Scuola Forense: Rivista diretta dall'avv. Gaetano Di Muro - Editoriale 2-3/2000
 

Notizie dall'Europa

Anno IV n. 4 - 2000

 

Questo spazio è dedicato all'Europa
La realtà europea permea sempre più estesamente la nostra vita sociale e professionale. In questo nuovo millennio l'avvocatura italiana sarà totalmente immersa nella dimensione europea. Occorre, quindi, attrezzarsi e, soprattutto, conoscere meglio questa nuova e affascinante realtà..
Qui di seguito il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, che entrerà in vigore il 31 maggio 2002 e sarà obbligatorio e "direttamente applicabile" in ciascuno degli Stati membri, con il Disegno di legge delega deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2000


Il nuovo fallimento

Sommario:
1) Regolamento CE 1346/2000 del 29.5.2000
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 1 Campo d'applicazione - Articolo 2 Definizioni - Articolo 3 Competenza internazionale - Articolo 4 Legge applicabile - Articolo 5 Diritti reali dei terzi - Articolo 6 Compensazione - Articolo 7 Riserva di proprietà - Articolo 8 Contratto relativo a un bene immobile - Articolo 9 Sistemi di pagamento e mercati finanziari - Articolo 10 Contratti di lavoro - Articolo 11Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri - Articolo 12 Brevetti e marchi comunitari - Articolo 13 Atti pregiudizievoli - Articolo 14 Tutela del terzo acquirente - Articolo 15 Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti - CAPITOLO II - Riconoscimento della procedura di insolvenza - Articolo 16 Principio - Articolo 17 Effetti del riconoscimento - Articolo 18 Poteri del curatore - Articolo 19 Prova della nomina del curatore - Articolo 20 Restituzione e imputazione - Articolo 21Pubblicità - Articolo 22 Annotazione in un pubblico registro - Articolo 23 Spese - Articolo 24 Prestazioni a favore del debitore - Articolo 25 - Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni - Articolo 26 - Ordine pubblico - CAPITOLO III - Procedure secondarie di insolvenza - Articolo 27 Apertura - Articolo 28 Legge applicabile - Articolo 29 Diritto di chiedere l'apertura - Articolo 30 Anticipo delle spese - Articolo 31Obbligo di collaborazione e d'informazione - Articolo 32 Esercizio dei diritti dei creditori - Articolo 33 Sospensione della liquidazione - Articolo 34 Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza - Articolo 35 Residuo dell'attivo della procedura secondaria - Articolo 36 Apertura successiva della procedura principale - Articolo 37 Conversione della procedura precedente - Articolo 38 - Provvedimenti conservativi - CAPITOLO IV Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti - Articolo 39 Diritto di insinuazione dei crediti - Articolo 40 Obbligo di informare i creditori - Articolo 41Contenuto dell'insinuazione del credito - Articolo 42 Lingue - CAPITOLO V - Disposizioni transitorie e finali - Articolo 43 Applicazione nel tempo - Articolo 44 Rapporti con le convenzioni .- Articolo 45 Modifica degli allegati - Articolo 46 Relazioni - Articolo 47 Entrata in vigore


2) Disegno di legge delega 27.10.2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
(3) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
(4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica ("forum shopping").
(5) Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione a livello comunitario.
(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale principio.
(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(3), modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima(4).
(8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
(10) Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento di un'autorità giudiziaria. Il termine "giudice" nel presente regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
(12) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunità.
(13) Per "centro degli interessi principali" si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
(14) Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all'interno della Comunità.
(15) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.
(16) Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi.
(17) Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.
(18) In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza.
(19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.
(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie.
(21) Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.
(22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.
(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza.
(24) Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.
(25) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale.
(26) Se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.
(27) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(5). Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento.
(28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.
(29) Per tutelare l'attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l'obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.
(30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento.
(31) Al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle procedure d'insolvenza. Poiché questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri.
(32) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(33) La Danimarca a norma degli articolo 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.
2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) "Procedura di insolvenza", le procedure concorsuali di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A;
b) "Curatore", qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C;
c) "Procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato B;
d) "Giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;
e) "Decisione", in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
f) "Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
g) "Stato membro in cui si trova un bene",
- per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
- per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
- per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
h) "Dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.

