SCUOLA FORENSE 1/2000

Questo spazio è dedicato alla pratica forense. Segnalazioni, dibattiti,
piccole avvertenze e quant’altro ritenuto utile. Indispensabile per i
praticanti; utile lettura per chi voglia meglio comprendere i numerosi
problemi, i disagi e le difficoltà quotidiane dei praticanti avvocati.
Qui di seguito la dott.ssa Maria Azzurra Restaino affronta la delicata questione degli effetti dell’abolizione delle Preture e dell’istituzione del giudice monocratico sullo svolgimento dell’attività professionale da parte del praticante abilitato.
Maria
Azzurra Restaino
GLI
EFFETTI DELL’ART.7 DELLA LEGGE 479/1999 SULL’ATTIVITA SVOLTA DAI PRATICANTI
AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO
Con l’entrata in vigore dell’art.7 della legge 479/99,
che apporta modifiche alle disposizioni sullo svolgimento del procedimento
civile davanti al Tribunale in composizione monocratica, il legislatore ha
introdotto delle rilevanti novità in tema di esercizio della professione
forense da parte dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio.
La materia trovava la sua organizzazione nell’art.8 del
R.D.L. 1578 del 27 novembre 1933,(legge sull’ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore) mutato dall’entrata in vigore del decreto legislativo
n.51/1998 che ha introdotto nel nostro ordinamento la riforma del giudice unico
di primo grado.
L’art. 8 del R.D.L. n.157871933 prevedeva la possibilità
per il praticante avvocato, di essere ammesso al patrocinio, “dopo un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti tenuto presso il Consiglio
dell’Ordine, e dopo aver prestato giuramento, di esercitare per un periodo non
superiore a sei anni, la professione davanti alle preture del distretto nel
quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro.
Davanti alle medesime preture, in sede penale, possono essere nominati difensori
di ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero, e proporre alienazioni
di impugnazioni sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero.”
Quindi, i praticanti avvocati con patrocinio potevano
esercitare la professione davanti al pretore ed al giudice di pace.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, che ha
disciplinato le modalità di attuazione del rito monocratico ed ha disposto la
soppressione delle preture(art.1) e delle preture circondariali(art.2) il
legislatore ha modificato l’art.8 del R.D.L. 1578/1933 secondo comma,
disciplinando la materia mediante un rinvio ai procedimenti già di competenza
del pretore, prevedendo espressamente: ”I praticanti procuratori, dopo un anno
dall’iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un
periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai
Tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la
tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che in base alle
norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di
attuazione della legge 16 luglio 1997 n.254, rientravano nella competenza del
pretore.”
Ciò che invece, ha realmente “stravolto” la materia è
l’art.7 della legge 479/1999 che ha statuito che :” I praticanti avvocati,
dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare
l’attività professionale ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n.36 e successive
modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1)
alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a £
50.000.000; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto
dell’art. 704 del c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto,
salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, del codice di procedura
civile, 3) alle cause relativa ai rapporti di locazione e di comodato di
immobili urbani ed a quelli di affitto di azienda, in quanto non siano di
competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle
cause, per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta
alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o
minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall’art.336, primo comma, del
c.p.; resistenza ad un pubblico ufficiale prevista dall’art.337 del c.p.;
oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art.343 secondo
comma del c.p.; violazione di sigilli aggravata a norma dell’art.349,secondo
comma del c.p; favoreggiamento reale previsto dall’art.379 del c.p,;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre
l’aggravante prevista dall’art.572 secondo comma del c.p. ,rissa aggravata a
norma dell’art.588,secondo comma del c.p ; con esclusione delle ipotesi in cui
nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o
gravissime; omicidio colposo previsto dall’art.589 del c.p.; violazione del
domicilio aggravata a norma dell’art.614, quarto comma del c.p. furto
aggravato a norma dell’art. 625 del c.p. truffa aggravata a norma
dell’art.640 secondo comma, del c.p.; ricettazione prevista dall’art.648 del
c.p.”
Così, il nostro legislatore, ha espressamente individuato le
cause nelle quali la rappresentanza e la difesa può essere perpetuata dai
giovani praticanti avvocati in possesso del patrocinio. Fatte salve le eccezioni
previste dai n.2) e 3) della lettera a) dell’art.7 della legge 479/99 le cause
in materia civile sono assegnate in primo luogo per il valore, che non può
eccedere i cinquanta milioni, in secondo luogo per materia (ossia negli affari
civili per le azioni possessorie, denunce di nuova opera e di danno temuto,
locazione di immobili, comodato, affitto di azienda), sempre però, in assenza
di una diversa disciplina nei limiti di competenza per valore di £.50.000.000.
Questa nuova determinazione delle competenze, ha effetti
travolgenti sull’attività forense esercitata dai praticanti avvocati ammessi
al patrocinio prima dell’entrata in vigore della L.479/99. Infatti, non è
stata prevista alcuna disciplina transitoria, e prima il praticante avvocato con
patrocinio era abilitato a stare in giudizio davanti al Tribunale in
composizione monocratica, nelle cause che, secondo le norme vigenti erano di
competenza del Pretore, come quelle di natura assistenziale di valore
indeterminato, indeterminabile, comunque superiore a £.50.000.000.
L’art.7 della L.479/99 nulla dice in ordine alle cause di
valore indeterminato, superiori a £.50.000.000 o comunque non comprese
nell’enumerazione di cui alla lettera a) numeri 1), 2) e3) citati, in cui una
parte sia rappresentata e difesa da un patrocinatore.
La conclusione, stando alla lettera della norma porta a
considerare la normativa vigente qual fatto sopravvenuto, secondo i principi
generali di successioni delle leggi nel tempo, idoneo a far venir meno lo ius
postulandi dei procuratori precedentemente costituiti, costituendo un
impedimento assoluto del difensore e provocando l’interruzione ex lege dei
processi iniziati alla data di entrata in vigore della legge 479/99 quale
effetto immediato. Tale fattispecie è analoga a quella della perdita dello ius
postulandi da parte dell’Avvocatura dello Stato a seguito della trasformazione
di alcuni enti, patrocinati ex lege dall’Avvocatura, in S.p.a. Entrambe le
questioni sono già state sottoposte all’attenzione della magistratura e si è
in attesa di conoscere la statuizione sul punto.
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