| Critica
civile Questo
spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze civili.
Critiche,
pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse
addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle
opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi. Qui
di seguito, una interessante sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale
di Bari in tema di danni per illegittima sospensione in CIGS , con
nota di commento redazionale
Tr. Bari, Sez. Lav., Sent. 28.4.98 n. 1756,
pres. Berloco, rel. Caso, Paparella c. Case di Cura Riunite s.r.l.
in Amministrazione Straordinaria illegittima sospensione in CIGS - amministrazione straordinaria
- proponibilità della domanda di risarcimento danni - debito di massa
- giudice ordinario - competenza
E’ competente il giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, a decidere della domanda presentata dal lavoratore, dipendente
da una società assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria,
ex L. n. 95/79 (c.d. “legge Prodi”), per la declaratoria di illegittimità
del provvedimento di sospensione in CIGS (cassa integrazione guadagni
straordinaria), adottato dai commissari straordinari, per inosservanza
dei criteri di scelta, con conseguente condanna della società al risarcimento
del danno, in misura pari alla differenza tra quanto percepito dal
lavoratore in servizio attivo e quanto dal medesimo percepito in regime
di integrazione salariale, sino al rientro in servizio, trattandosi
di debito contratto durante e per la procedura (c.d. “debiti di massa”)
e, quindi, da non far valere secondo le regole della verifica del
passivo applicabili ai soli c.d. “debiti concorsuali”.
Diritti dei lavoratori e amministrazione straordinaria. La
sentenza n. 1756/98 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro: una pronuncia
giusta.
Una
lavoratrice della Case di Cura Riunite s.r.l. in amministrazione straordinaria
si è rivolta al Pretore di Bari - Giudice del Lavoro, per sentire
dichiarare l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro
in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), poiché assumeva
essere stata pregiudicata nella applicazione dei criteri di scelta
dei lavoratori da collocare in sospensione (esigenze tecnico-produttive,
anzianità aziendale, resistenza socio-economica). Era
accaduto, infatti, che la lavoratrice, con ben 15 anni di anzianità
aziendale nella posizione di ausiliaria presso il reparto di geriatria
di una delle cliniche del Gruppo C.C.R., monoreddito con coniuge e
due figli a carico, in data 4.12.1995, si era vista sospendere dal
servizio per non meglio precisate esigenze aziendali, mentre erano
rimasti in servizio altri lavoratori giunti nel reparto di geriatria
solo alcuni mesi o addirittura giorni prima e provenienti da altri
reparti (ad es. lavanderia) o da altre cliniche, tutti con anzianità
aziendale tra i due e i quattro anni. La
società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva inizialmente
l’incompetenza funzionale del Pretore del Lavoro in favore del Giudice
Fallimentare. In realtà, come in seguito preciserà la stessa convenuta,
non si trattava di incompetenza funzionale (non può trovare applicazione,
perché non espressamente richiamata, la vis attractiva di cui all’art.
24 della legge fallimentare), ma di temporanea improponibilità del
ricorso al giudice ordinario, poiché si rendeva necessario attendere
la conclusione della procedura di verifica del passivo, nel cui ambito
ogni creditore avrebbe dovuto far valere le proprie pretese. La
ricorrente insisteva nella propria domanda e faceva rilevare che il
proprio diritto al risarcimento dei danni a lei derivati dalla illegittima
sospensione costituiva un credito di massa, cioè un credito sorto
durante e per lo svolgimento della amministrazione straordinaria e,
come tale, da soddisfare all’atto della maturazione. Il
Giudice di primo grado, alla prima udienza decideva per la improponibilità
del ricorso. La
lavoratrice proponeva appello che il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
accoglieva, dichiarando l’illegittimità della sospensione in CIGS
e condannando la gestione commissariale delle C.C.R. al risarcimento
del danno, pari alla differenza tra la retribuzione percepita in servizio
attivo e quella minore percepita in CIGS sino al rientro in servizio,
oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La
pronuncia del Giudice di appello costituisce una vera e propria inversione
di tendenza e, comunque, risulta essere pienamente uniforme al più
recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 2362/97). Il
medesimo Tribunale, infatti, nel luglio 1996, dovendosi pronunciare
per la prima volta in materia, aveva affermato il principio, peraltro
sancito anche dall’allora prevalente orientamento della Cassazione,
che qualunque pretesa vantata dai creditori e, quindi, in tale veste,
anche dai lavoratori, andava fatta valere in sede di verifica del
passivo della società assoggettata alla procedura di amministrazione
straordinaria, alla quale, per espressa previsione della legge istitutiva
(L. n. 95/79), andava applicata la normativa di cui al titolo II,
capo III, sezione II e sezione IV (articoli 52 e ss e 72 e ss.) della
legge fallimentare.
