DISCUSSIONE
APERTA
La nuova realtà italiana delle "Autority", sempre più numerose, fa
discutere politici e giuristi. La dott.ssa Nicassio introduce l’argomento
delineando evoluzione storica, funzioni e natura di tali organismi. Ritiene che,
nel nostro Paese, il loro numero sia ancora limitato e che sarebbe utile una
maggiore diffusione. Ma tale opinione è davvero condivisibile?
Giusy Nicassio
LE AUTORITÀ’ SUPER PARTES
Gli ordinamenti giuridici europei hanno
assistito, nel corso di quest’ultimo ventennio, ad una ampia evoluzione da
parte di autorità indipendenti dal governo, le cui competenze si concretizzano
nell’obbligo di garantire e, allo stesso tempo, di regolamentare settori e
materie di particolare importanza, quali i mercati finanziari, i mezzi di
comunicazione di massa, la concorrenza tra imprese, l’erogazione di servizi
pubblici essenziali; esse, portatrici di potestà pubbliche, sono sorte accanto
ed in via autonoma rispetto ai soggetti tradizionali e vengono considerati
poteri distinti.
Il proliferare di tali autorità è da
addebitare ad una serie di interventi pubblici, appunto, volti a creare
organismi deputati a svolgere funzioni di particolare natura in settori
specifici, finalizzate alla protezione di categorie di interessi, collettivi e
diffusi, soggetti alle insidie da parte di poteri forti.
Le autorità amministrative indipendenti sono
caratterizzate da un alto livello di indipendenza rispetto al potere politico e
al potere amministrativo; questa caratteristica, che figura la ragion d’essere
di tali autorità, in realtà è stata prevista di recente, in quanto, sino a
poco tempo fa, un alto grado di indipendenza era riconosciuto solo alla Banca
d’Italia, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti in sede consultiva e di
controllo.
L’autonomia e l’indipendenza è
garantita, in primo luogo, da particolari procedure di nomina degli organi di
vertice delle autorità, dalla durata del loro mandato, da regole severe sulla
incompatibilità e sui conflitti di interesse; da un autonomo potere di
organizzazione e di organico; da un’ampia autonomia finanziaria e
patrimoniale.
Le autorità amministrative indipendenti
hanno ricevuto dalla legge una serie di funzioni, quali quella di controllo,
regolazione e sanzione e alle funzioni tipicamente amministrative sono state
affiancate funzioni di normazione, funzioni atte alla soluzione di controversie
e funzioni decisorie; ad ognuna di queste autorità, innanzitutto, è
riconosciuto un ampio potere di indagine.
L’esigenza di creare autorità che
garantiscono la buona applicazione delle regole è stata avvertita in molti
paesi e in tempi antecedenti ai nostri; infatti il modello delle autorità
indipendenti ha avuto un forte sviluppo anche in paesi quali gli Stati Uniti,
dove sono sorte le Indipendent Regulatory Commissions, l’Inghilterra, che ha
creato le Regulatory Agencies, la Francia, che ha istituito le Autorités
Administratives Indépendantes.
In Italia, il primo segnale si è verificato
con l’introduzione, da parte di alcune regioni, della figura del Difensore
Civico; autorità monocratica diretta alla tutela dei cittadini nei confronti
della pubblica amministrazione locale. Il Difensore Civico interviene, su
istanza di parte o d’ufficio, con procedimento sostanzialmente informale, nei
casi di lesione di diritto soggettivo ed interesse legittimo.
In seguito, con la legge 5 agosto 1981 n. 416
è stato introdotto il Garante dell’editoria; figura istituita al fine di
consentire la continuità dell’azione di vigilanza del Parlamento
sull’attuazione della riforma dell’editoria, in particolare in relazione
alla disciplina della concentrazione delle testate e della trasparenza della
proprietà editoriale. Successivamente, data la crescita sproporzionata di
alcuni gruppi, che assumevano sempre più una posizione dominante nel settore,
si è approvata la legge n. 223 del 6 agosto 1990, la quale ha regolamentato il
sistema dell’etere italiano, salvaguardando il pluralismo, l’obiettività,
la completezza e l’imparzialità dell’informazione. I compiti del Garante
sono diretti a garantire il diritto alla libertà di pensiero assicurando un
sistema pluralistico dell’informazione e a tal fine la legge gli riconosce il
potere di irrogare sanzioni (amministrative).
