COSA
FARE PER...
Tema
attualissimo e drammatico, quello della c.d. cura "Di Bella". Poiché
in ogni vicenda processuale, soprattutto nel settore civile, accanto e prima di
un giudice che provvede, vi è un avvocato che chiede, riteniamo utile fornire,
per gli avvocati, un modello di ricorso e, di seguito, per i magistrati, due
interessanti modelli di provvedimento, tratti dalle recentissime (e inedite)
decisioni del Pretore di Catanzaro e del Pretore di Massa
____________________________________________
PRETURA
DI _________
Ricorso
ex art. 700 c.p.c.
Il sig. ----------- nato a ________ il
_________, residente in _____________, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. _______________ che lo rappresenta e difende in virtù di
procura a margine del presente atto,
Premesso
·
che il ricorrente è affetto da
una grave forma di neoplasia diagnosticata in "(diagnosi)", come
evincesi dalla cartella clinica e dall’esame istologico (all. 1 e 2);
·
che dopo l’intervento chirurgico
sono seguiti cicli di chemioterapia i quali non solo non hanno dato alcun
risultato apprezzabile ma hanno provocato effetti collaterali talmente gravi da
compromettere qualsiasi possibilità di normale vita di relazione;
·
che lo stato di estrema difficoltà
e prostrazione dovuto all’aggravarsi della malattia è cessato nel mese di
____________ in quanto nel precedente mese di ___________ il ricorrente ha
iniziato ad attuare un nuovo e diverso protocollo terapeutico a base di "Stilamin"
unita ad altre sostanze farmaceutiche secondo la prescrizione del dott.
_________ , che in copia si esibisce (all. 3);
·
che con l’impiego della nuova
terapia non si sono registrati peggioramenti della malattia, come evincesi dalla
relazione del medico curante dott. ____ (all. 4) e dall’esame ecografico
eseguito in data ________ (all. 5) e così il ricorrente ha potuto tornare a
condurre una vita normale modificando totalmente, in senso positivo, la qualità
della vita stessa;
·
che detto trattamento terapeutico,
in corso da circa ____ mesi (come comprovato dagli scontrini di acquisto
effettuati il __________, all. nr. 6) deve protrarsi almeno per ulteriori _____
mesi al dosaggio di 3 mg. + 1 fiala di 2 ml. sol. (soluzione fisiologica) al
giorno da somministrarsi per via sottocutanea;
·
che eventuali interruzioni
potrebbero vanificare i risultati conseguiti con grave pericolo di vita per il
paziente;
·
che in virtù della sua attività
di __________, il ricorrente, percepisce un reddito mensile di lire ____________
che, costituendo la sua unica entrata, è assolutamente insufficiente a far
fronte all’acquisto del farmaco "Stilamin" nelle quantità
necessarie per attuare il protocollo terapeutico: infatti la spesa giornaliera
è di lire 516.700 e cioè di lire 15.501.000 mensili pari al costo di quattro
fiale da 0,75 equivalente ad una fiala da 3 mg. con aggiunzione di una fiala
fisiologica da 2 ml.;
·
che è pertanto evidente come le
attuali risorse economiche non possono consentire al ricorrente di far fronte
ulteriormente all’acquisto del medicinale, con il rischio concreto ed attuale
di dover interrompere il trattamento terapeutico in corso;
·
che il ricorrente ha richiesto
all’Azienda USL nr. __ di ________ la somministrazione gratuita di "Stilamin"
in misura corrispondente alle prestazioni terapeutiche, ottenendo un diniego;
·
che la giurisprudenza ed in
particolare quella della Corte Costituzionale ha ormai pacificamente affermato
il principio per cui il diritto alla salute è tutelato direttamente dalla
Costituzione non solo quale interesse della collettività ma, anche e
soprattutto, come diritto fondamentale e assoluto dell’individuo e che
specialmente il bene "salute" rappresenta, ai sensi degli artt. 2 e 32
della Costituzione, un diritto primario e fondamentale che impone piena ed
esaustiva tutela;
·
che, pertanto, conformemente ai
principi affermati dalla più recente giurisprudenza di merito, il diritto
soggettivo alla dispensazione gratuita del farmaco Stilamin trova il suo
fondamento direttamente nelle norme costituzionali.