Tali disposizioni, si ripete, proprie dell’ipotesi fallimentare
(diversa è la natura e lo scopo dell’amministrazione straordinaria),
prevedono il divieto di azioni esecutive e il concorso dei creditori
sui beni del fallito. Il
richiamo che, seppur indirettamente, la legge n. 95/79 fa a tali disposizioni,
ha fatto dire ai Giudici che la normativa sul concorso dei creditori
è tout court applicabile anche all’amministrazione straordinaria,
sia che si tratti di crediti sorti anteriormente a questa procedura
sia che si tratti di crediti, invece, sorti successivamente alla stessa
e proprio per permettere alla gestione straordinaria di operare per
il risanamento dell’azienda (è questo lo scopo della procedura). Questa
interpretazione, quindi, ha posto sul medesimo piano i crediti c.d.
“concorsuali” e quelli c.d. “di massa”, prevedendo che per entrambe
le categorie fosse indispensabile, quanto al loro accertamento, passare
attraverso la procedura di verifica del passivo, negando, al contempo,
la possibilità di proporre domande ad esse relative dinanzi al Giudice
ordinario. Ma
ciò non coincide con quello che è lo scopo della procedura in commento
e con il carattere amministrativo e non giudiziario della stessa. L’amministrazione straordinaria
è una procedura concorsuale che si caratterizza per avere tra le proprie
finalità non quella esclusiva della soddisfazione dei creditori concorsuali
(come nel caso del fallimento), ma quella del tutto peculiare della
prosecuzione della attività dell’impresa, volta al risanamento della
stessa. Tale prosecuzione dell’attività
dell’impresa è soggetta alla autorizzazione del Ministero dell’Industria,
competente per l’attuazione della procedura e per la vigilanza sull’operato
dei commissari (o del commissario). Ciò premesso, è evidente
che, nella quasi scontata ipotesi di autorizzazione ministeriale alla
continuazione dell’esercizio dell’impresa, la posizione dei lavoratori
chiamati a prestare il proprio lavoro alle dipendenze degli organi
della procedura, si caratterizza per essere connaturale alla prosecuzione
dell’attività aziendale, dalla quale solamente può, almeno in teoria,
derivare un recupero economico e finanziario dell’impresa in amministrazione
straordinaria. Come dire che se si vuole
risanare l’impresa, si rende necessario far proseguire l’attività
produttiva della medesima, seppur attraverso l’attuazione di un piano
di riduzione dei costi, permettendo il mantenimento in vita o il ripristino
di tutti i rapporti (lavoratori, fornitori, enti, ecc.) necessari
a tale piano di risanamento. Orbene, è indiscutibile
che nessun fornitore, lavoratore, banca, ente, ecc., accetterebbe
di partecipare ad una tale operazione di salvataggio, se già sapesse
a priori che le proprie eventuali legittime pretese creditorie verrebbero
frustrate dal concorso con quelle pretese altrettanto legittimamente
fatte valere dai creditori preesistenti al predetto piano di risanamento
o, più precisamente, alla ammissione dell’impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria. Al riguardo, è significativa
per praticità e per stretta osservanza della volontà del legislatore,
la sentenza del 29.11.83 del Pretore di Nocera Inferiore, nella quale
si sottolinea che “se il fine della procedura di amministrazione straordinaria
è il risanamento dell’azienda mediante una continuazione dell’attività
produttiva e gestionale, sarebbe del tutto incongruo e inconfluente
attribuire ai crediti sorti in questa fase le stesse limitazioni previste
per i creditori <ante decreto>, in quanto (...) non si vede
come i terzi (con cui l’imprenditore necessariamente deve continuare
i rapporti ai fini dell’attività aziendale) possano determinarsi ad
avere ancora rapporti con l’azienda sapendo in anticipo del <congelamento>
dei crediti, vanificandosi quindi il fine precipuo (...) del risanamento
aziendale che non può non passare anche attraverso una normale attività
