DISCUSSIONE
APERTA
Sul problema del futuro dell’avvocatura italiana particolarmente attiva è
l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (A.I.G.A.).
L’Associazione ha elaborato un corposo progetto di riforma della formazione
professionale e dell’accesso alla professione, organizzando, su tale ultimo
argomento, anche un interessante Convegno.
Qui di seguito, sul progetto, le considerazioni della dott.ssa Caterina
Berlingerio e, sul Convegno, il resoconto della nostra inviata speciale,
dott.ssa Maria Pina Milione.
Per chi voglia ulteriori spunti di riflessione sul problema delle Scuole di
Formazione, rinviamo alla "Opinione Dissenziente" pubblicata nel n.
1/98 di questa Rivista, pag. 3.
I
Caterina Berlingerio
Un
nuovo percorso formativo per gli avvocati italiani
(Il progetto dell’A.I.G.A. –
Associazione Italiana dei Giovani Avvocati)
Il futuro della professione forense, da tempo
ormai, costituisce oggetto di accesi dibattiti, che puntualmente si rivelano una
buona occasione per la divulgazione dell’ennesima proposta risolutiva.
Il proliferare di intuizioni innovative
disorienta le schiere di giovani che, ad ogni sessione di laurea, invadono i
Fori Italiani e che, inevitabilmente, negli ultimi tempi cominciano a sospettare
di appartenere ad una genarazione davvero sfortunata. Tutto lascia pensare,
infatti, che si aspettasse il debutto dei più giovani aspiranti Perry Mason per
rendere acrobatici i sistemi di accesso alla professione.
In un palcoscenico in cui si affollano
intenti di riforma, a volte troppo approssimativi, e frettolose critiche, deve
riconoscersi chiarezza di contenuto e nitidezza di confini al pacchetto di idee
firmato A.I.G.A., che si propone come primario traguaro quello di un
bilanciamento dei poteri di cui sono investiti i diversi soggetti della
Giurisdizione, ritenendo a tal fine indispensabile il riconoscimento di una "funzione
pubblicistica all’Avvocatura" , ovverosia di una "posizione
costituzionale" che le conferisca, nell’ambito della giurisdizione, "un
ruolo pari a quello della magistratura giudicante e requirente" in modo
tale da rendere possibile "una dialettica ed uno scambio di ruoli tra i
diversi soggetti della Giurisdizione" .
Ritenendo impellente la necessità di
ridisegnare la giurisdizione in funzione delle esigenze sociali, sempre più
articolate, l’A.I.G.A. persegue lo scopo di conferire all’avvocatura una
posizione, come dire, più ambiziosa.
Da qui la proposta, in sede di audizione alla
Bicamerale, di istituire un Consiglio Superiore della Giurisdizione composto da
tutti i soggetti protagonisti della vita giudiziaria e quindi dalle
rappresentanze sia dell’avvocatura che della magistratura requirente e di
quella giudicante, al quale assegnare funzioni di indirizzo, coordinamento e
verifica delle giurisdizioni e facoltà di promuovere azione disciplinare nei
confronti di avvocati, giudici e pubblici ministeri, pur nella autonomia e
specificità della diverse componenti con distinti organi di autogoverno.
L’unanime volontà, che anima
l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, di attribuire all’avvocatura
il ruolo di co-protagonista nel processo di attuazione dell’ordinamento ai
fini della Giustizia, passa attraverso un’improcrastinabile riforma
dell’ordinamento professionale, che l’Associazione stessa vuole mirata a
rivedere, in risposta alle nuove istanze sociali, il ruolo e le funzioni
dell’Avvocatura, le modalità di accesso alla professione, le forme del suo
esercizio, soprattutto in considerazione dell’abbattimento degli steccati
nazionali che costringerà l’avvocato italiano ad attrezzarsi
professionalmente per essere in grado di erogare prestazioni competitive su un
mercato destinato ad assumere dimensione europea.
Nell’ambito di questa riforma organica
dell’ordinamento professionale, ricoprono pari importanza sia il ruolo sociale
dell’avvocato che le sue funzioni professionali.
Infatti, se l’autorità morale di cui si
riveste l’avvocato in seno alla collettività gli impone requisiti di
credibilità e affidabilità, tutt’altro che trascurabili si rivelano i
problemi connessi alla formazione che, guardando alle giovani leve
professionali, si vuole rigorosa e continua.
L’ A.I.G.A a tal proposito ribadisce
l’urgenza di introdurre un nuovo metodo di accesso alla professione, più
selettivo perchè proteso negli intenti a garantire elevati livelli di
preparazione professionale, che una società in continua evoluzione rivendica da
tempo, e severo allo stesso tempo perchè comprensivo di inflessibili interventi
di controllo e verifica.
