SCUOLA FORENSE 1/2000
NOTIZIE
DALL’EUROPA
La realtà europea permea sempre più estesamente la nostra vita sociale e professionale. In questo nuovo millennio l’avvocatura italiana sarà totalmente immersa nella dimensione europea. Occorre, quindi, attrezzarsi e, soprattutto, conoscere meglio questa nuova e affascinante realtà..Qui di seguito la dott.ssa M. Antonella Pasculli sottopone ad analisi critica l’art. 19 della legge 526/99
M.
Antonella Pasculli
Avvocati
europei: percorsi giuridici e rilievi critici alla legge n.526/99 art.19, in
attuazione della direttiva 98/5/CE
Non
è facile argomentare in tema di liberalizzazione delle professioni nel mercato
europeo per la molteplicità dei risvolti tecnico-giuridici e politico-economici
connessi e per l'articolato prospettico della figura di libero professionista
che si vuole delineare (1).
Non
è facile individuare cosa e come cambiano le possibilità dell'avvocato nei
tentati e riusciti momenti di integrazione comunitaria.
Il
tracciato normativo indicato al titolo III del trattato CE (artt.48-66 ora artt.
39-55 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità
Europea, come modificato dall'art. G, par.10 ss. TUE)
mantiene nel complesso toni generali e programmatici, per cui la libera
circolazione dei lavoratori all'interno della comunità è garantita
dall'abolizione del divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità fra i
lavoratori degli stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione ed
altre condizioni di lavoro (comma 2" art. 39 ex art. 48 ).
I
liberi professionisti hanno, pertanto, diritto di rispondere a offerte di lavoro
effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori
nazionali, di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti
che disciplinano l’occupazione dei lavoratoti nazionali (comma 30 art. 39 ex
art. 48).
Diritto di stabilirsi e libertà di circolare (capo II, titolo III
trattato CE ) sono i dati prodromici del percorso rivolto all'europeizzazione
dei liberi professionisti, in specie degli avvocati. La disciplina della libera prestazione dei servizi, con
precipuo riferimento alla professione legale, è stata recepita nella direttiva
77/249 Cee (2), attuata in Italia con la legge.31/82 (3), dove era previsto che
l'avvocato facesse uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o
in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con l'indicazione
dell'organizzazione professionale cui apparteneva o degli organi giurisdizionali
dinanzi ai quali era ammesso a patrocinare (art.3 legge 31/82).
Per
le attività di rappresentanza e di difesa, inoltre, l'avvocato doveva
rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante, con gli
obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza ed il limite del
dover agire di concerto con un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla
giurisdizione adìta.
Le
condizioni di esercizio dei diritto di stabilimento ( art.43, ex art.52)
prevedono come incipit fondamentale la graduale soppressione delle restrizioni
relative alla libertà di stabilimento dei cittadino sancite da ciascuno Stato.
Indicazioni più specifiche in merito sono state introdotte dalla
direttiva 89/48 Cee (4), recepita in Italia dal Dlgs n.115/92 (5), dove la
sostanziale differenziazione fra i sistemi formativi sottesi all'esercizio di
libere professioni viene ad essere superata da un tirocinio di adattamento (art.
1, lett. f direttiva 89/48) o da una prova attitudinale (art.1, lett..g
direttiva 89/48), stante l'istituzione di una procedura di equiparazione dei
titoli di studio e di abilitazione tra professionisti "girovaghi",
diretti ad altre destinazioni, nel rispetto di quelle intese rivolte al
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (art.47 comma
1 0 ex 57 comma 1 0).
Con
la direttiva 98/5/CE (6), composta da un "lungo preambolo" (7) e da 18
articoli, indicati all'art.1 lo scopo della direttiva (facilitare l'esercizio
permanente della professione dí avvocato, come libero professionista o come
lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata
acquisito la qualifica professionale, 1° comma), fissati i campi di
applicazione (art.1 comma 30) e stabilite le definizioni convenzionali europee
dell'avvocato (art.1, comma 20, lett..a), dello Stato membro d’origine (comma
20, lett.b), dello Stato membro ospitante (comma 20, lett. c), del titolo
professionale di origine (comma 20, lett.d), dello studio collettivo (comma
2", lett.e), dei titolo professionale corrispondente o professione
corrispondente (comma 20, lett.f), l'avvocato ha diritto di esercitare
stabilmente, in tutti gli altri Stati membri, con il proprio titolo
professionale di origine (art.2) le stesse attività professionali dell'avvocato
che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro
ospitante e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del
proprio Stato membro d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto
internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante, nel rispetto delle
norme dì procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali (art.5,
comma 10). A tal fine egli dovrà
iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante (art.3,
comma 1°); la determinazione delle autorità competenti a ricevere validamente
l'iscrizione è determinata dalle norme interne di ciascun Stato membro.
