Scuola Forense: Rivista diretta dall'avv. Gaetano Di Muro - Editoriale 2-3/2000

Incontri

Anno IV n. 4 - 2000

L'accertamento del passivo fallimentare e l'opposizione allo stato passivo sono due tra i più significativi momenti della procedura fallimentare.
Il dott. Nicola Magaletti, Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari, ci guida attraverso la complessità delle norme e la varietà delle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, offrendo, su tali argomenti, una chiara ed esauriente trattazione


Nicola Magaletti
Magistrato del Tribunale di Bari - Sezione Fallimentare

Sommario:
I) L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO FALLIMENTARE L'accertamento del passivo - Inderogabilità della domanda di ammissione al passivo e presupposti del privilegio speciale - La domanda di insinuazione e l'accertamento del credito - La natura giuridica dell'ammissione al passivo - Il ruolo del curatore nell'ambito del procedimento - Iter dell'accertamento del passivo e cause dl prelazione - Istanza di ammissione - Termini - La formazione dello stato passivo: Il comma 3 dell'art. 95 L.F. - L'adunanza dei creditori - I provvedimenti del giudice: art. 95 (Ammissione, rigetto, ammissione parziale del credito, esclusione o limitazione dei privilegi) - Natura ed effetti dell'accertamento - L'accertamento al passivo del fallimento di società di persone - Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
II) L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - La natura di impugnazione del giudizio di opposizione - La legittimazione -L'introduzione dell'opposizione - La costituzione delle parti - Modifiche introdotte dalla riforma del processo civile - Riunione di giudizi - Interventi - L'istruzione - Ammissione provvisoria del credito - Il problema dell'affissione - L'appello - Il ricorso per cassazione

I
L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO FALLIMENTARE

L'accertamento del passivo
E' la fase della procedura più complessa da un punto di vista giuridico ed anche la più significativa.
Tale fase infatti è quella che maggiormente contraddistingue il fallimento dalla comune espropriazione forzata: entrambe hanno finalità di tutela satisfattiva dei crediti e possono avere una pluralità di creditori partecipanti all'espropriazione del patrimonio del debitore ma solo nella procedura concorsuale vi è una fase tendente non solo all' accertamento del diritto del creditore munito di titolo esecutivo o comunque titolare di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ma addirittura a formare un titolo per crediti che al momento della dichiarazione di fallimento non erano ancora certi o liquidi. Tale fase, inoltre, non concerne solo crediti pecuniari ma anche diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito.
I principi che regolano la fase di accertamento del passivo sono dettati dagli artt. 51 e 52 L.F.
Le norme suddette pongono il principio cardine del totale accentramento nella stessa e contestuale sede giurisdizionale di tutte le possibili controversie ricadenti sui rapporti compresi nella procedura con esclusione delle controversie relative a beni immobili o ad azioni di accertamento prive di conseguenze patrimoniali e di alcune forme di esecuzione previste da leggi speciali ( esecuzione esattoriale es. degli Istituti di credito fondiario) o dall'art.53 L.F.

Inderogabilità della domanda di ammissione al passivo e presupposti del privilegio speciale
Il procedimento di verifica del passivo è inderogabile, nel senso che sono tenuti a presentare domanda di ammissione al passivo tutti i creditori che intendono partecipare al concorso. Non sono esclusi neppure i creditori che presentarono istanza di fallimento, né quelli muniti di un titolo esecutivo definitivo, né i creditori muniti di un titolo di prelazione.
A proposito di questi ultimi, va ricordato, , che il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore, mentre il privilegio speciale attiene soltanto a determinati beni mobili o immobili. Ne consegue che il creditore che intende avvalersene è tenuto a indicare esattamente tali beni nella sua domanda di ammissione al passivo e che deciderebbe ultra o extra petita il giudice che ammettesse in sede privilegiata il creditore che abbia omesso di fornirgli indispensabili indicazioni.
Tuttavia, per ottenere la collocazione in sede privilegiata non è necessario che i beni siano stati già acquisiti al fallimento al momento della verifica del passivo, mentre è del tutto ovvio che ove i beni in questione non siano stati rinvenuti dal curatore, ovvero siano periti nel corso della procedura, ovvero siano stati realizzati con un ricavo del tutto insufficente a tacitare i creditori che su di essi devono prioritariamente soddisfarsi, i creditori medesimi saranno degradati al momento del riparto, al rango di chirografari. La questione invero ha formato e forma oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. Il problema assume notevole rilevanza pratica, come è facilmente intuibile, nell'ipotesi in cui venga proposto un concordato fallimentare. Ultimamente si sta affermando la tesi secondo la quale i creditori sopraddetti conservano il diritto a essere soddisfatti integralmente nell'ipotesi in cui venga proposto e omologato un concordato.
Sono tenuti a presentare istanza di ammissione al passivo anche i creditori muniti di titolo giudiziale irrevocabile proprio perchè la fase in esame tende non solo ad accertare la esistenza di un credito ma anche il diritto del creditore a partecipare alla ripartizione dell'attivo.

La domanda di insinuazione e l'accertamento del credito
L'opinione secondo cui la forma prevista dall'art. 93 per l'accertamento del credito è l'unica forma ammissibile è pressoché unanime: ogni altra forma sarebbe non valida né sanabile o convertibile. Va rilevato in proposito che secondo il più recente orientamento della Cassazione anche nell'ipotesi di cessione di un credito già ammesso al passivo fallimentare, il cessionario deve proporre istanza di ammissione al passivo, ovviamente nella forma dell'istanza al passivo non potendosi provvedere in via formale con la semplice variazione dello stato passivo con l'indicazione del nome del cessionario in luogo del cedente.
La stessa regola deve valere anche per il riconoscimento di qualsiasi diritto preteso da un terzo sui beni di cui il fallimento abbia il possesso: in altri termini, non può essere fatto valere un diritto che incida nell'ambito del fallimento con il procedimento ordinario di cognizione. Non è una questione di competenza, in quanto il principio della vis actractiva agisce in un quadro completamente diverso e quello sì opera direttamente sulla competenza, in quanto attribuisce al tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a decidere sulle azioni che "derivano" dal fallimento (art. 24 L.F.).
Quel che viene in considerazione è invece una questione di proponibilità della domanda: devono essere dichiarate "oggettivamente" improponibili le domande per l'accertamento dei crediti (o di altri diritti) se non proposte nelle forme dell'insinuazione al passivo In altri termini, a tutte le domande si estende obbligatoriamente il procedimento della verifica fallimentare (intesa come forma di garanzia del concorso di tutti i creditori). Il sistema è ricavabile, oltre che dall'art. 93 L.F. dall'art. 103 L.F.: il legislatore, in ossequio all'esigenza del contestuale accertamento della situazione patrimoniale fallimentare, manifesta in modo inequivoco l'intendimento di voler coprire l'intero arco delle azioni esperibili dal terzo in relazione ai beni esistenti nel patrimonio del fallito con la sola esclusione delle azioni immobiliari e delle altre sopraindicate. E infatti l'art. 103, richiamando il rito dell'insinuazione al passivo per le domande di rivendicazione, restituzione e separazione, ha voluto comprendere sia le azioni di condanna sia quelle di mero accertamento sulla titolarità di un bene in possesso o comunque nella disponibilità del fallito.
Del resto, le peculiarità del procedimento di ammissione al passivo (tra cui la facoltà dell'ufficio fallimentare di evitare l'insorgere di un procedimento contenzioso) verrebbero irrimediabilmente frustrate se si ammettessero forme equipollenti a quelle di cui agli artt. 92 ss. L.F. e si consentisse la diretta instaurazione della fase contenziosa.
Ma cosa accade se una domanda (di accertamento di un credito o di un diritto su un bene o di condanna a un pagamento) sia stata proposta in sede diversa? Il giudice potrà dichiarare l'inammissibilità-improcedibilità d'ufficio? La questione risulta ormai definita in giurisprudenza con la risposta negativa. L'inammissibilità può essere dichiarata solo su eccezione dell'ufficio fallimentare (e quindi: del curatore costituito in giudizio), che peraltro va disattesa dal giudice qualora il creditore dichiari che non intende avvalersi della sentenza in sede fallimentare).
Va peraltro chiarito che l'esclusività del procedimento di accertamento (con le deroghe che appresso vedremo) non comporta alcuna deroga alla giurisdizione, di modo che l'accertamento dell'esistenza del diritto rimane riservato all'organo speciale, mentre il giudice del fallimento controlla solo l'aspetto formale del titolo ai fini della partecipazione al concorso.
È il classico esempio del credito tributario, il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie. Al giudice delegato non è consentito entrare nel merito della pretesa tributaria: egli deve limitarsi ad accertare l'esistenza del titolo del credito (accertamento fiscale non impugnato con ricorso o sentenza di una Comrnissione tributaria passata in giudicato), questa comportando l'ammissione al passivo; se non esiste già un titolo definitivo, il credito vantato dal fisco dovrà essere ammesso al passivo con riserva all'esito del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie.
Ancora deve osservarsi che le azioni esecutive individuali, se iniziate prima del fallimento diventano improcedibili, se invece vengono iniziate dopo la dichiarazione di fallimento sono nulle, secondo una parte della dottrina, o inefficaci nei confronti della massa secondo altra.
Ugualmente sono improcedibili le azioni giudiziarie promosse nei confronti del fallito prima o dopo la dichiarazione di fallimento (salvo le eccezioni predette).

