Critica civile

SCUOLA FORENSE 1/2000

critica civile

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze civili.

Qui di seguito la massima di una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione in tema di clausola penale, con le note di commento dell’avv. Giovanni Zaccaro..

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Cass. Sez. I civ., Sent. 24.9.1999 n. 10511, pres. Greco,  est. Morelli, E.P. Costruzioni di E. e P. sas c. Patalacci

“ Il potere di riduzione ad equità della penale, previsto dall’art. 1384 c.c., deve essere esercitato anche d’ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come potere-dovere attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell’ordinamento”  


Giovanni Zaccaro

L’art.1384 c.c. fra autonomia contrattuale ed interventismo del giudice.

Premessa

Con la sentenza n.10511 del 1999(1) la Suprema Corte ribalta il proprio precedente orientamento in tema di riducibilità della clausola penale manifestamente eccessiva.

L’impostazione tradizionalmente seguita dalla Corte di Cassazione(2) infatti pretendeva quale requisito per l’esercizio del potere giudiziale ex 1384 c.c. l’istanza della parte interessata. Si escludeva il potere di riduzione “ex officio” sulla base del presunto principio generale secondo il quale il potere del giudice di intervenire sul regolamento negoziale deve essere espressamente statuito dal legislatore(3).

Tale premessa ermeneutica viene oggi superata dalla Cassazione con un duplice ordine di motivazione. In primo luogo si sottolinea come il testo normativo non faccia riferimento alcuno alla domanda dell’interessato e che dunque un’interpretazione letterale dell’art.1384 c.c. ben permetta l’esercizio d’ufficio(4) del potere di ridurre la clausola palesemente eccessiva.

 In secondo luogo il Collegio ritiene che la rilevabilità d’ufficio dell’eccessività della clausola sia la necessaria conclusione della rilettura dell’istituto alla luce dei principi costituzionali ed appaia maggiormente compatibile con la natura e la funzione sociale ed economica della clausola penale ex 1382 c.c.

  La lettura costituzionalmente orientata dell’art.1384 c.c.

L’unanime dottrina(5) e giurisprudenza(6) riconoscono che l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 impone all’interprete il superiore canone ermeneutico della necessaria compatibilità con il dettato costituzionale e, dunque, dell’opzione, fra più interpretazioni possibili, per quella più conforme alla Grundnorm.

La sentenza in esame, è stata l’occasione per la Corte per ribadire il processo di “costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato” ed affermare la piena vigenza, anche in materia contrattuale, del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.(7).

La teoria, liberale ed ottocentesca, della “signoria della volontà”, e della conseguente intangibilità del regolamento pattizio assunto dalle parti, ha subito, a partire dagli anni’60, una progressiva opera di adeguamento ai parametri costituzionali diretta a bilanciare la libertà negoziale (e la libera iniziativa economica) con i valori, parimenti rilevanti, della solidarietà sociale ed economica, dell’utilità sociale dell’iniziativa economica e della funzione sociale della proprietà.

Il risvolto codicistico di tale interpretazione adeguatrice è stato il riconoscimento della “buona fede” quale clausola generale del contratto, fonte eteronoma del rapporto obbligatorio e “valvola” che permette all’esegeta, ed in particolare al giudice, di garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti(8).

Assume, così, un rilievo centrale, l’intervento del giudice, legittimato, per soddisfare gli interessi costituzionali, a limitare, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, le pretese creditorie(9).

Sono note le applicazioni di tali principi. In materia di fideiussione il leading case è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1989(10), che ammette la validità della clausola contrattuale con cui si conviene che la banca, per far credito al sovvenuto, è dispensata dalla richiesta della speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c.(11),  escludendo tuttavia che rientrino nella copertura fideiussoria così determinata le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del principio di buona fede.

 In tema di contratto autonomo di garanzia, al garante viene concessa la possibilità di opporre al creditore la sola exceptio doli generalis, riconosciuta dalla giurisprudenza(12) a fronte di condotte del creditore fraudolente e contrarie alla buona fede(13).

