Critica civile:Danno da morte del coniuge e nuove nozze

SCUOLA FORENSE 2/1998

CRITICA CIVILE

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze civili.  Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi.  Cosa accade se, in pendenza del giudizio di risarcimento del danno per la morte del coniuge, il coniuge superstite contrae nuove nozze? Qui di seguito il principio enunciato dalla Cassazione, con brevi note di commento del dott. Nicola Catalano


Cass. Civ. Sez. III, Sent. 4.1.1966 n. 25 

"I danni connessi alla morte del coniuge sono danni futuri, apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali, sicchè ai fini della valutazione della loro concreta persistenza, non può tenersi conto delle nuove nozze del coniuge superstite, per i possibili effetti limitativi del danno che tale fatto nuovo comporta. In siffatta ipotesi spetta al giudice del merito determinare in concreto se e quali pregiudizi, cagionati dal fatto illecito, le nuove nozze abbiano eliminati con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi di motivazione"

 Nicola Catalano

Danno da morte del coniuge e nuove nozze

Le questioni affrontate dalla sentenza prendono l’avvio dal più generale principio della compensatio lucri cum damno, principio puntualmente richiamato ogni qualvolta si verta in tema di riduzione dell’ammontare del risarcimento del danno a seguito di morte di un coniuge.

Strettamente collegato con la tematica esposta è poi l’aspetto della natura del danno risarcibile, se si tratti cioè di danno presente o futuro, mentre irrilevante, nel caso concreto, con riguardo al coniuge, risulta la distinzione tra danni patrimoniali e non patrimoniali, anche se essa emerge con riferimento al risarcimento dei danni da morte, spettante ai figli della vittima.

Riguardo ai ricorrenti, essi con il primo motivo denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, e 1226 cod. civ., nel quadro del principio della correlazione cronologica (anche nel quantum) dell’obbligazione di risarcimento col momento della consumazione del fatto illecito e sostengono, in particolare, l’irrilevanza del nuovo matrimonio - così come, in ipotesi, del conseguimento di una eredità o di una vincita al lotto – nella determinazione del danno, non potendo il danneggiante giammai arricchirsi della condotta volontaria del danneggiato ed inoltre che, in caso di morte di un congiunto per fatto colpevole di un terzo, il danno non è futuro, ma attuale ed istantaneo.

A questo proposito la Corte osserva che la questione della rilevanza, a tali effetti, delle seconde nozze del soggetto-coniuge della vittima dell’azione omicida, dolosa o, come nella specie, colposa di un terzo, risulta già affrontata per la prima volta dalla Corte Suprema con la sentenza n.1008 del 4 aprile 1959, la quale respinse la tesi, secondo la quale, a non tener conto delle seconde nozze, si darebbe luogo ad una "bigamia economica" poiché il soggetto verrebbe a percepire un duplice assegno alimentare, ed ebbe pertanto a risolverla in senso negativo. Successivamente è stato affermato, al contrario, che i danni, direttamente connessi alla morte del coniuge, sono in realtà danni futuri apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali, e quindi non può non tenersi conto delle nuove nozze (contratte dal coniuge superstite) ai fini della valutazione della loro concreta persistenza.

La nozione di danno non è unitaria, diversamente da quanto i ricorrenti dimostrano di ritenere, comprendendo essa il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, il danno emergente ed il lucro cessante, il danno presente e quello futuro: ed essendo, nella specie, in discussione il solo ammontare del danno patrimoniale, sub specie di lucro cessante subìto dai ricorrenti a seguito della uccisione della loro congiunta, era conseguentemente compito dei giudici del merito procedere alla relativa liquidazione, anche operando una ragionevole e fondata previsione, sulla base della protezione di situazioni già esistenti, di una sua futura produzione, talché legittimo è il loro convincimento che le nuove nozze del coniuge superstite abbiano limitato siffatto danno alla data di tale sopravvenuto evento. Trattasi di giudizio di fatto, rimesso alla valutazione del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi di motivazione. La rilevanza che, ai fini in esame, può essere ed è stata, legittimamente attribuita alle seconde nozze, non può invece connettersi al conseguimento di un’eredità o di una vincita al lotto – cui i ricorrenti pure fanno riferimento a sostegno delle loro tesi – trattandosi di avvenimenti di per sé privi di ogni incidenza causale sul danno.

Con l’altro motivo, il solo figlio deduce difetto e/o illogicità della motivazione su fatto decisivo del giudizio (art.360 n.5 c.p.c.), affermando che la Corte territoriale ha in ogni caso trascurato di considerare che l’orfano di madre non riceve, dal semplice fatto del secondo matrimonio paterno, la reintegrazione della perdita patrimoniale sofferta in dipendenza della morte della redditizia genitrice.

Anche tale motivo è infondato.

Poiché, in effetti, nessuna rilevanza può essere assegnata di per sé alle nuove nozze del coniuge superstite, in relazione all’ammontare del risarcimento in favore dei figli, il ricorrente non si avvede che forma oggetto di discussione il solo danno patrimoniale futuro, riguardo al quale egli non deduce di aver sottoposto alla Corte territoriale, una volta provate le nuove nozze del padre, elementi di giudizio tali, da diversificare la propria posizione processuale da quella paterna.

Talchè la decisione, cui la stessa Corte è pervenuta, di assimilare le due posizioni, costituisce giudizio di fatto, immune da vizi.