Questo spazio è dedicato all'Europa
La realtà europea permea sempre più estesamente la nostra
vita sociale e professionale. In questo nuovo millennio l'avvocatura
italiana sarà totalmente immersa nella dimensione europea.
Occorre, quindi, attrezzarsi e, soprattutto, conoscere meglio questa
nuova e affascinante realtà..
Qui di seguito il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del
29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, che entrerà
in vigore il 31 maggio 2002 e sarà obbligatorio e "direttamente
applicabile" in ciascuno degli Stati membri, con il Disegno di
legge delega deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 ottobre
2000
Il nuovo fallimento
Sommario:
1) Regolamento CE 1346/2000 del 29.5.2000
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 1 Campo d'applicazione
- Articolo 2 Definizioni - Articolo 3 Competenza internazionale -
Articolo 4 Legge applicabile - Articolo 5 Diritti reali dei terzi
- Articolo 6 Compensazione - Articolo 7 Riserva di proprietà
- Articolo 8 Contratto relativo a un bene immobile - Articolo 9 Sistemi
di pagamento e mercati finanziari - Articolo 10 Contratti di lavoro
- Articolo 11Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici
registri - Articolo 12 Brevetti e marchi comunitari - Articolo 13
Atti pregiudizievoli - Articolo 14 Tutela del terzo acquirente - Articolo
15 Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
- CAPITOLO II - Riconoscimento della procedura di insolvenza - Articolo
16 Principio - Articolo 17 Effetti del riconoscimento - Articolo 18
Poteri del curatore - Articolo 19 Prova della nomina del curatore
- Articolo 20 Restituzione e imputazione - Articolo 21Pubblicità
- Articolo 22 Annotazione in un pubblico registro - Articolo 23 Spese
- Articolo 24 Prestazioni a favore del debitore - Articolo 25 - Riconoscimento
e carattere esecutivo di altre decisioni - Articolo 26 - Ordine pubblico
- CAPITOLO III - Procedure secondarie di insolvenza - Articolo 27
Apertura - Articolo 28 Legge applicabile - Articolo 29 Diritto di
chiedere l'apertura - Articolo 30 Anticipo delle spese - Articolo
31Obbligo di collaborazione e d'informazione - Articolo 32 Esercizio
dei diritti dei creditori - Articolo 33 Sospensione della liquidazione
- Articolo 34 Misure che pongono fine alla procedura secondaria di
insolvenza - Articolo 35 Residuo dell'attivo della procedura secondaria
- Articolo 36 Apertura successiva della procedura principale - Articolo
37 Conversione della procedura precedente - Articolo 38 - Provvedimenti
conservativi - CAPITOLO IV Informazione dei creditori e insinuazione
dei loro crediti - Articolo 39 Diritto di insinuazione dei crediti
- Articolo 40 Obbligo di informare i creditori - Articolo 41Contenuto
dell'insinuazione del credito - Articolo 42 Lingue - CAPITOLO V -
Disposizioni transitorie e finali - Articolo 43 Applicazione nel tempo
- Articolo 44 Rapporti con le convenzioni .- Articolo 45 Modifica
degli allegati - Articolo 46 Relazioni - Articolo 47 Entrata in vigore
2) Disegno di legge delega 27.10.2000
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica
di Finlandia,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario
che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed
efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria
al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo
65 del trattato.
(3) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente
implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più
da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza
di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno,
vi è necessità di un atto comunitario che imponga di
coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del
debitore insolvente.
(4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno,
dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari
da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione
giuridica ("forum shopping").
(5) Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente
a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione a livello
comunitario.
(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento
dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per
l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono
direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse.
Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al
riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano
anch'esse tale principio.
(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati
e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione
della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale(3), modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima(4).
(8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure
di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe
necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione,
riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte
di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente
applicabile negli Stati membri.
(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di
insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica,
commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si
applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure
di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi,
le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di
terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere
escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali
imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché
ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali
hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
(10) Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento
di un'autorità giudiziaria. Il termine "giudice"
nel presente regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in
modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge nazionale
a aprire procedure di insolvenza. Perché si applichi il regolamento,
le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge)
dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento,
ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica
nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza
e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore
stesso e la designazione di un curatore.
(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione
delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è
realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore
universale per tutta la Comunità. Pertanto, l'applicazione
senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe
spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie
esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse
fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di
cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza,
si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento
vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato,
norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici
particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti
di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale
di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che
comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
(12) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale
d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro
degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata
universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare
tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura
secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura
secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore
ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati
ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento
con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di
uniformità all'interno della Comunità.