La buona fede assume, inoltre, rilievo come  regola della c.d. discrezionalità di diritto privato. Nelle ipotesi in cui un soggetto del rapporto obbligatorio vanti un potere o una posizione di supremazia nei confronti dell’altro, la verifica dell’abuso di tale potere, e dunque dell’illegittimità della condotta, è compiuta secondo il parametro generale della correttezza(14).

Appare evidente che l’interpretazione che oggi si contesta dell’art.1382 c.c., assumendo la necessità di un’istanza di parte per la riduzione della clausola penale, era figlia della teoria volontaristica del contratto, per la quale il contenuto del negozio era rimesso alla sola volontà delle parti e gli interventi eteronomi e equitativi del giudice rappresentavano delle ipotesi residuali.

Il combinato disposto dell’art.2 Cost. e delle norme codicistiche che impongono il comportamento contrattuale secondo buona fede (artt. 1175,1337,1375 c.c.), permette invece alla Corte di Cassazione di individuare una potestà di controllo e di intervento del giudice all’interno del contratto. La conseguenza di questo ragionamento è il riconoscimento del potere-dovere del giudice di ridurre ad equità la penale, indipendentemente dall’iniziativa di parte, nel rispetto dell’interesse oggettivo dell’ordinamento alla giustizia sostanziale del rapporto negoziale.

La funzione della clausola penale

La sentenza 10511/1999 motiva la riducibilità d’ufficio della clausola penale anche in virtù della funzione da essa svolta.

L’impostazione maggioritaria(15) ritiene che si tratta di una clausola accessoria(16) con lo scopo di determinare preventivamente e forfettariamente l’ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento.

Altri autori(17), invece, sostengono la funzione sanzionatoria della clausola quale pena irrogata per l’inadempimento della prestazione contrattuale. La critica alla teoria della funzione risarcitoria si fonda sull’art.1382 c.c. che sancisce l’obbligo di pagare la penale indipendentemente dalla prova del danno. Si ritiene infatti incompatibile con la presunta natura risarcitoria della clausola, elemento necessario della quale è proprio  l’accertamento del danno e del suo ammontare, la disciplina positiva che sembra prescindere dall’esistenza del danno.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione aderisce alla teoria sanzionatoria, motivando la riducibilità d’ufficio della clausola penale proprio con l’esigenza di modulare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito (inadempimento) che mira prevenire e/o a reprimere. Si riconosce, dunque, al giudice un potere di intervento al fine di soddisfare gli interessi meta individuali alla “giustizia del caso concreto” e al corretto uso dei poteri sanzionatori privati anche al costo del sacrificio dell’autonomia negoziale e del carattere dispositivo delle clausole contrattuali.

Rifacendosi alle osservazioni di uno dei primi commentatori della sentenza 10511/1999(18) si deve rilevare che il potere di riduzione è contemplato non solo per le ipotesi di eccessiva onerosità della clausola penale ma anche per il caso di parziale adempimento della prestazione da parte del debitore.

Sembra che la natura pubblicistica del potere del giudice (fondato sul principio costituzionale di solidarietà contrattuale) sia giustificata solo nella prima ipotesi e che dunque, nel caso di parziale adempimento della prestazione, vengono meno i motivi che fondano l’intervento ex officio del giudice.

 

Altre fattispecie riconducibili alla clausola penale

Sarà interessante verificare come la giurisprudenza adeguerà i principi espressi dalla Cassazione a quella species della clausola penale rappresentata dal c.d. patto di confisca ex. art. 1526, 2° co., in virtù del quale se, in caso di inadempimento di una vendita con riserva di proprietà, le parti hanno pattuito che le rate già pagate restino in proprietà al venditore a titolo di indennità, il giudice, può, secondo le circostanza ridurre l’indennità convenuta(19).

L’art. 1934, 2°co., prevede un particolare potere di intervento del giudice nelle ipotesi di eccessività della posta di una scommessa stipulata nell’ambito di una competizione sportiva(20).

