NOTIZIE DALL'EUROPA:Avvocati europei: percorsi giuridici e rilievi critici alla legge n.526/99 art.19, in attuazione della direttiva 98/5/CE

SCUOLA FORENSE 1/2000

NOTIZIE DALL’EUROPA

Questo spazio è dedicato all’Europa

La realtà europea permea sempre più estesamente la nostra vita sociale e professionale. In questo nuovo millennio l’avvocatura italiana sarà totalmente immersa nella dimensione europea. Occorre, quindi, attrezzarsi e, soprattutto, conoscere meglio questa nuova e affascinante realtà..Qui di seguito la dott.ssa M. Antonella Pasculli sottopone ad analisi critica l’art. 19 della legge 526/99


 M. Antonella Pasculli

 Avvocati europei: percorsi giuridici e rilievi critici alla legge n.526/99 art.19, in attuazione della direttiva 98/5/CE

 Non è facile argomentare in tema di liberalizzazione delle professioni nel mercato europeo per la molteplicità dei risvolti tecnico-giuridici e politico­-economici connessi e per l'articolato prospettico della figura di libero professionista che si vuole delineare (1).

Non è facile individuare cosa e come cambiano le possibilità dell'avvocato nei tentati e riusciti momenti di integrazione comunitaria.

Il tracciato normativo indicato al titolo III del trattato CE (artt.48-66 ora artt. 39-55 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dall'art. G, par.10 ss. TUE) mantiene nel complesso toni generali e programmatici, per cui la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità è garantita dall'abolizione del divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità fra i lavoratori degli stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione ed altre condizioni di lavoro (comma 2" art. 39 ex art. 48 ).

I liberi professionisti hanno, pertanto, diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali, di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti che disciplinano l’occupazione dei lavoratoti nazionali (comma 30 art. 39 ex art. 48).

Diritto di stabilirsi e libertà di circolare (capo II, titolo III trattato CE ) sono i dati prodromici del percorso rivolto all'europeizzazione dei liberi professionisti, in specie degli avvocati.  La disciplina della libera prestazione dei servizi, con precipuo riferimento alla professione legale, è stata recepita nella direttiva 77/249 Cee (2), attuata in Italia con la legge.31/82 (3), dove era previsto che l'avvocato facesse uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con l'indicazione dell'organizzazione professionale cui apparteneva o degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali era ammesso a patrocinare (art.3 legge 31/82).

Per le attività di rappresentanza e di difesa, inoltre, l'avvocato doveva rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante, con gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza ed il limite del dover agire di concerto con un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizione adìta.

Le condizioni di esercizio dei diritto di stabilimento ( art.43, ex art.52) prevedono come incipit fondamentale la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento dei cittadino sancite da ciascuno Stato.  Indicazioni più specifiche in merito sono state introdotte dalla direttiva 89/48 Cee (4), recepita in Italia dal Dlgs n.115/92 (5), dove la sostanziale differenziazione fra i sistemi formativi sottesi all'esercizio di libere professioni viene ad essere superata da un tirocinio di adattamento (art. 1, lett. f direttiva 89/48) o da una prova attitudinale (art.1, lett..g direttiva 89/48), stante l'istituzione di una procedura di equiparazione dei titoli di studio e di abilitazione tra professionisti "girovaghi", diretti ad altre destinazioni, nel rispetto di quelle intese rivolte al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (art.47 comma 1 0 ex 57 comma 1 0).

Con la direttiva 98/5/CE (6), composta da un "lungo preambolo" (7) e da 18 articoli, indicati all'art.1 lo scopo della direttiva (facilitare l'esercizio permanente della professione dí avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisito la qualifica professionale, 1° comma), fissati i campi di applicazione (art.1 comma 30) e stabilite le definizioni convenzionali europee dell'avvocato (art.1, comma 20, lett..a), dello Stato membro d’origine (comma 20, lett.b), dello Stato membro ospitante (comma 20, lett. c), del titolo professionale di origine (comma 20, lett.d), dello studio collettivo (comma 2", lett.e), dei titolo professionale corrispondente o professione corrispondente (comma 20, lett.f), l'avvocato ha diritto di esercitare stabilmente, in tutti gli altri Stati membri, con il proprio titolo professionale di origine (art.2) le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante, nel rispetto delle norme dì procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali (art.5, comma 10).  A tal fine egli dovrà iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante (art.3, comma 1°); la determinazione delle autorità competenti a ricevere validamente l'iscrizione è determinata dalle norme interne di ciascun Stato membro.

