Cosa fare per...
(Il
ricorso "Autovelox")
Quella delle multe è ormai diventata una lucrosa fonte di entrate per i Comuni e un centro di interessi economici di notevole rilevanza.
Questa ovvia constatazione ha fatto dire a qualcuno che, al di là delle tante parole, in realtà nessuno avrebbe serio interesse a prevenire, né tantomeno a realizzare rimedi idonei ad evitare le due più ricorrenti violazioni (sosta vietata, velocità superiore al limite stabilito); anzi, il rischio di una visione per così dire “commerciale” del fenomeno è che si sia indotti a adottare soluzioni che, in qualche modo, “agevolano” la violazione (divieti di sosta su aree eccessivamente ampie, senza indicazione di alternative possibili; limiti di velocità eccessivamente bassi; alternanza di comportamenti “tolleranti” e “severi” su talune vie cittadine, che rendono possibili vere e proprie “retate” periodiche di multe, e così via).
Il pericolo delle “esigenze finanziarie”, rende il rispetto delle regole essenziale e l’attenzione dei giuristi la contestazione immediata diventa, non solo il richiamo a un preciso obbligo giuridico, ma, soprattutto, l’esigenza di recupero di un rapporto di leale cooperazione fra vigili urbani e cittadini, da troppo tempo disatteso.
Al di là del modesto risparmio, opporsi, anche per vizi apparentemente “formali”, ad un verbale accertamento che si ritiene ingiusto diventa, talvolta, una vera questione di principio.
Di seguito, le massime di due recenti sentenze della Corte di Cassazione e un modello di ricorso al Prefetto contro gli accertamenti di eccesso di velocità viziati dal difetto di immediata contestazione al trasgressore, nell’ipotesi (quasi sempre sussistente) in cui essa sarebbe stata possibile, per le evolute caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura di rilevamento utilizzata (Autovelox 104/c, Velomatic 512 e simili).
Si ricorda che l’interessato, in alternativa al ricorso al Prefetto, ha facoltà di adire direttamente il Giudice di Pace e che tale scelta, così come la stessa decisione di opporsi o meno alla sanzione, deve essere sempre adeguatamente meditata.
Codice della strada – violazioni – contestazione e notificazione – norme applicabili
Violazione al Codice della strada – contestazione immediata – necessità
L’art. 14 della legge 689/81 relativo alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, è derogato dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice.
Infatti, mentre il citato art. 14 legge 689/81 prevede la notificazione “se non è avvenuta la contestazione immediata”, senza altra specificazione, l’art. 201 c.s. prevede la notificazione del verbale di accertamento solo in caso di impossibilità della contestazione, disponendo l’obbligo di “indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Dalla disciplina del codice della strada si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
(Cass., Sez. 3 civ., Sent. 3.4.2000 n. 4010)
II
Circolazione stradale – violazione – contestazione immediata – finalità - omessa contestazione immediata – violazione del diritto di difesa - conseguenze
Nel caso di violazione delle norme del codice della strada, la contestazione immediata prevista dall’art. 201 è strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, nei cui confronti la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito mossogli può essere giustificata solo in presenza di motivi che rendano “impossibile” la contestazione immediata.
Consegue che nei casi in cui il giudice dell’opposizione (ovvero il prefetto) ragionevolmente ritenga, secondo argomentato apprezzamento di fatto, che la contestazione immediata sarebbe stata possibile e che essa non è stata tuttavia effettuata, così violandosi da parte degli agenti accertatori il preciso obbligo imposto dall’art. 200, legittimamente provvede all’annullamento del verbale di accertamento della violazione”
(Cass., Sez. 3 civile, Sent. 1.2.2000 n. 10107, pres. Sommella, rel. Trifone, Prefettura di Agrigento c. Curto)
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Modello di ricorso al Prefetto
(utilizzabile anche, con gli opportuni adattamenti, per l’azione giudiziaria)
All'Ill.mo sig. Prefetto della Provincia di ______
RICORRE
Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ alla via ________ n. c., elettivamente domiciliato in Bari alla via __________ (studio dell'avv. ________)
AVVERSO
L'accertamento di violazione dell'art. 142 comma 8 del d. lgs. n.285/92 ("Codice della Strada") eseguito dalla Polizia Municipale del Comune di ___________ e registrato al n. _____
___
1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe l'operatore di P.M. del Comune di ___________ sig. ______ ha rilevato, tramite apparechiatura "Autovelox 104/c", che alle ore _____ del giorno ________ l'autovettura tg. _______ è transitata nel territorio del suddetto Comune lungo la via __________ alla velocità di ___ Km/h, superando così di ____(fra i 10 e i 40)___ Km/h la velocità massima consentita in tale tratto di strada (____ Km/h).
2. Tale accertamento non è stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma è stato comunicato soltanto in data ________ all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale.
3. A giustificazione della omessa contestazione immediata, il verbale di accertamento dichiara che "le modalità di impiego dell'apparecchiatura consentono di accertare l'infrazione ad avvenuto transito del veicolo e comunque nella impossibilità di fermare lo stesso in tempo utile e nei modi regolamentari";
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il ricorrente che l'attività posta in essere dalla Polizia Municipale sia, nella specie, ingiusta e illegittima, con conseguente nullità dell'atto di accertamento impugnato, alla luce delle seguenti considerazioni di
I. E' principio di esperienza comune che, di fronte ad un addebito contestato con ritardo, le opportunità di difesa dell'incolpato si riducono e, talvolta, svaniscono totalmente. La veridicità di tale massima di esperienza, già innegabile in linea generale, si appalesa ancor più evidente per gli addebiti che investono una attività, come la guida di un veicolo, fatta di gesti abituali, ripetuti e non di rado automatici.