Prima
di essere europeo, l'avvocato sarà "assimilato" (8).
Ai sensi dell'art. 10 della presente direttiva, infatti, è tale
l'avvocato che, acquisito il titolo professionale in uno Stato membro, si
stabilisca in un altro Stato membro e ivi eserciti con il titolo rilasciato da
quest'ultimo Stato.
L'assimilazione
avviene con modalità differenziate. Data
per nota la procedura di riconoscimento del tìtolo ex art. 4, paragrafo 1,
lett. b) direttiva n.89/48 Cee, l'avvocato, per sottrarsi al sistema di cui
sopra, deve comprovare l'esercizio almeno triennale di una attività effettiva e
regolare nello Stato membro ospitante (escluse ovviamente le interruzioni che
non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana) e riguardante il
diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario (9), fornendo
all’autorità competente dello Stato membro ospitante ogni informazione e
documento utile con riferimento al numero e alla natura delle pratiche trattate
e, se richiesti, chiarimenti e precisazioni supplementari ex art. 10 comma l.
Se,
invece, l'avvocato, che esercita con il proprio titolo professionale di origine,
dimostra una attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni
nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di
tale Stato membro, dovrà comprovare alle competenti autorità dello Stato
membro ospitante di aver raggiunto aliunde le conoscenze professionali
corrispondenti ad un esercizio effettivo e regolare almeno triennale,
partecipando a corsi e seminari che vertono sul diritto dello Stato membro
ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia
professionale ex art. 10, comma 3.
Altro
aspetto particolarmente rilevante della direttiva è dato dall'esercizio in
forma comune della professione ex art.11, allo scopo di evitare discriminazioni
ai danni degli avvocati di altri paesi, sia che esercitino la professione nello
Stato membro ospitante col titolo professionale d'origine, sia nel caso abbiano
ottenuto l'assimilazione agli avvocati "ospitanti".
Quando le regole che disciplinano l'attività degli studi collettivi
negli Stati d'origine siano incompatibili con le disposizioni dello Stato membro
ospitante, prevalgono quest'ultime nella misura in cui siano giustificate
dall’interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi (art.11 comma 1).
Gli avvocati, che siano nel proprio paese d'origine parte di uno studio
collettivo, possono esercitare la loro attività nel paese ospitante nell'ambito
di una succursale di tale studio (10).
L'art.
19 della legge 526/99 (11), strutturata tecnicamente come "delega al
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi (sentito il parere dei
Consiglio nazionale forense)" (12), attua la direttiva 98/5 CE, indicando i
seguenti criteri operativi: garanzia dell'informazione al pubblico sulla
qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in
Italia con il proprio titolo d'origine, nonché sulla forma giuridica dello
studio collettivo nello Stato d'origine e sui nominativi dei membri che operano
in Italia (lett. a); accesso alle magistrature superiori (lett. b); intese tra
gli avvocati italiani ed avvocati comunitari circa la rappresentanza e la difesa
in giudizio (lett. c); obbligo di sottoscrizione di un'assicurazione per la
responsabilità professionale e/o di iscrizione ad un fondo di garanzia
professionale (lett.d); esercizio in comune dell'attività dì rappresentanza e
di difesa in giudizio (lett.e).
Quest'ultimo
punto relativo alla costituzione delle cosiddette "società professionale
fra avvocati" si disarticola in tre sub indicazioni tematiche: specificità
della tipologia della società tra professionisti, con obbligo di iscrizione
nell'albo professionale e sua soggezione a tutti i controlli previsti per
l'esercizio della professione in forma individuale (n. 1); esclusione di soci
che non siano avvocati a pieno titolo dalla società ed inammissibilità dei
soci scelti al di fuori della società (n. 2); mantenimento degli studi
associati. Viene rimarcato il
divieto di partecipazione alla socìetà da parte dei non avvocati (13).