(13) Per "centro degli interessi principali" si dovrebbe
intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e
pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
(14) Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure
in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi
all'interno della Comunità.
(15) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza
fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo
Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza.
La competenza territoriale nello Stato membro è determinata
dal suo diritto nazionale.
(16) Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza
dovrebbe essere consentito di imporre l'adozione di provvedimenti
provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura.
I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della
procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire
l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere
al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente
per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre
provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i
beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore
provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura
principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza
del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali
provvedimenti conservativi.
(17) Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza,
il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello
Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare
esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza
locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una
procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale
è situato il centro degli interessi principali del debitore.
Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile
i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale
di insolvenza prima dell'apertura della procedura principale. Se la
procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale
diviene una procedura secondaria.
(18) In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza,
il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello
Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato
dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o
chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale
di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura
secondaria di insolvenza.
(19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi,
oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere
ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da
amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti
giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere
difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto
dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali
i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura
principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria
quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.
(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia
contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è
effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto
essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi
curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio
di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura
principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre
di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie
d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà
di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere
la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie.
(21) Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo
domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere
il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure
di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore.
Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie
e gli organismi di previdenza sociale. Nell'interesse della parità
di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia
essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto
ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe
poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura
finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto
una quota proporzionale equivalente.
(22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento
delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura
di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione,
nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura
d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere
per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura
della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati
membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici
degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca.
A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere
ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio
anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri
si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza.
La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe
essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi
abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione
del primo giudice.
(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in
esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono -
nel loro ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale
privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge
dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale
regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura
principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti
gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o
sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa
disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura
delle procedure d'insolvenza.
(24) Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla
quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può
interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri
Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza
delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura
è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe
alla regola generale.
(25) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento
che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali,
perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei
crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti
diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge
del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere
l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare del
diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di
separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti
reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura
principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura
principale dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria
nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il
debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta
una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del
patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura
principale.
(26) Se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione,
il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è possibile
in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie
di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può
fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.
(27) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi
di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio,
per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili
a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le
garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare,
della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(5). Su
dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile
al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale disposizione
è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni,
qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione
delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento
o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri.
La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero
sostituire le disposizioni generali del regolamento.
(28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti
della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione
del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte
del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto
in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione
di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori
siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa
eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello
Stato di apertura.
(29) Per tutelare l'attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare
negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto
essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello
Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere
imposto l'obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi,
la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il
riconoscimento della procedura straniera.
(30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare
l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con
le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che
all'estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni
a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle
a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere
liberatorio a tale prestazione o pagamento.
(31) Al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti
l'iter delle procedure d'insolvenza. Poiché questi riguardano
esclusivamente la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi
specifici perché il Consiglio si riservi il diritto di modificare
detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto
interno degli Stati membri.
(32) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo
3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato
al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità
europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del
presente regolamento.
(33) La Danimarca a norma degli articolo 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea
ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa
all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è
vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate
sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale
o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza
che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese
d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione
di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento
collettivo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) "Procedura di insolvenza", le procedure concorsuali di
cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura
nell'allegato A;
b) "Curatore", qualsiasi persona o organo la cui funzione
è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore
è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari.
L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C;
c) "Procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza
ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del
debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato
o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è chiusa
a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura
nell'allegato B;
d) "Giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra competente
di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza
o a prendere decisioni nel corso di questa;
e) "Decisione", in relazione all'apertura di una procedura
d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi
giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
f) "Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza",
il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o
meno, comincia a produrre effetti;
g) "Stato membro in cui si trova un bene",
- per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova
il bene,
- per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere
in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità
si tiene il registro,
- per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro
degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo
3, paragrafo 1;
h) "Dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il
debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica
con mezzi umani e con beni.
Articolo 3
Competenza internazionale
1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici
dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli
interessi principali del debitore. Per le società e le persone
giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia,
fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato
nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro
sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti
del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio
di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati
ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo
1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo
2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente
una procedura di liquidazione.
4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può
aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza
di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione
dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali
del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza
di cui al paragrafo 1,
ovvero
b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza
è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale
o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza
in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale
dipendenza.
Articolo 4
Legge applicabile
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica
alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato
membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso
denominato "Stato di apertura".
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura,
lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina
in particolare:
a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati
ad una procedura di insolvenza;
b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti
dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;
d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso
di cui il debitore è parte;
f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie
individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli
successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione
dei crediti;
i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione
dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono
stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza
in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza,
in particolare, mediante concordato;
k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento
o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa
dei creditori.