Articolo 3
Competenza internazionale
1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:
a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1,
ovvero
b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

Articolo 4
Legge applicabile
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;
d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;
k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 5
Diritti reali dei terzi
1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 6
Compensazione
1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 7
Riserva di proprietà
1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.
2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 8
Contratto relativo a un bene immobile
Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

Articolo 9
Sistemi di pagamento e mercati finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 10
Contratti di lavoro
Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

Articolo 11
Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 12
Brevetti e marchi comunitari
Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13
Atti pregiudizievoli
Non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,
e che
- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 14
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso
- di un bene immobile,
- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro
o
- di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15
Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

CAPITOLO II
Riconoscimento della procedura di insolvenza
Articolo 16
Principio
1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.
Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capitolo III.

Articolo 17
Effetti del riconoscimento
1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 18
Poteri del curatore
1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.
3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite.

Articolo 19
Prova della nomina del curatore
La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 20
Restituzione e imputazione
1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Perché, sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

Articolo 21
Pubblicità
1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.
2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.

Articolo 22
Annotazione in un pubblico registro
1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per l'annotazione.

Articolo 23
Spese
Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Articolo 24
Prestazioni a favore del debitore
1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.
2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 25
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.
La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.
3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

Articolo 26 (6)
Ordine pubblico
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPITOLO III
Procedure secondarie di insolvenza
Articolo 27
Apertura
La procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

Articolo 28
Legge applicabile
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Articolo 29
Diritto di chiedere l'apertura
L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:
a) dal curatore della procedura principale;
b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.

Articolo 30
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 31
Obbligo di collaborazione e d'informazione
1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.
3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.

Articolo 32
Esercizio dei diritti dei creditori
1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

Articolo 33
Sospensione della liquidazione
1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
- a richiesta del curatore della procedura principale,
- d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.

Articolo 34
Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.
La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.
3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun'altra proposta relativa a tale misura.

Articolo 35
Residuo dell'attivo della procedura secondaria
Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.

Articolo 36
Apertura successiva della procedura principale
Qualora una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.

Articolo 37 (7)
Conversione della procedura precedente
Il curatore della procedura principale può chiedere che una procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale.
Il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle procedure dell'allegato B.

Articolo 38
Provvedimenti conservativi
Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPITOLO IV
Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti
Articolo 39
Diritto di insinuazione dei crediti
Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

Articolo 40
Obbligo di informare i creditori
1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.
2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.

Articolo 41
Contenuto dell'insinuazione del credito
Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.

Articolo 42
Lingue
1. L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di credito". Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.

CAPITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 43
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

Articolo 44
Rapporti con le convenzioni
1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:
a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;
c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45
Modifica degli allegati
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione, può modificare gli allegati.

Articolo 46
Relazioni
Non oltre il 1o giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesim.

Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

(1) Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).
(2) Parere espresso il 26 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).
(3) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
(4) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.
(6) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37
(GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).
(7) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37
(GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).

ALLEGATO A
Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

[omissis - trattasi delle varie denominazioni delle procedure dei singoli Stati]
ALLEGATO C
Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)
[omissis - trattasi dei vari nomi dei curatori nei singoli Stati]
---------------------------------

DISEGNO DI LEGGE RECANTE
"DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE IMPRESE IN CRISI"
(Disegno di legge delega deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2000)
Relazione

Art. 1
(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali regolate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , della disciplina degli illeciti penali riguardanti le procedure concorsuali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione delle controversie nelle materie di cui alla lett. fff) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La riforma, nel rispetto della normativa comunitaria e tenuto conto del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, nonché delle convenzioni internazionali, e in conformità con i principi e con i criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le discipline speciali di settore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

Art. 2
(Riforma delle procedure concorsuali)