II. Ne consegue che ogni qualvolta le infrazioni stradali non vengono immediatamente contestate al trasgressore si ha una drastica compressione del diritto alla difesa, con conseguente sacrificio di valori giuridici di elevato rango costituzionale (art. 24 comma 2 Cost.).
III. La contestazione immediata delle infrazioni stradali non risulta opportuna unicamente per il pieno rispetto delle esigenze di difesa, ma quantomeno per due ulteriori ordini di motivi.
Va detto, in primo luogo, che con la contestazione immediata si ha la certezza di identificare e sanzionare l'effettivo trasgressore, mentre con la tardiva notifica del verbale quasi sempre viene individuato il solo proprietario: il trasgressore resterà così ignoto non solo alla pubblica autorità ma in molti casi anche allo stesso proprietario.
In secondo luogo, non può negarsi che una pronta contestazione degli addebiti formulata a viva voce dal Pubblico Ufficiale ha un elevato valore pedagogico e correttivo, mentre la anodina ricezione di un verbale a diversi giorni dai fatti svolge unicamente una funzione sanzionatoria e repressiva.
IV. Tutte le considerazioni sopra riportate hanno indotto il nostro legislatore a stabilire espressamente che le contravvenzioni al Codice della Strada debbano, di norma, essere immediatamente contestate al trasgressore (art. 200-201 Cds) e che alla comunicazione a mezzo di notifica del verbale possa validamente farsi ricorso, pena la nullità dell'atto di accertamento, soltanto nei casi di materiale impossibilità della contestazione; casi, questi ultimi, specificamente elencati all'art. 384 del D. Lgs. 16.12.92 n. 495 (reg. att. Cds).
V. Ciò premesso, va evidenziato che la motivazione contenuta nel verbale, ove afferma che "le modalità di impiego dell'apparecchiatura consentono di accertare l'infrazione ad avvenuto transito del veicolo e comunque nella impossibilità di fermare lo stesso in tempo utile e nei modi regolamentari", malgrado qualche differenza lessicale sembra richiamare la ipotesi di impossibilità materiale di cui alla lettera "e" del succitato art. 384 reg. att., consistente nello ”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono l’accertamento dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.
VI. Intesa nel senso di cui sopra, la motivazione addotta nel verbale di accertamento, pur astrattamente idonea a giustificare la tardiva contestazione a mezzo notifica, risulterebbe, in concreto, erronea e assolutamente inconferente rispetto alle sofisticate caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura effettivamente utilizzata.
VII. Come è noto, l’apparecchio “Autovelox 104/C” è un prodotto di moderna concezione della ditta “Sodi scientifica Spa”, dotato di segnalatore acustico, di display video e di ogni altro accorgimento necessario per consentire alla Pubblica Autorità la agevole ed immediata contestazione degli eccessi di velocità.
Orbene, con giurisprudenza ormai consolidata la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché le evolute caratteristiche dell'Autovelox 104/C consentono “di rilevare l’eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo […] attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su apposito display”, quando si fa uso di tale strumento è del tutto superfluo attendere il successivo sviluppo fotografico del veicolo e pertanto, in assenza di ulteriori circostanze effettivamente impeditive (da indicare specificamente nel verbale), la contestazione immediata risulta assolutamente necessaria e non surrogabile da una tardiva notificazione (Cass. n. 4010/2000; cfr. anche Cass n. 10107/2000).
VIII. Laddove, invece, la motivazione addotta nel verbale fosse da intendere diversamente, e cioè nel senso che non l’apparecchiatura tecnica in se stessa, bensì le modalità di impiego della stessa prescelte dalla Polizia Municipale abbiano reso impossibile la contestazione immediata, essa risulterebbe nondimeno inaccettabile.
IX. Ciò non solo perché una motivazione siffatta, peraltro tanto generica ed assertoria da risultare indimostrabile, non è tenuta in alcuna considerazione nel nostro diritto positivo (non ve ne è traccia, difatti, nell’elenco di cause di impossibilità materiale del già citato art. 384 reg. att.), ma soprattutto perché in un regime di leale collaborazione fra cittadino ed amministrazione è onere della Pubblica Autorità impiegare la strumentazione di controllo di cui dispone al meglio delle sue potenzialità ed in modo da non sacrificare i contrapposti interessi dei privati.
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Alla stregua delle esposte considerazioni si confida che, in accoglimento del presente ricorso, l’atto di accertamento impugnato venga revocato o annullato, ovvero altrimenti rimosso o dichiarato inefficace.
Nel caso di mancata archiviazione/annullamento allo stato degli atti, espressamente si chiede audizione personale del ricorrente. Con riserva di successive integrazioni e produzioni documentali.
A. Atto
di accertamento impugnato
B. scheda
tecnica Autovelox 104/C
C. sentt.
Cass. civ. nn. 4010/2000 e 10107/2000
data e firma del ricorrente