La natura giuridica dell'ammissione al passivo
Quanto alla natura giuridica dell' ammissione al passivo deve ormai ritenersi superata la tesi che inquadra il procedimento negli schemi di una volontaria giurisdizione con caratteri preminentemente pubblicistici ed amministrativi, dovendosi invece propendere per la natura giurisdizionale contenziosa del procedimento sia pure con i correttivi della previsione di poteri ufficiosi del GD dovuti alla natura sommaria della procedura nonchè ad esigenze di speditezza, bilanciata dalla possibilità per il creditore escluso di richiedere l'apertura di una fase a cognizione ordinaria mediante l'opposizione allo stato passivo.
Si è infatti osservato che nella fase sommaria vigono alcuni principi caratteristici del giudizio contenzioso ordinario:
a) Principio dispositivo (desumibile dall'esame degli artt. 16 n.4,92 e 93) che comporta l'onere per il creditore di presentare la domanda di ammissione al passivo (a differenza di quanto avviene nella liquidazione coatta amministrativa) e l'ulteriore corollario che il giudice non può andare ultra o extra petita; Es:credito privilegiato chiesto in via chirografaria)
b) Principio dell'onere della prova desumibile dall'art.93.

Peraltro l'inserimento di tale procedimento nell'ambito della procedura concorsuale con le evidenti necessità di snellezza giustifica alcune differenze rispetto al giudizio contenzioso ordinario quali:
1)il carattere collettivo del contraddittorio garantito dall'adunanza dei creditori e dal potere a questi spettante di fare osservazioni anche sui crediti altrui;
2) snellezza istruttoria che comporta il ricorso pressochè assoluto alla prova documentale;
3) attribuzione al GD di poteri inquisitori che gli permettono la ricerca della verità oltre i limiti previsti nel giudizio ordinario mediante indagini ed acquisizioni di informazioni anche presso il fallito.
4) sommarietà della motivazione,richiesta solo in
caso di esclusione del credito.
Deve a questo punto osservarsi che a volte la decisione del GD ed ancor prima la posizione che assume il curatore è influenzata da valutazioni non di carattere giuridico ma di mera opportunità e convenienza connessi a vari elementi: natura ed entità del credito, entità dell'attivo, rischio di soccombenza nel giudizio di opposizione con le conseguenze connesse alle spese giudiziali.

Il ruolo del curatore nell'ambito del procedimento
Strettamente connesso alla qualificazione giuridica del procedimento è il problema relativo alla individuazione del ruolo che il curatore assume in esso. E' da ritenersi superata la tesi per cui il curatore sia il sostituto processuale del debitore e che pertanto si instauri un contraddittorio tra creditore e fallito sostituito dal curatore.
Secondo altra tesi si instaurerebbe una contrapposizione tra creditore che si insinua e gli altri creditori ed il curatore assumerebbe una posizione di terzietà sia rispetto al fallito che al creditore.
Si è altresì sostenuto che il curatore sarebbe solo portatore degli interessi dei creditori concorsuali in conflitto con soggetti che non sono creditori ovvero non sono creditori concorsuali ( perchè il loro diritto non è mai sorto o perchè è sorto in epoca succesiva al fallimento ).
Altri Autori ritengono che il Curatore nel procedimento di verifica non fa valere un diritto della massa (perchè questa non è organo collegiale titolare di diritti configurabile come un ente a sè stante e perchè non ha legittimazione ad agire in nome proprio per un interesse altrui come è previsto dall'art.43 per il fallito) ma assume la posizione di terzo che gli deriva dal ruolo istituzionale che egli ha nel procedimento di verifica di ricostruzione della massa passiva del fallito secondo criteri obiettivi di legalità al fine di disciplinare il concorso dei creditori finendo per tal modo indirettamente per tutelare anche gli interessi della massa e finanche del fallito (es. concordato). Secondo tale tesi nel procedimento di verifica non si attua un contraddittorio in senso tecnico processuale in quanto non è parte nè il fallito, nè la massa dei creditori, nè il curatore come sostituto processuale dell'uno o dell'altra. Il curatore parteciperebbe non come parte processuale bensì quale organo della procedura che assiste e collabora con il GD in posizione di terzietà sia nei confronti del fallito che di ciascun creditore istante quale titolare dell'ufficio pubblico di cui è investito. Quest'ultima tesi si fonda su argomentazioni ancorate anche al dato letterale di alcune norme (art.95 e art.96) nonchè sulla considerazione che il curatore non può impugnare lo stato passivo così come invece sarebbe legittimato a fare ove rappresentasse gli interessi del fallito o dei creditori ovvero dell'uno e degli altri. Se mi è consentito esprimere un'opinione personale io tenderei a privilegiare la tesi che, per un motivo o per un altro, prospettano un contraddittorio tra creditore istante e curatore ( situazione che peraltro si verifica nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo). La scelta non si fonda tanto su considerazioni di carattere dogmatico o sistematico quanto sull'esigenza di stimolare un maggior impegno e professionalità sia nel GD che nel curatore. In questa prospettiva infatti, il curatore si sentirà maggiormente responsabilizzato e professionalmente gratificato dal riconoscimento di un ruolo che non sia ridotto a quello di semplice esecutore degli ordini del GD e quest'ultimo potrà esercitare la propria funzione in quella posizione di terzietà che costituisce una prerogativa indispensabile ed irrinunziabile del giudice. Non è certo un buon giudice delegato colui che si limita ad accettare acriticamente uno stato passivo predisposto dal curatore così come non rispetta il proprio ruolo il curatore che si limita ad esporre i fatti sollecitando la decisione del GD e conformandosi ad essa senza esprimere le proprie valutazioni sull'ammissibilità o fondatezza delle domande di ammissione al passivo. Considero infatti importante che il curatore, nell'esaminare le domande di ammissione al passivo e nel valutare, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'opportunità e convenienza, se ammettere o no un credito, si formi una sua convinzione personale da riferire al GD (magari esponendo eventuali dubbi che l'esame della domanda gli possa aver suscitato) piuttosto che rimettersi passivamente alla decisione di quest'ultimo.
Deve osservarsi ancora che, esclusa la tesi del curatore quale sostituto del fallito tutte le altre teorie in precedenza esposte riconoscono al curatore la posizione di terzo nell'ambito del procedimento in esame.tale qualificazione non ha una mera rilevanza teorica ma comporta effetti pratici molto rilevanti.
Un primo effetto importante è costituito dall'opponibilità al curatore delle scritture non munite di data certa ai sensi dell'art.2704 c.c. L'inopponibilità tuttavia non riguarda il negozio in sè ma la data della scrittura vale a dire che essa non attiene all'efficacia dell'atto ma solo alla prova che del momento della sua stipulazione si voglia dare mediante la scrittura ( es. contratto di compravendita di bene mobile con scrittura privata privo di data certa: la scrittura privata non può costituire valida prova della stipulazione del contratto in epoca antecedente il fallimento tuttavia il creditore potrà fornire con altri mezzi la prova che il contratto è stato concluso anteriormente).
Altro effetto rilevante è l'inefficacia probatoria delle scritture contabili di cui agli artt.2709 e 2710 c.c. in quanto il curatore è terzo rispetto all'imprenditore fallito. E' importante rilevare che tale posizione di terzietà il curatore assume nella procedura di verifica ma non anche quando agisce per far valere un diritto del fallito nei confronti di un terzo.

