Pubblico
Foro
Questo spazio è dedicato a riunioni, convegni, assemblee e ad ogni altra
occasione di incontro, nel quale si dibatta dei problemi della giustizia in
generale e dell’avvocatura in particolare. Qui di seguito le dott.sse Cecilia
Scavo e Annalisa Catinella ci riferiscono del recente Convegno su
"Avvocati d’Europa: principi e regole comuni", tenutosi a Torino il
3-4 luglio 1998.
AVVOCATI
D’EUROPA: PRINCIPI E REGOLE COMUNI
(Sintesi di un Convegno)
1. ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2. REGOLE DEONTOLOGICHE
3. L’AVVOCATURA ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ
4. MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI
1. ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il 3 e 4 luglio 1998 si è tenuto a Torino, presso il Centro Congressi Lingotto, il Convegno Nazionale dell’Avvocatura organizzato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, dall’Unione Ordini Forensi Piemonte e Valle d’Aosta e dall’Ordine Avvocati di Torino che ha sottoposto al vaglio dei partecipanti tematiche attualmente di particolare rilevanza per il futuro della nostra professione.
L’Avv. Antonio Leonardi (Presidente OUA), all’apertura dei lavori ha sottolineato che, con l’Unione Europea, la realtà cui ci troviamo di fronte impone un confronto delle nostre scelte e del nostro impegno. La crisi del diritto di famiglia, infatti, e la contrattualizzazione di tutti i rapporti comporta da parte degli avvocati e di tutti i giuristi una grossa responsabilità e si pone il problema di una riforma.
La formazione ai fini dell’abilitazione professionale è uno degli aspetti fondamentali nella nostra società per acquisire competenze a livello internazionale.
È intervenuto anche l’On.le Luciano Violante (Presidente della Camera dei Deputati) che ha evidenziato che il mondo politico è comunque attento a recepire le richieste e le proposte avanzate dal mondo delle professioni in vista del raggiungimento della migliore tutela dei diritti dei cittadini.
Sul tema di fondo dell’ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ha svolto un’ampia relazione l’Avv. Carlo Martuccelli, il quale è convinto assertore della necessità di riqualificare la professione forense attraverso maggiore selezione: è importante la qualità, c’è bisogno di creare dei buoni avvocati. È indubbio che la norma della meritevolezza deve prevalere sempre e comunque.
La necessità di una riforma della formazione professionale in Italia è ormai comunemente sentita dagli operatori del diritto. I motivi sono vari:
1) L’incremento dell’afflusso alla professione ha ormai superato il livello di efficienza dei meccanismi di controllo della qualità tecnica e deontologica. Dall’indagine CENSIS, effettuata recentemente per conto della Cassa di Previdenza Forense risulta che sono vertiginosamente saliti i numeri degli iscritti agli Ordini: da 34.981 nel 1976 a 88.201 nel 1996 ed oltre 100.000 attualmente. Ma ciò che spaventa non è tanto il numero quanto il calo della qualità professionale.
2) L’indagine e le conclusioni dell’autorità antitrust sulle libere professioni hanno messo in luce la tutela degli interessi del pubblico dei consumatori e la conseguente necessità di una verifica efficace della qualità professionale (tecnica e deontologica) richiesta non solo al momento dell’accesso alla professione, ma anche durante tutto il periodo del suo esercizio, attribuendo il compito della relativa verifica e certificazione degli Ordini professionali.
3) Il sistema attuale della formazione professionale si sta dimostrando sempre più inidoneo al fine: il trattamento difforme dei candidati agli esami di avvocatura sta abbassando il livello qualitativo. Migliaia di praticanti provenienti da distretti con esami selettivi trasmigrano in distretti più consenzienti dove il tasso degli abilitatori raggiunge anche il 99%, e ritornano quindi a casa per esercitare una professione alla quale, spesso, non sono di fatto abilitati. I pochi corsi di formazione professionale non sono sufficienti per numero e per capacità economiche e tecniche. L’effettività della pratica presso lo studio legale è spesso inesistente, il controllo degli Ordini spesso è inefficace.