Articolo 5
Diritti reali dei terzi
1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto
reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali,
mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità
di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del
debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel
territorio di un altro Stato membro.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere
soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare
in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in
seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito
a titolo di garanzia;
c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore
o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà
dell'avente diritto;
d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in
un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere
un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni
di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 6
Compensazione
1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto
del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con
il credito del debitore, quando la compensazione è consentita
dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento,
di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera m).
Articolo 7
Riserva di proprietà
1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente
di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva
di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è
aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso
dallo Stato di apertura.
2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore
di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa
di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che
l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento
in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio
di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni
di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 8
Contratto relativo a un bene immobile
Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà
diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il
bene è situato.
Articolo 9
Sistemi di pagamento e mercati finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza
sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di
pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema
o mercato.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità,
di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni
in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o
al mercato finanziario in questione.
Articolo 10
Contratti di lavoro
Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto
di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato
membro applicabile al contratto di lavoro.
Articolo 11
Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del
debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti
a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge
dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 12
Brevetti e marchi comunitari
Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario
o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono
essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
1.
Articolo 13
Atti pregiudizievoli
Non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha
beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori
prova che:
- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso
dallo Stato di apertura,
e che
- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto
con alcun mezzo.
Articolo 14
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura
di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso
- di un bene immobile,
- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico
registro
o
- di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in
un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge
dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o
sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 15
Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente
relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel
quale il procedimento è pendente.
CAPITOLO II
Riconoscimento della procedura di insolvenza
Articolo 16
Principio
1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte
di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo
3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena
essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.
Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua
qualità, non può essere assoggettato a una procedura
di insolvenza negli altri Stati membri.
2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è
una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capitolo III.
Articolo 17
Effetti del riconoscimento
1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità,
gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione
contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro
Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 2.
2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi
limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione
di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura,
può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di
un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi
hanno acconsentito.
Articolo 18
Poteri del curatore
1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato
membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato
di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra
procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura
conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una
procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può
trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano,
i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5
e 7.
2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere
in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è
stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio
di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza.
Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse
dei creditori.
3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la
legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare
le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono
includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su
una controversia o una lite.
Articolo 19
Prova della nomina del curatore
La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione
di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di
qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio
il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione
o altra formalità analoga.
Articolo 20
Restituzione e imputazione
1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante
azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con
beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro,
deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve
le disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Perché, sia garantita la parità di trattamento dei
creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia
recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati
in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso
grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura
una quota equivalente.
Articolo 21
Pubblicità
1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della
decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso,
la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati
membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità
precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonché,
se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo
3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.
2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza
del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In
tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata
nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.
Articolo 22
Annotazione in un pubblico registro
1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di
una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei
registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico
registro tenuto negli altri Stati membri.
2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l'annotazione
obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò
legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie
per l'annotazione.
Articolo 23
Spese
Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui
agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.
Articolo 24
Prestazioni a favore del debitore
1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore
del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in
un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del
curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura
della procedura.
2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la
propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui
all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura
di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui
il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse
a conoscenza dell'apertura della procedura.
Articolo 25
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura
di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura
è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il
concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute
senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli
articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma,
della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata
dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.
La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni
che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono
strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni
riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla
richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle
di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della
convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.
3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere
esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto
una limitazione della libertà personale o del segreto postale.
Articolo 26 (6)
Ordine pubblico
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura
di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione
presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o
l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine
pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle
libertà personali sanciti dalla costituzione.
CAPITOLO III
Procedure secondarie di insolvenza
Articolo 27
Apertura
La procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice
di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura
principale) permette di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui
giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, una
procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato
sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere
una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono
limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.
Articolo 28
Legge applicabile
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica
alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio
questa è aperta.
Articolo 29
Diritto di chiedere l'apertura
L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:
a) dal curatore della procedura principale;
b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere
l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato
membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura
secondaria.
Articolo 30
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura
di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente
per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice
può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua
garanzia.
Articolo 31
Obbligo di collaborazione e d'informazione
1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni,
il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure
secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono
comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile
all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione
e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla
procedura.
2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore
della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie
hanno il dovere della cooperazione reciproca.
3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile
la possibilità al curatore della procedura principale di presentare
proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo
della procedura secondaria.
Articolo 32
Esercizio dei diritti dei creditori
1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura
principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie
insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella
procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di
utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo
il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all'insinuazione,
qualora la legge applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato
a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo
di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea
di creditori.
