DISCUSSIONE APERTA:Un nuovo percorso formativo per gli avvocati italiani(Il progetto dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana dei Giovani Avvocati)

SCUOLA FORENSE 2/1998

DISCUSSIONE APERTA
Sul problema del futuro dell’avvocatura italiana particolarmente attiva è l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (A.I.G.A.).
L’Associazione ha elaborato un corposo progetto di riforma della formazione professionale e dell’accesso alla professione, organizzando, su tale ultimo argomento, anche un interessante Convegno.
Qui di seguito, sul progetto, le considerazioni della dott.ssa Caterina Berlingerio e, sul Convegno, il resoconto della nostra inviata speciale, dott.ssa Maria Pina Milione.
Per chi voglia ulteriori spunti di riflessione sul problema delle Scuole di Formazione, rinviamo alla "Opinione Dissenziente" pubblicata nel n. 1/98 di questa Rivista, pag. 3.


I

Caterina Berlingerio

Un nuovo percorso formativo per gli avvocati italiani

(Il progetto dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana dei Giovani Avvocati)

Il futuro della professione forense, da tempo ormai, costituisce oggetto di accesi dibattiti, che puntualmente si rivelano una buona occasione per la divulgazione dell’ennesima proposta risolutiva.

Il proliferare di intuizioni innovative disorienta le schiere di giovani che, ad ogni sessione di laurea, invadono i Fori Italiani e che, inevitabilmente, negli ultimi tempi cominciano a sospettare di appartenere ad una genarazione davvero sfortunata. Tutto lascia pensare, infatti, che si aspettasse il debutto dei più giovani aspiranti Perry Mason per rendere acrobatici i sistemi di accesso alla professione.

In un palcoscenico in cui si affollano intenti di riforma, a volte troppo approssimativi, e frettolose critiche, deve riconoscersi chiarezza di contenuto e nitidezza di confini al pacchetto di idee firmato A.I.G.A., che si propone come primario traguaro quello di un bilanciamento dei poteri di cui sono investiti i diversi soggetti della Giurisdizione, ritenendo a tal fine indispensabile il riconoscimento di una "funzione pubblicistica all’Avvocatura" , ovverosia di una "posizione costituzionale" che le conferisca, nell’ambito della giurisdizione, "un ruolo pari a quello della magistratura giudicante e requirente" in modo tale da rendere possibile "una dialettica ed uno scambio di ruoli tra i diversi soggetti della Giurisdizione" .

Ritenendo impellente la necessità di ridisegnare la giurisdizione in funzione delle esigenze sociali, sempre più articolate, l’A.I.G.A. persegue lo scopo di conferire all’avvocatura una posizione, come dire, più ambiziosa.

Da qui la proposta, in sede di audizione alla Bicamerale, di istituire un Consiglio Superiore della Giurisdizione composto da tutti i soggetti protagonisti della vita giudiziaria e quindi dalle rappresentanze sia dell’avvocatura che della magistratura requirente e di quella giudicante, al quale assegnare funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle giurisdizioni e facoltà di promuovere azione disciplinare nei confronti di avvocati, giudici e pubblici ministeri, pur nella autonomia e specificità della diverse componenti con distinti organi di autogoverno.

L’unanime volontà, che anima l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, di attribuire all’avvocatura il ruolo di co-protagonista nel processo di attuazione dell’ordinamento ai fini della Giustizia, passa attraverso un’improcrastinabile riforma dell’ordinamento professionale, che l’Associazione stessa vuole mirata a rivedere, in risposta alle nuove istanze sociali, il ruolo e le funzioni dell’Avvocatura, le modalità di accesso alla professione, le forme del suo esercizio, soprattutto in considerazione dell’abbattimento degli steccati nazionali che costringerà l’avvocato italiano ad attrezzarsi professionalmente per essere in grado di erogare prestazioni competitive su un mercato destinato ad assumere dimensione europea.

Nell’ambito di questa riforma organica dell’ordinamento professionale, ricoprono pari importanza sia il ruolo sociale dell’avvocato che le sue funzioni professionali.

Infatti, se l’autorità morale di cui si riveste l’avvocato in seno alla collettività gli impone requisiti di credibilità e affidabilità, tutt’altro che trascurabili si rivelano i problemi connessi alla formazione che, guardando alle giovani leve professionali, si vuole rigorosa e continua.

