Critica amministrativa:Competenza esclusiva deglì architetti e ruoli funzionali

SCUOLA FORENSE 2/1999

Critica amministrativa

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze amministrative.  Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi.  Qui di seguito, la sentenza n.929/98 con la quale il TAR Puglia sede di Bari ha risolto in favore degli architetti un acceso contrasto fra Ordini professionali e una breve nota della dott.ssa Antonella Pasculli


TAR Bari, Sez. I, Sent.n. 929/98, 19 dicembre 1998, Pres, Rizzi, Rel. Morea, Ordine degli ingegneri della provincia di Bari ed altri c. Ordine degli architetti della provincia di Bari ed altri

E' riservato ai soli professionisti 'Architetti' la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi su edifici non vincolati, che presentano caratteristiche artistiche, sia pure non rilevantissime, nonché gli interventi su edifici tutelati, anche per l'aspetto che pur riguardi solo la parte tecnica.

Antonella Pasculli

Competenza esclusiva deglì architetti e ruoli funzionali.

La sentenza in epigrafe dirime un recente contrasto interpretativo inerente all'estensibilità della competenza riservata agli Architetti, anche su tutti gli edifici artistici non vincolati da parte della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari, con relativa limitazione della competenza professionale degli Ingegneri per interventi di natura tecnica da effettuare su edifici da tutelare ai sensi degli artt, 51, 52 R,D, n,2537/1925,

Il contrasto era intervenuto a seguito di una nota n. 6812 (20 marzo 1997) della Soprintendenza, concernente la riserva assoluta per gli architetti, di intervenire non solo sugli edifici di interesse storico artistico (1), ma anche su tutti gli edifici che presentassero caratteristiche intrinseche di una certa valenza artistica, sia pure non rilevantissima (2), da giustificare il ricorso alla particolare sensibilità dell'architetto"(3), inviata alle Amministrazioni comunali della Puglia per una puntuale osservanza di quanto ivi dedotto.

Il contenuto della nota in questione diventava oggetto del ricorso, legittimamente proposto dall'Ordine degli ingegneri delle varie province pugliesi, ricorso in cui veniva dedotta l'esegesi "totalmente erronea" dell'art, 52 R,D, n.2537/1925, che la Soprintendenza aveva avuto la pretesa di imporre a tutte le amministrazioni comunali e che rendeva 'quasi evanescente' la professione dì ingegnere nell'edilizia, alla base di un richiamo interpretativo alla normativa comunitaria (4), dove è prescritta la totale equiparazione, ai fini dell'esercizio della professione di architetto, tra il diploma di laurea in 'architettura" ed il diploma di laurea in 'ingegneria civile'. Nell'impugnazione dei provvedimento, inoltre, veniva eccepita, a norma dell'art. 18 L,1089/39, l'incompetenza della Soprintendenza in ordine a qualsivoglia verifica o valutazione circa la qualificazione professionale dei

progettista.

La decisione in commento, dichiarando inammissibile il ricorso de quo, poiché ritenute non convincenti le contestazioni formulate dai ricorrenti, enuncia lapidariamente il principio - supportato da richiami ad una recente giurisprudenza (5) - per cui è confermata la competenza esclusiva degli architetti per le opere che presentino rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati ex L.1089/1939, sebbene la parte tecnica possa essere realizzata anche da ingegnere in stretta collaborazione con l'architetto.

Tale indirizzo giurisprudenziale è convalidato, a parere dei giudicante, dalla considerazione che la Soprintendenza ha semplicemente fornito un'interpretazione dell'art. 52 R.D. 2537/25, fondata sull'impossibilità di prescindere dall'apporto progettuale dell'architetto rispetto all'esecuzione tecnica di un'opera, alla cui realizzazione può concorrere anche un ingegnere. La nota n.6812, infatti, non ha né valenza prescrittiva, né natura di circolare, in quanto non sussiste alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra le amministrazioni comunali e la Soprintendenza.