Vi è stata, poi, con L. 576/82 la
costituzione dell’ISVAP che, con la funzione di vigilanza sull’esercizio
delle assicurazioni private, provvede al controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale, all’esame della verifica dei bilanci e alla
vigilanza circa l’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte
degli operatori del mercato assicurativo.
Infine, nel campo del mercato dei valori
mobiliari sono state concepite autorità a garanzia della trasparenza del
mercato, ossia trasparenza delle operazioni, e affidabilità dei soggetti
operanti nei settori finanziari. A tale scopo è stata introdotta la riforma
della CONSOB (L. 281/85), la regolamentazione delle SIM (L. 1/91 e Dlgs 415/96 e
Dlgs 58/1998), la nascita della autorità "antitrust" (L. 287/90) e
l’introduzione della disciplina sulla repressione dell’insider trading (L.
157/91).
La prima è dotata di rilevanti poteri
pubblicistici e svolge il proprio compito di vigilanza servendosi di
informazioni, di notizie e collaborazione da parte di tutte le amministrazioni
pubbliche; essa esercita anche poteri di vigilanza nei confronti delle imprese
di investimento mobiliare, che ha come scopo la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilanti, avendo
riguardo alla tutela dei soggetti investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
La autorità antitrust è stata creata come
garante della concorrenza e del mercato; essa deve principalmente verificare che
il comportamento delle imprese non determini violazioni delle norme disposte
dalla legge; quindi salvaguardare il mercato da comportamenti finalizzati a
provocare, direttamente o indirettamente, una restrizione o un’alterazione
della concorrenza.
La disciplina relativa alla repressione
dell’insider trading è stata, invece, emanata per raggiungere una maggiore
trasparenza del sistema di intermediazione mobiliare e per evitare eventuali
manovre speculative effettuate utilizzando informazioni ottenute abusivamente.
Il riconoscimento di questo particolare grado
di indipendenza si è reso necessario per poter permettere a tali autorità di
agire in posizioni di terzietà e neutralità rispetto a tutti gli interessi
settoriali e a tutte le influenze provenienti dall’esterno, al fine di
garantire il regolatore funzionamento e lo sviluppo dei settori cui sono
preposte.
La funzione di regolamentazione e di
protezione di interessi collettivi in determinati settori è di notevole
importanza anche in considerazione della particolare rilevanza che questi
assumono a livello costituzionale. Ciò ha determinato una forte influenza sulla
struttura organizzativa di queste autorità, che si concreta, in generale,
essenzialmente in poteri di controllo diretti, in via principale, a tutelare
quelli che sono i dettati costituzionali.
L’interesse al corretto esercizio del
potere amministrativo, per cui è stata prevista l’introduzione del Difensore
Civico, trova riscontro nei principi, sanciti dall’art. 97 Cost., di buon
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
L’interesse alla tutela del risparmio e
allo sviluppo economico, per i quali sono state create le autorità operanti nel
settore dei valori immobiliari, trova un preciso punto di riferimento
nell’art. 47 della Costituzione. Compito fondamentale dello Stato è quello di
provvedere alla protezione del risparmio "in tutte le sue forme",
apportando, naturalmente, tutti gli strumenti necessari ala corretta
realizzazione.
L’importanza costituzionale
dell’interesse alla corretta informazione della collettività, a garanzia del
quale è stato introdotto il Garante dell’editoria, si desume, invece,
dall’analisi congiunta degli art. 21 e 3 della Costituzione; ovvero
l’interesse allo sviluppo della personalità umana, all’uguaglianza e alla
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, che
comportano una necessaria pluralità di fonti di informazioni e della libertà
di accesso alle medesime.
Tutto ciò contribuisce ad attribuire a tali
autorità una collocazione particolare, nell’ambito del sistema
amministrativo, in quanto pur facendo parte di esso, dato che i loro compiti
sono diretti ala tutela di interessi collettivi, nella sostanza rimangono a
questo estranei. L’estraneità consente loro di svolgere le proprie mansioni
in una posizione di distacco, operando con neutralità e imparzialità.
Per concludere, come abbiamo constatato, nel
nostro ordinamento, il modello dell’autorità amministrativa indipendente si
è realizzato soltanto di recente e, comunque, in misura ancora limitata.
Potrebbe risultare più utile una sua maggiore diffusione.