ITER DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E CAUSE Dl PRELAZIONE
Istanza di ammissione
Circa il contenuto sostanziale della domanda deve rilevarsi che l'art. 93 L.F. prescrive che la domanda deve contenere l'indicazione della somma e il titolo da cui il credito deriva. Tale formula legislativa, assimilabile a quella prevista per la determinazione della cosa oggetto della domanda in sede di giudizio di cognizione previsto dal codice di rito (art. 163, n; 3, c.p.c.), sta a significare che è onere del creditore quantificare esattamente la sua pretesa obbligatoria. Del resto, trattasi di un principio strettamente collegato, oltre che alla chiara lettera della legge, alle finalità e caratteristiche del procedimento fallimentare, in cui l'accertamento di un credito è chiesto in vista di un soddisfacimento "concorsuale" dei creditori, talché gli oneri posti a carico dei creditori devono intendersi finalizzati a garantire i contrapposti interessi degli altri creditori. Insomma, poiché ogni domanda introduttiva del giudizio - e tale è anche la domanda d'insinuazione - dev'essere dotata di tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., ivi comprese la determinazione della "cosa" oggetto della domanda e l'esposizione delle ragioni della domanda stessa, è necessario il riferimento, anche per relationem, dell'importo del credito (che però ci si potrebbe riservare di indicare, ad esempio, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica) e del titolo del credito.
Va sottolineato che le prescrizioni contenute nell'art. 93 L.F. sono poste a garanzia, non del debitore, bensì della massa dei creditori, di modo che la domanda di ammissione al passivo non può che essere formulata in modo puntuale ed esauriente al fine di consentire ai creditori concorrenti ogni possibile contestazione: di qui la conseguenza che non può concepirsi una integrazione della domanda nel giudizio per insinuazione tardiva di secondo grado.

Termini
Le domande di insinuazione vanno presentate entro il termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento, e cioè nel termine "non maggiore di giorni trenta dalla data di affissione della sentenza" (art. 16, n. 4, L.F.), a cui seguirà, nel successivo termine di venti giorni, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo (art. 16, n. 5, L.F.).
Se nessuna domanda viene presentata nei termini predetti, "la procedura di fallimento si chiude" (art. 118, n. 1, L.F.).
Occorre ricordare in proposito che nella prassi il curatore a volte omette di indicare nell'avviso ai creditori quale sia il termine di presentazione della domanda e che le cancellerie accettano le istanze fino al giorno dell'udienza di verifica). Una simile prassi va condivisa per un duplice ordine di motivi. Anzitutto, ci sembra che essa sia più aderente a una concezione del fallimento inteso, come traspare da tutta la disciplina legislativa, come un mezzo di tutela del creditore, che - si badi - fin tanto che rimane aperta la procedura fallimentare non può iniziare o proseguire esecuzioni individuali. Sarebbe davvero aberrante costringere il creditore ad attendere inerte la formale chiusura del fallimento solo perché non ha presentato nei termini (magari senza nessuna colpa per il ritardo) la domanda di insinuazione. Inoltre, sempre sul piano pratico, è da sottolineare che l'interpretazione più restrittiva si tradurrebbe in un premio per il comportamento più sfuggente e callido del fallito, che, quando non deposita bilanci e scritture contabili, non consente al curatore di avvertire i creditori ex art. 92 L.F.
La formazione dello stato passivo viene regolata nel dettaglio dall'art. 95 L.F.
Esaurite le formalità previste dagli artt. 89 e 92, rispettivamente disciplinanti la formazione dell'elenco dei creditori e l'avviso a questi ultimi per la verifica, il cancelliere (nella prassi il curatore) forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Al riguardo è da notare che il termine assegnato ai creditori per la presentazione delle domande di insinuazione così come contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, n. 4, L.F.) è meramente ordinatorio ben potendo il creditore istante depositare in cancelleria la relativa domanda sino al giorno fissato per l'adunanza dei creditori (art. 16, n. 5, L.F.) ed eventualmente, qualora questa subisca dei rinvii, sino all'ultimo giorno dell'adunanza stessa;
Dunque, la prima fase nell'accertamento del passivo, così come regolata dall'art. 95 L.F. e consistente nella formazione dello stesso, si attua mediante l'esame da parte del giudice delegato, coadiuvato dal curatore e sentito il fallito, delle relative domande.
L'audizione del fallito richiesta dall'art. 95 L.F., secondo l'interpretazione prevalente (3) non è obbligatoria, con la conseguenza che dal difetto della stessa, dipendente o meno da fatto del fallito, non scaturirà l'illegittimità formale degli atti relativi all'accertamento del passivo.

La formazione dello stato passivo: Il comma 3 dell'art. 95 L.F.
Il giudice delegato, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in commento, sarà tenuto ad ammettere quei crediti che risulteranno da sentenza ordinaria passata in giudicato, dovendo in tal caso limitare il controllo alla regolarità formale del titolo, alla sua opponibilità e all'attuazione del credito, qualora, successivamente al passaggio in giudicato, non siano intervenuti fatti estintivi dello stesso.
Nell'ipotesi di pendenza del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata a carico dell'imprenditore non definitiva fallito, ovviamente prima della dichiarazione di fallimento, si renderà necessario il gravame, qualora non si voglia ammettere il credito, così come risultante dalla decisione, al passivo della procedura. Il precetto, contenuto nel comma 3 dell'art. 95 L.F., dà luogo a numerosi problemi interpretativi circa l'applicazione della norma in esame. Dibattuta al riguardo è la questione circa il dies a quo in ordine alla decorrenza del termine per proporre l'impugnazione. In tale contesto, peraltro, viene ad inserirsi in via pregiudiziale un'ulteriore, dibattuta questione: se la sentenza dichiarativa di fallimento produca l'interruzione del processo pendente, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.. Seguendo l'indirizzo prevalente in giurisprudenza, il fallimento non produce automaticamente l'interruzione ipso jure del giudizio; questa si verificherà solo a seguito del compimento di uno degli atti di cui al comma 1 dell'art. 300 c.p.c. e cioè con la dichiarazione resa in udienza, ovvero attraverso la notifica da parte del procuratore costituito.
Conformemente a ciò, si rende necessario distinguere varie fattispecie concrete, a seconda che la sentenza ancora impugnabile sia stata o meno notificata.
In assenza della notifica, il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. decorrerà dall'avvenuta pubblicazione della sentenza, senza che lo stesso subisca interruzioni, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 328 c.p.c. e sempre che sia avvenuta la notificazione dell'avvenuta declaratoria fallimentare da parte del procuratore costituito in pendenza del termine per impugnare.
Nell'ipotesi in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza e sia quindi pendente al momento della dichiarazione di fallimento il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., il termine stesso potrà essere interrotto ai sensi dell'art. 328, comma 1, c.p.c. solo nell'ipotesi in cui il procuratore costituito del fallito, sentito il curatore, notifichi alla controparte l'intervenuta declaratoria fallimentare; in tal caso il termine breve potrà cominciare nuovamente a decorrere, sempre secondo il dettato di cui al citato comma, dal momento in cui venga rinnovata la notificazione alla curatela: in difetto del rinnovo, dovrà ritenersi applicabile la diversa soluzione adottata nell'ipotesi di assenza di notificazione della sentenza. Deve comunque essere sottolineato che la regola contenuta nel comma 3 dell'art. 95 L.F. costituisce un'eccezione rispetto al principio generale, in virtù del quale ogni accertamento di credito deve avvenire in sede fallimentare(c.d. principio della vis attractiva)
Non operando la norma speciale di cui al comma 3 dell'art. 95 L.F., la competenza decidere sul credito portato da decreto ingiuntivo non ancora definitivo spetta all'ufficio fallimentare, secondo le regole dettate per l'accertamento del passivo. Al contrario, sembra ormai pacifico che sia vincolante per gli organi fallimentari il riconoscimento del credito di cui ad un decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento parimenti a quanto previsto per la sentenza passata in giudicato; pertanto, come in precedenza osservato, il controllo dovrà essere limitato alla regolarità formale del titolo, alla sua opponibilità e all'attualità del credito in esso contenuto.