1. La riforma organica delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, con una procedura unitaria di insolvenza, a fasi successive ed avente caratteristiche di flessibilità, ed una procedura di crisi, anticipatoria di quella di insolvenza;

b) individuare i soggetti sottoposti alle procedure negli imprenditori individuali e collettivi che esercitano un'attività commerciale o agricola, con esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori ;

c) individuare i piccoli imprenditori, non soggetti alle procedure, in base a criteri valevoli anche per le società e gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in via alternativa, al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero dei dipendenti ;

d) prevedere limiti temporali per l'apertura delle procedure a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese, ovvero, in mancanza di iscrizione o nel caso di prosecuzione dell'attività nonostante la cancellazione, dalla effettiva cessazione dell'esercizio dell'impresa, nonchè dalla morte, quanto all'imprenditore individuale;

e) prevedere che la procedura di crisi possa essere avviata, su istanza del solo debitore, in presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali da determinare pericolo di insolvenza;

f) prevedere che, con l'istanza di apertura della procedura di crisi, il debitore debba proporre un piano di risanamento dell'impresa e di estinzione delle obbligazioni, anche mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale dei creditori, di durata non superiore a due anni;

g) prevedere che il pagamento rateale ed in percentuale possa riguardare anche i crediti privilegiati, fatta eccezione per i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile;

h) prevedere che il programma debba comportare, per quanto possibile, la tutela dei livelli occupazionali;

i) disciplinare i requisiti formali e le condizioni di ammissibilità dell'istanza ai fini di assicurare la serietà e la possibilità di verifica del piano, in particolare per quanto attiene alla regolare tenuta della contabilità dell'impresa, nonché alla copertura delle spese di procedura;

l) prevedere che la procedura di crisi sia dichiarata aperta con decreto dal tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale; prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o più commissari giudiziali e di un comitato dei creditori con funzione di tutela degli interessi comuni; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali, nonché i criteri di liquidazione dei relativi compensi;

m) prevedere i casi in cui la procedura possa essere estesa ad altre imprese del medesimo gruppo in stato di crisi, al fine di una gestione unitaria;

n) prevedere che, nel corso della procedura di crisi, la gestione dell'impresa e l'amministrazione del patrimonio resti affidata al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, salva la necessità dell'autorizzazione del commissario o del giudice delegato per il compimento di atti di particolare rilevanza;

o) disciplinare gli effetti dell'apertura della procedura nei confronti dei creditori, prevedendo, in particolare, il divieto di azioni esecutive individuali, l'inefficacia degli atti di acquisto di diritti di prelazione e delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, nonché la sospensione degli interessi legali sui crediti chirografari; disciplinare gli effetti dell'apertura della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, prevedendo, in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da determinati rapporti, con l'autorizzazione degli organi della procedura, quando la loro prosecuzione pregiudichi l'attuazione del piano; prevedere altresì la inapplicabilità degli artt. 2447, 2448, 1° comma , n.4, e 2560 del codice civile;

p) prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali, del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera di consiglio mediante decreti del giudice delegato, reclamo al tribunale e ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;

q) prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento in cui la procedura di crisi non è utilmente proseguibile, possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato d'insolvenza, se questa è stata accertata;

r) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell'impresa e l'amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;

s) prevedere che i termini per la declaratoria di inefficacia e la revocatoria concorsuale degli atti decorrano, nella successiva procedura di insolvenza, dalla data di apertura della procedura di crisi;

t) prevedere che il programma di risanamento proposto dal debitore debba formare oggetto di una relazione del commissario giudiziale ed essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di somma; prevedere eventualmente che l'approvazione possa avere luogo anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione; prevedere l'eventuale ripartizione dei crediti, ai fini della votazione, in classi omogenee per interessi economici, anche in riferimento ai contenuti del piano, disciplinando i rapporti tra esiti della votazione delle singole classi ed esito complessivo delle votazioni; prevedere ,altresì, nel caso in cui il piano di risanamento contempli il pagamento differito, rateale o in percentuale di crediti di natura fiscale o previdenziale, che gli enti creditori possano prestare il proprio assenso quando la soluzione offerta appaia conveniente ai fini del miglior soddisfacimento del credito rispetto ai prevedibili esiti di una procedura di insolvenza; prevedere adeguati controlli sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società quotata;

