Avviso ai praticanti
Segnalazioni, piccole avvertenze da parte di praticanti più anziani a chi inizia la pratica. Utile lettura anche per chi voglia meglio comprendere i disagi e le difficoltà quotidiane dei praticanti avvocati
Maria Pina Milione
La Pratica Forense (parte III): al termine del
biennio
Al termine del biennio di pratica
professionale, dopo l’espletamento dei previsti accertamenti sull’ultimo
semestre, bisogna chiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il
rilascio del cd certificato di compiuta pratica. Tale certificato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 16 del R.D. 37/34, deve essere allegato alla domanda
per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. In
virtù dell’art. 10 del R.D. citato, il Consiglio dell’Ordine è chiamato a
valutare nel merito la pratica svolta, in base ai documenti prodotti dal
richiedente. È prassi del Consiglio dell’Ordine di Bari, per attendere a tale
valutazione, richiedere al praticante l’esibizione di una precisa
documentazione, quale il libretto della pratica professionale (che resta
definitamente acquisito agli atti), la relazione biennale controfirmata
dall’avvocato e un certificato, rilasciato dal dominus, attestante il
compimento della pratica professionale, presso il proprio studio legale.
Il certificato di compimento della pratica
professionale determina, oltre la possibilità di sostenere l’esame di
abilitazione professionale, la cancellazione dal registro dei praticanti
avvocati (ad eccezione del caso in cui il candidato abbia ottenuto
l’abilitazione al patrocinio. V. infra) nonché, l’individuazione, in
via definitiva, della sede dove sostenere l’esame (la quale non è più
soggetta a mutamento, nemmeno a seguito di cambiamento di residenza da parte del
candidato).
In proposito, si deve ricordare che, per
effetto dell’art. 19, ult. co., del R.D.L. 1578/33, possono accedere
all’esame da avvocato coloro i quali abbiamo portato a compimento la pratica
professionale entro il giorno 10 del mese di novembre. Questa data coincide, in
genere, con quella di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione all’esame da avvocato. Pertanto, è consigliabile, per tutti
coloro che portino a compimento la pratica professionale entro questo termine,
presentare il libretto della pratica per la verifica, in via del tutto
eccezionale, qualche giorno prima della data di scadenza dell’ultimo semestre.
Infatti, il certificato di compiuta pratica, ex art. 16, IV co., R.D. 37/34
(come modificato dall’art. 3 della L. 142/89), può essere prodotto dal
praticante anche successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, ma non oltre il ventesimo giorno precedente quello
fissato per l’inizio delle prove scritte.
Dopo il primo anno di pratica, invece, è
possibile richiedere al Consiglio dell’Ordine l’ammissione all’esercizio
del patrocinio davanti alle Preture del distretto di Corte di Appello cui
appartiene il Consiglio stesso. La concessione di tale abilitazione, ex art. 1,
IV co., R.D. 37/34, avviene su domanda del praticante e dietro presentazione di
determinati documenti, quali il libretto della pratica vistato, la relazione
annuale controfirmata dal dominus e il certificato rilasciato
dall’avvocato attestante l’effettivo svolgimento della pratica
professionale.
L’autorizzazione al patrocinio pretorio
dura sei anni (art. 8 L.P.) nell’arco dei quali, il praticante, per poter
proseguire l’attività professionale, deve conseguire l’idoneità alla
professione di avvocato. Il suddetto termine decorre dalla data del
provvedimento di iscrizione nel registro speciale (che il richiedente dovrà
avere cura di notificare a se stesso, nonché al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale). Tuttavia, la normativa in questione condiziona
l’esercizio del patrocinio ad un momento successivo: la prestazione del
giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale nel circondario del quale il
praticante è iscritto.
L’abilitazione al patrocinio comporta, per
il praticante, la possibilità di esercitare il proprio mandato professionale
non solo dinanzi al Pretore, ma anche dinanzi ad uffici giudiziari minori, come
quello del Giudice di Pace; inoltre, l’autorizzazione a svolgere l’attività
stragiudiziale senza restrizione alcuna.
Presupposto necessario per ottenere il
patrocinio pretorio è l’assenza di casi di incompatibilità con l’esercizio
della professione forense. Tanto per l’espresso richiamo operato dall’art.
13 R.D. 37/34 all’art. 3 L.P. che prevede, appunto, detti casi di
incompatibilità (per es. incompatibilità con l’esercizio del commercio in
nome proprio o altrui, con la qualità di ministro di culto, con qualunque
ufficio o impiego retribuito dallo Stato, ecc.).
In virtù del disposto di cui all’art. 8
del D.P.R. 101/90, il praticante abilitato al patrocinio può decidere di
proseguire la pratica professionale, in proprio, senza più la guida del dominus;
ma, oltre a comunicare tale intendimento al Consiglio dell’Ordine presso il
quale è iscritto, dovrà trattare almeno venticinque nuovi procedimenti
all’anno, dei quali almeno cinque penali come difensore di fiducia, ovvero
cinque cause civili di cognizione.
Si conclude, così, il nostro breve viaggio
nei meandri burocratici della pratica professionale, con la speranza di aver
contribuito, in qualche modo, a diradare l’intricato labirinto delle scadenze
e degli adempimenti legati a questo particolare periodo della vita
professionale.