Articolo 33
Sospensione della liquidazione
1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice
che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte
le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere
in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a
garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e
di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura
principale può essere respinta solo per mancanza manifesta
di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione
della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo
di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle
operazioni di liquidazione:
- a richiesta del curatore della procedura principale,
- d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore
della procedura secondaria, in particolare se la misura non è
più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura
principale o della procedura secondaria.
Articolo 34
Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda
la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione
mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga,
tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.
La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui
al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore
della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora
la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori
della procedura principale.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione
di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di
cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può
produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano
oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori
interessati.
3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta
ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale,
o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura
secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
non può essere messa ai voti né approvata alcun'altra
proposta relativa a tale misura.
Articolo 35
Residuo dell'attivo della procedura secondaria
Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente
di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore
ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo
al curatore della procedura principale.
Articolo 36
Apertura successiva della procedura principale
Qualora una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta
dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
2, in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima
si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura
lo consenta.
Articolo 37 (7)
Conversione della procedura precedente
Il curatore della procedura principale può chiedere che una
procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta in altro
Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione,
se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori
della procedura principale.
Il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ordina
la conversione in una delle procedure dell'allegato B.
Articolo 38
Provvedimenti conservativi
Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore,
il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la
conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è
legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni
del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla
legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla
decisione di apertura di una procedura di insolvenza.
CAPITOLO IV
Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti
Articolo 39
Diritto di insinuazione dei crediti
Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede
in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità
fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri,
ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura
di insolvenza.
Articolo 40
Obbligo di informare i creditori
1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il
giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa
senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale,
il domicilio o la sede negli altri Stati membri.
2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda
in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa
i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione
dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche
se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono
insinuare il credito.
Articolo 41
Contenuto dell'insinuazione del credito
Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora
ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è
sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio,
una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono
i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.
Articolo 42
Lingue
1. L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine
si usa un formulario che reca il titolo "Invito all'insinuazione
di un credito. Termine da osservare" in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea.
2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o
la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può
insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione deve
recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello
Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di credito".
Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.
CAPITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 43
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle
procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli
atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi
applicabile al momento del loro compimento.
Articolo 44
Rapporti con le convenzioni
1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce
nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto,
le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:
a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria,
sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio
1899;
b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato
e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno
1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;
c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria
territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici,
firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento
e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria,
sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di
fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle
sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno
1930;
g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento
e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale
di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione
delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia
civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il
relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la
Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre
1933;
k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del
fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti
nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda
le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi
in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da
detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento,
b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia
incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione
di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth
esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 45
Modifica degli allegati
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa
di uno Stato membro o su proposta della Commissione, può modificare
gli allegati.
Articolo 46
Relazioni
Non oltre il 1o giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento,
corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesim.
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.
(1) Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).
(2) Parere espresso il 26 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).
(3) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
(4) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.
(6) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione
degli articoli 26 e 37
(GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).
(7) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione
degli articoli 26 e 37
(GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).
ALLEGATO A
Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)
[omissis - trattasi delle varie denominazioni delle
procedure dei singoli Stati]
ALLEGATO C
Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)
[omissis - trattasi dei vari nomi dei curatori nei singoli Stati]
---------------------------------
DISEGNO DI LEGGE RECANTE
"DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE
IMPRESE IN CRISI"
(Disegno di legge delega deliberato dal Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2000)
Relazione
Art. 1
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali regolate dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 , della disciplina degli illeciti penali riguardanti le procedure
concorsuali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la
definizione delle controversie nelle materie di cui alla lett. fff)
del comma 1 dell'articolo 2.
2. La riforma, nel rispetto della normativa comunitaria
e tenuto conto del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 del
29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, nonché
delle convenzioni internazionali, e in conformità con i principi
e con i criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà
il necessario coordinamento con le discipline speciali di settore.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle attività produttive, e del lavoro, della salute
e delle politiche sociali.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, perché
sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere
entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso
tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro due anni dalla entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al
comma 4.