Tanto premesso, considerata la gravità della
malattia della quale il ricorrente è affetto ed il pericolo attuale di un
pregiudizio imminente ed irreparabile (con concreto pericolo di vita) in caso di
interruzione del trattamento farmacologico con il farmaco Stilamin, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 700 c.p.c.
chiede
che l’Ill.mo Sig. Pretore di _________,
ritenuto il "fumus boni iuris" e il danno imminente e irreparabile,
inaudita altera parte, voglia ordinare all’Azienda USL ____ di ________, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ottemperanza al protocollo
terapeutico del dott. _________, l’immediata erogazione del farmaco STILAMIN
nel dosaggio prescritto di una fiala di mg. 3 e di fiala di soluzione
fisiologica di 2 ml. al giorno, per via sottocutanea, per il periodo di mesi
______, con prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Si producono:
1.
cartella clinica;
2.
esame istologico;
3.
protocollo dott. ______;
4.
relazione del medico curante dott. __________;
5.
ecografia _______ del _________;
6.
n. ____ scontrini di acquisto del farmaco;
7.
certificato attestante il reddito mensile;
8.
dichiarazione dei redditi mod. ___;
9.
prontuario farmaceutico del costo del farmaco;
10.
situazione di famiglia.
Luogo e data
avv.
IL
PRETORE DI CATANZARO - GIUDICE DEL LAVORO
letto il ricorso depositato da _______ in
data ______
esaminata la documentazione allegata,
osserva:
la domanda presentata dal ricorrente propone
un’applicazione diretta del principio della tutela del diritto alla salute
previsto dall’art. 32 della Costituzione, in relazione al caso di
somministrazione di prodotto farmacologico a soggetto affetto da grave neoplasia
_________, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Invero la Corte Costituzionale ha da tempo
affermato tale possibile lettura dell’art. 32 citato e recentissima
giurisprudenza di merito (cfr. Pretura Pistoia 5.11.1997 e Pretura Maglie
dicembre 1997) ha accolto domande di contenuto analogo a quella in esame con
provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Ora la situazione di salute del _______
(presumibilmente non dissimile da quelle esaminate dai Pretori di Pistoia e
Maglie) pare trovare concreto giovamento nella somministrazione di farmaci
contenenti somatostatina, iniziata nel _____ su specifica indicazione della
dott. _______ mentre i trattamenti chiemio- terapici adottati in precedenza
avevano determinato conseguenze devastanti per il fisico del malato (v.
certificazione medica ed esame ecografico allegati in atti); circostanza che
denota un’effettiva risposta positiva del soggetto alla cura. E tale
trattamento, meglio
conosciuto come "metodo Di Bella",
appare, allo stato come determinante per la sopravvivenza del sig. ____
Lo stato di disagio economico del ricorrente,
attestato dalla documentazione fiscale allegata, considerato in riferimento
all’elevato costo del prodotto farmaceutico necessario per la cura, conducono
a ritenere sicuramente accoglibile la richiesta.
P.Q.M.
ordina all’Azienda Sanitaria locale nr. __
di _____, di provvedere all’immediata erogazione del farmaco Stilamin (o di
altro farmaco con proprietà terapeutiche o contenuto equivalente) al dosaggio
di una fiala di mg. 3 ed una fiala di soluzione fisiologica di ml. 2 al giorno
per il periodo di mesi sei a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
fissa
l’udienza del ________ ore ____ per la
comparizione delle parti ai fini della conferma o della revoca del presente
provvedimento in contraddittorio.
Invita la parte ricorrente a presentare
dettagliata relazione medica sulla cura adottata su prescrizione del dott.____ .
Concede termine per le notifiche da
effettuarsi a cura di parte ricorrente, fino al ____.