u) prevedere , nel caso di raggiungimento delle maggioranze , l'apertura del giudizio di omologazione del piano di risanamento, che si conclude con un giudizio del tribunale che decide con sentenza in camera di consiglio; prevedere che , nel caso di rigetto dell'istanza di apertura di crisi, di mancata approvazione od omologazione del piano di risanamento , il tribunale o il giudice delegato promuovano, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato di insolvenza;

v) prevedere, in caso di omologazione del piano, che la sua esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore, accettata dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e che , alla data di scadenza, il tribunale ne verifichi l'avvenuta realizzazione ; prevedere che , in qualsiasi momento, il tribunale possa disporre la cessazione della procedura , ove questa risulti non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito i pagamenti alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì la revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni od omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura, o compiuto atti di frode in danno dei creditori ; in tali casi e in quello di mancata realizzazione alla scadenza, prevedere che si proceda ai sensi dell'ultima parte del punto 19;

z) prevedere, nel caso in cui venga promossa la dichiarazione dello stato di insolvenza, la salvezza di tutti gli atti legittimamente compiuti e che i crediti sorti per la gestione dell'impresa e l'amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di crisi, sono prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;

aa) prevedere, fuori dai casi di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza e indipendentemente dall'apertura di una procedura di crisi, ove l'imprenditore versi in stato di insolvenza, l'apertura di un'autonoma procedura di insolvenza destinata alla conservazione totale o parziale delle attività produttive, ove possibile, e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento dell'impresa, sia mediante la liquidazione del patrimonio del debitore;

bb) prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato a seguito di istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero o di ufficio, con sentenza emessa in camera di consiglio dal tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale , il quale adotta i provvedimenti consequenziali;

cc) prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o tre curatori, di un comitato di creditori con funzioni di tutela degli interessi comuni e la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per procedersi all'accertamento dei crediti; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità dei curatori, stabilendo i criteri di liquidazione dei relativi compensi.

dd) prevedere l'articolazione della procedura in due fasi: la prima di osservazione della durata massima di novanta giorni, volta all'accertamento della reale consistenza dell'impresa e del patrimonio del debitore ed alla scelta della concreta soluzione da adottare; la seconda di attuazione di un programma di risanamento totale o parziale dell'impresa ovvero, in via alternativa, di liquidazione ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori; prevedere che, nel caso di consecuzione della procedura di crisi in procedura di insolvenza, la fase di osservazione sia facoltativa;

ee) prevedere che il tribunale possa disporre con la sentenza dichiarativa di insolvenza o con successivo decreto , anche prima dello spirare del termine della fase di osservazione, l'immediata liquidazione, quando risulti evidente l'inesistenza di prospettive di risanamento, anche solo parziale, dell'impresa ; prevedere altresì che si possa fare luogo all'accertamento del passivo solo se vi è attivo da liquidare e che il tribunale possa disporre l'immediata chiusura della procedura d'insolvenza, allorché l'attivo da liquidare sia insufficiente a consentire , detratte le spese della procedura, anche una modesta ripartizione ai creditori;

ff) prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo possano presentare prima della scadenza del termine di cui alla lett. gg) un programma di risanamento nel quale siano indicati gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale dell'impresa, anche mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento anche in percentuale dei crediti, o con altre modalità concordate , consentendo, altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro interessato per la negoziazione del programma e disciplinando, inoltre, le procedure di consultazione sindacale sui suoi contenuti;

gg) prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante forme facilitate di acquisizione dei dati, presentino, in ogni caso, al tribunale, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione sulle cause dell'insolvenza e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della procedura, nonché sulla realizzabilità del programma o dei programmi di risanamento presentati dal debitore o da altri interessati ed, in mancanza, formulino un loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano essere assunte per farsi luogo alle due alternative sopra indicate del risanamento o della liquidazione;

hh) prevedere che il programma di risanamento del debitore debba essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione;

ii) prevedere, in caso di approvazione della procedura, che il giudice delegato disponga l'apertura del giudizio di omologazione ed il tribunale all'esito di un giudizio di legittimità e di merito pronunci sentenza di omologazione o di rigetto avverso la quale è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione;