Art. 2
(Riforma delle procedure concorsuali)
1. La riforma organica delle procedure concorsuali è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituire le procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta
amministrativa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, con
una procedura unitaria di insolvenza, a fasi successive ed avente
caratteristiche di flessibilità, ed una procedura di crisi,
anticipatoria di quella di insolvenza;
b) individuare i soggetti sottoposti alle procedure
negli imprenditori individuali e collettivi che esercitano un'attività
commerciale o agricola, con esclusione degli enti pubblici e dei piccoli
imprenditori ;
c) individuare i piccoli imprenditori, non soggetti
alle procedure, in base a criteri valevoli anche per le società
e gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in via alternativa,
al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, al totale dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni e al numero dei dipendenti ;
d) prevedere limiti temporali per l'apertura delle procedure
a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese, ovvero,
in mancanza di iscrizione o nel caso di prosecuzione dell'attività
nonostante la cancellazione, dalla effettiva cessazione dell'esercizio
dell'impresa, nonchè dalla morte, quanto all'imprenditore individuale;
e) prevedere che la procedura di crisi possa essere
avviata, su istanza del solo debitore, in presenza di sintomi di squilibrio
patrimoniale, economico o finanziario, tali da determinare pericolo
di insolvenza;
f) prevedere che, con l'istanza di apertura della procedura
di crisi, il debitore debba proporre un piano di risanamento dell'impresa
e di estinzione delle obbligazioni, anche mediante pagamento differito,
rateale ed in percentuale dei creditori, di durata non superiore a
due anni;
g) prevedere che il pagamento rateale ed in percentuale
possa riguardare anche i crediti privilegiati, fatta eccezione per
i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis del
codice civile;
h) prevedere che il programma debba comportare, per
quanto possibile, la tutela dei livelli occupazionali;
i) disciplinare i requisiti formali e le condizioni
di ammissibilità dell'istanza ai fini di assicurare la serietà
e la possibilità di verifica del piano, in particolare per
quanto attiene alla regolare tenuta della contabilità dell'impresa,
nonché alla copertura delle spese di procedura;
l) prevedere che la procedura di crisi sia dichiarata
aperta con decreto dal tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
sede principale; prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno
o più commissari giudiziali e di un comitato dei creditori
con funzione di tutela degli interessi comuni; prevedere requisiti
di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali,
nonché i criteri di liquidazione dei relativi compensi;
m) prevedere i casi in cui la procedura possa essere
estesa ad altre imprese del medesimo gruppo in stato di crisi, al
fine di una gestione unitaria;
n) prevedere che, nel corso della procedura di crisi,
la gestione dell'impresa e l'amministrazione del patrimonio resti
affidata al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
salva la necessità dell'autorizzazione del commissario o del
giudice delegato per il compimento di atti di particolare rilevanza;
o) disciplinare gli effetti dell'apertura della procedura
nei confronti dei creditori, prevedendo, in particolare, il divieto
di azioni esecutive individuali, l'inefficacia degli atti di acquisto
di diritti di prelazione e delle formalità necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi, nonché la sospensione degli interessi
legali sui crediti chirografari; disciplinare gli effetti dell'apertura
della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, prevedendo, in
particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da determinati
rapporti, con l'autorizzazione degli organi della procedura, quando
la loro prosecuzione pregiudichi l'attuazione del piano; prevedere
altresì la inapplicabilità degli artt. 2447, 2448, 1°
comma , n.4, e 2560 del codice civile;
p) prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti
endoconcorsuali, del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato
alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera di consiglio
mediante decreti del giudice delegato, reclamo al tribunale e ricorso
per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;
q) prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento
in cui la procedura di crisi non è utilmente proseguibile,
possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato d'insolvenza,
se questa è stata accertata;
r) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell'impresa
e l'amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l'apertura della
procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase
di insolvenza;
s) prevedere che i termini per la declaratoria di inefficacia
e la revocatoria concorsuale degli atti decorrano, nella successiva
procedura di insolvenza, dalla data di apertura della procedura di
crisi;
t) prevedere che il programma di risanamento proposto
dal debitore debba formare oggetto di una relazione del commissario
giudiziale ed essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori,