L’ A.I.G.A a tal proposito ribadisce l’urgenza di introdurre un nuovo metodo di accesso alla professione, più selettivo perchè proteso negli intenti a garantire elevati livelli di preparazione professionale, che una società in continua evoluzione rivendica da tempo, e severo allo stesso tempo perchè comprensivo di inflessibili interventi di controllo e verifica.

Quindi, un itinerario formativo che, lungi dal ridursi ad un mero irrigidimento delle prove d’esame e dei relativi criteri di valutazione, appare caratterizzato da assoluta novità sia per la sua strutturazione interna che per i fini alla cui realizzazione è rivolto.

Da parte dei Giovani Avvocati infatti si ritiene che i soli esami siano divenuti ormai un filtro insufficiente tra il titolo universitario conseguito e l’esercizio della professione.

Si spiega in questo modo la dissonanza tra la proposta di riforma formulata dall’Associazione e la portata del progetto stralcio elaborato dalla Commissione Mirone.

Precisamente l’ A.I.G.A. disegna un processo formativo snodato in 3 fasi successive: Pre-Selezione, Scuola Forense, Tirocinio Pratico; non abolisce il tradizionale esame finale, che però colloca a conclusione di questo iter, riservandone in tal modo la possibilità di sostenerlo a quanti, attraverso i 3 momenti "propedeutici", abbiano acquisito un buon bagaglio di conoscenza teorica ed esperienza pratica.

E veniamo al loro contenuto.

La Pre-Selezione, che si prevede di eseguire con strumenti informatici, viene concepita come criterio selettivo di ammissione ai Corsi di Formazione.

Questi ultimi, affidati nella loro organizzazione alle Scuole Forensi, sono investiti di grandi aspettative, poichè considerati il fondamentale strumento formativo, atto a garantire una "costante" ed "adeguata" preparazione, al fine di assicurare l’ingresso nell’avvocatura di "giovani dotati di sicura e sperimentata capacità professionale".

La loro durata non dovrebbe essere inferiore ad un anno e si ritiene indispensabile l’adozione di una metodologia didattica improntata alla trattazione delle fattispecie concrete, attraverso l’esperienza giurisprudenziale, a cui si aggiunge la previsione di rigidi controlli in ordine alla loro effettiva frequenza.

In questa prospettiva la Scuola Forense assurge al rango di istituzione obbligatoria, che dovrà funzionare su base distrettuale o in alternativa essere istituita presso ogni sede di Tribunale.

Infine, l’esperienza del Tirocinio Pratico, da svolgersi in maniera continua per due anni presso lo Studio di un Avvocato, assume, nell’ ambito di siffatta riforma, una configurazione diversa da quella attuale poichè viene fatta seguire ai Corsi di Formazione, essendo considerata una autonoma fase dell’intero percorso formativo; propriamente essa ne rappresenta il momento finale, giudicato indispensabile per l’acquisizione di una corretta professionalità ed auspicabilmente articolata in modo tale da consentire accanto all’apprendimento di nozioni teoriche quella che viene definita "una socializzazine di quell’insieme di norme, formali ed informali, valori e modelli di comportamento che costituiscono l’ethos di una professione".

Al fine di rendere realizzabili gli scopi perseguiti, la Riforma contempla l’istituzione presso ogni Ordine Forense delle Commissioni di Formazione preposte al rigido controllo e alla valutazione dei candidati ammesssi al Tirocinio e alla iscrizione nel Registro dei Praticanti.

(Non è sfuggita agli ideatori del progetto di riforma la discrepanza tra siffatta impostazione del tirocinio ed il tentativo compiuto dalla c.d. Legge Bassanini (n.127/97) di considerare titolo valutabile, ai fini del compimento del relativo periodo di pratica, il diploma biennale eventualmente conseguito presso le Scuole di Specializzazine, delle quali peraltro la stessa legge innova in parte l’ organizzazione.)

Quanto all’esame finale l’A.I.G.A., pur ritenendo accettabile l’ isituzione di una sede unica su base nazionale, non trascura la portata degli inevitabili problemi di gestione dovuti all’enorme numero dei potenziali candidati e all’uopo ritiene utile l’introduzione di sessioni trimestrali d’esame per assicurarne una certa continuità.

Preoccupazione primaria dei Giovani Avvocati appare quella di approntare strumenti idonei ad elevare qualitativamente la professionalità della classe forense, anche già affermata, puntando a tal fine sulla Formazione permanente obbligatoria, non ancora entrata a far parte del nostro sapere comune nè supportata da adeguati apparati culturali, che l’ A.I.G.A. individua nelle strutture permanenti per la formazione della cultura, nei centri di studio e di ricerca, nelle banche dati della professione.