4) Le nuovissime direttive in tema di libera circolazione degli avvocati favoriscono l’inserimento degli avvocati europei nel nostro mercato, con la conseguenza che si rende necessaria una formazione a livello europeo sia a tutela dei clienti europei, sia per essere capaci di entrare in concorrenza con i colleghi stranieri.
Già nel 1996 il Consiglio Nazionale Forense ha istituito una propria commissione per studiare la riforma della legge professionale ed in primo luogo quella della formazione.
Contemporaneamente veniva prospettata ripetutamente al Ministro di Grazia e Giustizia la necessità delle riforme.
Il Ministro di Grazia e Giustizia ha istituito una commissione di studio per la riforma della legge professionale sotto la presidenza del sottosegretario Prof. Mirone. Nel corso dei lavori della commissione è stata ritenuta preliminare la riforma della formazione, per cui è stato elaborato un progetto di legge stralcio sulla sola formazione, presentato al Parlamento nel settembre 1997. La stessa commissione ha poi elaborato il progetto di riforma dell’ordinamento professionale.
La proposta di legge stralcio è rimasta ferma in Parlamento anche in previsione del referendum disposto a proposito del Congresso Forense di Trieste; con esito poi risultato inutilizzabile per la scarsa partecipazione, dovuta anche alla modalità poco professionale di attuazione.
La proposta legge di riforma dell’ordinamento professionale elaborata dalla commissione Mirone e contenente ovviamente disposizioni anche in materia di formazione professionale è stata messa un po’ da parte da altre parallele iniziative governative. Parallelamente al lavoro della commissione Mirone, che si occupava della riforma della professione, è stata in effetti istituita la scuola di specializzazione, è stata elaborata una proposta per il regolamento delle società professionali. Purtroppo le iniziative sono state disordinate e con soluzioni talvolta contraddittorie ed incompatibili tra loro.
La proposta di legge stralcio sulla formazione prevede sostanzialmente:
- l’estensione della durata della pratica a tre anni;
- l’abolizione del patrocinio autonomo del praticante e l’istituzione del patrocinio solo sostitutivo in nome del dominus;
- l’esame di abilitazione unico a Roma con nuove modalità quali l’elaborazione dei temi scritti immediatamente prima della prova scritta; la necessaria sufficienza in tutte le prove; il divieto dell’uso di testi commentati; la limitazione di ripetibilità dell’esame a sole tre volte.
La proposta di legge è ferma in Parlamento anche per l’opposizione di Parte dell’Avvocatura, nonostante fosse stata elaborata con la collaborazione e il consenso unanime del Consiglio Nazionale Forense, dell’O.U.A. e delle Camere Penali. Le critiche rivolte alla proposta riguardano principalmente l’esame centrale di abilitazione e le modalità della sua esecuzione.
La proposta di legge, elaborata dalla Commissione Mirone, dopo una fase di stasi è stata sottoposta recentemente alla valutazione dell’Avvocatura subendo alcune modifiche.
In tema di formazione professionale la proposta di legge contiene le seguenti disposizioni:
- obbligo di compimento di corso annuale di formazione e di un tirocinio triennale;
- ammissione al corso di formazione attraverso una preselezione informatica;
- applicazione delle incompatibilità previste per l’esercizio della professione qualora il praticante eserciti il patrocinio sostitutivo;
- responsabilizzazione degli avvocati sull’espletamento effettivo della pratica;
- obbligo di attestazione di un ulteriore anno di pratica in caso di esito negativo della prova di abilitazione.