secondo maggioranze di numero e di somma; prevedere eventualmente
che l'approvazione possa avere luogo anche mediante mancata manifestazione
del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione;
prevedere l'eventuale ripartizione dei crediti, ai fini della votazione,
in classi omogenee per interessi economici, anche in riferimento ai
contenuti del piano, disciplinando i rapporti tra esiti della votazione
delle singole classi ed esito complessivo delle votazioni; prevedere
,altresì, nel caso in cui il piano di risanamento contempli
il pagamento differito, rateale o in percentuale di crediti di natura
fiscale o previdenziale, che gli enti creditori possano prestare il
proprio assenso quando la soluzione offerta appaia conveniente ai
fini del miglior soddisfacimento del credito rispetto ai prevedibili
esiti di una procedura di insolvenza; prevedere adeguati controlli
sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società
quotata;
u) prevedere , nel caso di raggiungimento delle maggioranze
, l'apertura del giudizio di omologazione del piano di risanamento,
che si conclude con un giudizio del tribunale che decide con sentenza
in camera di consiglio; prevedere che , nel caso di rigetto dell'istanza
di apertura di crisi, di mancata approvazione od omologazione del
piano di risanamento , il tribunale o il giudice delegato promuovano,
se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato di insolvenza;
v) prevedere, in caso di omologazione del piano, che
la sua esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo
proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore, accettata
dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data della
pubblicazione della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e
che , alla data di scadenza, il tribunale ne verifichi l'avvenuta
realizzazione ; prevedere che , in qualsiasi momento, il tribunale
possa disporre la cessazione della procedura , ove questa risulti
non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito i pagamenti
alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì la revoca,
qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni od
omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso
alla procedura, o compiuto atti di frode in danno dei creditori ;
in tali casi e in quello di mancata realizzazione alla scadenza, prevedere
che si proceda ai sensi dell'ultima parte del punto 19;
z) prevedere, nel caso in cui venga promossa la dichiarazione
dello stato di insolvenza, la salvezza di tutti gli atti legittimamente
compiuti e che i crediti sorti per la gestione dell'impresa e l'amministrazione
del patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di crisi,
sono prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;
aa) prevedere, fuori dai casi di conversione della procedura
di crisi in procedura di insolvenza e indipendentemente dall'apertura
di una procedura di crisi, ove l'imprenditore versi in stato di insolvenza,
l'apertura di un'autonoma procedura di insolvenza destinata alla conservazione
totale o parziale delle attività produttive, ove possibile,
e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento dell'impresa,
sia mediante la liquidazione del patrimonio del debitore;
bb) prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato
a seguito di istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero
o di ufficio, con sentenza emessa in camera di consiglio dal tribunale
del luogo in cui l'impresa ha la sede principale , il quale adotta
i provvedimenti consequenziali;
cc) prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno
o tre curatori, di un comitato di creditori con funzioni di tutela
degli interessi comuni e la fissazione dei termini per la presentazione
delle domande di ammissione al passivo e per procedersi all'accertamento
dei crediti; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità
dei curatori, stabilendo i criteri di liquidazione dei relativi compensi.
dd) prevedere l'articolazione della procedura in due
fasi: la prima di osservazione della durata massima di novanta giorni,
volta all'accertamento della reale consistenza dell'impresa e del
patrimonio del debitore ed alla scelta della concreta soluzione da
adottare; la seconda di attuazione di un programma di risanamento
totale o parziale dell'impresa ovvero, in via alternativa, di liquidazione
ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori; prevedere che, nel
caso di consecuzione della procedura di crisi in procedura di insolvenza,
la fase di osservazione sia facoltativa;
ee) prevedere che il tribunale possa disporre con la
sentenza dichiarativa di insolvenza o con successivo decreto , anche
prima dello spirare del termine della fase di osservazione, l'immediata
liquidazione, quando risulti evidente l'inesistenza di prospettive
di risanamento, anche solo parziale, dell'impresa ; prevedere altresì
che si possa fare luogo all'accertamento del passivo solo se vi è
attivo da liquidare e che il tribunale possa disporre l'immediata
chiusura della procedura d'insolvenza, allorché l'attivo da
liquidare sia insufficiente a consentire , detratte le spese della
procedura, anche una modesta ripartizione ai creditori;
ff) prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo
possano presentare prima della scadenza del termine di cui alla lett.