dell’impresa e una normale attività con i terzi che devono godere
dei normali mezzi giuridici-processuali a tutela delle loro posizioni
di liberi contraenti”. Quanto precede, del resto,
è ancor più vero se si considera il carattere amministrativo della
procedura di cui alla L. n. 95/79, nella quale alcun ruolo hanno gli
organi giurisdizionali, poiché autori e gestori di tale procedura
sono soltanto i commissari straordinari (davvero scarsa rilevanza
hanno gli organismi di controllo, Ministero dell’Industria e Comitato
di sorveglianza), le cui eventuali irregolarità, se prevalesse quell’interpretazione
non accolta dal Tribunale barese, verrebbero di fatto valutate e,
se del caso, sanzionate, solo successivamente al deposito dello stato
passivo. Infatti, prima di tale adempimento, che la legge, seppur
con termine ordinatorio (art. 209 L.F.), dispone di realizzare entro
tre mesi dall’insediamento, i commissari straordinari avrebbero il
potere di vanificare ogni azione esercitata da qualsiasi creditore
“di massa”, la cui pretesa, dovrebbe essere fatta valere attraverso
la presentazione di una istanza di ammissione al passivo, la quale,
se risultasse fondata e legittima e, quindi, ammessa (la fondatezza
e la legittimità verranno valutate in sede di verifica dagli stessi
commissari, poiché non vi è l’intervento di alcun organo giurisdizionale),
darebbe all’istante il titolo per partecipare, in concorso con tutti
gli altri creditori, al riparto dell’attivo liquidato. Poi, nel caso
di mancata ammissione, solo allora, i creditori, in sede di opposizione
allo stato passivo, avrebbero finalmente la possibilità di rivolgere
le proprie istanze dinanzi ad un Giudice (Tribunale Fallimentare e,
in sede di gravame, Corte di Appello, secondo le regole del rito ordinario). Ad eliminare ogni dubbio
in materia, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Cass.
n. 2362/97), la quale, riprendendo una precedente pronuncia del 1993
(Cass. n. 2034/93), peraltro relativa ad un fattispecie che vedeva
coinvolta una azienda di Bari, ha così statuito: “I debiti di lavoro
sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell’impresa e l’apertura
nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione
straordinaria, in quanto rispondono a debiti di massa, contratti dagli
organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell’esercizio
dell’impresa stessa, vanno fatti valere non già mediante opposizione
allo stato passivo innanzi al Tribunale che ha dichiarato lo stato
di insolvenza, bensì promuovendo un ordinario giudizio di cognizione
avanti al Pretore, in funzione di giudice del lavoro”. Ebbene, se così non fosse,
a parere di chi scrive, vi sarebbe più di un dubbio sulla legittimità
costituzionale della L. n. 95/79 (in relazione agli articoli 3 e 24
Cost.), nella parte in cui non prevede un termine perentorio per il
deposito dello stato passivo, rendendo di fatto e sine die impedito,
fino a quel momento, ogni forma di controllo giurisdizionale sugli
atti dei commissari straordinari, che, quindi, per ipotesi, potrebbero
deliberatamente decidere di ritardare quanto più possibile quell’adempimento,
ottenendo un risultato tanto vantaggioso, quanto illegittimo, di impedire
qualsiasi forma di contenzioso. La pronuncia in commento,
facendo chiarezza sul punto, si erge a baluardo del diritto costituzionale
di ogni cittadino alla tutela giurisdizionale ed alla difesa, affermando
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
al riguardo dalla ricorrente, proprio perché la volontà del legislatore
del 1979 non è mai stata nel senso di privare i creditori di massa
e in particolare i lavoratori di quel controllo giurisdizionale sugli
atti dei commissari straordinari, che, diversamente, potrebbero agire,
fino al deposito dello stato passivo, anche, per ipotesi, in condizioni
di totale illegalità.
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