La scuola di specializzazione "Bassanini" è stata istituita a sorpresa, ed all’insaputa dell’Avvocatura, con la cosiddetta legge "Bassanini bis". Con successivo decreto legislativo del 17/11/1997 n.398 sono state determinate le modalità del concorso di magistratura e della "scuola biennale di specializzazione per le professioni legali", intesa come condizione per l’accesso al concorso di magistratura e, inoltre, destinata alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche. La nuova scuola subito chiamata "Scuola Bassanini", è istituita dalle università, con riserva della presenza nel consiglio di scuola di almeno un magistrato, un avvocato e un notaio.
L’accesso alla scuola è limitato ad un numero determinato con decreto ministeriale.
La proposta di riforma della legge professionale prevede che il diploma della scuola di specializzazione "Bassanini" sostituisca sia il corso di formazione che il tirocinio, nonché la prova scritta dell’esame di abilitazione.
La posizione del Consiglio Nazionale Forense, presente al Convegno di Torino in persona del Presidente Avv. Emilio Nicola Buccico, è di fermo sostegno del comune lavoro svolto da tutte le componenti dell’Avvocatura nell’ambito della Commissione Mirone, fatta salva la necessità di lievi modifiche in seguito a sopravvenienti cambiamenti della situazione.
- L’estensione della durata della pratica a tre anni è inevitabile per consentire al praticante di raggiungere un buon livello di preparazione specifica.
- Ugualmente impellente è la necessità di un corso obbligatorio di formazione professionale allo scopo di approfondire le materie fondamentali per l’attività professionale anche sotto il profilo pratico. Il corso dovrebbe avviare alla professione giovani avvocati capaci di esercitare la loro professione.
- L’abolizione del patrocinio autonomo si impone nell’interesse del consumatore e nell’interesse dell’effettività della pratica.
- L’esame centrale di abilitazione comporterà problemi organizzativi ma viene considerata l’unica seria possibilità di eludere le difformità di trattamento dei candidati che devono cessare nell’interesse della riqualificazione della professione.
- Le modalità dell’esame tendono a eliminare possibilità elusive (elaborazione immediata dei temi scritti) ed a incrementare la selettività (divieto dell’utilizzazione di testi commentati, obbligo della sufficienza in tutte le materie e limitazione della ripetibilità).
Le proteste specie dei praticanti contro queste modifiche, pur comprensibili, devono tener conto del fatto che nel resto d’Europa non esiste nè l’uso dei testi commentati, nè la possibilità di insufficienze parziali, nè la ripetibilità dell’esame all’infinito; al contrario gli esami sono molto più severi del nostro, sia per il maggior numero di prove scritte (in Germania ben 11), sia per il maggior numero di materie d’esame.
La scuola di specializzazione Bassanini si aggiunge ad un quadro ben delineato di formazione professionale creando qualche problema di coordinazione.
Il Consiglio Nazionale Forense è favorevole ad un’iniziativa che tende senza ombra di dubbio ad incrementare il livello di preparazione professionale per tutti gli operatori del diritto. La decisione di istituire una scuola unica per tutti i giuristi segue con ogni evidenza esempi sperimentati in Germania. Il carattere unitario della formazione si propone di favorire la reciproca conoscenza del contenuto e del modo di esercizio di un’altra professione giuridica, e di conseguenza la reciproca comprensione tra magistrati, avvocati e notai. Ma non si deve dimenticare che anche in Germania i risultati non sono indiscussi e si lamenta una insufficiente specificità della formazione rispetto alla professione forense.
Nel nostro modello della scuola comune di specializzazione si critica il carattere troppo universitario della scuola (composizione del consiglio direttivo e della commissione di esame; natura della prova finale; previsione limitata di stages e tirocinei) e la formulazione troppo giuridica del regolamento che lascerebbe troppa libertà alla determinazione dei consigli direttivi appunto dominati dagli universitari. Secondo il Consiglio Nazionale Forense c’è il rischio che la scuola sia orientata più verso la formazione dei magistrati (per i quali il superamento della scuola è condizione per l’ammissione al concorso) e molto meno verso la formazione degli avvocati per la cui preparazione specifica sembrano stabilite ben poche garanzie.