gg) un programma di risanamento nel quale siano indicati gli interventi
necessari per la conservazione totale o parziale dell'impresa, anche
mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento anche in percentuale
dei crediti, o con altre modalità concordate , consentendo,
altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro
interessato per la negoziazione del programma e disciplinando, inoltre,
le procedure di consultazione sindacale sui suoi contenuti;
gg) prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante
forme facilitate di acquisizione dei dati, presentino, in ogni caso,
al tribunale, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del
periodo di osservazione, una relazione sulle cause dell'insolvenza
e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della procedura, nonché
sulla realizzabilità del programma o dei programmi di risanamento
presentati dal debitore o da altri interessati ed, in mancanza, formulino
un loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano
essere assunte per farsi luogo alle due alternative sopra indicate
del risanamento o della liquidazione;
hh) prevedere che il programma di risanamento del debitore
debba essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori,
secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante mancata
manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità
di informazione;
ii) prevedere, in caso di approvazione della procedura,
che il giudice delegato disponga l'apertura del giudizio di omologazione
ed il tribunale all'esito di un giudizio di legittimità e di
merito pronunci sentenza di omologazione o di rigetto avverso la quale
è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione;
ll) prevedere, in caso di omologazione, che l'esecuzione
del programma si compia entro il termine perentorio di due anni dalla
pubblicazione dalla sentenza;
mm) prevedere, in caso di mancata approvazione del programma
da parte dei creditori o di rigetto della domanda di omologazione,
che il tribunale disponga senza ritardo la liquidazione dei beni del
debitore e la ripartizione del ricavato in favore dei creditori;
nn) disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza
per il debitore e per i creditori, evitando incapacità che
non siano strettamente utili per la procedura e sancendo, tra l'altro,
lo spossessamento del patrimonio, l'osservanza delle formalità
di legge sull'opponibilità degli atti ai terzi, l'inefficacia
degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell'impresa
successivi alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, la compensazione
tra debiti e crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente
alla prima fase concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali,
anche speciali, la sospensione o la limitazione degli interessi per
determinate categorie di creditori;
oo) disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli
ai creditori, prevedendo:
l'inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti
scaduti nel giorno della dichiarazione d'insolvenza o posteriormente,
in conformità di quanto attualmente disposto;
la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile;
quella concorsuale relativamente ai negozi posti in
essere al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri, ai
negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi in cui le prestazioni
del debitore sono sproporzionate rispetto a quello che è stato
a lui dato o promesso;
la riduzione dei termini del periodo sospetto alla metà
di quelli attualmente stabiliti dall'art. 67 l.f., fermo restando
quanto in detto articolo stabilito a proposito della conoscenza o
mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;
pp) prevedere una facoltà generale di scioglimento
della procedura da tutti i contratti in corso non eseguiti o non interamente
eseguiti e sospensione degli stessi sino al concreto esercizio della
suddetta facoltà, salvo il diritto del contraente in bonis
di chiedere al giudice delegato la fissazione di un termine;
qq) prevedere che l'accertamento del passivo si svolga
davanti al giudice delegato e che i suoi provvedimenti possano formare
oggetto di successivo reclamo al tribunale e ricorso per cassazione,
ai sensi dell'art. 111 Cost., con effetti endoconcorsuali;
rr) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell'impresa
e per l'amministrazione del patrimonio siano prededucibili e vadano
pagati prima di ogni altro credito, salvo quelli pignoratizi ed ipotecari;
ss) prevedere, nel caso di conversione della procedura
di crisi in procedura di insolvenza, la retrodatazione degli effetti
dalla data di apertura della procedura di crisi;
tt) disciplinare, in caso di mancata realizzazione del
programma, la cessione dei complessi aziendali in funzionamento, consentendo
la prosecuzione delle attività d'impresa, in presenza dei necessari
presupposti economico finanziari, e la liquidazione dei beni del debitore,
facendo ricorso a forme agili e spedite di vendita, purché
trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere
del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza economica,
con l'autorizzazione del giudice delegato;
uu) prevedere che gli effetti della procedura di crisi
o della procedura di insolvenza delle società di persone con
soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative, si estendano
a tali soci, stabilendo limiti temporali per tale estensione nel caso
di morte, recesso o esclusione del socio;
vv) prevedere le ripartizioni dell'attivo realizzato
in favore dei creditori, riconoscendo la possibilità di adottare
criteri prioritari in favore di determinate categorie nel caso di
anticipata corresponsione di acconti;
zz) prevedere forme di chiusura compatibili con la realizzazione
del programma di risanamento o di quello liquidatorio;
aaa) prevedere norme procedurali che assicurino, in
ogni fase, il diritto di difesa delle parti interessate e termini
perentori brevi e compatibili con tale diritto; disciplinare l'impugnazione
delle sentenze e prevedere opportuni mezzi di tutela degli interessati
contro gli altri provvedimenti emessi dal tribunale e dal giudice
delegato, nonché contro gli atti del commissario giudiziale
e del curatore, secondo criteri che privilegino la rapidità
della decisione e la semplicità delle forme;
bbb) disciplinare i criteri di individuazione dei gruppi
di imprese ed il coinvolgimento nella procedura di insolvenza di tutte
le imprese insolventi che ne fanno parte, anche al fine di attuare
una gestione unitaria del programma di risanamento;
ccc) disciplinare la responsabilità dell'impresa
capogruppo, dei suoi amministratori e degli organi di controllo in
ordine sia all'abuso della direzione unitaria, sia a quello della
personalità giuridica delle società facenti parte del
gruppo;
ddd) coordinare la disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto
legislativo 8 luglio 1999,n.270, con quella introdotta in attuazione
della presente legge, rivedendo in particolare i requisiti di ammissione
a detta procedura, stabiliti dall'art. 2 del medesimo decreto, anche
alla luce della nozione comunitaria di grande impresa; coordinare,
altresì, la disciplina introdotta in attuazione della presente
legge con quella che regola la liquidazione coatta amministrativa
con ipotesi diverse generate da insolvenza, nonché con quella
in materia di società, ivi compresa la normativa sui gruppi
di imprese, nonché in materia tributaria e di rapporti di lavoro
, apportando gli adattamenti necessari ad assicurare efficacia alla
riforma;
eee) coordinare le discipline speciali relative alla
crisi delle imprese bancarie ,assicurative ,di intermediazione finanziaria,
di investimento e delle società fiduciarie, con quella introdotta
in attuazione della presente legge;
fff) prevedere una competenza funzionale inderogabile
delle sezioni specializzate da istituire presso i tribunali delle
città sede della corte d'appello nel cui distretto è
situato il tribunale che ha dichiarato l'insolvenza per tutte le controversie
che non rivestono carattere endoconcorsuale e siano state promosse
dalla procedura o nei confronti della stessa;
ggg) prevedere, oltre agli strumenti attuali, mezzi
di informazione, di comunicazione e di notificazione informatici e
telematici per le parti ed i terzi interessati, nonché per
gli enti pubblici.