Si fa osservare come, in una dimensione di vita destinata a diventare europea, l’avvocato non possa più indugiare oltre nel dovere di affinare la sua competenza professionale, poichè costui è chiamato ad attrezzarsi per offrire una "alta qualità dei servizi" che "è il solo modo per mantenere e rafforzare la sua posizione competitiva di fronte agli altri avvocati".

L’esigenza di una permanente partecipazione anche da parte di esperti avvocati, veterani della professione, ai corsi di aggiornamento si fa risalire non soltanto alle espresse richieste di maggior competenza provenienti dal pubblico utente, ma soprattutto alla natura stessa del nostro sistema legislativo sempre pronto a recepire nuove leggi e favorevole ai continui mutamenti delle varie disposizioni normative. Innovazioni incessanti che il singolo professionista non riuscirebbe a padroneggiare senza l’apporto di adeguati apparati formativi pensati ad hoc.

Con ammirazione l’A.I.G.A. cita l’Olanda, dove è stata già data attuazione al programma di formazione legale permanente, ma si sofferma particolarmente sull’esperienza di quei Paesi europei, come la Francia e la Germania, in cui un unico iter formativo accomuna giudici, p.m., avvocati, notai e funzionari della Pubblica Amministrazione, sistema quest’ultimo affine al fenomeno, caratteristico della Gran Bretagna, di cd. osmosi tra le professioni, giustificato dal fatto che i giudici vengono reclutati tra avvocati di maggior prestigio, nella convinzione che la magistratura in tal modo sia meglio e ben collegata al tessuto sociale poichè già padrona dei valori comuni, assimilati con l’esercizio della professione forense.

L’opportunità di avvicinare il nostro sistema a queste esperienze vissute all’estero sembra aver trovato il suo autorevole paladino nel ministro Flick, il quale, tiene a precisare l’ A.I.G.A., ha avuto occasione di affermare come "una formazione comune, idonea a far comprendere la complementarità delle funzioni, a far capire a tutti la comune cultura della giurisdizione, sia pure nelle diversità e nelle differenze dell’una e dell’altra strada, possa condurre a rilevanti miglioramenti ed a superare lacerazioni e conflittualità esasperanti".

E proprio l’eliminazione delle differenze degli interessi implicati nel processo e di conseguenza un equilibrato svolgimento della dialettica processuale costituiscono le finalità che l’A.I.G.A. ritiene di poter realizzare promuovendo la formazione comune.

In definitiva si spera, da questo punto di vista, nel superamento della tradizione gerarchica con le sue logiche corporative e nel pieno rispetto del principio di soggezione del giudice alla legge.

Ebbene, gli apprezzabili sforzi, compiuti di recente, nella direzione di un rinnovamento dell’ordine professionale, sotto le spoglie di un miglioramento della competenza, sottendono ahimè una spietata verità, purtroppo malcelata dai promotori dei progetti di Riforma.

E’ innegabile che il numero di quanti attualmente esercitano la Professione, spesso senza averne nessuna vocazione ma soltanto per ripiego occupazionale (e quindi insofferenti alle prescrizioni dettate dall’etica di categoria oltre che inclini alla loro ripetuta trasgressione pur di sopravvivere), è diventato indesideratamente esorbitante.

Così, per porre rimedio alla incontrollata parcellizzazione della Professione, si è pensato di erigere barriere difensive che rendano impenetrabile il paradiso dei diritti già acquisiti, invaso quasi irreparabilmente da avvocati d’assalto, moltiplicatisi numericamente con la recente soppressione dell’albo dei Procuratori Legali, che da giovani e reverenti colleghi sono diventati semplicementi Colleghi e a tutti gli effetti.

Insomma, "poveri aspiranti avvocati. Manca solo che sia previsto l’elettroencefalogramma ed il test del D.N.A., poi avremo un avvocato geneticamente perfetto." (Tommaso SERVETTO, Una riforma senza senso, in Studio Legale, 3/4, 1997, p.3 ss).



II

Maria Pina Milione

Accesso alla professione e Scuole di Formazione

Il cinque dicembre scorso si è svolto un convegno su "L’accesso alla professione forense e le scuole di formazione", organizzato dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (A.I.G.A.). Questo convegno, che rappresenta la naturale prosecuzione di quello già organizzato in giugno dalla stessa associazione e dedicato alla riforma dell’ordinamento professionale forense, ha avuto il preciso scopo di definire il significato da attribuire al concetto della formazione professionale forense.

