Spunti
di riflessione
Con
la soppressione delle USL e l’istituzione delle AUSL, aventi natura di enti
strumentali della regione, è stata realizzata una successione ex lege delle
regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL
Tribunale di
Bari – II Sez. Civile – 30.10.1997, USL BA /18 –
Credifarma S.P.A.
Pierpaolo
Petruzzelli
Dalle USL alle
AUSL: cittadini alla ricerca del debitore
La sentenza del
Tribunale di Bari, che vede come parti la nota società Credifarma e una delle
Unità sanitarie locali, già soppresse con la costituzione delle 12 AUSL dalla
legge regionale 14.06.1994 n.18, affronta, per quel che consta, per la prima
volta, nel Foro di Bari, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite 1989/97,
l’annosa vicenda della legittimazione processuale delle nuove AUSL, in luogo
delle soppresse USL.
Il difensore della
USL BA/18 ha chiesto la declaratoria d’interruzione del giudizio,
configurandosi, a suo avviso, un caso di successione in "universum ius".
Opportunamente il Collegio, riprendendo l’orientamento
giurisprudenziale confermato dalle Sezioni Unite, ha sostenuto che a seguito
delle istituzioni delle 12 Aziende sanitarie locali da parte della regione
Puglia, dotate di personalità giuridica, si è realizzata una sorta di
"successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di
pertinenza delle USL soppresse", successione da ritenersi disciplinata
dall’art. 111 c.p.c., che nel caso di specie, legittima la regione ad
impugnare la sentenza resa nei confronti della soppressa USL, trattandosi di
successione a titolo particolare, pertanto si ribadisce così l’inammissibilità
della interruzione del processo che prosegue con la USL BA/18, benché
soppressa.
Meritevole
precisazione, effettua il collegio, in merito all’applicabilità dell’art.
111 c.p.c., infatti ribadisce che la chiamata in causa del successore a titolo
particolare è ammissibile solo in primo grado, e che "l’istanza di
autorizzazione alla chiamata in causa della regione, avanzata dalla USL BA/18,
per essere dalla stessa manlevata, sopra rigettata, non va affatto confusa con
quella di cui all’art. 111 c.p.c.," poiché non inerisce ad un rapporto
di garanzia o manleva tra chiamante e chiamato.
In sentenza si legge che "l’art. 111 c.p.c., è strutturato come
un subingresso, solo eventuale, del terzo successore a titolo particolare nel
diritto controverso, cui può seguire l’ulteriore eventualità
dell’estromissione del suo dante causa, ferma restando la previsione della
prosecuzione del processo tra le parti originarie".
La corte di
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite, si spinge ancora oltre e specifica
che "… la legittimazione processuale e specificamente quella per
l’impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell’ente
assorbito, appartiene pur sempre all’organo di rappresentanza della
gestione-stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante
la fase liquidatoria", questo naturalmente fino a quando anche le
sezioni-stralcio non saranno soppresse con apposito provvedimento. Per fugare
ogni residuo dubbio, si chiarisce che le AUSL sono subentrate alle USL, le quali
continuano a sopravvivere per la riscossione dei crediti, per il pagamento dei
debiti, e per l’accertamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi
sino al 31.12.1994. Tale funzione di gestione dei rapporti obbligatori pregressi
è affidata all’ufficio gestione stralcio, trasformato con la L.549/95 in
ufficio gestioni liquidatorie, (sovvenzionato dalla regione), a cui capo vi è
il Direttore generale della AUSL (nominato dalla Regione), e che quindi funge
anche da commissario liquidatore delle soppresse USL, e che ha anche la
legittimazione processuale. La Corte sostiene che "la funzione di
Commissario liquidatore da parte dei Direttori generali delle AUSL è dunque,
prevista nell’interesse e per conto della Regione, agendo essi in qualità di
organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia
stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite AUSL degli obblighi già
attribuiti alla stessa Regione per il pagamento dei debiti pregressi". In
conclusione si può affermare che sono le Regioni e non le neocostituite AUSL a
rispondere dei debiti delle gestioni pregresse delle soppresse USL, poiché solo
in relazione alle prime può configurarsi una successione "ex lege"
nei rapporti obbligatori pendenti.