ll) prevedere, in caso di omologazione, che l'esecuzione del programma si compia entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione dalla sentenza;

mm) prevedere, in caso di mancata approvazione del programma da parte dei creditori o di rigetto della domanda di omologazione, che il tribunale disponga senza ritardo la liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in favore dei creditori;

nn) disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i creditori, evitando incapacità che non siano strettamente utili per la procedura e sancendo, tra l'altro, lo spossessamento del patrimonio, l'osservanza delle formalità di legge sull'opponibilità degli atti ai terzi, l'inefficacia degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell'impresa successivi alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, la compensazione tra debiti e crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente alla prima fase concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali, la sospensione o la limitazione degli interessi per determinate categorie di creditori;

oo) disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevedendo:

l'inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti scaduti nel giorno della dichiarazione d'insolvenza o posteriormente, in conformità di quanto attualmente disposto;

la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile;

quella concorsuale relativamente ai negozi posti in essere al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri, ai negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi in cui le prestazioni del debitore sono sproporzionate rispetto a quello che è stato a lui dato o promesso;

la riduzione dei termini del periodo sospetto alla metà di quelli attualmente stabiliti dall'art. 67 l.f., fermo restando quanto in detto articolo stabilito a proposito della conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;

pp) prevedere una facoltà generale di scioglimento della procedura da tutti i contratti in corso non eseguiti o non interamente eseguiti e sospensione degli stessi sino al concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo il diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice delegato la fissazione di un termine;

qq) prevedere che l'accertamento del passivo si svolga davanti al giudice delegato e che i suoi provvedimenti possano formare oggetto di successivo reclamo al tribunale e ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., con effetti endoconcorsuali;

rr) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell'impresa e per l'amministrazione del patrimonio siano prededucibili e vadano pagati prima di ogni altro credito, salvo quelli pignoratizi ed ipotecari;

ss) prevedere, nel caso di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza, la retrodatazione degli effetti dalla data di apertura della procedura di crisi;

tt) disciplinare, in caso di mancata realizzazione del programma, la cessione dei complessi aziendali in funzionamento, consentendo la prosecuzione delle attività d'impresa, in presenza dei necessari presupposti economico finanziari, e la liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso a forme agili e spedite di vendita, purché trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza economica, con l'autorizzazione del giudice delegato;

uu) prevedere che gli effetti della procedura di crisi o della procedura di insolvenza delle società di persone con soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative, si estendano a tali soci, stabilendo limiti temporali per tale estensione nel caso di morte, recesso o esclusione del socio;

vv) prevedere le ripartizioni dell'attivo realizzato in favore dei creditori, riconoscendo la possibilità di adottare criteri prioritari in favore di determinate categorie nel caso di anticipata corresponsione di acconti;

zz) prevedere forme di chiusura compatibili con la realizzazione del programma di risanamento o di quello liquidatorio;

aaa) prevedere norme procedurali che assicurino, in ogni fase, il diritto di difesa delle parti interessate e termini perentori brevi e compatibili con tale diritto; disciplinare l'impugnazione delle sentenze e prevedere opportuni mezzi di tutela degli interessati contro gli altri provvedimenti emessi dal tribunale e dal giudice delegato, nonché contro gli atti del commissario giudiziale e del curatore, secondo criteri che privilegino la rapidità della decisione e la semplicità delle forme;

bbb) disciplinare i criteri di individuazione dei gruppi di imprese ed il coinvolgimento nella procedura di insolvenza di tutte le imprese insolventi che ne fanno parte, anche al fine di attuare una gestione unitaria del programma di risanamento;

ccc) disciplinare la responsabilità dell'impresa capogruppo, dei suoi amministratori e degli organi di controllo in ordine sia all'abuso della direzione unitaria, sia a quello della personalità giuridica delle società facenti parte del gruppo;