L'adunanza dei creditori
E' in tale fase, che viene a svolgersi dinanzi al giudice delegato il contraddittorio tra gli interessati in ordine alla verifica di ogni singola domanda di insinuazione.
In questa sede, è la funzione che vengono ad assumere i vari soggetti che, a diverso titolo, partecipano all'adunanza di cui all~art. 16, n. 5, L.F. espressamente richiamato dall'art. 96 L.F.
Quanto al curatore, malgrado il testo normativo preveda esclusivamente la sua presenza, egli svolge una funzione ben più rilevante, concretantesi sia nella già evidenziata opera di "istruzione" in sede di preparazione dello stato passivo provvisorio, che peraltro si procrastina in sede di adunanza, sia nell'ulteriore attività di resistenza o contestazione, ancorché informale, rispetto alle domande di ammissione allo stato passivo. Si noti come tale compito costituisce l'unico mezzo per la curatela di opporsi all'insinuazione di un credito, non godendo tale organo del potere di legittimazione all'impugnazione dei crediti ammessi, così come previsto dall'art. 100 L.F., ma potendo esclusivamente proporre istanza di revocazione ai sensi dell'art. 102 L.F. nei soli casi all'uopo previsti dal legislatore. Come al riguardo è stato opportunamente osservato, il curatore in questa fase viene a svolgere un'attività di tutela del patrimonio del fallito, che solo in via indiretta può proteggere i diritti dei creditori che partecipano in via concorrenziale, i quali sono ovviamente portatori di un interesse tendente a non vedere aumentato il numero dei crediti ammessi. Tale funzione non deve essere intesa nel senso di individuare nel curatore il portatore di un interesse contrario rispetto a quello del creditore istante; egli svolge anche in questa fase solo ed esclusivamente la funzione che gli è propria, cioè quella di organo ausiliare della procedura, operante nell'interesse pubblico. In sostanza il curatore ben può essere definito contraddittore imparziale , nel senso di operatore nell'interesse della giustizia e quindi di esecutore di una serie di attività di ricerca, riordino, indagine, esame, proposta, contestazione, unicamente tendenti ad accertare il fondamento o meno della pretesa creditoria nella fase cognitiva dell'accertamento del passivo.
Le funzioni e la posizione assunta dal curatore sono strettamente collegate all'esatto inquadramento del fallito in questa fase del processo fallimentare; infatti, partendo dal presupposto che la domanda di ammissione al passivo costituisca una domanda giudiziale in senso proprio e che quindi si sia in presenza di un processo giurisdizionale contenzioso , specificata poi l'esatta portata del compito di contraddittore svolto dal curatore, si tratta di accertare il significato attribuibile all'"intervento del fallito", di cui all'art. 96 L.F.
Orbene, la libertà di forme propria dell'accertamento del passivo nella duplice fase di formazione e verificazione dello stesso, lascia spazio ad ampie considerazioni.
È da premettere che "l'intervento" di cui alla norma in esame deve essere distinto dall'"assistenza" citata nel precedente articolo, nel senso che, pur presentando entrambe una funzione di carattere collaborativo-informativo, nel senso di non incidere sostanzialmente sulla scelta da parte del giudice circa il contenuto del provvedimento da adottare , la diversa terminologia adottata dal legislatore costituisce certamente sintomo di differenziazione nei termini appresso indicati.
La disposizione contenuta nell'art. 96 L.F. deve essere preventivamente coordinata con il comma 2 dell'art. 43 L.F. che attribuisce al fallito il potere di intervenire nel processo, qualora ciò sia previsto dalla legge; ciò sta a significare che nella fase di verificazione dello stato passivo deve necessariamente riconoscersi in capo al fallito una vera e propria legittimazione a contraddire, che si concreterà in un potere di intervento adesivo dipendente a norma del comma 2 dell'art. 105 c.p.c., vuoi a favore del curatore o, di contro, a favore del creditore ricorrente. Il fallito è quindi titolare di una legittimazione secondaria che, pur non consentendogli di contraddire autonomamente, essendogli tale facoltà preclusa dal comma 1 dell'art. 43 L.F., rende ammissibile un suo intervento nel senso sopra specificato, concretantesi altresì nella facoltà di deposito di scritti difensivi a sostegno dell'una o dell'altra posizione processuale, contenenti considerazioni in merito all'ammissibilità dei crediti insinuati. Il fallito potrà quindi fornire o indicare al giudice, sia pure informalmente e in via non autonoma, elementi probatori su ogni singola domanda .
Quanto ai creditori è indubbia la loro legittimazione a contraddire in sede di verificazione dello stato passivo; del resto è dalla presentazione della loro domanda di ammissione che scaturisce tale fase contenziosa. A1 riguardo la problematica interpretativa inerisce alla duplice veste, o meglio al duplice interesse, di cui risulta essere portatore il singolo creditore, il quale da un lato è ricorrente, dall'altro è potenzialmente resistente rispetto alle domande presentate dagli altri creditori concorrenti, tenuto conto dell'interesse a non veder aumentata la massa passiva e/o le garanzie, in considerazione della presunta incapienza del patrimonio del fallito.
Nella pratica tuttavia tale evenienza è rara.
I soggetti interessati, che a vario titolo partecipano all'adunanza di cui all'art. 16, n. 5, L.F., in contraddittorio tra loro sottopongono all'attenzione del giudice le rispettive istanze, deduzioni, eccezioni, contestazioni in ordine ad ogni singola domanda di ammissione al passivo del fallimento. Il giudice, a sua volta, preso atto di tutti gli elementi probatori, eventualmente disposti ulteriori accertamenti in forza del potere inquisitorio di natura probatoria riservatogli in questa fase dalla legge esamina ogni singola istanza. È bene precisare già in tale sede, salvo ulteriore approfondimento, che la natura giurisdizionale cognitiva del procedimento di verificazione, nonché la libertà delle forme e la generale specialità di questa fase, definiscono l'ambito cui il giudice è vincolato in relazione al provvedimento da emettere, nel senso che le domande e le allegazioni saranno dirette a circoscrivere l'oggetto del processo e il thema decidendum.
Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo (provvisorio) le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie; il provvedimento adottato viene così inserito nel verbale di verificazione dello stato passivo.
Lo stato passivo predisposto nel corso dell'udienza di verifica è sempre modificabile da parte del giudice delegato sino al momento dell'emanazione del decreto di esecutività di cui all'art. 97 L.F.
Pertanto, i provvedimenti già assunti in ordine all'ammissione ed esclusione dei crediti insinuati saranno suscettibili di modificazione da parte del giudice delegato;
Per completezza espositiva, è bene ricordare che lo stesso ricorrente, finché siano in corso le operazioni di adunanza, può rettificare qualsiasi ragione giuridica e/o di fatto di cui si compone la propria domanda, nonché lo stesso contenuto del petitum, anche in conseguenza del contraddittorio venutosi ad instaurare con le altre parti interessate.