La proposta di legge sulla riforma della professione propone di concedere al diploma della scuola di specializzazione effetto sostitutivo della pratica ed addirittura della prova scritta dell’esame di abilitazione non incontra il consenso del Consiglio Nazionale Forense. Da una parte la pratica effettiva in uno studio legale a contatto con la realtà quotidiana della professione viene considerata essenziale per la formazione dell’avvocato, ed inoltre la soluzione comporterebbe disparità di trattamento con i praticanti non frequentanti la scuola di specializzazione.
Dall’altra parte il riconoscimento della prova scritta (più selettiva rispetto a quella orale) equivarrebbe, o quasi, al riconoscimento di tutto l’esame, con conseguenti dubbi anche costituzionali rispetto alla necessità di un esame di stato (che l’esame finale della scuola di specializzazione non è) per l’esercizio di una libera professione.
Una soluzione intermedia potrebbe essere quella di estendere a due anni anche la durata dei corsi di formazione professionale e di concedere sia alla scuola di specializzazione come ai corsi di formazione effetto sostitutivo di due anni di pratica a studio e l’esame di avvocato.
La formazione professionale ha anche un aspetto diverso, permanente: la richiesta di una prestazione professionale qualificata comporta la necessità di un continuo aggiornamento professionale per consentire al professionista di restare al corrente degli sviluppi della legislazione della dottrina e della giurisprudenza. Il periodo in cui viviamo è caratterizzato da profonde riforme del diritto nazionale e da continue novità del diritto comunitario. Non seguire seriamente questi sviluppi significherebbe perdere contatto con la realtà delle cose e di non essere più in grado di fornire un servizio professionale adeguato.
E proprio in questo ambito va individuato uno dei compiti più importanti dei nostri Ordini: promuovere la formazione permanente mediante organizzazione di corsi, seminari e convegni, edizione di riviste con la collaborazione di tutti gli iscritti.
Un aspetto nuovo dell’accesso alla professione, è il concetto della permanenza non necessaria dell’iscrizione all’albo.
Risulta dalle statistiche che quasi un quarto degli iscritti agli albi non esercitano effettivamente la professione: tanti sono coloro non iscritti alla Cassa Previdenza Forense perché non raggiungono i minimi di reddito necessari. Chi non svolge attività continuativa non può mantenere un livello soddisfacente di preparazione e non è quindi in grado di assistere adeguatamente il cliente. Coerentemente a questo principio collegato al concetto della formazione permanente nella proposta di legge si stabilisce che l’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell’iscrizione.
Abbiamo quindi visto che molte sono le riforme in materia di formazione e di accesso alla professione, nate dalla convinzione che occorre cambiare per non perdere il contatto con gli sviluppi della situazione nazionale ed internazionale.
Anche il Ministro di Grazia e Giustizia Flick, intervenuto quasi alla conclusione dei lavori del Convegno, ha fatto presente che in Parlamento pendono molteplici disegni di legge che attendono di essere esaminati così come ci sono tante professioni che esigono una disciplina. Secondo il Ministro lo stato della Giustizia in Italia è, ormai, tale da non potersi risolvere con leggi e leggine stralcio, occorre una riforma radicale dell’ordinamento professionale le cui linee direttive sono rappresentate appunto dall’ACCESSO e FORMAZIONE per assicurare maggiore selezione e dal CONTROLLO DISCIPLINARE per garantire l’affidabilità degli iscritti all’albo.
Un altro tema importante trattato nell’ambito del convegno di Torino dall’Avv. Remo Danova è quello delle REGOLE DEONTOLOGICHE. L’Avvocatura Europea ha bisogno di costruire un percorso comune e perciò occorre stabilire principi e regole comuni. In Italia è stato approvato il 17 aprile 1997 il Codice deontologico forense. Esso rappresenta il risultato dei lavori di una Commissione appositamente incaricata per la sua redazione e tiene conto di tutte le osservazioni e proposte formulate dai vari Consigli dell’Ordine.
