COSA FARE PER

SCUOLA FORENSE 1/1998

COSA FARE PER...            

Tema attualissimo e drammatico, quello della c.d. cura "Di Bella".  Poiché in ogni vicenda processuale, soprattutto nel settore civile, accanto e prima di un giudice che provvede, vi è un avvocato che chiede, riteniamo utile fornire, per gli avvocati, un modello di ricorso e, di seguito, per i magistrati, due interessanti modelli di provvedimento, tratti dalle recentissime (e inedite) decisioni del Pretore di Catanzaro e del Pretore di Massa

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PRETURA DI _________

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il sig. ----------- nato a ________ il _________, residente in _____________, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. _______________ che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto,

Premesso

·         che il ricorrente è affetto da una grave forma di neoplasia diagnosticata in "(diagnosi)", come evincesi dalla cartella clinica e dall’esame istologico (all. 1 e 2);

·         che dopo l’intervento chirurgico sono seguiti cicli di chemioterapia i quali non solo non hanno dato alcun risultato apprezzabile ma hanno provocato effetti collaterali talmente gravi da compromettere qualsiasi possibilità di normale vita di relazione;

·         che lo stato di estrema difficoltà e prostrazione dovuto all’aggravarsi della malattia è cessato nel mese di ____________ in quanto nel precedente mese di ___________ il ricorrente ha iniziato ad attuare un nuovo e diverso protocollo terapeutico a base di "Stilamin" unita ad altre sostanze farmaceutiche secondo la prescrizione del dott. _________ , che in copia si esibisce (all. 3);

·         che con l’impiego della nuova terapia non si sono registrati peggioramenti della malattia, come evincesi dalla relazione del medico curante dott. ____ (all. 4) e dall’esame ecografico eseguito in data ________ (all. 5) e così il ricorrente ha potuto tornare a condurre una vita normale modificando totalmente, in senso positivo, la qualità della vita stessa;

·         che detto trattamento terapeutico, in corso da circa ____ mesi (come comprovato dagli scontrini di acquisto effettuati il __________, all. nr. 6) deve protrarsi almeno per ulteriori _____ mesi al dosaggio di 3 mg. + 1 fiala di 2 ml. sol. (soluzione fisiologica) al giorno da somministrarsi per via sottocutanea;

·         che eventuali interruzioni potrebbero vanificare i risultati conseguiti con grave pericolo di vita per il paziente;

·         che in virtù della sua attività di __________, il ricorrente, percepisce un reddito mensile di lire ____________ che, costituendo la sua unica entrata, è assolutamente insufficiente a far fronte all’acquisto del farmaco "Stilamin" nelle quantità necessarie per attuare il protocollo terapeutico: infatti la spesa giornaliera è di lire 516.700 e cioè di lire 15.501.000 mensili pari al costo di quattro fiale da 0,75 equivalente ad una fiala da 3 mg. con aggiunzione di una fiala fisiologica da 2 ml.;

·         che è pertanto evidente come le attuali risorse economiche non possono consentire al ricorrente di far fronte ulteriormente all’acquisto del medicinale, con il rischio concreto ed attuale di dover interrompere il trattamento terapeutico in corso;

·         che il ricorrente ha richiesto all’Azienda USL nr. __ di ________ la somministrazione gratuita di "Stilamin" in misura corrispondente alle prestazioni terapeutiche, ottenendo un diniego;

·         che la giurisprudenza ed in particolare quella della Corte Costituzionale ha ormai pacificamente affermato il principio per cui il diritto alla salute è tutelato direttamente dalla Costituzione non solo quale interesse della collettività ma, anche e soprattutto, come diritto fondamentale e assoluto dell’individuo e che specialmente il bene "salute" rappresenta, ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione, un diritto primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela;

·         che, pertanto, conformemente ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di merito, il diritto soggettivo alla dispensazione gratuita del farmaco Stilamin trova il suo fondamento direttamente nelle norme costituzionali.

Tanto premesso, considerata la gravità della malattia della quale il ricorrente è affetto ed il pericolo attuale di un pregiudizio imminente ed irreparabile (con concreto pericolo di vita) in caso di interruzione del trattamento farmacologico con il farmaco Stilamin, ai sensi e per gli effetti dell’art. 700 c.p.c.

chiede

che l’Ill.mo Sig. Pretore di _________, ritenuto il "fumus boni iuris" e il danno imminente e irreparabile, inaudita altera parte, voglia ordinare all’Azienda USL ____ di ________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ottemperanza al protocollo terapeutico del dott. _________, l’immediata erogazione del farmaco STILAMIN nel dosaggio prescritto di una fiala di mg. 3 e di fiala di soluzione fisiologica di 2 ml. al giorno, per via sottocutanea, per il periodo di mesi ______, con prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Si producono:

1.      cartella clinica;

2.      esame istologico;

3.      protocollo dott. ______;

4.      relazione del medico curante dott. __________;

5.      ecografia _______ del _________;

6.      n. ____ scontrini di acquisto del farmaco;

7.      certificato attestante il reddito mensile;

8.      dichiarazione dei redditi mod. ___;

9.      prontuario farmaceutico del costo del farmaco;

10. situazione di famiglia.