Prima di essere europeo, l'avvocato sarà "assimilato" (8).  Ai sensi dell'art. 10 della presente direttiva, infatti, è tale l'avvocato che, acquisito il titolo professionale in uno Stato membro, si stabilisca in un altro Stato membro e ivi eserciti con il titolo rilasciato da quest'ultimo Stato.

L'assimilazione avviene con modalità differenziate.  Data per nota la procedura di riconoscimento del tìtolo ex art. 4, paragrafo 1, lett. b) direttiva n.89/48 Cee, l'avvocato, per sottrarsi al sistema di cui sopra, deve comprovare l'esercizio almeno triennale di una attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante (escluse ovviamente le interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana) e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario (9), fornendo all’autorità competente dello Stato membro ospitante ogni informazione e documento utile con riferimento al numero e alla natura delle pratiche trattate e, se richiesti, chiarimenti e precisazioni supplementari ex art. 10 comma l.

Se, invece, l'avvocato, che esercita con il proprio titolo professionale di origine, dimostra una attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, dovrà comprovare alle competenti autorità dello Stato membro ospitante di aver raggiunto aliunde le conoscenze professionali corrispondenti ad un esercizio effettivo e regolare almeno triennale, partecipando a corsi e seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale ex art. 10, comma 3.

Altro aspetto particolarmente rilevante della direttiva è dato dall'esercizio in forma comune della professione ex art.11, allo scopo di evitare discriminazioni ai danni degli avvocati di altri paesi, sia che esercitino la professione nello Stato membro ospitante col titolo professionale d'origine, sia nel caso abbiano ottenuto l'assimilazione agli avvocati "ospitanti".  Quando le regole che disciplinano l'attività degli studi collettivi negli Stati d'origine siano incompatibili con le disposizioni dello Stato membro ospitante, prevalgono quest'ultime nella misura in cui siano giustificate dall’interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi (art.11 comma 1).  Gli avvocati, che siano nel proprio paese d'origine parte di uno studio collettivo, possono esercitare la loro attività nel paese ospitante nell'ambito di una succursale di tale studio (10).

L'art. 19 della legge 526/99 (11), strutturata tecnicamente come "delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi (sentito il parere dei Consiglio nazionale forense)" (12), attua la direttiva 98/5 CE, indicando i seguenti criteri operativi: garanzia dell'informazione al pubblico sulla qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia con il proprio titolo d'origine, nonché sulla forma giuridica dello studio collettivo nello Stato d'origine e sui nominativi dei membri che operano in Italia (lett. a); accesso alle magistrature superiori (lett. b); intese tra gli avvocati italiani ed avvocati comunitari circa la rappresentanza e la difesa in giudizio (lett. c); obbligo di sottoscrizione di un'assicurazione per la responsabilità professionale e/o di iscrizione ad un fondo di garanzia professionale (lett.d); esercizio in comune dell'attività dì rappresentanza e di difesa in giudizio (lett.e).

Quest'ultimo punto relativo alla costituzione delle cosiddette "società professionale fra avvocati" si disarticola in tre sub indicazioni tematiche: specificità della tipologia della società tra professionisti, con obbligo di iscrizione nell'albo professionale e sua soggezione a tutti i controlli previsti per l'esercizio della professione in forma individuale (n. 1); esclusione di soci che non siano avvocati a pieno titolo dalla società ed inammissibilità dei soci scelti al di fuori della società (n. 2); mantenimento degli studi associati.  Viene rimarcato il divieto di partecipazione alla socìetà da parte dei non avvocati (13).

Si prevede, per la prima volta, nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare la professione nell'ambito di una succursale di uno studio associato dello Stato membro d'origine, nello Stato membro ospitante, la possibilità, per gli avvocati di uno stesso studio associato o di uno stesso Stato d'origine, di accedere nelle stesse forme associative previste per gli avvocati dello stesso Stato membro ospitante, ed, inoltre, la possibilità di associarsi tra avvocati di diversi Stati nelle attuali forme di studi finora realizzate in Italia.