Quindi, un itinerario formativo che, lungi
dal ridursi ad un mero irrigidimento delle prove d’esame e dei relativi
criteri di valutazione, appare caratterizzato da assoluta novità sia per la sua
strutturazione interna che per i fini alla cui realizzazione è rivolto.
Da parte dei Giovani Avvocati infatti si
ritiene che i soli esami siano divenuti ormai un filtro insufficiente tra il
titolo universitario conseguito e l’esercizio della professione.
Si spiega in questo modo la dissonanza tra la
proposta di riforma formulata dall’Associazione e la portata del progetto
stralcio elaborato dalla Commissione Mirone.
Precisamente l’ A.I.G.A. disegna un
processo formativo snodato in 3 fasi successive: Pre-Selezione, Scuola Forense,
Tirocinio Pratico; non abolisce il tradizionale esame finale, che però colloca
a conclusione di questo iter, riservandone in tal modo la possibilità di
sostenerlo a quanti, attraverso i 3 momenti "propedeutici", abbiano
acquisito un buon bagaglio di conoscenza teorica ed esperienza pratica.
E veniamo al loro contenuto.
La Pre-Selezione, che si prevede di eseguire
con strumenti informatici, viene concepita come criterio selettivo di ammissione
ai Corsi di Formazione.
Questi ultimi, affidati nella loro
organizzazione alle Scuole Forensi, sono investiti di grandi aspettative, poichè
considerati il fondamentale strumento formativo, atto a garantire una
"costante" ed "adeguata" preparazione, al fine di assicurare
l’ingresso nell’avvocatura di "giovani dotati di sicura e
sperimentata capacità professionale".
La loro durata non dovrebbe essere inferiore
ad un anno e si ritiene indispensabile l’adozione di una metodologia didattica
improntata alla trattazione delle fattispecie concrete, attraverso
l’esperienza giurisprudenziale, a cui si aggiunge la previsione di rigidi
controlli in ordine alla loro effettiva frequenza.
In questa prospettiva la Scuola Forense
assurge al rango di istituzione obbligatoria, che dovrà funzionare su base
distrettuale o in alternativa essere istituita presso ogni sede di Tribunale.
Infine, l’esperienza del Tirocinio Pratico,
da svolgersi in maniera continua per due anni presso lo Studio di un Avvocato,
assume, nell’ ambito di siffatta riforma, una configurazione diversa da quella
attuale poichè viene fatta seguire ai Corsi di Formazione, essendo considerata
una autonoma fase dell’intero percorso formativo; propriamente essa ne
rappresenta il momento finale, giudicato indispensabile per l’acquisizione di
una corretta professionalità ed auspicabilmente articolata in modo tale da
consentire accanto all’apprendimento di nozioni teoriche quella che viene
definita "una socializzazine di quell’insieme di norme, formali ed
informali, valori e modelli di comportamento che costituiscono l’ethos di una
professione".
Al fine di rendere realizzabili gli scopi
perseguiti, la Riforma contempla l’istituzione presso ogni Ordine Forense
delle Commissioni di Formazione preposte al rigido controllo e alla valutazione
dei candidati ammesssi al Tirocinio e alla iscrizione nel Registro dei
Praticanti.
(Non è sfuggita agli ideatori del progetto
di riforma la discrepanza tra siffatta impostazione del tirocinio ed il
tentativo compiuto dalla c.d. Legge Bassanini (n.127/97) di considerare titolo
valutabile, ai fini del compimento del relativo periodo di pratica, il diploma
biennale eventualmente conseguito presso le Scuole di Specializzazine, delle
quali peraltro la stessa legge innova in parte l’ organizzazione.)
Quanto all’esame finale l’A.I.G.A., pur
ritenendo accettabile l’ isituzione di una sede unica su base nazionale, non
trascura la portata degli inevitabili problemi di gestione dovuti all’enorme
numero dei potenziali candidati e all’uopo ritiene utile l’introduzione di
sessioni trimestrali d’esame per assicurarne una certa continuità.
Preoccupazione primaria dei Giovani Avvocati
appare quella di approntare strumenti idonei ad elevare qualitativamente la
professionalità della classe forense, anche già affermata, puntando a tal fine
sulla Formazione permanente obbligatoria, non ancora entrata a far parte del
nostro sapere comune nè supportata da adeguati apparati culturali, che l’
A.I.G.A. individua nelle strutture permanenti per la formazione della cultura,
nei centri di studio e di ricerca, nelle banche dati della professione.