Luogo e data

                                                                        avv.  

 


IL PRETORE DI CATANZARO - GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso depositato da _______ in data ______

esaminata la documentazione allegata,

osserva:

la domanda presentata dal ricorrente propone un’applicazione diretta del principio della tutela del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione, in relazione al caso di somministrazione di prodotto farmacologico a soggetto affetto da grave neoplasia _________, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale.

Invero la Corte Costituzionale ha da tempo affermato tale possibile lettura dell’art. 32 citato e recentissima giurisprudenza di merito (cfr. Pretura Pistoia 5.11.1997 e Pretura Maglie dicembre 1997) ha accolto domande di contenuto analogo a quella in esame con provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Ora la situazione di salute del _______ (presumibilmente non dissimile da quelle esaminate dai Pretori di Pistoia e Maglie) pare trovare concreto giovamento nella somministrazione di farmaci contenenti somatostatina, iniziata nel _____ su specifica indicazione della dott. _______ mentre i trattamenti chiemio- terapici adottati in precedenza avevano determinato conseguenze devastanti per il fisico del malato (v. certificazione medica ed esame ecografico allegati in atti); circostanza che denota un’effettiva risposta positiva del soggetto alla cura. E tale trattamento, meglio

conosciuto come "metodo Di Bella", appare, allo stato come determinante per la sopravvivenza del sig. ____

Lo stato di disagio economico del ricorrente, attestato dalla documentazione fiscale allegata, considerato in riferimento all’elevato costo del prodotto farmaceutico necessario per la cura, conducono a ritenere sicuramente accoglibile la richiesta.

P.Q.M.

ordina all’Azienda Sanitaria locale nr. __ di _____, di provvedere all’immediata erogazione del farmaco Stilamin (o di altro farmaco con proprietà terapeutiche o contenuto equivalente) al dosaggio di una fiala di mg. 3 ed una fiala di soluzione fisiologica di ml. 2 al giorno per il periodo di mesi sei a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

fissa

l’udienza del ________ ore ____ per la comparizione delle parti ai fini della conferma o della revoca del presente provvedimento in contraddittorio.

Invita la parte ricorrente a presentare dettagliata relazione medica sulla cura adottata su prescrizione del dott.____ .

Concede termine per le notifiche da effettuarsi a cura di parte ricorrente, fino al ____.


IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. _____ Ruolo Generale Affari contenziosi, instaurato a seguito di ricorso presentato in data odierna da ______ avverso l’Azienda Unita’ Sanitaria ________, assegnato alla dott. ________ secondo la regola dell’alternanza dei numeri di ruolo, come previsto dalla vigente tabella;

vista l’ordinanza nella stessa data con la quale la dott. ______ ritenuto trattarsi di controversia che rientra nella materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, attribuita al Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 442 CPC, rimette gli atti al Dirigente dell’Ufficio per le determinazioni di competenza in ordine all’assegnazione della controversia;

OSSERVA

Merita di esser condivisa l’ordinanza della dott. _____, sia nella parte in cui rileva trattarsi di materia riservata al Giudice del Lavoro, sia in quanto dispone la trasmissione degli atti al Dirigente dell’Ufficio per l’assegnazione col rispetto delle regole tabellari, non anche per la trasformazione del rito ai sensi dell’art. 426 CPC, atteso che la ricorrente ha introdotto la domanda con ricorso genericamente rivolto al pretore e pertanto la causa è stata sottoposta al Giudice dell’ordinario contenzioso civile per effetto della mera iscrizione a ruolo mentre dagli atti aventi rilevanza processuale non si evidenzia una scelta del rito.

Questo Magistrato deve ora assegnare la causa ad un Giudice che secondo la tabella è investito delle controversie in materia di lavoro e previdenziale e quindi, attesa la temporanea assenza per congedo ordinario di entrambi i Magistrati addetti alla Sezione Lavoro, a se stesso, limitatamente alla valutazione, da compiersi con criterio d’immediatezza, circa l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 669 sexies secondo comma CPC.

Poste tali premesse, rileva il Giudicante che non può essere contestata la necessità, sussistendo come di seguito si dirà i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris, di provvedere con decreto motivato e con riserva di conferma modifica o revoca dopo la comparizione delle parti, atteso che in presenza di una patologia suscettibile di rapido ed irreversibile aggravamento, il tempo necessario per l’incombente potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare.

Reputa ancora di poter trarre elementi, almeno ai fini dell’adozione di un decreto da emettersi inaudita altera parte, dalle notizie rese ormai di dominio pubblico dai mass media riguardo alle ragioni per cui è suggerita da alcuni medici, e denegata dalle strutture sanitarie, l’impiego dei farmaci di cui la ricorrente chiede la fornitura, sia perché trattasi di fatti assurti a notorietà, sia perché anche le notizie apparse sui quotidiani e diffuse dalle emittenti radio e televisive possono essere equiparate,

nel loro nucleo essenziale, alle sommarie informazioni che il Giudice, ai sensi dell’art. 669 sexies secondo comma CPC, è in grado assumere prima di provvedere con decreto motivato.