Nella sua struttura il Codice opera una sintesi tra la necessità di indicare i principi generali e allo stesso tempo di tipicizzare i comportamenti costituenti violazioni deontologiche. Così le singole regole deontologiche sono accompagnate da specifici canoni complementari indicanti i comportamenti più ricorrenti nell’ambito di ciascuna regola.
Naturalmente le regole deontologiche interne tengono conto dei principi enunciati nel Codice deontologico europeo (e nelle codificazioni di altri Stati), pur esistendo alcune diversità. Vi sono ad esempio alcuni punti specifici del Codice deontologico europeo che non trovano applicazione in Italia: ciò vale per l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità professionale, per le disposizioni che riguardano il fondo clienti (l’obbligo cioè per l’avvocato di tenere un conto patrimoniale distinto da proprio) e in parte per la pubblicità.
È su questi temi, che sono attualmente oggetto di studio da parte della Commissione per la revisione dello stesso Codice deontologico europeo, che sembra opportuno un confronto. Occorre infatti cercare di armonizzare i punti comuni e rimuovendo gli ostacoli esistenti, per assicurare così la qualità e professionalità dell’avvocatura nel più ampio contesto europeo.
3. L’AVVOCATURA ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza, gli Ordini Forensi, si sono dati convegno a Torino il 3 e4 luglio con il proposito di dare una unità di indirizzo politico al ceto professionale dell’Avvocatura, poiché ipotizzano e temono un radicale snaturamento della concezione di tale tipo di attività. L’avvocato, infatti, secondo il modello classico, è un uomo portato al lavoro individuale, fortemente responsabilizzato verso il proprio committente, con buone informazioni tecniche e non necessitante di particolari investimenti strutturali, estraneo o quasi al gusto del rischio finanziario. Da pochi anni, e soprattutto da pochi mesi in forma sempre più urgente, l’avvocato si è visto strutturalmente contestato e costretto ad interrogarsi sul proprio futuro.
I fattori che hanno congiuntamente minato i vecchi, consolidati equilibri possono essere così riassunti: a) il progressivo smantellamento delle frontiere nazionali e la creazione di un mancato comune europeo dei fornitori dei servizi (inclusi quelli legali) che ha spinto verso l’Italia strutture collettive di nazionalità estera, che offrono consulenza e assistenza giuridica; esse sono ispirate ad atteggiamenti imprenditoriali e composte da soggetti che si sentono più managers che professionisti; b) l’intervento dell’Autorità antitrust che ha posto in dubbio per gli avvocati, come per gli altri professionisti iscritti in ordini e collegi, elementi basilari della loro realtà, dal modo con cui essi offrono e rendono i loro servizi, al modo con cui si organizzano, al modo con cui sono pagati; c) la cancellazione improvvisa da parte del legislatore di un vincolo legale che proibiva gli avvocati di esercitare l’attività in forma societaria.
Anche la Cassa di Presidenza, per mezzo del suo Presidente, avv. de Tilla, ha reclamato l’intervento normativo, tuttavia criticando aspramente la delega per il riordino delle professioni intellettuali (di tutte le professioni intellettuali) il cui articolato é stato approvato il 26/2/98 da un’apposita commissione presieduta dal Sottosegretario Mirone, alla quale sarebbe affidata la regolamentazione dell’attività forense su basi imprenditoriali: tra gli avvocati, che svolgono attività giuridica, e altri professionisti (es. ingegneri), che svolgono attività tecniche, vi sono delle grosse differenze delle quali questa legge non terrebbe conto; l’Avvocatura non intende entrare a far parte di una regolamentazione mossa da esigenze industriali. Alla critica é seguita una provocazione: i testi di riforma andrebbero preparati per mezzo di avvocati, con l’intervento dei nostri rappresentanti al Consiglio dei Ministri.