Si delinea, dunque, accanto allo studio associato tradizionale, la società professionale o società fra professionisti come "tipologia che non c'è" (14).  Il nostro ordinamento aveva aborrito per ragioni formalmente ideologiche e sostanzialmente giuridiche (art. 2232 C.C.) la costituzione di società fra professionisti.  Ex art. 2 legge 1815/39 promana il divieto di costituire o esercitare, sotto qualsiasi forma diversa, (società, istituto, ufficio, agenzia o ente per l'assistenza o la consulenza) attività tecnica, legale, commerciale, contabile, amministrativa o tributaria.  Divieto legato ad una radicata concezione personalistica delle attività professionale intellettuali, sottoposta a parametri di controllo, quale l'iscrizione all'albo, tali da conferirle il requisito di professioni protette.

Lo “studio legale” identifica  il gruppo nato dal sodalizio di più persone per l'esercizio della professione, il titolo professionale posseduto e il carattere personale dell'attività svolta.  Tale tipologia viene ad essere superata o meglio affiancata da altre modalità associative solo con l'abrogazione di tale divieto ai sensi dell'art. 24, comma 1 legge n. 266/97(15).  Al comma successivo si dispone il rinvio ad una successiva regolamentazione circa le modalità di costituzione e di esercizio delle nuove società professionali.

Bocciato dal Senato il ricorso allo strumento del regolamento, poichè ritenuto inadeguato a tale materia, il Governo ha presentato un disegno di legge delega (Delega al Govemo per il riordino delle professioni Intellettuali del 9 luglio 1998 n.5092/C) ancora all'esame dei Parlamento.

E' ancora ampiamente dibattuta, in sede dottrinale prima che legislativa, la tipologia di tale società sia dal punto di vista denominativo che dal punto di vista morfologico, nell'ossessivo dilemma imprenditori o liberi professionisti.

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(1) In merito al tema trattato si veda di recente, a cura di G.VICICONTE, L'avvocato e l'Europa, Giuffré Editore, 1999.

(2) 22 marzo 1977 Intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in GUCE L 78, 26 marzo 1977, pag. 17 ss..

(3) 9 febbraio 1982 Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in G.U. 12 febbraio 1982, n.42.

(4) 21 dicembre 1988 Relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni in GUCE L 19, 24 gennaio 1989, p. 16 ss..

(5) 27 gennaio 1992 Attuazione della direttiva (CEE) n. 48189, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni in G.U. 18 febbraio 1992, n.40,

(6) 16 febbraio 1998 Volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, in Guce L 77, 14 marzo 1998, p.36 ss..

(7) Particolarmente attenta ed approfondita l'analisi di J.SALVEMINI, La direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati, in Riv.Ital. Dir.  Pubbl.  Comunitario, 1999, n. 3-4, p. 809, in specie nota 2 p.812 sv. e nota 18, p.819 ss..

(8) L'espressione è di Viciconte, L'avvocato e l'Europa, cit. p. 199.

(9) Sulle procedure di assimilazione sempre Viciconte, óp. cit. p. 200 ss..

(10) Cfr.  E. PRINCIPI, Con la direttiva del '98 cadono le ultime barriere alla libera circolazione degli avvocati europei (entro un anno le società professionali senza soci di capitale, in D & G, Diritto e Giustizia, 2000, n.2, p.74 ss..

(11) 21 dicembre 1999, in G.U. 18 gennaio 2000, n. 13.

(12) La citazione. con un interessante commento in merito, è di M.BARBUTO, Società tra avvocati: no ai soci di solo capitale, in Giuda al diritto n.4, 5 febbraio 2000, p.57 ss..

(13) Sulla diversa qualificazione giuridica di professionisti ed imprenditori in ambito comunitario

si veda F.GALGANO, Le professioni intellettuali e il concetto unitario d’impresa, in Contratto e impresa Europa, 1997, p. 3 ss..

(14) Barbuto, op. loc. cit., p.58,

(1 5) 7 agosto 1997, Interventi urgenti per l’economia, in G.U. 11 agosto 1997, n. 186.