Il rilevo sociale ed economico delle scommesse legate ad attività sportive, e la necessità di evitare locupletazioni fondate su un alto tasso di alea inducono a ritenere che il potere di riduzione della posta abbia una valenza pubblicistica e che dunque debba ammettersi, sulla scorta delle considerazioni svolte, la sua operatività anche senza un’espressa istanza di parte(21)

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1.      La sentenza è stata già pubblicata in Corriere giuridico,1/2000 pag. 68 e ss., con nota di M. Fancelli.

2.      Vedi fra le ultime Cass. 21-10-98, n. 10439;Cass., sez. II, 15-01-1997, 341/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n. 425;Cass., sez. II, 25-03-1995, 3549/1995 in Foro it., Rep. 1995, voce Contratto in genere, n. 357.

3.      In dottrina Magazzù, voce clausola penale, Enc.dir. VII, pag.195(“La pronuncia sulla riduzione- sentenza dichiarativa- presuppone che il debitore abbia chiesto la riduzione stessa non essendo il giudizio di equità sottratto al generale principio per cui il giudice non può pronunciare se non nei limiti delle domande ed eccezioni proposte dalle parti. A codesto principio la legge, nella specie, non deroga e pertanto il giudice non può procedere d’ufficio alla riduzione”). Diversamente Bianca, Diritto civile V, pag. 234, rileva che “…è negato in giurisprudenza ed in dottrina che l’ammontare della clausola penale sia riducibile senza un’istanza di parte, pur ammettendosi che l’istanza possa essere proposta anche in appello” ma osserva che “la norma non fa tuttavia menzione della richiesta di parte e non è dato riscontrare alcun principio che precluda al giudice di avvalersi di ufficio del suo potere per disattendere la pretesa del creditore nella misura in cui essa non sia qualificata dalla funzione risarcitoria della clausola e risulti quindi priva di causa. Apertamente critico nei confronti della giurisprudenza dominante è invece Gazzoni, Manuale di diritto privato, pag.615.

4.      La possibilità che il giudice, indipendentemente da un’iniziativa del debitore, ordini la riduzione della somma dovuta a titolo do clausola penale, era stato riconosciuto solo da una minoritaria giurisprudenza di merito.Vedi Pret.Trento 19 luglio 1991, in Nuova giur. civ. comm.,1993, I, 555 con nota critica di Ghedini Ferri; Trib. Brescia, 22-02-1998 in Riv. it. leasing, 1989, 419.

5.      Ex plurimis Bianca, Diritto civile I, pag. 67 e ss. e pag. 104 e ss..

6.      Da ultimo la Corte Costitituzionale (ord. C.Cost., 29-01-1998, 7/1998 in  Giur. costit., 1998, 39) ha osservato che la questione di legittimità costituzionale è stata surrettiziamente utilizzata per superare perplessità ermeneutiche di spettanza del giudice a quo, tenuto ,invece , ove siano possibili letture alternative della norma, a scegliere quella ritenuta conforme ai princìpi costituzionali.

7.      Sui rapporti fra dovere di solidarietà sociale ed economica ex art. 2 Cost. ed autonomia negoziale vedi Bianca, Diritto civile III, pag. 33 ss; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969.

8.      Vedi, al proposito, la ricostruzione di Di Mayo, Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrarruale, nota a Cass. 9 Marzo 1991, n. 2503, in Corriere giuridico 7/1991 pag. 101 ss. Per l’operatività della clausola generale della buona fede anche nei confronti della P.A. cfr. Cass. 21 Febbraio 1983, n.1308, in Foro it.1984,I,248 n. Mazzia.

9.      Particolarmente interessante, a tale proposito è la sentenza della Corte Costituzionale, 03-02-1994, 19/1994 (citata anche nella motivazione della sentenza in commento) che riconosce il principio di inesigibilità dei crediti e ritiene che gli art. 2 e 3 l. prov. Bolzano 2 aprile 1962 n. 4, nella parte in cui prevedono che condizione indispensabile per continuare a godere del contributo sul mutuo edilizio sia l'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione cooperativa non possono essere interpretati nel senso che la perdita e il recupero dei contributi debbano aver luogo anche nel caso di spostamenti temporali dovuti a giustificati motivi (quale quello dell'assistenza del padre del beneficiario dei contributi residenti in altra città, gravemente ammalato ed incapace di vita autonoma), e cioè dell'esercizio di attività dovute in adempimento di un dovere di solidarietà sociale;  in Giur. cost., 1994, 136