Si fa osservare come, in una dimensione di
vita destinata a diventare europea, l’avvocato non possa più indugiare oltre
nel dovere di affinare la sua competenza professionale, poichè costui è
chiamato ad attrezzarsi per offrire una "alta qualità dei servizi"
che "è il solo modo per mantenere e rafforzare la sua posizione
competitiva di fronte agli altri avvocati".
L’esigenza di una permanente partecipazione
anche da parte di esperti avvocati, veterani della professione, ai corsi di
aggiornamento si fa risalire non soltanto alle espresse richieste di maggior
competenza provenienti dal pubblico utente, ma soprattutto alla natura stessa
del nostro sistema legislativo sempre pronto a recepire nuove leggi e favorevole
ai continui mutamenti delle varie disposizioni normative. Innovazioni incessanti
che il singolo professionista non riuscirebbe a padroneggiare senza l’apporto
di adeguati apparati formativi pensati ad hoc.
Con ammirazione l’A.I.G.A. cita l’Olanda,
dove è stata già data attuazione al programma di formazione legale permanente,
ma si sofferma particolarmente sull’esperienza di quei Paesi europei, come la
Francia e la Germania, in cui un unico iter formativo accomuna giudici, p.m.,
avvocati, notai e funzionari della Pubblica Amministrazione, sistema
quest’ultimo affine al fenomeno, caratteristico della Gran Bretagna, di cd.
osmosi tra le professioni, giustificato dal fatto che i giudici vengono
reclutati tra avvocati di maggior prestigio, nella convinzione che la
magistratura in tal modo sia meglio e ben collegata al tessuto sociale poichè
già padrona dei valori comuni, assimilati con l’esercizio della professione
forense.
L’opportunità di avvicinare il nostro
sistema a queste esperienze vissute all’estero sembra aver trovato il suo
autorevole paladino nel ministro Flick, il quale, tiene a precisare l’
A.I.G.A., ha avuto occasione di affermare come "una formazione comune,
idonea a far comprendere la complementarità delle funzioni, a far capire a
tutti la comune cultura della giurisdizione, sia pure nelle diversità e nelle
differenze dell’una e dell’altra strada, possa condurre a rilevanti
miglioramenti ed a superare lacerazioni e conflittualità esasperanti".
E proprio l’eliminazione delle differenze
degli interessi implicati nel processo e di conseguenza un equilibrato
svolgimento della dialettica processuale costituiscono le finalità che l’A.I.G.A.
ritiene di poter realizzare promuovendo la formazione comune.
In definitiva si spera, da questo punto di
vista, nel superamento della tradizione gerarchica con le sue logiche
corporative e nel pieno rispetto del principio di soggezione del giudice alla
legge.
Ebbene, gli apprezzabili sforzi, compiuti di
recente, nella direzione di un rinnovamento dell’ordine professionale, sotto
le spoglie di un miglioramento della competenza, sottendono ahimè una spietata
verità, purtroppo malcelata dai promotori dei progetti di Riforma.
E’ innegabile che il numero di quanti
attualmente esercitano la Professione, spesso senza averne nessuna vocazione ma
soltanto per ripiego occupazionale (e quindi insofferenti alle prescrizioni
dettate dall’etica di categoria oltre che inclini alla loro ripetuta
trasgressione pur di sopravvivere), è diventato indesideratamente esorbitante.
Così, per porre rimedio alla incontrollata
parcellizzazione della Professione, si è pensato di erigere barriere difensive
che rendano impenetrabile il paradiso dei diritti già acquisiti, invaso quasi
irreparabilmente da avvocati d’assalto, moltiplicatisi numericamente con la
recente soppressione dell’albo dei Procuratori Legali, che da giovani e
reverenti colleghi sono diventati semplicementi Colleghi e a tutti gli effetti.
Insomma, "poveri aspiranti avvocati.
Manca solo che sia previsto l’elettroencefalogramma ed il test del D.N.A., poi
avremo un avvocato geneticamente perfetto." (Tommaso SERVETTO, Una riforma
senza senso, in Studio Legale, 3/4, 1997, p.3 ss).
II
Maria Pina Milione
Accesso
alla professione e Scuole di Formazione
Il cinque dicembre scorso si è svolto un
convegno su "L’accesso alla professione forense e le scuole di
formazione", organizzato dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati
(A.I.G.A.). Questo convegno, che rappresenta la naturale prosecuzione di quello
già organizzato in giugno dalla stessa associazione e dedicato alla riforma
dell’ordinamento professionale forense, ha avuto il preciso scopo di definire
il significato da attribuire al concetto della formazione professionale forense.