IL
PRETORE
Visti gli atti del procedimento iscritto al
n. _____ Ruolo Generale Affari contenziosi, instaurato a seguito di ricorso
presentato in data odierna da ______ avverso l’Azienda Unita’ Sanitaria
________, assegnato alla dott. ________ secondo la regola dell’alternanza dei
numeri di ruolo, come previsto dalla vigente tabella;
vista l’ordinanza nella stessa data con la
quale la dott. ______ ritenuto trattarsi di controversia che rientra nella
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, attribuita al Giudice del
Lavoro ai sensi dell’art. 442 CPC, rimette gli atti al Dirigente
dell’Ufficio per le determinazioni di competenza in ordine all’assegnazione
della controversia;
OSSERVA
Merita di esser condivisa l’ordinanza della
dott. _____, sia nella parte in cui rileva trattarsi di materia riservata al
Giudice del Lavoro, sia in quanto dispone la trasmissione degli atti al
Dirigente dell’Ufficio per l’assegnazione col rispetto delle regole
tabellari, non anche per la trasformazione del rito ai sensi dell’art. 426 CPC,
atteso che la ricorrente ha introdotto la domanda con ricorso genericamente
rivolto al pretore e pertanto la causa è stata sottoposta al Giudice
dell’ordinario contenzioso civile per effetto della mera iscrizione a ruolo
mentre dagli atti aventi rilevanza processuale non si evidenzia una scelta del
rito.
Questo Magistrato deve ora assegnare la causa
ad un Giudice che secondo la tabella è investito delle controversie in materia
di lavoro e previdenziale e quindi, attesa la temporanea assenza per congedo
ordinario di entrambi i Magistrati addetti alla Sezione Lavoro, a se stesso,
limitatamente alla valutazione, da compiersi con criterio d’immediatezza,
circa l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento
inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 669 sexies secondo comma CPC.
Poste tali premesse, rileva il Giudicante che
non può essere contestata la necessità, sussistendo come di seguito si dirà i
presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris, di provvedere con
decreto motivato e con riserva di conferma modifica o revoca dopo la
comparizione delle parti, atteso che in presenza di una patologia suscettibile
di rapido ed irreversibile aggravamento, il tempo necessario per l’incombente
potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare.
Reputa ancora di poter trarre elementi,
almeno ai fini dell’adozione di un decreto da emettersi inaudita altera parte,
dalle notizie rese ormai di dominio pubblico dai mass media riguardo alle
ragioni per cui è suggerita da alcuni medici, e denegata dalle strutture
sanitarie, l’impiego dei farmaci di cui la ricorrente chiede la fornitura, sia
perché trattasi di fatti assurti a notorietà, sia perché anche le notizie
apparse sui quotidiani e diffuse dalle emittenti radio e televisive possono
essere equiparate,
nel loro nucleo essenziale, alle sommarie
informazioni che il Giudice, ai sensi dell’art. 669 sexies secondo comma CPC,
è in grado assumere prima di provvedere con decreto motivato.
Appare quindi palese la sussistenza del
periculum in mora, atteso che nel tempo occorrente per verificare nel corso di
un giudizio, sia pure destinato a svolgersi con il più celere rito del lavoro,
la fondatezza del rifiuto delle strutture sanitarie a fornire i medicinali
necessari per una terapia la cui efficacia deve essere confermata, ma non può
essere esclusa, le condizioni della ricorrente verrebbero indubbiamente ad
aggravarsi fino a rendere inutile qualsiasi cura e la qualità di vita,
influenzata com'è ben comprensibile dal diniego di un rimedio prescritto da un
professionista
operante nello specifico settore, non
mancherebbe di peggiorare.
Ricorre ancora il presupposto del fumus boni
juris atteso che questo Pretore è chiamato non già a pronunciarsi sulla
validità di un metodo terapeutico ma sul contemperamento di due diritti in
conflitto, quello dell’individuo alla tutela della salute quale valore
assoluto garantito dall’art. 32 della Costituzione e quello della struttura
sanitaria pubblica a limitare i propri interventi in termini compatibili con le
esigenze di bilancio.
Sono note le prese di posizione di fonti
scientifiche ad altissimo livello nel senso dell’inutilità della terapia in
discorso, ma la circostanza che ancora non è stato verificato il fondamento di
una cura non equivale alla dimostrazione che essa è inutile.
