Avviso ai praticanti:I doveri del dominus

SCUOLA FORENSE 2/1998

Avviso ai praticanti

Segnalazioni, piccole avvertenze da parte di praticanti più anziani a chi inizia la pratica. Utile lettura anche per chi voglia meglio comprendere i disagi e le difficoltà quotidiane dei praticanti avvocati.


Maria Pina Milione

I doveri del dominus

Il tirocinio dell’aspirante avvocato, comporta, per effetto dell’ordinamento forense vigente, la frequentazione di uno studio legale, con la partecipazione a tutte le attività che in esso vengono svolte. Si comprende, quindi, il ruolo centrale rivestito dal dominus - cioè il titolare dello studio - nella formazione professionale del praticante.

La preminente funzione del dominus è quella dell’insegnamento. In proposito, si deve osservare che, per quanto questi possa essere oberato di lavoro e di impegni, non può esimersi dal curare tale aspetto del momento formativo, in quanto, attraverso l’insegnamento, si realizza una comunicazione ed uno scambio di esperienze, necessari affinché la pratica professionale non si riduca alla mera presenza in studio e venga, così, svuotata di ogni valore. L’avvocato, quando accetta di ospitare un praticante, assume il preciso impegno - anche nei confronti di tutta la classe forense - di preparare il neolaureato alla professione. Per assolvere adeguatamente questo impegno, il dominus dovrebbe essere dotato di una struttura che gli consenta di ricevere il praticante in modo dignitoso; di un organico che assicuri al praticante di poter comunque contare sull’insegnamento di altri avvocati, nel caso in cui il titolare dello studio abbia un’attività particolarmente intensa; infine, dovrebbe evitare di utilizzare il praticante - come, purtroppo, spesso accade - quale impiegato "tuttofare", mortificandone le capacità e, soprattutto, la dignità.

La funzione di insegnamento comprende, altresì, l’apprendimento, da parte del praticante, dei principi di deontologia forense. Il più delle volte, questa fase viene del tutto trascurata, senza considerare che un "buon avvocato" non deve solo possedere un insieme di cognizioni teorico-pratiche, ma deve comportarsi, nell’esercizio professionale, con una certa correttezza (nei rapporti con i colleghi, con i magistrati, con i clienti, ecc.), espressione dei valori morali e degli ideali alla base dell’avvocatura.

Non meno importante è la funzione del dominus di controllare l’effettivo svolgimento della pratica forense. Il tirocinio, in concreto, implica la continua frequenza dello studio, l’esame delle pratiche, l’assistenza alle udienze, la redazione di atti giudiziari, la ricerca dottrinaria e giurisprudenziale, l’apprendimento di un metodo di approccio con i clienti. Compete al dominus vigilare sull’impegno assiduo del praticante. Tale funzione si riallaccia ad una fondamentale regola - contemplata dall’art. 24 del codice deontologico - che impone ad ogni avvocato di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Infatti, in qualità di iscritto all’Ordine, il dominus è tenuto per primo a controllare che l’attività espletata dal proprio praticante corrisponda alla realtà. In caso contrario, il suo comportamento può dar luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare. Basti pensare che l’avvocato, oltre a dichiarare, inizialmente, di aver accolto nel suo studio il praticante, di semestre in semestre, attesta la veridicità delle indicazioni contenute nelle pagine del libretto, "sotto la propria personale responsabilità". Dunque, il dominus dovrebbe rifiutarsi di certificare periodi di pratica non compiuti, nonché di accogliere laureati che vedono nella pratica professionale una temporanea area di parcheggio, allo scopo di scoraggiare il fenomeno della pratica fittizia, i cui effetti negativi finiscono per danneggiare, inevitabilmente, l’intera categoria professionale.

Nella più generale funzione di controllo rientra il compito dell’avvocato di accertare che il praticante non ecceda i limiti stabiliti dalla legge. E’ opportuno ricordare sul punto la disinvolta abitudine di permettere la sostituzione del dominus avanti al Tribunale (e dinanzi agli uffici giudiziari minori, quando il praticante non sia abilitato al patrocinio).

La posizione del dominus, nel contesto della pratica professionale, è oggetto di una specifica norma del codice deontologico: l’art. 26, che disciplina il rapporto con i praticanti. Tale norma, in via generale, prevede il dovere di garantire al praticante l’effettività e la proficuità del tirocinio, presupposti indispensabili per realizzare la preparazione professionale del futuro avvocato. Con riferimento alla funzione di controllo, la norma stabilisce che l’avvocato deve procedere ad una verifica approfondita delle annotazioni contenute nel libretto della pratica, prima di attestarne la veridicità, "senza indulgere a motivi di favore o di amicizia" (art. 26, II). Inoltre, è stata espressamente sancita la responsabilità disciplinare del dominus che dia incarico al praticante di svolgere attività difensiva non consentita (art. 26, III).

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