Critica amministrativa
Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze amministrative. Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi. Qui di seguito, la sentenza n.929/98 con la quale il TAR Puglia sede di Bari ha risolto in favore degli architetti un acceso contrasto fra Ordini professionali e una breve nota della dott.ssa Antonella Pasculli
TAR Bari, Sez. I, Sent.n. 929/98, 19 dicembre 1998, Pres, Rizzi, Rel. Morea, Ordine
degli ingegneri della provincia di Bari ed altri c. Ordine degli architetti
della provincia di Bari ed altri
E' riservato ai
soli professionisti 'Architetti' la progettazione e la direzione dei lavori
degli interventi su edifici non vincolati, che presentano caratteristiche
artistiche, sia pure non rilevantissime, nonché gli interventi su edifici
tutelati, anche per l'aspetto che pur riguardi solo la parte tecnica.
Antonella Pasculli
Competenza esclusiva deglì architetti e ruoli
funzionali.
La sentenza in
epigrafe dirime un recente contrasto interpretativo inerente all'estensibilità
della competenza riservata agli Architetti, anche su tutti gli edifici artistici
non vincolati da parte della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici artistici e storici di Bari, con relativa limitazione della
competenza professionale degli Ingegneri per interventi di natura tecnica da
effettuare su edifici da tutelare ai sensi degli artt, 51, 52 R,D, n,2537/1925,
Il contrasto era
intervenuto a seguito di una nota n. 6812 (20 marzo 1997) della Soprintendenza,
concernente la riserva assoluta per gli architetti, di intervenire non solo
sugli edifici di interesse storico artistico (1), ma anche su tutti gli edifici
che presentassero caratteristiche intrinseche di una certa valenza artistica,
sia pure non rilevantissima (2), da giustificare il ricorso alla particolare
sensibilità dell'architetto"(3), inviata alle Amministrazioni comunali
della Puglia per una puntuale osservanza di quanto ivi dedotto.
Il contenuto della
nota in questione diventava oggetto del ricorso, legittimamente proposto
dall'Ordine degli ingegneri delle varie province pugliesi, ricorso in cui veniva
dedotta l'esegesi "totalmente erronea" dell'art, 52 R,D, n.2537/1925,
che la Soprintendenza aveva avuto la pretesa di imporre a tutte le
amministrazioni comunali e che rendeva 'quasi evanescente' la professione dì
ingegnere nell'edilizia, alla base di un richiamo interpretativo alla normativa
comunitaria (4), dove è prescritta la totale equiparazione, ai fini
dell'esercizio della professione di architetto, tra il diploma di laurea in
'architettura" ed il diploma di laurea in 'ingegneria civile'.
Nell'impugnazione dei provvedimento, inoltre, veniva eccepita, a norma dell'art.
18 L,1089/39, l'incompetenza della Soprintendenza in ordine a qualsivoglia
verifica o valutazione circa la qualificazione professionale dei
progettista.
La decisione in
commento, dichiarando inammissibile il ricorso de quo, poiché ritenute non
convincenti le contestazioni formulate dai ricorrenti, enuncia lapidariamente il
principio - supportato da richiami ad una recente giurisprudenza (5) - per cui
è confermata la competenza esclusiva degli architetti per le opere che
presentino rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino
degli edifici vincolati ex L.1089/1939, sebbene la parte tecnica possa essere
realizzata anche da ingegnere in stretta collaborazione con l'architetto.
Tale indirizzo
giurisprudenziale è convalidato, a parere dei giudicante, dalla considerazione
che la Soprintendenza ha semplicemente fornito un'interpretazione dell'art. 52
R.D. 2537/25, fondata sull'impossibilità di prescindere dall'apporto
progettuale dell'architetto rispetto all'esecuzione tecnica di un'opera, alla
cui realizzazione può concorrere anche un ingegnere. La nota n.6812, infatti,
non ha né valenza prescrittiva, né natura di circolare, in quanto non sussiste
alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra le amministrazioni comunali e la
Soprintendenza.