Art. 3
(Disciplina penale)
1. In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali
il Governo è delegato ad individuare i seguenti delitti dell'imprenditore
dichiarato insolvente, anteriormente o successivamente alla condotta,
puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non
superiore nel massimo a dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità
degli illeciti:
bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in
condotte di ingiustificato depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio,
che causino od aggravino lo stato di insolvenza;
bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella
omessa tenuta, nell'occultamento, distruzione o falsificazione dei
libri e delle scritture contabili che impedisca la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio
ai creditori;
bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente in
condotte di preferenza ingiustificata, con lo scopo di favorire taluno
dei creditori a danno degli altri;
bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte
che, con colpa grave, causino od aggravino lo stato di insolvenza;
bancarotta semplice documentale, consistente in violazioni
degli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili che
impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari, fuori dei casi previsti dalla lettera b).
2. In materia penale la riforma delle procedure concorsuali
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
Prevedere che, nel caso di commissione di più
fatti tra quelli previsti dalle lettere a), b) e c), ovvero dalle
lettere d) ed e) del comma 1 si applichi la pena stabilita per il
fatto più grave, aumentata fino alla metà.
Prevedere, altresì, i seguenti delitti, puniti
con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e
non superiore nel massimo a tre anni:
false informazioni, consistenti nel fatto dell'imprenditore
che espone false informazioni od omette di fornire informazioni rilevanti,
al fine di essere ammesso alla procedura di crisi o al programma di
risanamento, ovvero evitarne la cessazione;
mercato di voto, consistente nella dazione o nella promessa
di denaro o altra utilità, da parte dell'imprenditore, a taluno
dei creditori al fine di condizionarne il voto nelle procedure concorsuali;
estendere la punibilità al creditore che accetta la dazione
o la promessa;
presentazione di domande di ammissione al passivo della
procedura di insolvenza per crediti o con cause di prelazione fraudolentemente
simulati.
Prevedere che alla condanna per i reati previsti dal
comma 1 e dal numero 1 della lettera b) del comma 2 consegua la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone e delle imprese.
Estendere le pene previste dal comma 1 e dalle lettere
a) e b), numeri 1) e 2), e dalla lettera c) del comma 2, nel caso
di commissione dei fatti da essi indicati, all'institore dell'imprenditore
dichiarato insolvente, nonché agli amministratori, direttori
generali, liquidatori, sindaci e revisori di società o enti
dichiarati insolventi.
Prevedere una causa di non punibilità dei reati
previsti dal comma 1 e dalla lettera b) del comma 2 nel caso in cui
la procedura si chiuda con l'integrale pagamento dei creditori.
Armonizzare e coordinare le norme penali introdotte
in attuazione del presente articolo con le altre norme vigenti, in
particolare nella materia societaria, al fine di evitare duplicazioni
di sanzioni e disparità di trattamento, anche mediante l'abrogazione,
la riformulazione o l'accorpamento di norme.
Prevedere la possibilità di inizio delle indagini
preliminari e di adozione di misure cautelari reali, anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza, quando l'istanza diretta
ad ottenere tale dichiarazione sia stata già presentata ed
occorra evitare che le condotte costitutive dei reati previsti dal
comma 1 siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze.
Prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione
dello stato di insolvenza abbia autorità di giudicato nel processo
penale.
Prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare,
a disciplinare il trattamento dei fatti commessi prima dell'entrata
in vigore dei decreti legislativi e la successione nel tempo delle
nuove norme penali a quelle abrogate.
Art.4
1. Nell'emanare le necessarie norme transitorie relative alla disciplina
applicabile alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di attuazione della presente legge,
il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste dalla lett. fff) del comma 1 dell'articolo 2 siano gravate
da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano l'efficiente
avvio.