Spunti di riflessione:Dalle USL alle AUSL: cittadini alla ricerca del debitore

SCUOLA FORENSE 2/1998

Spunti di riflessione
Con la soppressione delle USL e l’istituzione delle AUSL, aventi natura di enti strumentali della regione, è stata realizzata una successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL


Tribunale di Bari – II Sez. Civile – 30.10.1997, USL BA /18 – Credifarma S.P.A.

Pierpaolo Petruzzelli

Dalle USL alle AUSL: cittadini alla ricerca del debitore

La sentenza del Tribunale di Bari, che vede come parti la nota società Credifarma e una delle Unità sanitarie locali, già soppresse con la costituzione delle 12 AUSL dalla legge regionale 14.06.1994 n.18, affronta, per quel che consta, per la prima volta, nel Foro di Bari, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite 1989/97, l’annosa vicenda della legittimazione processuale delle nuove AUSL, in luogo delle soppresse USL.

Il difensore della USL BA/18 ha chiesto la declaratoria d’interruzione del giudizio, configurandosi, a suo avviso, un caso di successione in "universum ius".  Opportunamente il Collegio, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale confermato dalle Sezioni Unite, ha sostenuto che a seguito delle istituzioni delle 12 Aziende sanitarie locali da parte della regione Puglia, dotate di personalità giuridica, si è realizzata una sorta di "successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL soppresse", successione da ritenersi disciplinata dall’art. 111 c.p.c., che nel caso di specie, legittima la regione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della soppressa USL, trattandosi di successione a titolo particolare, pertanto si ribadisce così l’inammissibilità della interruzione del processo che prosegue con la USL BA/18, benché soppressa.

Meritevole precisazione, effettua il collegio, in merito all’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., infatti ribadisce che la chiamata in causa del successore a titolo particolare è ammissibile solo in primo grado, e che "l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della regione, avanzata dalla USL BA/18, per essere dalla stessa manlevata, sopra rigettata, non va affatto confusa con quella di cui all’art. 111 c.p.c.," poiché non inerisce ad un rapporto di garanzia o manleva tra chiamante e chiamato.  In sentenza si legge che "l’art. 111 c.p.c., è strutturato come un subingresso, solo eventuale, del terzo successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui può seguire l’ulteriore eventualità dell’estromissione del suo dante causa, ferma restando la previsione della prosecuzione del processo tra le parti originarie".

La corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite, si spinge ancora oltre e specifica che "… la legittimazione processuale e specificamente quella per l’impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell’ente assorbito, appartiene pur sempre all’organo di rappresentanza della gestione-stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase liquidatoria", questo naturalmente fino a quando anche le sezioni-stralcio non saranno soppresse con apposito provvedimento. Per fugare ogni residuo dubbio, si chiarisce che le AUSL sono subentrate alle USL, le quali continuano a sopravvivere per la riscossione dei crediti, per il pagamento dei debiti, e per l’accertamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi sino al 31.12.1994. Tale funzione di gestione dei rapporti obbligatori pregressi è affidata all’ufficio gestione stralcio, trasformato con la L.549/95 in ufficio gestioni liquidatorie, (sovvenzionato dalla regione), a cui capo vi è il Direttore generale della AUSL (nominato dalla Regione), e che quindi funge anche da commissario liquidatore delle soppresse USL, e che ha anche la legittimazione processuale. La Corte sostiene che "la funzione di Commissario liquidatore da parte dei Direttori generali delle AUSL è dunque, prevista nell’interesse e per conto della Regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite AUSL degli obblighi già attribuiti alla stessa Regione per il pagamento dei debiti pregressi". In conclusione si può affermare che sono le Regioni e non le neocostituite AUSL a rispondere dei debiti delle gestioni pregresse delle soppresse USL, poiché solo in relazione alle prime può configurarsi una successione "ex lege" nei rapporti obbligatori pendenti.

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