Si
prevede, per la prima volta, nel nostro ordinamento la possibilità di
esercitare la professione nell'ambito di una succursale di uno studio associato
dello Stato membro d'origine, nello Stato membro ospitante, la possibilità, per
gli avvocati di uno stesso studio associato o di uno stesso Stato d'origine, di
accedere nelle stesse forme associative previste per gli avvocati dello stesso
Stato membro ospitante, ed, inoltre, la possibilità di associarsi tra avvocati
di diversi Stati nelle attuali forme di studi finora realizzate in Italia.
Si
delinea, dunque, accanto allo studio associato tradizionale, la società
professionale o società fra professionisti come "tipologia che non c'è"
(14). Il nostro ordinamento aveva
aborrito per ragioni formalmente ideologiche e sostanzialmente giuridiche (art.
2232 C.C.) la costituzione di società fra professionisti.
Ex art. 2 legge 1815/39 promana il divieto di costituire o esercitare,
sotto qualsiasi forma diversa, (società, istituto, ufficio, agenzia o ente per
l'assistenza o la consulenza) attività tecnica, legale, commerciale, contabile,
amministrativa o tributaria. Divieto
legato ad una radicata concezione personalistica delle attività professionale
intellettuali, sottoposta a parametri di controllo, quale l'iscrizione all'albo,
tali da conferirle il requisito di professioni protette.
Lo
“studio legale” identifica il
gruppo nato dal sodalizio di più persone per l'esercizio della professione, il
titolo professionale posseduto e il carattere personale dell'attività svolta.
Tale tipologia viene ad essere superata o meglio affiancata da altre
modalità associative solo con l'abrogazione di tale divieto ai sensi dell'art.
24, comma 1 legge n. 266/97(15). Al
comma successivo si dispone il rinvio ad una successiva regolamentazione circa
le modalità di costituzione e di esercizio delle nuove società professionali.
Bocciato
dal Senato il ricorso allo strumento del regolamento, poichè ritenuto
inadeguato a tale materia, il Governo ha presentato un disegno di legge delega
(Delega al Govemo per il riordino delle professioni Intellettuali del 9 luglio
1998 n.5092/C) ancora all'esame dei Parlamento.
E'
ancora ampiamente dibattuta, in sede dottrinale prima che legislativa, la
tipologia di tale società sia dal punto di vista denominativo che dal punto di
vista morfologico, nell'ossessivo dilemma imprenditori o liberi professionisti.
________________________________
(1) In merito al tema trattato si veda di recente, a cura di G.VICICONTE,
L'avvocato e l'Europa, Giuffré Editore, 1999.
(2) 22 marzo 1977 Intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati, in GUCE L 78, 26 marzo 1977,
pag. 17 ss..
(3) 9 febbraio 1982 Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in G.U. 12 febbraio 1982,
n.42.
(4) 21 dicembre 1988 Relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni in GUCE L 19, 24 gennaio 1989, p. 16 ss..
(5) 27 gennaio 1992 Attuazione della direttiva (CEE) n. 48189, relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni in G.U. 18
febbraio 1992, n.40,
(6) 16 febbraio 1998 Volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata
acquistata la qualifica, in Guce L 77, 14 marzo 1998, p.36 ss..
(7) Particolarmente attenta ed approfondita l'analisi di J.SALVEMINI, La
direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati, in Riv.Ital. Dir.
Pubbl. Comunitario, 1999, n.
3-4, p. 809, in specie nota 2 p.812 sv. e nota 18, p.819 ss..
(8) L'espressione è di Viciconte, L'avvocato e l'Europa, cit. p. 199.
(9) Sulle procedure di assimilazione sempre Viciconte, óp. cit. p. 200 ss..
(10) Cfr. E. PRINCIPI, Con la
direttiva del '98 cadono le ultime barriere alla libera circolazione degli
avvocati europei (entro un anno le società professionali senza soci di
capitale, in D & G, Diritto e Giustizia, 2000, n.2, p.74 ss..
(11) 21 dicembre 1999, in G.U. 18 gennaio 2000, n. 13.
(12) La citazione. con un interessante commento in merito, è di M.BARBUTO,
Società tra avvocati: no ai soci di solo capitale, in Giuda al diritto n.4, 5
febbraio 2000, p.57 ss..
(13) Sulla diversa qualificazione giuridica di professionisti ed
imprenditori in ambito comunitario
si veda F.GALGANO, Le professioni intellettuali e il concetto unitario
d’impresa, in Contratto e impresa Europa, 1997, p. 3 ss..
(14) Barbuto, op. loc. cit., p.58,
(1 5) 7 agosto 1997, Interventi urgenti per l’economia, in G.U. 11
agosto 1997, n. 186.