L’avv. Francesco Rotunno (presidente della
sezione AIGA di Bari), infatti, presentando il convegno, ha sottolineato come il
concetto di formazione professionale molto spesso sia inteso solo in funzione
del superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione,
mentre nessuna attenzione viene prestata alla formazione continua e permanente
dell’avvocato, la cui importanza si comprende meglio se si pensa ad uno dei
primari doveri deontologici dell’avvocato: quello dell’aggiornamento.
Sul punto si è a lungo soffermato il vice
presidente nazionale dell’AIGA, avv. Luigi Ancona, il quale, pur ritenendo
apprezzabile il progetto di legge Mirone, per la sua portata innovativa, ne ha
evidenziato alcune lacune: innanzitutto, la mancanza di coordinamento con le
disposizioni normative introdotte dall’ art. 17, commi 113 e 114, della legge
Bassanini bis; in secondo luogo, la totale mancanza di considerazione
dell’aspetto formativo; infine, la concezione, ormai obsoleta, dell’esame
come unico filtro tra la laurea e l’esercizio della professione. In ordine
all’argomento della formazione permanente, l’avv. Ancona ha parlato del
rapporto fiduciario che lega il professionista al cliente, ricordando che è
essenziale per quest’ultimo poter confidare sulla competenza del legale al
quale si rivolge, visto l’incessante numero di leggi e il rapido mutamento
delle disposizioni normative. A tal proposito, ha illustrato l’esperienza di
alcuni paesi europei, in particolare l’Olanda, dove i Consigli degli Ordini
hanno imposto agli avvocati l’obbligo di partecipare, durante l’anno, a
corsi di formazione professionale, con l’acquisizione di un punteggio e la
previsione di una sanzione disciplinare (che in casi estremi può consistere
nella radiazione dall’albo) per coloro che non ottemperano a tale obbligo.
Sui temi oggetto di discussione, ha espresso
la propria opinione il moderatore del convegno, l’avv. Urbano Barelli
(presidente nazionale dell’AIGA), sostenendo che il problema della formazione
professionale non riguarda unicamente i giovani che intendono esercitare la
professione forense, ma anche coloro che già esercitano tale professione e che
non si può pensare di risolvere il problema della quantità degli avvocati,
unicamente irrigidendo il sistema dell’accesso - come è nell’ottica
dell’ipotesi di riforma licenziata dalla commissione Mirone. Occorre
immaginare una formazione costante dell’avvocato perché, se è vero che il
numero elevato di avvocati comporta una diminuzione del livello della qualità
professionale è anche vero che, in assenza di una formazione permanente, la
qualità ugualmente si attesterà su livelli mediocri, a prescindere dal numero
degli iscritti all’albo. L’avv. Barelli ha altresì auspicato una formazione
professionale comune ad avvocati e magistrati per attutire il divario creatosi
tra questi due soggetti attivi della giurisdizione e che, inevitabilmente,
comporta una operatività su piani contrapposti in luogo di quella operatività
su piani paritari, necessaria per il raggiungimento del bene giustizia.
Il senatore Maceratini, componente della
Commissione Bicamerale, ha affermato che attualmente, in tema di accesso alla
professione forense, dobbiamo considerare tre possibili fonti normative: la
legge Bassanini bis; il progetto di legge della Commissione Mirone e il testo
elaborato dalla Commissione Bicamerale, licenziato nell’ottobre scorso, che,
all’art. 128, attribuisce al ministro di Grazia e Giustizia la funzione di
promuovere la comune formazione propedeutica all’esercizio della professione
giudiziaria e forense. Questa norma è strettamente connessa con il precedente
art. 121, nel quale si assegna al Consiglio Superiore della Magistratura il
compito di vigilare sul tirocinio degli uditori giudiziari e di curare
l’aggiornamento professionale dei magistrati. Il senatore Maceratini ha
opportunamente messo in rilievo che se il testo della Bicamerale fosse approvato
nella sua formulazione originaria, si prospetterebbero problemi di compatibilità
con quanto disposto dal progetto di legge Mirone, qualora venisse convertito in
legge. Il buon senso, dunque, dovrebbe suggerire di temporeggiare, prima di
varare una riforma - quella sull’accesso alla professione forense - destinata
in breve tempo ad essere accantonata, in forza di un nuovo principio di rango
costituzionale, che determinerebbe una formazione professionale comune ad
aspiranti avvocati e magistrati.