I provvedimenti del giudice: art. 95: Ammissione, rigetto, ammissione parziale del credito, esclusione o limitazione dei privilegi.
Nel caso di rigetto totale o parziale è necessaria una sommaria motivazione.
Vanno liquidate solo le spese borsuali perchè il creditore per legge può presentare personalmente l'istanza. E' discusso se le spese spettino in chirografo o seguano la sorte del credito. La prassi è orientata per la prima ipotesi.
L'art.95 LF prevede inoltre l'ammissione con riserva per i crediti di cui all'art.55 e per quelli privi di documenti giustificativi. Secondo una tesi in quest'ultima ipotesi, una volta presentati i documenti il giudice dovrebbe ammettere il credito ed eventuali contrasti dovrebbero essere risolti in sede di riparto.
Secondo la tesi più seguita, confermata recentemente in Cass., il creditore deve proporre opposizione ex art. 101.
L'ammissione con riserva di produzione dei documenti deve dunque essere limitata quanto più è possibile ed in ogni caso si può far ricorso ad essa purchè vi sia comunque un principio di prova altrimenti la domanda dovrà essere rigettata.
Crediti condizionali: trattasi di crediti già sorti la cui esigibilità è subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.In tal caso non è necessaria l'opposizione allo stato passivo.
Nella prassi la nozione di ammissione con riserva è più ampia poichè vi rientrano anche le seguenti ipotesi:
1) credito fiscale contestato presso le commissioni tributarie (Cass.1230/93). In tal caso il credito viene ammesso con riserva dell'esito del giudizio tributario. In passato il credito contestato non veniva ammesso con conseguente sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo che ovviamente veniva instaurato dall'amministrazione finanziaria. Tali crediti sono ammessi con riserva anche nel caso di insinuazione tardiva.
2) credito del coobbligato con il fallito, prima del pagamento del credito da parte del coobbligato (es. fideiussore del fallito. L'opinione sul punto tuttavia non è concorde in base al rilievo che prima del pagamento il credito di regresso in realtà non esiste ancora ed è meramente eventuale.
3) crediti verso il fallito subordinati alla escussione di un obbligato principale;
4) credito derivante da sentenza non divenuta irrevocabile che il GD intenda impugnare. Secondo altra teoria, in tal caso, la domanda dovrebbe essere rigettata.
Nella prassi si rinvengono altre ipotesi di cosiddette riserve atipiche quali ad esempio la ammissione con riserva di esercizio di azione revocatoria, ovvero con riserva che il bene sia rimasto acquisito alla massa o peggio ancora con riserva di accertamento del quantum o di migliore conteggio.
Oueste riserve sono illegittime in quanto tendono a rinviare a tempo indeterminato la funzione che il GD, con l'assistenza del Curatore, deve svolgere necessariamente nella fase di accertamento del passivo. Tali riserve sono considerate inefficaci e si hanno per non apposte senza che vi sia necessità di proporre opposizione allo stato passivo. Infatti se il giudice ritiene che il credito derivi da un atto soggetto a revocatoria deve escludere il credito o la prelazione e non ammetterlo con riserva di azione revocatoria. Se la riserva riguarda atti solutori parziali (singoli pagamenti) non è necessaria la riserva: il credito andrà ammesso al passivo ed il curatore in seguito eserciterà l'azione revocatoria.
Infine la clausola "salvo quanto sarà pagato dai coobbligati" non costituisce una riserva ma una semplice annotazione che ha la funzione di richiamare alla memoria il verificarsi di successive cause di estinzione del credito ammesso delle quali tener conto al momento del riparto finale.

Natura ed effetti dell'accertamento
In coerenza con la concezione dell'accertamento del passivo inteso come un procedimento giurisdizionale sui generis, va risolta la questione degli effetti dell'accertamento del passivo. Secondo alcuni deve escludersi che in sede extrafallimentare - nei rapporti tra ogni singolo creditore e debitore - lo stato passivo possa avere gli effetti di una decisione avente ad oggetto il credito ammesso o escluso.
Secondo altri, invece, gli effetti si estenderebbero al di fuori della sede fallimentare, per cui lo stato passivo agirebbe come una vera e propria sentenza nei rapporti tra debitore e creditori
Altri autori ritengono che, ogni decisione emessa nel corso della formazione dello stato passivo fallimentare (anche le decisioni emesse nella veste formale di sentenze) ha per oggetto semplicemente il diritto al concorso da parte del creditore e quindi non può valere come decisione sul credito: il suo valore, quindi, è meramente endofallimentare. Il che corrisponde al principio che ogni decisione giurisdizionale è inter partes data; non essendo il debitore parte in quel procedimento, e non avendo il debitore la facoltà di impugnare i crediti ammessi, non se ne possono dilatare gli effetti fino al punto da precludere al fallito, tornato in bonis, la possibilità di contestare le pretese dei creditori non ancora soddisfatti.
Né avrebbe senso distinguere a seconda che vi sia ammissione o esclusione del credito e attribuire solo all'ammissione l'idoneità a passare in cosa giudicata.
Altra soluzione di compromesso è quella che offre la giurisprudenza consolidata, secondo cui:
- l'accertamento in sede sommaria di verifica ha solo un valore preclusivo endofallimentare; mentre l'accertamento a seguito di pronunzia definitiva in esito al giudizio di opposizione a stato passivo o di dichiarazione tardiva con opposizione del curatore, assume la veste formale e sostanziale di giudicato.

L'accertamento al passivo del fallimento di società di persone
Si tratta di fallimenti distinti anche se riuniti.
Sono identici il Tribunale, il GD, il curatore ed eventualmente il Comitato dei Creditori ma sono diversi i soggetti (falliti e creditori), l'oggetto (patrimoni di società e soci) e finalità (liquidazioni separate).
Infatti sul patrimonio della società possono soddisfarsi solo i creditori sociali e su quello dei soci sia i creditori sociali che quelli particolari.
Si formano quindi distinte masse attive e passive ed il credito insinuato nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel passivo del singolo socio sempre che questi risponda del credito sociale.( si pensi all'ipotesi del socio receduto owero ai patti che limitano la responsabilità del socio portati a conoscenza dei terzi owero all'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa).
Deve osservarsi che il credito assistito da garanzia nel fallimento della società va ammesso al passivo del fallimento individuale in via chirografaria salvo che il credito riguardi beni conferiti in godimento dal socio (in tal caso il credito sarà privilegiato anche nei confronti di quest'ultimo).

Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
Hanno ad oggetto beni mobili anche registrati ed aziende, esclusi i beni immobili. Rivendicazione: ha per oggetto i diritti reali su cose mobili.
Restituzione: presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio
Separazione: tende ad impedire la vendita di un bene in usufrutto al fallito e di proprietà del terzo.
Le cose devono essere nel possesso del fallito al momento della dichiarazione di fallimento e non devono essere fungibili ma concretamente identificabili.
Si applica lo stesso procedimento previsto per l'ammissione dei crediti. Si forma un separato verbale che può essere reso esecutivo indipendentemente dall'altro.

II
L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

La natura di impugnazione del giudizio di opposizione
Il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo, sottoscritto dal G.D. e dal Cancelliere viene depositato in Cancelleria e di esso è dato avviso ai creditori a cura del Curatore.
Avverso tale decreto i creditori esclusi, in tutto o in parte, ovvero ammessi con riserva, possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F.
Secondo l'opinione di gran lunga dominante, I'opposizione allo stato passivo ha natura di vera e propria impugnazione del provvedimento del giudice delegato; poiché quest'ultimo provvedimento ha la natura di pronuncia giurisdizionale di carattere decisorio e definitivo, I'opposizione allo stesso non può avere altra natura se non quella di una impugnazione.Si è tuttavia rilevato che trattasi di un mezzo di impugnazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, equiparabile all'opposizione a D.I. piuttosto che all'appello in quanto il giudizio si svolge dinanzi al giudice di 1° grado.