ddd) coordinare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999,n.270, con quella introdotta in attuazione della presente legge, rivedendo in particolare i requisiti di ammissione a detta procedura, stabiliti dall'art. 2 del medesimo decreto, anche alla luce della nozione comunitaria di grande impresa; coordinare, altresì, la disciplina introdotta in attuazione della presente legge con quella che regola la liquidazione coatta amministrativa con ipotesi diverse generate da insolvenza, nonché con quella in materia di società, ivi compresa la normativa sui gruppi di imprese, nonché in materia tributaria e di rapporti di lavoro , apportando gli adattamenti necessari ad assicurare efficacia alla riforma;

eee) coordinare le discipline speciali relative alla crisi delle imprese bancarie ,assicurative ,di intermediazione finanziaria, di investimento e delle società fiduciarie, con quella introdotta in attuazione della presente legge;

fff) prevedere una competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate da istituire presso i tribunali delle città sede della corte d'appello nel cui distretto è situato il tribunale che ha dichiarato l'insolvenza per tutte le controversie che non rivestono carattere endoconcorsuale e siano state promosse dalla procedura o nei confronti della stessa;

ggg) prevedere, oltre agli strumenti attuali, mezzi di informazione, di comunicazione e di notificazione informatici e telematici per le parti ed i terzi interessati, nonché per gli enti pubblici.

Art. 3
(Disciplina penale)

1. In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali il Governo è delegato ad individuare i seguenti delitti dell'imprenditore dichiarato insolvente, anteriormente o successivamente alla condotta, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte di ingiustificato depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio, che causino od aggravino lo stato di insolvenza;

bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella omessa tenuta, nell'occultamento, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili che impedisca la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori;

bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente in condotte di preferenza ingiustificata, con lo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri;

bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte che, con colpa grave, causino od aggravino lo stato di insolvenza;

bancarotta semplice documentale, consistente in violazioni degli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, fuori dei casi previsti dalla lettera b).

2. In materia penale la riforma delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

Prevedere che, nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dalle lettere a), b) e c), ovvero dalle lettere d) ed e) del comma 1 si applichi la pena stabilita per il fatto più grave, aumentata fino alla metà.

Prevedere, altresì, i seguenti delitti, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni:

false informazioni, consistenti nel fatto dell'imprenditore che espone false informazioni od omette di fornire informazioni rilevanti, al fine di essere ammesso alla procedura di crisi o al programma di risanamento, ovvero evitarne la cessazione;

mercato di voto, consistente nella dazione o nella promessa di denaro o altra utilità, da parte dell'imprenditore, a taluno dei creditori al fine di condizionarne il voto nelle procedure concorsuali; estendere la punibilità al creditore che accetta la dazione o la promessa;

presentazione di domande di ammissione al passivo della procedura di insolvenza per crediti o con cause di prelazione fraudolentemente simulati.

Prevedere che alla condanna per i reati previsti dal comma 1 e dal numero 1 della lettera b) del comma 2 consegua la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese.

Estendere le pene previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b), numeri 1) e 2), e dalla lettera c) del comma 2, nel caso di commissione dei fatti da essi indicati, all'institore dell'imprenditore dichiarato insolvente, nonché agli amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci e revisori di società o enti dichiarati insolventi.

Prevedere una causa di non punibilità dei reati previsti dal comma 1 e dalla lettera b) del comma 2 nel caso in cui la procedura si chiuda con l'integrale pagamento dei creditori.

Armonizzare e coordinare le norme penali introdotte in attuazione del presente articolo con le altre norme vigenti, in particolare nella materia societaria, al fine di evitare duplicazioni di sanzioni e disparità di trattamento, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento di norme.

Prevedere la possibilità di inizio delle indagini preliminari e di adozione di misure cautelari reali, anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, quando l'istanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia stata già presentata ed occorra evitare che le condotte costitutive dei reati previsti dal comma 1 siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze.

Prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione dello stato di insolvenza abbia autorità di giudicato nel processo penale.

Prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare, a disciplinare il trattamento dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi e la successione nel tempo delle nuove norme penali a quelle abrogate.

Art.4
1. Nell'emanare le necessarie norme transitorie relative alla disciplina applicabile alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della presente legge, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste dalla lett. fff) del comma 1 dell'articolo 2 siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano l'efficiente avvio.