Questo Pretore ricorda che l’attività
scientifica è ormai intesa non più come ricerca delle leggi dettate da un
Essere Supremo per governare ma come opera speculativa e sperimentale volta ad
individuare regole che siano valide per conseguire un pratico risultato. Nessuna
teoria può essere imposta come verità assoluta con argomenti che vanno oltre
la verifica dei pratici risultati: non è ammissibile commistione di sorta fra
l’autorità della legge e quella della scienza e quando in passato essa si è
verificata ne è derivato un freno al progresso della conoscenza umana di cui la
storia tramanda, quale drammatico monito, il processo a Galileo.
Va ugualmente evitato un atto d’Autorità
in senso contrario, tale da legittimare esperimenti di cui si può prevedere un
esito privo di benefici per il singolo e costoso per la collettività, atteso
che gli interventi del Legislatore che detta le norme giuridiche e del
Magistrato che le applica per dirimere un conflitto d'interessi, non possono
prescindere dallo stato delle conoscenze scientifiche, sol che queste assurgano
un ragionevole livello di certezza. Non vi è peraltro dubbio di sorta circa la
necessità di far prevalere, in ossequio ai principi costituzionali e ad
un’esigenza minima di civiltà e di dignità umana, il diritto della persona
malata ad ottenere qualsiasi cura che possa migliorarne lo stato di salute o
almeno la speranza di vita.
Non risulta invero che siano emersi effetti
collaterali negativi della somministrazione dei farmaci utilizzati per la nota
terapia e l’argomento principale fatto valere da fonti ufficiali è quello del
danno derivante dalla sospensione di cure tradizionali, delle quali è stata in
concreto verificata l’utilità, al fine di praticarne una diversa, i cui
benefici sono ancora da dimostrare. L’assunto non ha però attinenza col caso
in esame atteso che dalle certificazioni in atti risulta che i normali
trattamenti chemioterapici e radiologici sono stati praticati senza successo e
sono ora incompatibili con le
condizioni della paziente.
L’utilità della terapia suggerita dal
dott. _____ con la prescrizione in data ______ potrà ricevere conferma o
smentita solamente dalla verifica concreta, atteso che ad oggi non risulta sia
stata fatta una sperimentazione tale da consentire una previsione favorevole o
del tutto negativa.
In questa sede d'urgenza, fatta salva una
migliore valutazione in esito all’audizione delle parti e se del caso al
ricorso ad Ausiliari del Giudice, da scegliersi tra i maggiori esperti del
settore, sia riguardo all'assenza di possibili conseguenze negative della
terapia richiesta, sia riguardo all'impossibilità della ricorrente, per le sue
condizioni economiche, di procurarsi i medicinali prescritti senza un sacrificio
insostenibile o anche eccessivo, la comparazione degli interessi in gioco indica
come soluzione tale
da garantire il diritto vantato dalla
ricorrente con limitato pregiudizio della controparte, l’ordine all’Unità
Sanitaria ______ di mettere a disposizione di _______, senza alcun aggravio
patrimoniale e tramite le proprie strutture, il farmaco denominato ______, nella
quantità necessaria a praticare la terapia prescritta dal dott _______ nel
piano di cura datato ________.
Si deve fissare udienza di comparizione delle
parti come in dispositivo, dinanzi al Giudice del Lavoro individuato in base
alla tabella vigente, per la conferma, modifica o revoca del presente decreto.
PQM
ordina all’Unità Sanitaria ______ di
mettere a disposizione della ricorrente, senza alcun aggravio patrimoniale e
tramite le proprie strutture, il farmaco denominato ____ nel quantitativo
necessario a praticare la terapia prescritta dal dott._____ nel piano di cura
datato ______, fino a quando il presente decreto non venga riformato o
modificato nel corso della procedura cautelare;
fissa per la comparizione delle parti dinanzi
al Giudice del Lavoro dott. _____, ai fini di cui all’art. 669 sexies secondo
comma CPC, l’udienza del _______;
assegna termine alla ricorrente per la
notifica fino al _______.