Avviso ai praticanti:Pratica Forense - al termine del biennio

SCUOLA FORENSE 1/1998

Avviso ai praticanti

Segnalazioni, piccole avvertenze da parte di praticanti più anziani a chi inizia la pratica. Utile lettura anche per chi voglia meglio comprendere i disagi e le difficoltà quotidiane dei praticanti avvocati


Maria Pina Milione

La Pratica Forense (parte III): al termine del biennio

Al termine del biennio di pratica professionale, dopo l’espletamento dei previsti accertamenti sull’ultimo semestre, bisogna chiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il rilascio del cd certificato di compiuta pratica. Tale certificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del R.D. 37/34, deve essere allegato alla domanda per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. In virtù dell’art. 10 del R.D. citato, il Consiglio dell’Ordine è chiamato a valutare nel merito la pratica svolta, in base ai documenti prodotti dal richiedente. È prassi del Consiglio dell’Ordine di Bari, per attendere a tale valutazione, richiedere al praticante l’esibizione di una precisa documentazione, quale il libretto della pratica professionale (che resta definitamente acquisito agli atti), la relazione biennale controfirmata dall’avvocato e un certificato, rilasciato dal dominus, attestante il compimento della pratica professionale, presso il proprio studio legale.

Il certificato di compimento della pratica professionale determina, oltre la possibilità di sostenere l’esame di abilitazione professionale, la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati (ad eccezione del caso in cui il candidato abbia ottenuto l’abilitazione al patrocinio. V. infra) nonché, l’individuazione, in via definitiva, della sede dove sostenere l’esame (la quale non è più soggetta a mutamento, nemmeno a seguito di cambiamento di residenza da parte del candidato).

In proposito, si deve ricordare che, per effetto dell’art. 19, ult. co., del R.D.L. 1578/33, possono accedere all’esame da avvocato coloro i quali abbiamo portato a compimento la pratica professionale entro il giorno 10 del mese di novembre. Questa data coincide, in genere, con quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame da avvocato. Pertanto, è consigliabile, per tutti coloro che portino a compimento la pratica professionale entro questo termine, presentare il libretto della pratica per la verifica, in via del tutto eccezionale, qualche giorno prima della data di scadenza dell’ultimo semestre. Infatti, il certificato di compiuta pratica, ex art. 16, IV co., R.D. 37/34 (come modificato dall’art. 3 della L. 142/89), può essere prodotto dal praticante anche successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma non oltre il ventesimo giorno precedente quello fissato per l’inizio delle prove scritte.

Dopo il primo anno di pratica, invece, è possibile richiedere al Consiglio dell’Ordine l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture del distretto di Corte di Appello cui appartiene il Consiglio stesso. La concessione di tale abilitazione, ex art. 1, IV co., R.D. 37/34, avviene su domanda del praticante e dietro presentazione di determinati documenti, quali il libretto della pratica vistato, la relazione annuale controfirmata dal dominus e il certificato rilasciato dall’avvocato attestante l’effettivo svolgimento della pratica professionale.

L’autorizzazione al patrocinio pretorio dura sei anni (art. 8 L.P.) nell’arco dei quali, il praticante, per poter proseguire l’attività professionale, deve conseguire l’idoneità alla professione di avvocato. Il suddetto termine decorre dalla data del provvedimento di iscrizione nel registro speciale (che il richiedente dovrà avere cura di notificare a se stesso, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale). Tuttavia, la normativa in questione condiziona l’esercizio del patrocinio ad un momento successivo: la prestazione del giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale nel circondario del quale il praticante è iscritto.

L’abilitazione al patrocinio comporta, per il praticante, la possibilità di esercitare il proprio mandato professionale non solo dinanzi al Pretore, ma anche dinanzi ad uffici giudiziari minori, come quello del Giudice di Pace; inoltre, l’autorizzazione a svolgere l’attività stragiudiziale senza restrizione alcuna.

Presupposto necessario per ottenere il patrocinio pretorio è l’assenza di casi di incompatibilità con l’esercizio della professione forense. Tanto per l’espresso richiamo operato dall’art. 13 R.D. 37/34 all’art. 3 L.P. che prevede, appunto, detti casi di incompatibilità (per es. incompatibilità con l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, con la qualità di ministro di culto, con qualunque ufficio o impiego retribuito dallo Stato, ecc.).

In virtù del disposto di cui all’art. 8 del D.P.R. 101/90, il praticante abilitato al patrocinio può decidere di proseguire la pratica professionale, in proprio, senza più la guida del dominus; ma, oltre a comunicare tale intendimento al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto, dovrà trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all’anno, dei quali almeno cinque penali come difensore di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione.

Si conclude, così, il nostro breve viaggio nei meandri burocratici della pratica professionale, con la speranza di aver contribuito, in qualche modo, a diradare l’intricato labirinto delle scadenze e degli adempimenti legati a questo particolare periodo della vita professionale.

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