10. Si tratta della sentenza del 18-07-1989, n. 3362 in Foro it., 1989, I, 2750, con note di Pardolesi, Di Mayo, Mariconda

11. La questione sulla validità della clausola di deroga all’art. 1956 c.c. è, tuttavia, ora priva di rilievo, in virtù dell’art.10 n.2 della l. 17/2/1992, n.154 che introducendo il secondo comma dell’art. 1956 c.c. vieta al fideiussore di rinunciare preventivamente ad avvalersi della liberazione ex 1° co.

12. Una delle prime decisioni edite in materia è Pret. Asti, 21/10/1987 in Banca, borsa ecc., 1988, II, 610. Fra le ultime Cass., sez.III, 25-02-1994, 1933/1994 in Foro it., 1994, I, 1757 e Cass. sez. III, 21-04-1999, 3964/1999 in Mass., 1999.

13.  

14. Confronta Di Mayo, op.cit., pag.104. In particolare la buona fede assurge a regola per l’esercizio dei poteri sanzionatori del datore di lavoro, cfr, a questo proposito, Cass., sez. lav., 08-07-1994, 6448/1994 in Foro it., 1995, I, 186, n. Amoroso; Cass,.sez. lav., 18/02/2000, 1892/2000.

15. Bianca, Diritto civile V, pag.221 ss.; in giurisprudenza Cass., sez. un., 10-04-1995, 4126/1995 in Corriere giur., 1995, 557, con  nota adesiva di Carbone.

16. Sul carattere vessatorio della clausola penale eccessivamente onerosa e dunque sulla sua inefficacia se stipulata in un contratto fra consumatore e professionista v. Pret. Bologna, 20-01-1998 in Foro it., 1998, I, 651 ed in Danno e resp., 1998, 270, con note di Palmieri  e Pardolesi. Divisa invece la dottrina sulla necessità di una specifica approvazione per iscritto se prevista in condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c. Contrario Bianca, op.ult.cit., pag.227, il quale ritiene che l’aderente sia sufficientemente tutelato dal potere riduttivo accordato al giudice; favorevole invece Magazzù, op. ult. cit. pag. 192. Confermano la tesi di Bianca Cass. 23/05/1985, n.3120 e Cass.14-05-1983, 3314/1983.

17. Intendono la clausola penale quale espressione del potere sanzionatorio privato Magazzù, op. ult. cit., pag.188 ss; Moscati, voce Pena, in Enc.Dir.,VII, pag.187 ss; Zoppini, La pena contrattuale privata, Milano, 1991.Critico invece Bianca, op. ult. cit., pag. 225 ss, il quale contesta la legittimità delle pene private in quanto, creando una posizione autoritaria di un privato nei confronti di un altro privato, ledono il principio costituzionale di uguaglianza.

18. M. Fancelli in Corriere giuridico 1/2000 pag.73.

19. Per l’identità di ratio fra art.1384 cc e art.1526, 2°co, vedi fra gli altri Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile diretto da F.Vassalli,VII, t.1; Marco Lipari, Vendita con riserva di proprietà, in Enc. Dir., XLVI, pag.550; Gazzoni, op. ult. cit., pag. 1043. Sostengono il potere di riduzione ex officio Bianca, loc. ult. cit. e M. Lipari, loc. ult. cit.

20. Osserva, tuttavia Valsecchi, voce Giuochi e scommesse, in Enc.dir., XIX, pag. 55, che la categoria di scommesse disciplinata dall’art.1934 c.c. è venuta smarrendo molta della sua importanza pratica con il diffondersi della consuetudine della scommessa organizzata, che coinvolge l’intero settore delle attività sportive e che necessitando ex lege dell’autorizzazione rientra nella disciplina dell’art.1935 c.c.

21. Confronta Pret.Roma 17/07/1979 in Giust. Civ. 1980, I, pag 503.

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