Va ricordata anche la posizione degli Ordini locali in opposizione ala relazione svolta dall’Autorità Antitrust sugli ordini stessi: questa indagine rileva che solo sottoponendo l’attività dei professionisti alle regole del mercato e della concorrenza si può contribuire a rendere più efficiente il sistema; al contrario gli Ordini professionali sarebbero accusati di tutelare gli interessi dei propri iscritti in maniera corporativistica, con il risultato che alcune riserve attribuite agli Ordini non appaiono oggi appropriate e funzionali; gli Ordini respingono l’accusa di corporativismo e di chiusura alle nuove leve di giovani che tendono all’iscrizione e sottolineano che, invece, non può essere messa in dubbio la necessità e l’utilità dell’esistenza degli Ordini forensi, anche per la tutela degli interessi pubblici rilevanti attinenti alla giurisdizione nella quale l’avvocatura ha un preciso ed importante ruolo.
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Bucicco, ha rivendicato l’unitarietà dell’Avvocatura a dispetto della frammentazione degli organi e la necessità di una giustizia disciplinare estranea agli Ordini.
Alle richieste di chiarezza riguardo al futuro ordinamento della nostra professione, le risposte dei più autorevoli esponenti politici intervenuti al Convegno, il Presidente della Camera Violante e il Ministro Guardasigilli Flick, sono state poco esaurienti.
Il Presidente Violante ha semplicemente sottolineato che le proteste degli avvocati sono il segno di una debolezza che va rafforzata e che il mondo politico dovrebbe garantire la tutela giuridica del cittadino, aggiungendo, che l’internazionalismo dei mercati ha creato una maggiore concorrenza cui dovrebbe conseguire una preparazione più accurata; tutto qui: dall’esponente parlamentare non è stata avanzata alcuna proposta dai contenuti più solidi.
Il Ministro Flick ha chiarito che, poiché vi sono tante professioni oltre a quella forense, che attendono una disciplina, per ragioni di urgenza, al fine di accontentare tutte le parti in causa, si è fatto ricorso allo strumento della legge delega, che deve essere ridefinita da una regolamentazione ad hoc per ciascuna professione; ma ha anche riconosciuto la specificità del lavoro dell’avvocato per la quale sarebbe auspicabile un intervento mirato.
4. MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI
(LE NUOVE PROSPETTIVE DERIVANTI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA "LEGGE BERTANI" CHE ABOLISCE L’ART.2 DELLA L. 1815/39)
L’avvocato tradizionalmente, svolge attività di rappresentanza processuale, cioè opera davanti al giudice nella realizzazione di un importante servizio pubblico che deve essere caratterizzato da un impegno etico; ma l’avvocato opera anche nel settore stragiudiziale qualora offra servizi di assistenza e consulenza legale: per l’esercizio di tale attività è richiesto un alto grado di specializzazione.
La sola attività "riservata" agli avvocati è quella giurisdizionale, invece chiunque, sia professionista, sia non professionista, sia persona fisica, sia ente collettivo o persona giuridica può dispensare consulenza ed assistenza a favore di terzi.
La legge 1815/1938 prevede che gli avvocati, che vogliono svolgere insieme la loro attività, possono costituire un’associazione professionale; gli avvocati associati devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione "STUDIO LEGALE".
L’art.2 di questa legge conteneva fino ad un anno fa il divieto sia per gli avvocati sia per chiunque di costituire, esercire, dirigere sotto qualsiasi forma diversa dall’associazione professionale, società con lo scopo di dare prestazioni di assistenza o consulenza legale.
Dunque un avvocato era costretto ad esercitare collettivamente la sua attività con altri avvocati, solo in forma di ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Le ragioni per operare collettivamente sono evidenti: un avvocato, da solo, non è in grado di conoscere tutti i rami dello scibile giuridico ed, inoltre, la sempre maggiore esigenza di mobilità e di elasticità nei traffici hanno stimolato l’esigenza dei clienti di reperire studi professionali multiformi, composti da più legali interscambiabili e complementari.