La legittimazione
La legittimazione attiva a proporre l'opposizione spetta in via esclusiva al creditore escluso o ammesso con riserva. L'esclusione che legittima all'opposizione può concernere il credito nella sua totalità, ovvero anche in parte; e può anche concernere l'esclusione del privilegio o della prededucibilità. Come si è gia rilevato, in altra occasione il Curatore difetta di legittimazione attiva ad impugnare l'ammissione di un credito allo stato passivo e,dunque non ha legittimazione attiva all'opposizione. Compete invece al Curatore, ed in via esclusiva, la legittimazione passiva all'opposizione.Il fallito non ha alcuna legittimazione al giudizio , e non può neppure intervenirvi

L'introduzione dell'opposizione
L'opposizione va proposta con ricorso diretto al giudice delegato, nel rispetto dei requisiti di sostanza e di forma previsti dall'art. 125 c.p.c. mentre non può essere proposta con citazione, secondo le norme del processo ordinario
Poiché il giudizio di opposizione costituisce un giudizio contenzioso ordinario, devono essere osservate le norme generali relative alla rappresentanza ed assistenza processuale Infatti il ricorso in opposizione sottoscritto dal solo creditore, e non anche da un procuratore legale, è giuridicamente inesistente, e tale vizio non può essere sanato neppure dalla successiva costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore.
Il ricorso in opposizione deve essere depositato nella cancelleria del giudice delegato nel termine di 15 giorni. In virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1986 , tale termine decorre non dal deposito dello stato passivo in cancelleria, ma dal giorno della ricezione da parte del creditore della lettera raccomandata con cui il curatore comunica l'avvenuto deposito dello stato passivo.
Tale termine, pur non essendo espressamente dichiarato perentorio dalla legge, è comunemente ritenuto tale per sua propria natura intrinseca.
Il giudice delegato, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza di comparizione delle parti.
Una volta emesso il decreto di comparizione delle parti e di fissazione dell'udienza e del termine di notifica, tale provvedimento deve essere comunicato al creditore opponente, a cura della cancelleria, ed almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 102/86 della Corte Costituzionale, che ha altresì disposto che il termine per la notificazione decorre da tale comunicazione.
Va rilevato che questa sentenza della Corte Costituzionale ha notevolmente inciso sul sistema originariamente dettato nella legge fallimentare, che prevedeva al comma 2 dell'art. 98 un'udienza di comparizione unica per tutti gli opponenti, sicché il giudizio doveva svolgersi - nelle intenzioni del legislatore - in forma cumulativa , e tutte le opposizioni dovevano pertanto essere riunite in un unico giudizio.
Questo meccanismo processuale era favorito dalla circostanza che il termine per proporre l'opposizione era unico, ed uguale per tutti i creditori. La previsione della decorrenza del termine dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo, al contrario, prevede quasi istituzionalmente che il termine per proporre l'opposizione sia diverso per ogni creditore, e possa anche scadere in momenti molto lontani l'uno dall'altro, rendendo problematico ed assai incerto che l'udienza di comparizione possa effettivamente essere unica per tutti i creditori.
D'altra parte, nella prassi dei tribunali, ciascuna causa di opposizione viene trattata e decisa autonomamente. E del resto la Cassazione ha escluso che tutte le opposizioni ad un unico stato passivo debbano necessariamente essere riunite e decise con un'unica sentenza, poiché tale riunione risponde solo ad una esigenza di opportunità e di celerità, ma non è prescritta a pena di nullità, e la separazione è sempre possibile
Il termine fissato dal giudice delegato per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto sembra avere, per sua natura, e per le stesse ragioni sopra indicate in ordine al termine per la proposizione dell'opposizione, carattere perentorio
La notificazione del ricorso e del decreto deve essere effettuata al curatore; la notificazione al fallito non vale a costituire il contraddittorio, e tale vizio può essere sanato soltanto dalla costituzione in giudizio del curatore, con l'assistenza di un procuratore, e non già dalla sua semplice comparizione personale all'udienza.
La mancata notificazione entro il termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguenza che si realizza la preclusione endofallimentare in ordine al provvedimento assunto dal giudice delegato nel corso del procedimento di verificazione.
Nel giudizio di opposizione il giudice delegato al fallimento assume la veste e la funzione di giudice istruttore. La Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire, in più riprese, che la concentrazione in un unico magistrato delle funzioni di giudice delegato e di giudice istruttore non lede alcuno dei principi costituzionali, né quelli di cui agli artt. 101 e 104 Cost., né quelli di cui agli artt. 3 e 24 Cost; occorrerà ora vedere se tale sistema reggerà a seguito della modifica dell'art.111.Costit. . L'intera procedura fallimentare è ispirata al principio della concentrazione, innanzi lo stesso tribunale dal quale il giudice delegato promana, di tutte le controversie che attengano al fallimento.

La costituzione delle parti
A seguito della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il creditore opponente deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata.
Tale termine deve intendersi libero, escludendosi dal computo sia il giorno iniziale, sia quello finale
In particolare, se il termine scade in giorno festivo, la scadenza deve intendersi anticipata al primo giorno anteriore non festivo. Naturalmente, il termine deve essere computato in relazione all'udienza fissata nel decreto del giudice delegato, e non a quella di eventuale rinvio d'ufficio o di effettiva trattazione della causa
Il termine per la costituzione dell'opponente ha carattere perentorio, e la sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio.
La mancata costituzione nel termine produce la definitiva decadenza del creditore dall'opposizione, che si reputa abbandonata. Conseguentemente il procedimento si estingue ed il provvedimento impugnato diventa definitivo.Si tratta come è evidente di una conseguenza molto grave ove si consideri che il creditore che sia decaduto dall'opposizione non può più riproporla, né può nuovamente proporre domanda di insinuazione, neppure nelle forme dell'insinuazione tardiva.
La mancata costituzione dell'opponente nel termine non può essere sanata neppure dalla eventuale costituzione del curatore.
L'entrata in vigore della riforma del processo civile può creare qualche problema di coordinamento fra le nuove norme dettate per la costituzione dell'attore e l'art. 98, comma 3, L.F.Per la verità l'art. 165 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma, e prevede tuttora per la costituzione dell'attore il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo; ma il rigido regime di preclusioni che caratterizza il nuovo processo accentua la vincolatività del termine di costituzione dell'attore, che appare chiaramente inconciliabile con il termine previsto dall'art. 98, comma 3,