Si esclude,
quindi, che l'atto impugnato costituisca espressione di una potestà
autoritativa vincolante per le amministrazioni comunali, in forza dei generale
principio secondo cui spetta al sindaco la vigilanza preventiva e successiva
dell'attività edificatoria dei privato, verificando se il progetto presentato
risponda alla normativa che disciplina la professione dell'autore del progetto
stesso,
Per quanto
concerne, invece, l'equiparazione dei titoli professionali di ingegnere e di
architetto, il dato testuale della normativa comunitaria stabilisce solamente le
condizioni per il riconoscimento in Italia dei titolo di studio di architetto e
la conseguente ammissione all'esercizio della professione.
La pronuncia in
esame ribadisce la diversità, allo stato attuale, delle competenze attribuita
dalla legge alle due categorie professionali in oggetto, per. cui la
ripartizione delle competenze tra ingegnere ed architetto, di cui agli artt, 51,
52 R,D, 2537 è tuttora operante. Non potrebbe essere diversamente. Nel processo
storico della forma che interagisce con la funzione, qualsiasi edificio
artisticamente rilevante non può essere considerato o trattato per parti,
artisticamente rilevanti e non, costituendo un unicum, che qualsiasi operazione
può incidere sotto molteplici profili, storico, tipologico, culturale,
strutturale ed artistico,
La ratio emergente
della sentenza, pienamente conforme alla normativa in materia, attiene alla
rigorosa considerazione che, ogniqualvolta debba procedersi ad intervento su
beni artisticamente rilevanti e non, sarebbe assurdo distinguere la fase
ideativa (il progetto in sé) dalla fase realizzativa (parte tecnica), in quanto
la particolare natura dei beni architettonici richiede, anzitutto, una
sensibilità storica, estetica ed urbanistica prima che tecnica e, pertanto,
l'esecuzione di tali interventi può sicuramente essere affidata ad un
ingegnere, ma che possa e debba lavorare affiancato da un architetto, avendo
rilievo, non solo, la misura dell'intervento edilizio, ma anche, e soprattutto
la specificità e peculiarità delle opere in relazione all'edificio (6),
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(1)
Il referente normativo immediato è dato dalla L. 1089/1939, in cui si
definisce il vincolo monumentale quale limitazione, imposta con provvedimento
del Ministro dei Beni Culturali, alla facoltà di godimento di un bene immobile
- di proprietà dello Stato, o di altro ente pubblico o di privati - in quanto
presenti interesse storico artistico diretto ovvero interesse particolarmente
importante a causa del suo riferimento alla storia e alla cultura del paese.
(2)
'Si distinguono due provvedimenti impositíví del v.m.: quelli (víncolo
diretto) che si richiamano al qualificato interesse dei beni aventi ad oggetto
le cose contemplate negli artt.1 e 2, legge 1089/1939, ed i cui effetti
consistono nella sottoposizione di tali immobili alla vigilanza della p.a. e ai
divieti e prescrizioni elencati nella legge; quelli (vincolo indiretto) adottati
a norma dell'art.21, l. cit., ricadenti su beni che per la loro natura non sono
particolarmente importanti ma che, per la loro funzione o posizione rispetto ai
beni tutelati, vengono assoggettati a determinate prescrizioni allo scopo di non
pregiudicare il decoro, le prospettive e l'ambiente di questi ultimi. Così E.
Dalfino, Lessico giuridico dell’edílizia e dell'urbanistica, alla voce
Vincolo monumentale, Bari, 1992, p..366 ss..
(3)
In tema si legga l'interessante scritto, di M. Roncayolo, Territorio, in
Enc. Einaudi, Torino, 1981,vof.XIV, p.218 ss...
(4)
La direttiva Cee, n.384/85, recepita in Italia dal Dìgs. n.129/92.
(5)
Cfr. Tar Umbria, sent. 3 giugno 1996 n. 211; Tar Emilia Romagna, sez. II,
sent. 24 gennaio 1992 n.24; Tar Lombardia, sez. 1, sent. 21 ottobre 1994 n.816.
(6)
Sui ruoli di ingegnere ed architetto (molto spesso definito artista), si
legga la completa analisi di C. Lévi-Strauss, La pensée souvage, Paris, 1962,
Trad. it;, Milano, 1964, p.29-43.