L’avv. Francesco Rotunno (presidente della sezione AIGA di Bari), infatti, presentando il convegno, ha sottolineato come il concetto di formazione professionale molto spesso sia inteso solo in funzione del superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione, mentre nessuna attenzione viene prestata alla formazione continua e permanente dell’avvocato, la cui importanza si comprende meglio se si pensa ad uno dei primari doveri deontologici dell’avvocato: quello dell’aggiornamento.

Sul punto si è a lungo soffermato il vice presidente nazionale dell’AIGA, avv. Luigi Ancona, il quale, pur ritenendo apprezzabile il progetto di legge Mirone, per la sua portata innovativa, ne ha evidenziato alcune lacune: innanzitutto, la mancanza di coordinamento con le disposizioni normative introdotte dall’ art. 17, commi 113 e 114, della legge Bassanini bis; in secondo luogo, la totale mancanza di considerazione dell’aspetto formativo; infine, la concezione, ormai obsoleta, dell’esame come unico filtro tra la laurea e l’esercizio della professione. In ordine all’argomento della formazione permanente, l’avv. Ancona ha parlato del rapporto fiduciario che lega il professionista al cliente, ricordando che è essenziale per quest’ultimo poter confidare sulla competenza del legale al quale si rivolge, visto l’incessante numero di leggi e il rapido mutamento delle disposizioni normative. A tal proposito, ha illustrato l’esperienza di alcuni paesi europei, in particolare l’Olanda, dove i Consigli degli Ordini hanno imposto agli avvocati l’obbligo di partecipare, durante l’anno, a corsi di formazione professionale, con l’acquisizione di un punteggio e la previsione di una sanzione disciplinare (che in casi estremi può consistere nella radiazione dall’albo) per coloro che non ottemperano a tale obbligo.

Sui temi oggetto di discussione, ha espresso la propria opinione il moderatore del convegno, l’avv. Urbano Barelli (presidente nazionale dell’AIGA), sostenendo che il problema della formazione professionale non riguarda unicamente i giovani che intendono esercitare la professione forense, ma anche coloro che già esercitano tale professione e che non si può pensare di risolvere il problema della quantità degli avvocati, unicamente irrigidendo il sistema dell’accesso - come è nell’ottica dell’ipotesi di riforma licenziata dalla commissione Mirone. Occorre immaginare una formazione costante dell’avvocato perché, se è vero che il numero elevato di avvocati comporta una diminuzione del livello della qualità professionale è anche vero che, in assenza di una formazione permanente, la qualità ugualmente si attesterà su livelli mediocri, a prescindere dal numero degli iscritti all’albo. L’avv. Barelli ha altresì auspicato una formazione professionale comune ad avvocati e magistrati per attutire il divario creatosi tra questi due soggetti attivi della giurisdizione e che, inevitabilmente, comporta una operatività su piani contrapposti in luogo di quella operatività su piani paritari, necessaria per il raggiungimento del bene giustizia.

Il senatore Maceratini, componente della Commissione Bicamerale, ha affermato che attualmente, in tema di accesso alla professione forense, dobbiamo considerare tre possibili fonti normative: la legge Bassanini bis; il progetto di legge della Commissione Mirone e il testo elaborato dalla Commissione Bicamerale, licenziato nell’ottobre scorso, che, all’art. 128, attribuisce al ministro di Grazia e Giustizia la funzione di promuovere la comune formazione propedeutica all’esercizio della professione giudiziaria e forense. Questa norma è strettamente connessa con il precedente art. 121, nel quale si assegna al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di vigilare sul tirocinio degli uditori giudiziari e di curare l’aggiornamento professionale dei magistrati. Il senatore Maceratini ha opportunamente messo in rilievo che se il testo della Bicamerale fosse approvato nella sua formulazione originaria, si prospetterebbero problemi di compatibilità con quanto disposto dal progetto di legge Mirone, qualora venisse convertito in legge. Il buon senso, dunque, dovrebbe suggerire di temporeggiare, prima di varare una riforma - quella sull’accesso alla professione forense - destinata in breve tempo ad essere accantonata, in forza di un nuovo principio di rango costituzionale, che determinerebbe una formazione professionale comune ad aspiranti avvocati e magistrati.

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