Modifiche introdotte dalla riforma del processo civile
L'opinione di gran lunga prevalente è che, nonostante l'entrata in vigore della riforma, il termine di costituzione dell'opponente continui ad essere regolato dall'art. 98, comma 3, L.F. considerato che la legge fallimentare è certamente una lex specialis, con la conseguenza che l'entrata in vigore successiva di una legge generale, contenente disposizioni in contrasto con tale legge speciale, non comporta automaticamente l'abrogazione delle norme speciali.
La costituzione in giudizio del curatore è disciplinata dalle regole generali del processo civile, tenuto conto che il curatore è a tutti gli effetti un convenuto in senso formale e sostanziale.
L'obbligo di costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal giudice delegato non concernerebbe il curatore, che può costituirsi fino al giorno dell'udienza.
Ai fini della costituzione, peraltro, il curatore deve munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 25, n. 6, L.F.; e deve conferire la procura al difensore nominato dal giudice delegato dovendo comunque rispettare le norme sulla rappresentanza e assistenza in giudizio.
Il curatore, nel costituirsi in giudizio, può limitarsi a resistere all'opposizione, insistendo per la conferma del provvedimento assunto dal giudice delegato in sede di verificazione come normalmente accade; ma può anche dedurre, in via di eccezione, la revoca del credito per gli stessi motivi che avevano condotto all'esclusione, e può anche proporre domande riconvenzionali.
Tenendo conto di questa relativa libertà di determinazione da parte del curatore la sua costituzione pone delicati problemi di coordinamento fra le norme speciali della legge fallimentare e le riforme introdotte con la L. 26 novembre 1990, n. 353.
Un primo problema è rappresentato dal termine di costituzione del curatore. L'assenza di decadenze e preclusioni per il mancato rispetto del termine previsto nel vigente art. 166, ed anzi l'espressa previsione del vigente art. 171 che la costituzione tardiva di una delle parti fosse consentita purché l'altra si fosse tempestivamente costituita, avevano condotto tutti a ritenere che il curatore potesse validamente e legittimamente costituirsi alla prima udienza davanti all'istruttore. Al contrario il nuovo testo dell'art. 166 prevede che il convenuto debba costituirsi 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione, Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'art. 166 comporta, , nella nuova disciplina, decadenze e preclusioni assai gravi.
In realtà, i caratteri di specialità della legge fallimentare conducono a ritenere, pressoché unanimemente, che il nuovo testo dell'art. 166 non si applichi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e che pertanto il curatore possa legittimamente costituirsi fino all'udienza, senza incorrere in decadenze. Ma questa conclusione appare tutt'altro che soddisfacente, ed apre a sua volta una serie di ulteriori problemi.
Da un lato, infatti, appare manifesto che il curatore dispone di un termine troppo breve per poter articolare una efficace difesa, che tenga conto della documentazione offerta e delle prove richieste dall'opponente. Questa obiettiva circostanza assume una rilevanza determinante, ove si considerino le decadenze comminate dal nuovo art. 167, in relazione sia alla proposizione di domande riconvenzionali sia alla chiamata in causa del terzo.
Al fine di ovviare a tale grave inconveniente si è affermato che il Curatore possa costituirsi anche all'udienza, senza incorrere in decadenze(cfr ordinanza del G.I del Tribunale di Bari IV sez.civ. del 27/5/96, in Quaderno Barese n°3 pag.88 con il commento di Umberto Volpe). Si è tuttavia obiettato che tale soluzione comporta rilevanti conseguenze in ordine alla regolarità del contraddittorio ed al rispetto dei diritti di difesa dell'opponente. Il rinovellato art. 183, prevede infatti che l'attore alla prima udienza debba(a pena di decadenza) "proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" per cui , ove si ritenga che il curatore possa costituirsi fino all'udienza senza incorrere in decadenze, l'opponente si troverebbe costretto a proporre nella stessa udienza tutte le domande e le eccezioni che conseguono dalle difese del curatore: l'opponente verrebbe così a trovarsi in una situazione di sostanziale disparità di trattamento con il curatore e sarebbe gravato da una notevole compressione del diritto di difesa, ai limiti della costituzionalità.
È ben vero che il nuovo art. 183, ultimo comma, consente alle parti di ottenere dal giudice un termine perentorio per precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte, ma è pacifico che tale termine non può essere concesso per formulare domande ed eccezioni nuove.Senonchè deve osservarsi in contrario che non sembra sia precluso al giudice di rinviare la causa ad altra udienza al fine di consentire all'attore di difendersi compiutamente e di ottemperare a quanto previsto dalla disposizione citata tanto più ove si consideri che gli ultimi ritocchi apportati alla riforma ha pressochè svuotato di contenuto la disposizione dell'art.180 c.p.c.Inoltre per ovviare a all'inconveniente predetto, si potrebbe far ricorso all'istituto della rimessione in termini, previsto dal nuovo art. 184 bis, in virtù del quale il giudice può rimettere in termini "la parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 per causa ad essa non imputabile" tale dovendosi considerare l'attore di fronte all'eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Curatore(la nuova formulazione dell'art.180 ha reso meno gravi le conseguenze del rilevato difetto di coordinamento con riferimento alle eccezioni in senso stretto che comunque potrebbero essere formulate prima dell'udienza fissata ex art.183 c.p.c.
Deve rilevarsi che l'applicabilità dell'art.184 bis c.p.c. è stato indicato da una parte della dottrina quale rimedio per evitare i gravi pregiudizi che deriverrebbero alla posizione difensiva del Curatore ove si applicassero tout court le norme del riformato codice di rito.
Si è tuttavia obiettato che tale correttivo non è certo appagante, posto che il provvedimento di rimessione è comunque discrezionale, e che la inimputabilità non potrebbe essere rinvenuta nella ristrettezza dei tempi, che essendo prevista dalla legge dovrebbe per principio considerarsi normale e non eccezionale.
Da altri Autori si è rilevato che tutte le insormontabili difficoltà di conciliazione fra le norme speciali fallimentari e le nuove norme che regolano la prima fase del processo civile ordinario derivano dall'affermazione che l'udienza di comparizione fissata dal giudice delegato, ex art. 98, comma 2, L.F., costituisce propriamente la prima udienza di trattazione prevista dal nuovo art. 183 c.p.c.
Si è rilevato in proposito che in sede di prima udienza di comparizione innanzi il giudice istruttore può intervenire quella "amichevole composizione" ipotizzata dalla relazione ministeriale: in tal caso, secondo la prassi ormai consueta, il giudice istruttore riassume le vesti di giudice delegato, e pronuncia un decreto di modifica di quello adottato in sede di verifica. Si avrebbe qui, in sostanza, commistione fra la fase di verificazione, a cognizione sommaria, e la fase dell'opposizione, a cognizione piena, con un sostanziale ritorno da questa seconda fase a quella precedente: ciò spiega perché, di regola, al fine dell'adozione di un provvedimento ammissivo del credito comportante una "composizione" fra la pretesa del creditore e la posizione dell'ufficio, non si ritenga necessario che il curatore si munisca dell'autorizzazione di cui all'art. 35 L.F.
Alla luce di tutte queste considerazioni si è quindi sostenuto, che, fermi i termini di costituzione dell'opponente previsti dalI'art. 98, comma 3, L.F., cui si applicano tutte le norme sulle decadenze e le preclusioni in capo all'attore, I'udienza fissata dal giudice delegato non sia disciplinata dall'art. 183 c.p.c., e costituisca invece una fase interlocutoria, nella quale si verificherà se l'opposizione non è stata abbandonata, ovvero se il credito possa essere ammesso in sede non contenziosa. All'esito di tale udienza, il giudice dovrà fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine a comparire previsto dal nuovo art. 163 bis. Il curatore dovrà costituirsi nel termine previsto dal nuovo art. 166 (20 giorni prima dell'udienza), ed a tale costituzione si applicheranno le decadenze e le preclusioni previste dal nuovo art. 167 c.p.c. La nuova udienza fissata in tal modo sarà integralmente disciplinata dal nuovo art. 183 c.p.c. Questa tesi invero si fonda sull' osservazione che, di fatto, presso alcuni tribunali, I'opposizione allo stato passivo viene trattata come un'insinuazione tardiva, sicché se alla prima udienza ci si awede che il provvedimento assunto in sede di verifica era erroneo ovvero che il credito effettivamente sussiste (anche in virtù di nuove prove documentali offerte), si fa luogo all'ammissione con decreto, senza dar corso al procedimento contenzioso. Senonchè deve osservarsi che tale prassi (espressione del cd rito ambrosiano e fondato essenzialmente sul rilievo che normalmente non vi sono soggetti che abbiano interesse ad impugnare un siffatto provvedimento)non appare conforme alle norme di legge sol che si consideri che il giudice delegato in questa fase perde la veste di decidente monocratico per assumere quella di giudice istruttore della causa che non potrà che essere decisa dal Collegio per effetto della riserva di collegialità prevista per tali giudizi dalla novella citata.

Riunione di giudizi - Interventi
Nella prima udienza di comparizione innanzi all'istruttore, secondo l'originario disegno del legislatore, tutte le opposizioni avverso lo stesso stato passivo dovrebbero venir riunite in un unico giudizio.Nella pratica la riunione di regola non si verifica sia per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale in ordine alla decorrenza del termine per proporre opposizione sia per motivi che certamente non possono definirsi nobili.

