Avvocatura
 

Critica civile

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze civili.

Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica.

Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi.

Qui di seguito, una interessante sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari in tema di danni per illegittima sospensione in CIGS , con nota di commento redazionale

 

 

Tr. Bari, Sez. Lav., Sent. 28.4.98 n. 1756, pres. Berloco, rel. Caso, Paparella c. Case di Cura Riunite s.r.l. in Amministrazione Straordinaria

illegittima sospensione in CIGS - amministrazione straordinaria - proponibilità della domanda di risarcimento danni - debito di massa - giudice ordinario - competenza

 

E’ competente il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a decidere della domanda presentata dal lavoratore, dipendente da una società assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, ex L. n. 95/79 (c.d. “legge Prodi”), per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), adottato dai commissari straordinari, per inosservanza dei criteri di scelta, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno, in misura pari alla differenza tra quanto percepito dal lavoratore in servizio attivo e quanto dal medesimo percepito in regime di integrazione salariale, sino al rientro in servizio, trattandosi di debito contratto durante e per la procedura (c.d. “debiti di massa”) e, quindi, da non far valere secondo le regole della verifica del passivo applicabili ai soli c.d. “debiti concorsuali”.

 

Diritti dei lavoratori e amministrazione straordinaria. La sentenza n. 1756/98 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro: una pronuncia giusta.

 

Una lavoratrice della Case di Cura Riunite s.r.l. in amministrazione straordinaria si è rivolta al Pretore di Bari - Giudice del Lavoro, per sentire dichiarare l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), poiché assumeva essere stata pregiudicata nella applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in sospensione (esigenze tecnico-produttive, anzianità aziendale, resistenza socio-economica).

Era accaduto, infatti, che la lavoratrice, con ben 15 anni di anzianità aziendale nella posizione di ausiliaria presso il reparto di geriatria di una delle cliniche del Gruppo C.C.R., monoreddito con coniuge e due figli a carico, in data 4.12.1995, si era vista sospendere dal servizio per non meglio precisate esigenze aziendali, mentre erano rimasti in servizio altri lavoratori giunti nel reparto di geriatria solo alcuni mesi o addirittura giorni prima e provenienti da altri reparti (ad es. lavanderia) o da altre cliniche, tutti con anzianità aziendale tra i due e i quattro anni.

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva inizialmente l’incompetenza funzionale del Pretore del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare. In realtà, come in seguito preciserà la stessa convenuta, non si trattava di incompetenza funzionale (non può trovare applicazione, perché non espressamente richiamata, la vis attractiva di cui all’art. 24 della legge fallimentare), ma di temporanea improponibilità del ricorso al giudice ordinario, poiché si rendeva necessario attendere la conclusione della procedura di verifica del passivo, nel cui ambito ogni creditore avrebbe dovuto far valere le proprie pretese.

La ricorrente insisteva nella propria domanda e faceva rilevare che il proprio diritto al risarcimento dei danni a lei derivati dalla illegittima sospensione costituiva un credito di massa, cioè un credito sorto durante e per lo svolgimento della amministrazione straordinaria e, come tale, da soddisfare all’atto della maturazione.

Il Giudice di primo grado, alla prima udienza decideva per la improponibilità del ricorso.

La lavoratrice proponeva appello che il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro accoglieva, dichiarando l’illegittimità della sospensione in CIGS e condannando la gestione commissariale delle C.C.R. al risarcimento del danno, pari alla differenza tra la retribuzione percepita in servizio attivo e quella minore percepita in CIGS sino al rientro in servizio, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La pronuncia del Giudice di appello costituisce una vera e propria inversione di tendenza e, comunque, risulta essere pienamente uniforme al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 2362/97).

Il medesimo Tribunale, infatti, nel luglio 1996, dovendosi pronunciare per la prima volta in materia, aveva affermato il principio, peraltro sancito anche dall’allora prevalente orientamento della Cassazione, che qualunque pretesa vantata dai creditori e, quindi, in tale veste, anche dai lavoratori, andava fatta valere in sede di verifica del passivo della società assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, alla quale, per espressa previsione della legge istitutiva (L. n. 95/79), andava applicata la normativa di cui al titolo II, capo III, sezione II e sezione IV (articoli 52 e ss e 72 e ss.) della legge fallimentare.   

 Tali disposizioni, si ripete, proprie dell’ipotesi fallimentare (diversa è la natura e lo scopo dell’amministrazione straordinaria), prevedono il divieto di azioni esecutive e il concorso dei creditori sui beni del fallito.

Il richiamo che, seppur indirettamente, la legge n. 95/79 fa a tali disposizioni, ha fatto dire ai Giudici che la normativa sul concorso dei creditori è tout court applicabile anche all’amministrazione straordinaria, sia che si tratti di crediti sorti anteriormente a questa procedura sia che si tratti di crediti, invece, sorti successivamente alla stessa e proprio per permettere alla gestione straordinaria di operare per il risanamento dell’azienda (è questo lo scopo della procedura).

Questa interpretazione, quindi, ha posto sul medesimo piano i crediti c.d. “concorsuali” e quelli c.d. “di massa”, prevedendo che per entrambe le categorie fosse indispensabile, quanto al loro accertamento, passare attraverso la procedura di verifica del passivo, negando, al contempo, la possibilità di proporre domande ad esse relative dinanzi al Giudice ordinario.

Ma ciò non coincide con quello che è lo scopo della procedura in commento e con il carattere amministrativo e non giudiziario della stessa.

L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che si caratterizza per avere tra le proprie finalità non quella esclusiva della soddisfazione dei creditori concorsuali (come nel caso del fallimento), ma quella del tutto peculiare della prosecuzione della attività dell’impresa, volta al risanamento della stessa.

