SCUOLA FORENSE 1/2000
COSA FARE PER...
Il problema dell’I.R.A.P.
- Imposta regionale attività produttive impegna ormai non solo la dottrina, ma
anche i pratici del diritto e la stessa giurisprudenza.
A quanto è dato conoscere, già tre ordinanze hanno raggiunto le cancellerie della Corte Costituzionale. Infatti, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Torino (ord. 6.10.1999), sia la Commissione Tributaria di Milano (ordinanze 27.10.1999 e 25.11.1999) hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’Imposta IRAP. Qui di seguito uno dei tanti modelli di istanze di rimborso, cui seguirà il ricorso alla Commissione tributaria.
ALLA
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
SEZIONE
DISTACCATA DI BARI
AL
CENTRO SERVIZI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE DI BARI
ALL’ASSESORATO
REGIONALE ALLE FINANZE DI PUGLIA
Istanza
di rimborso per indebito oggettivo di imposta IRAP
Il
sottoscritto ____________________________ ________________________
Nato
a _________________ il ____________ e residente in ______________ alla via
_______________
di
professione _______________ codice fiscale ________________________
. che l’istante esercita la libera professione di ____________ in ______________ in virtù dell’iscrizione al corrispondente Ordine di _____________ e come tale è assoggettato all’IRAP istituita con Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, emanata in seguito alla delega di cui all’art. 3 comma 143 legge 23.12.1996 n. 662;
.
che, pur ritenendole ingiuste, al solo fine di evitare sanzioni, ha proceduto
alle dichiarazioni e ai conseguenti versamenti delle imposte IRAP previste,
secondo gli importi e le annualità seguenti:
-
lire ______________ per l’anno _________
-
lire ______________ per l’anno _________
-
lire ______________ per l’anno _________
.
che gli artt. 3, comma 144 lett. b) e c) sub n. 8 legge 23.12.1996 n. 662, 3
lett. c) e 8 Dlgs. 15.12.97 n. 446 come integrate e modificate, con ogni altra
successiva disposizione, sono costituzionalmente illegittimi, in quanto
contrastanti con gli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione;
.
che l’effettuato pagamento, in quanto necessitato e disposto al solo fine di
evitare conseguenze pregiudizievoli, non può far ritenere concluso il rapporto
tributario;
.
che non è decorso né il termine di decadenza di mesi 48 dall’avvenuto
pagamento di cui all’art. 38 DPR 29.9.1973 n. 602, come modificato dall’art.
1 comma 5 legge 133/99, né quello più ampio di prescrizione di cui all’art.
2946 codice civile;
.
che, pertanto, sussiste il diritto dell’istante alla ripetizione
dell’indebito oggettivo delle imposte versate e distintamente innanzi
indicate.
Tutto
ciò premesso e considerato
Al
Direttore Regionale delle Entrate in rappresentanza dell’Amministrazione
Finanziaria dello Stato e, in via sussidiaria, all’Ufficio cui è devoluto
l’esame per regolamento interno, nonché all’Assessore alle Finanze delegato
dall’Amministrazione Regionale quale coobbligato a cui sono destinate le somme
in parola, di provvedere all’immediato rimborso della complessiva somma di
Lire ____________________ indebitamente versata
a titolo di IRAP per gli anni _________________, con riconoscimento degli
interessi di cui all’art. 44 DPR 29.9.1973 n. 602 fino alla data di effettivo
soddisfo.
Che,
inutilmente decorsi giorni 90, si vedrà costretto a ricorrere avverso il
silenzio-rifiuto alla Competente Commissione Tributaria Provinciale.
Con
osservanza
(data)
_____________
avanti