L'istruzione
L'istruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo si svolge secondo le norme del processo di cognizione ordinario.
L'onere della prova grava, secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., sull'opponente il quale deve provare 1'entità e 1'esistenza del credito.
L'opponente può produrre nuovi documenti e sono altresì esperibili tutti gli altri mezzi di prova previsti per il processo ordinario con l'avvertenza che i creditori, avendo facoltà di intervento ,sono incapaci a testimoniare.
Il giudice può altresì far ricorso a presunzioni semplici, purché serie, univoche e concordanti Il fallito, non essendo parte del processo, non può prestare giuramento, né confessare; né può essergli deferito l'interrogatorio formale .Secondo la prevalente opinione, il fallito non può neppure testimoniare, in virtù dell'incompatibilità esistente tra la qualità di teste e quella di parte (anche eventuale) nel giudizio.Il formale rinvio, anche testuale, che la legge fallimentare opera alle norme che disciplinano il processo civile ordinario, comporta che, sono applicabili al giudizio di opposizione allo stato passivo tutte le preclusioni e le decadenze comminate dai nuovi artt. 183 e 184 c.p.
La mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento della parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, determina automaticamente la decadenza dalla stessa, salvo che l'altra parte non chieda espressamente di assumere la prova.

Ammissione provvisoria del credito - Il problema dell'affissione
Qualora il tribunale, anziché pronunciare sentenza, pronunci ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, ai sensi dell'art. 279, comma 1, c.p.c., può anche contemporaneamente disporre l'ammissione provvisoria al passivo del credito. L'ammissione provvisoria è provvedimento rimesso alla discrezione del tribunale e non richiede un'esplicita domanda, ritenendosi la stessa compresa nella domanda di ammissione al passivo.
L'ammissione provvisoria consente al creditore di votare sulla proposta di concordato, ai sensi dell'art. 127, comma 1, L.F., e lo ricomprende fra i creditori a favore dei quali l'art. 113 L.F. prevede l'accantonamento di somme.
Depositata e pubblicata la sentenza, questa deve essere affissa per estratto alla porta esterna del tribunale.Il termine di 8 giorni, previsto dall'art. 99, comma 4, non ha carattere perentorio.
L'importanza dell'affissione della sentenza è ormai venuta meno. Nel testo originario dell'art. 99 L.F., dall'affissione decorreva il termine per appellare, ma tale disposizione è stata abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 1980. A seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità, il termine per appellare decorre ora, , dalla notificazione della sentenza.
L'onere delle spese del giudizio è disciplinato, dall'art. 91 c.p.c., secondo il principio della soccombenza. Peraltro, si è ritenuto che la soccombenza non sussiste se l'opposizione viene accolta nei confronti di una curatela che non si sia opposta, sicché in tale caso la disciplina delle spese deve ispirarsi al diverso principio secondo cui colui che ha ritenuto, per l'accertamento del suo diritto, di ricorrere al giudice, deve sopportare sia le spese giudiziali proprie che quelle sostenute dalla controparte, escluso il ricorso all'istituto della compensazione, che presuppone la soccombenza di una parte Per altro verso, ove il creditore, in sede di verifica, abbia omesso di esibire i documenti a sostegno della propria domanda, con ciò determinando l'esclusione del credito e la necessità dell'opposizione, si è ritenuto che l'opponente vittorioso possa essere condannato alle spese in favore della curatela, in applicazione analogica dell'art. 101, comma 4, L.F.
La disposizione secondo cui la sentenza emessa nel giudizio di opposizione è provvisoriamente esecutiva, è comunemente interpretata nel senso che la sentenza produce gli effetti dell'ammissione provvisoria e dà diritto, per l'opponente, agli accantonamenti di cui all'art. 113 L.F., e all'esercizio del diritto di voto in sede di concordato Non è infatti pensabile che, prima del passaggio in giudicato della sentenza, il creditore opponente e vittorioso abbia diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo.
La sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, secondo l'opinione largamente dominante, una volta divenuta definitiva, acquista forza di cosa giudicata ed ha efficacia anche oltre il fallimento: essa costituisce un definitivo accertamento circa l'esistenza del credito nei confronti del fallito e di tutti i creditori di questo.

L'appello
Pacifica è l'applicazione, anche ai giudizi di opposizione allo stato passivo in sede di appello delle nuove norme contenute nella riforma del codice di rito.In particolare, alla citazione d'appello saranno applicabili i nuovi artt.163, 163 bis e 164, rispettivamente relativi al contenuto della citazione (ed in particolare all'invito a costituirsi. 20 giorni prima dell'udienza fissata ed all'avvertimento che la costituzione oltre tale termine comporta le decadenze di cui all'art. 167), ai termini per comparire (ora fissati in 60 giorni se la notificazione deve avvenire in Italia ed in 120 giorni se deve avvenire all'estero), ed alle nullità della citazione stessa ed alle relative sanatorie. Il nuovo testo dell'art. 343 dispone che l'appello incidentale debba esser proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, che va depositata in cancelleria nel termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza, ai sensi del nuovo art. 166. La costituzione dell'appellante deve avvenire nel termine di 10 giorni dalla notificazione, come attualmente; quella dell'appellato deve avvenire nel termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nella citazione, ai sensi del nuovo art. 347.c.p.c.L'art.348 dispone che se l'appellante non si costituisce entro il termine a lui assegnato l'appello è dichiarato improcedibile, e ciò anche se l'appellato si sia costituito nel termine a lui assegnato. Qualora l'appellante non compaia alla prima udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile fissa una nuova udienza, della quale si deve dare comunicazione all'appellante, e se neppure a tale udienza l'appellante compaia, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio. Il mancato deposito del fascicolo non è più motivo di improcedibilità dell'appello.
Il nuovo art. 345 dispone che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio; e vieta la proposizione di nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Il giudizio d'appello è così ricondotto ad un puro e semplice riesame della decisione del primo giudice, su un complesso di fatti e di questioni determinato nel suo ambito, in via definitiva, dalla scadenza dei termini perentori per le integrazioni, precisazioni e modificazioni delle domande e delle eccezioni, previsto dal nuovo art. 183, comma 5. L'unica emendatio possibile sarà, pertanto, la proposizione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sempre che ciò non comporti necessità di nuovi mezzi di prova, e non costituisca mutamento della domanda in ordine al suo petitum ed alla sua causa petendi.
Il nuovo art. 350 innova profondamente la disciplina della trattazione del giudizio di appello. Questa infatti è affidata in via esclusiva al Collegio, con l'abolizione della figura del consigliere istruttore. Tutte le attività che il vecchio testo dell'art. 350 attribuiva all'istruttore in sede di prima udienza, spettano secondo la nuova norma al Collegio; pertanto le questioni relative alla ammissibilità, procedibilità o estinzione dell'appello, già affidate all'istruttore, dovranno essere ora decise dal Collegio, eventualmente in via pregiudiziale a norma del nuovo art. 187, comma 3.La decisione del giudizio di appello, ai sensi del nuovo art. 352, seguirà lo stesso rito dettato per il primo grado dal nuovo art. 190: il Collegio, invitate le parti a precisare le conclusioni, fisserà il termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e deciderà il giudizio con sentenza da depositare entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il ricorso per cassazione
Avverso la sentenza che decide l'opposizione in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione con le forme di cui al giudizio civile ordinario. Anche qui la dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 5 dell'art 99 pronunciata nella sentenza della corte Costituzionale del 1980 ha inciso soltanto sulla decorrenza del termine per ricorrere per cassazione ma non sulla durata di tale termine che resta fissato nella misura di trenta giorni pari alla metà del termine ordinario Il termine ridotto decorre dalla notificazione della sentenza ;in difetto di notificazione della sentenza si applicherà l'art 327 c.p.c. La legittimazione all'impugnazione spetta al creditore opponente rimasto soccombente ovvero alla Curatela non invece al fallito.Come è noto in sede di cassazione l'art. 372 C.p.C. fa divieto d produrre atti e documenti non prodotti nei gradi di merito. Tale divieto e certamente operante anche in relazione alle opposizioni allo stato passivo sicché l'eventuale chiusura del fallimento in data successiva alla notificazione del ricorso per cassazione non incide sulla legittimazione processuale del curatore. nei confronti del quale pertanto il giudizio di cassazione dovrà proseguire.
Il nuovo testo dell'art. 391bis prevede la possibilità di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della cassazione, nonché l'impugnazione ai sensi degli artt. 365 ss. c.p.c. per revocazione della sentenza di cassazione affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4. L'impugnazione per revocazione è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla sua pubblicazione.

 

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