In realtà un’associazione professionale è un ente collettivo di incerta definizione e non tipizzato: è una forma associativa nella quale vi è l’unificazione di entrate e spese , con la divisione periodica del reddito prodotto dal lavoro comune. Secondo regole prefissate, alla quale il nostro sistema fiscale ha riconosciuto una certa soggettività tributaria, ma è priva di personalità giuridica; è improntata a regole pattizie prese a prestito, il più delle volte dalla società semplice, ma non svolge attività commerciale, nè è iscritta al registro delle imprese. Questo schema non è, però, facilmente adottabile qualora salga il numero degli associati, perchè la labilità della cornice legale diviene più un inconveniente che un vantaggio.
In tal contesto, interviene, nel 1997 la L.266, art.24, 1° comma che abolisce il divieto valido per tutti, di costituire società con lo scopo di offrire assistenza o consulenza legale (previsto dall’art.2 della L.1915/1939), lasciando, tuttavia, intatto l’art.1 che prevede l’obbligo per gli avvocati di esercitare la loro professione in modo collettivo esclusivamente con lo schema dell’associazione professionale; è questa, in sostanza, la problematica che attende la definizione da un decreto ministeriale: può un professionista avvocato omologarsi IMPRENDITORE, per l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata la fine della produzione o scambio di servizi (art.2082 cod. civ.)?
Il Ministero ha preparato una bozza di regolamento che consentirebbe ai professionisti di esercitare in SOCIETÀ di qualsiasi tipo la loro professione e a tali società di iscriversi nel relativo albo professionale, ma il Consiglio di Stato ha espresso parere sfavorevole all’ipotesi che un ente collettivo, diverso dall’associazione professionale possa svolgere la professione protetta.
Il Ministero ha sollecitato un riesame del Consiglio di Stato, che ha dato un secondo parere più analitico: solo alcuni tipi societari sarebbero consentiti, quelli, cioè, che rispettino i requisiti della personalità e della professionalità, (quindi la società semplice, la società in nome collettivo e la cooperativa a responsabilità illimitata, invece sarebbero incompatibili la società per azioni e la S.r.l.); inoltre potrebbero entrare a far parte delle società professionali solo professionisti ciascuno dei quali risponderebbe solidalmente ed illimitatamente per i comportamenti di tutti gli altri, e in più per loro e con loro, risponderebbe ovviamente anche la società; ancora: accanto all’avvocato commerciante avremmo anche l’avvocato dipendente, visto che il regolamento sembra ammettere che un avvocato iscritto all’albo possa avere un rapporto d’impiego con la società di avvocati. È superfluo sottolineare a quale pericolo sarebbe esposta l’indipendenza dell’attività professionale se si ammettesse la partecipazione di soci non professionisti o non abilitati, in qualità di accomandanti. Insomma vedremmo delle società professionali che, assunta la forma utilizzata per le società commerciali, tali sarebbero a tutti gli effetti e quindi andrebbero iscritte nel registro delle imprese e sarebbero assoggettabili a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.
Mentre l’Avvocatura italiana si domanda se questa nuova libertà la aiuti o ne incrini la specificità, la creazione di un mancato comune europeo permette l’ingresso nel nostro Paese di fornitori di servizi legali, organizzati in forma d’impresa, svincolate, in base alle leggi del proprio paese, da particolari vincoli tariffari e comportamentali: il loro punto di forza è dato dalla maggiore flessibilità, intraprendenza e capacità economica e finanziaria, in quanto composte da professionisti di diverso tipo (commercialisti più architetti, più avvocati, più ingegneri nello stesso studio che offrono al cliente un servizio vario e articolato).
L’Avvocatura italiana insiste nel mantenersi fedele alla propria tradizione, ma l’economia e il mercato d’oltre frontiera fanno sentire la loro forte influenza.