Tale prosecuzione dell’attività dell’impresa è soggetta alla autorizzazione del Ministero dell’Industria, competente per l’attuazione della procedura e per la vigilanza sull’operato dei commissari (o del commissario).

Ciò premesso, è evidente che, nella quasi scontata ipotesi di autorizzazione ministeriale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, la posizione dei lavoratori chiamati a prestare il proprio lavoro alle dipendenze degli organi della procedura, si caratterizza per essere connaturale alla prosecuzione dell’attività aziendale, dalla quale solamente può, almeno in teoria, derivare un recupero economico e finanziario dell’impresa in amministrazione straordinaria.

Come dire che se si vuole risanare l’impresa, si rende necessario far proseguire l’attività produttiva della medesima, seppur attraverso l’attuazione di un piano di riduzione dei costi, permettendo il mantenimento in vita o il ripristino di tutti i rapporti (lavoratori, fornitori, enti, ecc.) necessari a tale piano di risanamento.

Orbene, è indiscutibile che nessun fornitore, lavoratore, banca, ente, ecc., accetterebbe di partecipare ad una tale operazione di salvataggio, se già sapesse a priori che le proprie eventuali legittime pretese creditorie verrebbero frustrate dal concorso con quelle pretese altrettanto legittimamente fatte valere dai creditori preesistenti al predetto piano di risanamento o, più precisamente, alla ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al riguardo, è significativa per praticità e per stretta osservanza della volontà del legislatore, la sentenza del 29.11.83 del Pretore di Nocera Inferiore, nella quale si sottolinea che “se il fine della procedura di amministrazione straordinaria è il risanamento dell’azienda mediante una continuazione dell’attività produttiva e gestionale, sarebbe del tutto incongruo e inconfluente attribuire ai crediti sorti in questa fase le stesse limitazioni previste per i creditori <ante decreto>, in quanto (...) non si vede come i terzi (con cui l’imprenditore necessariamente deve continuare i rapporti ai fini dell’attività aziendale) possano determinarsi ad avere ancora rapporti con l’azienda sapendo in anticipo del <congelamento> dei crediti, vanificandosi quindi il fine precipuo (...) del risanamento aziendale che non può non passare anche attraverso una normale attività dell’impresa e una normale attività con i terzi che devono godere dei normali mezzi giuridici-processuali a tutela delle loro posizioni di liberi contraenti”.

Quanto precede, del resto, è ancor più vero se si considera il carattere amministrativo della procedura di cui alla L. n. 95/79, nella quale alcun ruolo hanno gli organi giurisdizionali, poiché autori e gestori di tale procedura sono soltanto i commissari straordinari (davvero scarsa rilevanza hanno gli organismi di controllo, Ministero dell’Industria e Comitato di sorveglianza), le cui eventuali irregolarità, se prevalesse quell’interpretazione non accolta dal Tribunale barese, verrebbero di fatto valutate e, se del caso, sanzionate, solo successivamente al deposito dello stato passivo. Infatti, prima di tale adempimento, che la legge, seppur con termine ordinatorio (art. 209 L.F.), dispone di realizzare entro tre mesi dall’insediamento, i commissari straordinari avrebbero il potere di vanificare ogni azione esercitata da qualsiasi creditore “di massa”, la cui pretesa, dovrebbe essere fatta valere attraverso la presentazione di una istanza di ammissione al passivo, la quale, se risultasse fondata e legittima e, quindi, ammessa (la fondatezza e la legittimità verranno valutate in sede di verifica dagli stessi commissari, poiché non vi è l’intervento di alcun organo giurisdizionale), darebbe all’istante il titolo per partecipare, in concorso con tutti gli altri creditori, al riparto dell’attivo liquidato. Poi, nel caso di mancata ammissione, solo allora, i creditori, in sede di opposizione allo stato passivo, avrebbero finalmente la possibilità di rivolgere le proprie istanze dinanzi ad un Giudice (Tribunale Fallimentare e, in sede di gravame, Corte di Appello, secondo le regole del rito ordinario).

Ad eliminare ogni dubbio in materia, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Cass. n. 2362/97), la quale, riprendendo una precedente pronuncia del 1993 (Cass. n. 2034/93), peraltro relativa ad un fattispecie che vedeva coinvolta una azienda di Bari, ha così statuito: “I debiti di lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell’impresa e l’apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, in quanto rispondono a debiti di massa, contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell’esercizio dell’impresa stessa, vanno fatti valere non già mediante opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, bensì promuovendo un ordinario giudizio di cognizione avanti al Pretore, in funzione di giudice del lavoro”.

Ebbene, se così non fosse, a parere di chi scrive, vi sarebbe più di un dubbio sulla legittimità costituzionale della L. n. 95/79 (in relazione agli articoli 3 e 24 Cost.), nella parte in cui non prevede un termine perentorio per il deposito dello stato passivo, rendendo di fatto e sine die impedito, fino a quel momento, ogni forma di controllo giurisdizionale sugli atti dei commissari straordinari, che, quindi, per ipotesi, potrebbero deliberatamente decidere di ritardare quanto più possibile quell’adempimento, ottenendo un risultato tanto vantaggioso, quanto illegittimo, di impedire qualsiasi forma di contenzioso.

La pronuncia in commento, facendo chiarezza sul punto, si erge a baluardo del diritto costituzionale di ogni cittadino alla tutela giurisdizionale ed alla difesa, affermando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo dalla ricorrente, proprio perché la volontà del legislatore del 1979 non è mai stata nel senso di privare i creditori di massa e in particolare i lavoratori di quel controllo giurisdizionale sugli atti dei commissari straordinari, che, diversamente, potrebbero agire, fino al deposito dello stato passivo, anche, per ipotesi, in condizioni di totale illegalità.