Si esclude, quindi, che l'atto impugnato costituisca espressione di una potestà autoritativa vincolante per le amministrazioni comunali, in forza dei generale principio secondo cui spetta al sindaco la vigilanza preventiva e successiva dell'attività edificatoria dei privato, verificando se il progetto presentato risponda alla normativa che disciplina la professione dell'autore del progetto stesso,

Per quanto concerne, invece, l'equiparazione dei titoli professionali di ingegnere e di architetto, il dato testuale della normativa comunitaria stabilisce solamente le condizioni per il riconoscimento in Italia dei titolo di studio di architetto e la conseguente ammissione all'esercizio della professione.

La pronuncia in esame ribadisce la diversità, allo stato attuale, delle competenze attribuita dalla legge alle due categorie professionali in oggetto, per. cui la ripartizione delle competenze tra ingegnere ed architetto, di cui agli artt, 51, 52 R,D, 2537 è tuttora operante. Non potrebbe essere diversamente. Nel processo storico della forma che interagisce con la funzione, qualsiasi edificio artisticamente rilevante non può essere considerato o trattato per parti, artisticamente rilevanti e non, costituendo un unicum, che qualsiasi operazione può incidere sotto molteplici profili, storico, tipologico, culturale, strutturale ed artistico,

La ratio emergente della sentenza, pienamente conforme alla normativa in materia, attiene alla rigorosa considerazione che, ogniqualvolta debba procedersi ad intervento su beni artisticamente rilevanti e non, sarebbe assurdo distinguere la fase ideativa (il progetto in sé) dalla fase realizzativa (parte tecnica), in quanto la particolare natura dei beni architettonici richiede, anzitutto, una sensibilità storica, estetica ed urbanistica prima che tecnica e, pertanto, l'esecuzione di tali interventi può sicuramente essere affidata ad un ingegnere, ma che possa e debba lavorare affiancato da un architetto, avendo rilievo, non solo, la misura dell'intervento edilizio, ma anche, e soprattutto la specificità e peculiarità delle opere in relazione all'edificio (6),

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(1)       Il referente normativo immediato è dato dalla L. 1089/1939, in cui si definisce il vincolo monumentale quale limitazione, imposta con provvedimento del Ministro dei Beni Culturali, alla facoltà di godimento di un bene immobile - di proprietà dello Stato, o di altro ente pubblico o di privati - in quanto presenti interesse storico artistico diretto ovvero interesse particolarmente importante a causa del suo riferimento alla storia e alla cultura del paese.

(2)       'Si distinguono due provvedimenti impositíví del v.m.: quelli (víncolo diretto) che si richiamano al qualificato interesse dei beni aventi ad oggetto le cose contemplate negli artt.1 e 2, legge 1089/1939, ed i cui effetti consistono nella sottoposizione di tali immobili alla vigilanza della p.a. e ai divieti e prescrizioni elencati nella legge; quelli (vincolo indiretto) adottati a norma dell'art.21, l. cit., ricadenti su beni che per la loro natura non sono particolarmente importanti ma che, per la loro funzione o posizione rispetto ai beni tutelati, vengono assoggettati a determinate prescrizioni allo scopo di non pregiudicare il decoro, le prospettive e l'ambiente di questi ultimi. Così E. Dalfino, Lessico giuridico dell’edílizia e dell'urbanistica, alla voce Vincolo monumentale, Bari, 1992, p..366 ss..

(3)       In tema si legga l'interessante scritto, di M. Roncayolo, Territorio, in Enc. Einaudi, Torino, 1981,vof.XIV, p.218 ss...

(4)       La direttiva Cee, n.384/85, recepita in Italia dal Dìgs. n.129/92.

(5)       Cfr. Tar Umbria, sent. 3 giugno 1996 n. 211; Tar Emilia Romagna, sez. II, sent. 24 gennaio 1992 n.24; Tar Lombardia, sez. 1, sent. 21 ottobre 1994 n.816.

(6)       Sui ruoli di ingegnere ed architetto (molto spesso definito artista), si legga la completa analisi di C. Lévi-Strauss, La pensée souvage, Paris, 1962, Trad. it;, Milano, 1964, p.29-43.