Appare quindi palese la sussistenza del periculum in mora, atteso che nel tempo occorrente per verificare nel corso di un giudizio, sia pure destinato a svolgersi con il più celere rito del lavoro, la fondatezza del rifiuto delle strutture sanitarie a fornire i medicinali necessari per una terapia la cui efficacia deve essere confermata, ma non può essere esclusa, le condizioni della ricorrente verrebbero indubbiamente ad aggravarsi fino a rendere inutile qualsiasi cura e la qualità di vita, influenzata com'è ben comprensibile dal diniego di un rimedio prescritto da un professionista

operante nello specifico settore, non mancherebbe di peggiorare.

Ricorre ancora il presupposto del fumus boni juris atteso che questo Pretore è chiamato non già a pronunciarsi sulla validità di un metodo terapeutico ma sul contemperamento di due diritti in conflitto, quello dell’individuo alla tutela della salute quale valore assoluto garantito dall’art. 32 della Costituzione e quello della struttura sanitaria pubblica a limitare i propri interventi in termini compatibili con le esigenze di bilancio.

Sono note le prese di posizione di fonti scientifiche ad altissimo livello nel senso dell’inutilità della terapia in discorso, ma la circostanza che ancora non è stato verificato il fondamento di una cura non equivale alla dimostrazione che essa è inutile.

Questo Pretore ricorda che l’attività scientifica è ormai intesa non più come ricerca delle leggi dettate da un Essere Supremo per governare ma come opera speculativa e sperimentale volta ad individuare regole che siano valide per conseguire un pratico risultato. Nessuna teoria può essere imposta come verità assoluta con argomenti che vanno oltre la verifica dei pratici risultati: non è ammissibile commistione di sorta fra l’autorità della legge e quella della scienza e quando in passato essa si è verificata ne è derivato un freno al progresso della conoscenza umana di cui la storia tramanda, quale drammatico monito, il processo a Galileo.

Va ugualmente evitato un atto d’Autorità in senso contrario, tale da legittimare esperimenti di cui si può prevedere un esito privo di benefici per il singolo e costoso per la collettività, atteso che gli interventi del Legislatore che detta le norme giuridiche e del Magistrato che le applica per dirimere un conflitto d'interessi, non possono prescindere dallo stato delle conoscenze scientifiche, sol che queste assurgano un ragionevole livello di certezza. Non vi è peraltro dubbio di sorta circa la necessità di far prevalere, in ossequio ai principi costituzionali e ad un’esigenza minima di civiltà e di dignità umana, il diritto della persona malata ad ottenere qualsiasi cura che possa migliorarne lo stato di salute o almeno la speranza di vita.

Non risulta invero che siano emersi effetti collaterali negativi della somministrazione dei farmaci utilizzati per la nota terapia e l’argomento principale fatto valere da fonti ufficiali è quello del danno derivante dalla sospensione di cure tradizionali, delle quali è stata in concreto verificata l’utilità, al fine di praticarne una diversa, i cui benefici sono ancora da dimostrare. L’assunto non ha però attinenza col caso in esame atteso che dalle certificazioni in atti risulta che i normali trattamenti chemioterapici e radiologici sono stati praticati senza successo e sono ora incompatibili con le

condizioni della paziente.

L’utilità della terapia suggerita dal dott. _____ con la prescrizione in data ______ potrà ricevere conferma o smentita solamente dalla verifica concreta, atteso che ad oggi non risulta sia stata fatta una sperimentazione tale da consentire una previsione favorevole o del tutto negativa.

In questa sede d'urgenza, fatta salva una migliore valutazione in esito all’audizione delle parti e se del caso al ricorso ad Ausiliari del Giudice, da scegliersi tra i maggiori esperti del settore, sia riguardo all'assenza di possibili conseguenze negative della terapia richiesta, sia riguardo all'impossibilità della ricorrente, per le sue condizioni economiche, di procurarsi i medicinali prescritti senza un sacrificio insostenibile o anche eccessivo, la comparazione degli interessi in gioco indica come soluzione tale

da garantire il diritto vantato dalla ricorrente con limitato pregiudizio della controparte, l’ordine all’Unità Sanitaria ______ di mettere a disposizione di _______, senza alcun aggravio patrimoniale e tramite le proprie strutture, il farmaco denominato ______, nella quantità necessaria a praticare la terapia prescritta dal dott _______ nel piano di cura datato ________.

Si deve fissare udienza di comparizione delle parti come in dispositivo, dinanzi al Giudice del Lavoro individuato in base alla tabella vigente, per la conferma, modifica o revoca del presente decreto.

PQM

ordina all’Unità Sanitaria ______ di mettere a disposizione della ricorrente, senza alcun aggravio patrimoniale e tramite le proprie strutture, il farmaco denominato ____ nel quantitativo necessario a praticare la terapia prescritta dal dott._____ nel piano di cura datato ______, fino a quando il presente decreto non venga riformato o modificato nel corso della procedura cautelare;

fissa per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice del Lavoro dott. _____, ai fini di cui all’art. 669 sexies secondo comma CPC, l’udienza del _______;

assegna termine alla ricorrente per la notifica fino al _______.

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