V.Caputi Jambrenghi, op.cit., pag.947.
21. "Ed invero la proprietà "pubblica", che
è carattere precipuo di qualsiasi bene demaniale, dà
luogo ad una vera e propria attività di pubblica amministrazione
basata su poteri di supremazia dell'Ente titolare: attività
che però l'Ente locale può esercitare solo nell'ambito
del suo territorio, che - com'è noto - è l'elemento
costitutivo materiale del Comune".
22. Cfr. TAR Puglia, cit.
23. Cfr.TAR Puglia, cit.
24. E' ultroneo ricordare che l'interesse di Lucera per Castel Fiorentino
deriva dal particolare legame della collettività locale per
l'Imperatore Federico che rese Lucera centro economico e culturale
e sede di un insediamento saraceno che, per molti versi, condizionò
l'evoluzione stessa della "civitas Luceriae".
25. Non è dubbio che la vicenda esaminata, tra assunta coesistenza
di proprietà demaniali, aventi ad oggetto beni sottoposti a
tutela storica, ed espropriazione di beni demaniali per finalità
analoghe a quelle che giustificano la imposizione del vincolo demaniale
(miglior tutela dei beni storici), conferma la tesi che la realtà
è sicuramente più varia e fantasiosa dei possibili "casi
di scuola".