CRITICA CIVILE
Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze civili. Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi. Cosa accade se, in pendenza del giudizio di risarcimento del danno per la morte del coniuge, il coniuge superstite contrae nuove nozze? Qui di seguito il principio enunciato dalla Cassazione, con brevi note di commento del dott. Nicola Catalano
Cass. Civ. Sez. III, Sent. 4.1.1966 n. 25
"I danni
connessi alla morte del coniuge sono danni futuri, apprezzabili anche con
criteri equitativi e congetturali, sicchè ai fini della valutazione della loro
concreta persistenza, non può tenersi conto delle nuove nozze del coniuge
superstite, per i possibili effetti limitativi del danno che tale fatto nuovo
comporta. In siffatta ipotesi spetta al giudice del merito determinare in
concreto se e quali pregiudizi, cagionati dal fatto illecito, le nuove nozze
abbiano eliminati con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo in
presenza di vizi di motivazione"
Nicola
Catalano
Danno da morte del coniuge e nuove nozze
Le questioni
affrontate dalla sentenza prendono l’avvio dal più generale principio della
compensatio lucri cum damno, principio puntualmente richiamato ogni qualvolta si
verta in tema di riduzione dell’ammontare del risarcimento del danno a seguito
di morte di un coniuge.
Strettamente
collegato con la tematica esposta è poi l’aspetto della natura del danno
risarcibile, se si tratti cioè di danno presente o futuro, mentre irrilevante,
nel caso concreto, con riguardo al coniuge, risulta la distinzione tra danni
patrimoniali e non patrimoniali, anche se essa emerge con riferimento al
risarcimento dei danni da morte, spettante ai figli della vittima.
Riguardo ai
ricorrenti, essi con il primo motivo denunciano la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, e 1226 cod. civ., nel quadro del
principio della correlazione cronologica (anche nel quantum) dell’obbligazione
di risarcimento col momento della consumazione del fatto illecito e sostengono,
in particolare, l’irrilevanza del nuovo matrimonio - così come, in ipotesi,
del conseguimento di una eredità o di una vincita al lotto – nella
determinazione del danno, non potendo il danneggiante giammai arricchirsi della
condotta volontaria del danneggiato ed inoltre che, in caso di morte di un
congiunto per fatto colpevole di un terzo, il danno non è futuro, ma attuale ed
istantaneo.
A questo proposito
la Corte osserva che la questione della rilevanza, a tali effetti, delle seconde
nozze del soggetto-coniuge della vittima dell’azione omicida, dolosa o, come
nella specie, colposa di un terzo, risulta già affrontata per la prima volta
dalla Corte Suprema con la sentenza n.1008 del 4 aprile 1959, la quale respinse
la tesi, secondo la quale, a non tener conto delle seconde nozze, si darebbe
luogo ad una "bigamia economica" poiché il soggetto verrebbe a
percepire un duplice assegno alimentare, ed ebbe pertanto a risolverla in senso
negativo. Successivamente è stato affermato, al contrario, che i danni,
direttamente connessi alla morte del coniuge, sono in realtà danni futuri
apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali, e quindi non può non
tenersi conto delle nuove nozze (contratte dal coniuge superstite) ai fini della
valutazione della loro concreta persistenza.
La nozione di
danno non è unitaria, diversamente da quanto i ricorrenti dimostrano di
ritenere, comprendendo essa il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, il
danno emergente ed il lucro cessante, il danno presente e quello futuro: ed
essendo, nella specie, in discussione il solo ammontare del danno patrimoniale, sub
specie di lucro cessante subìto dai ricorrenti a seguito della uccisione
della loro congiunta, era conseguentemente compito dei giudici del merito
procedere alla relativa liquidazione, anche operando una ragionevole e fondata
previsione, sulla base della protezione di situazioni già esistenti, di una sua
futura produzione, talché legittimo è il loro convincimento che le nuove nozze
del coniuge superstite abbiano limitato siffatto danno alla data di tale
sopravvenuto evento. Trattasi di giudizio di fatto, rimesso alla valutazione del
giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi
di motivazione. La rilevanza che, ai fini in esame, può essere ed è stata,
legittimamente attribuita alle seconde nozze, non può invece connettersi al
conseguimento di un’eredità o di una vincita al lotto – cui i ricorrenti
pure fanno riferimento a sostegno delle loro tesi – trattandosi di avvenimenti
di per sé privi di ogni incidenza causale sul danno.
Con l’altro
motivo, il solo figlio deduce difetto e/o illogicità della motivazione su fatto
decisivo del giudizio (art.360 n.5 c.p.c.), affermando che la Corte territoriale
ha in ogni caso trascurato di considerare che l’orfano di madre non riceve,
dal semplice fatto del secondo matrimonio paterno, la reintegrazione della
perdita patrimoniale sofferta in dipendenza della morte della redditizia
genitrice.
Anche tale motivo
è infondato.
Poiché, in
effetti, nessuna rilevanza può essere assegnata di per sé alle nuove nozze del
coniuge superstite, in relazione all’ammontare del risarcimento in favore dei
figli, il ricorrente non si avvede che forma oggetto di discussione il solo
danno patrimoniale futuro, riguardo al quale egli non deduce di aver sottoposto
alla Corte territoriale, una volta provate le nuove nozze del padre, elementi di
giudizio tali, da diversificare la propria posizione processuale da quella
paterna.
Talchè la
decisione, cui la stessa Corte è pervenuta, di assimilare le due posizioni,
costituisce giudizio di fatto, immune da vizi.