Scuola Forense: Rivista diretta dall'avv. Gaetano Di Muro - Editoriale 2-3/2000

Famiglia & Minori

Anno IV n. 4 - 2000

La devianza minorile costituisce problema da un canto inquietante e dall'altro meritevole di attenta riflessione. I minori sono, infatti, il prodotto del nostro passato e il fondamento del nostro futuro. Qui di seguito la relazione svolta dalla dott.ssa Sara Carone, magistrato della Corte di Appello di Bari addetta alla Sezione famiglia, in occasione del Corso di specializzazione in diritto minorile organizzato di concerto dal Consiglio dell'Ordine avvocati di Bari, Tribunale per i Minorenni e Università degli Studi di Bari


Sara Carone
Magistrato della Corte di Appello di Bari

Imputabilità e responsabilità dei minori

Sommario:
1. Il "confine" della responsabilità penale - 2. La scelta di una disciplina penale speciale per i minori - 3. Imputabilità: le norme - 4. La maturità: i contrasti giurisprudenziali - 5. Il concetto di incapacità di intendere e volere - 6. Il computo dell'età - 7. Tra colpevolezza e maturità psichica - 8. Rapporto fra Immaturità e altri benefici - 9. Il problema del concorso - 10. I reati dei minori non punibili: reazioni dell'ordinamento - 11. Nuova disciplina processuale: rilievi critici - 12. Le prospettive di modifica normativa

1. Il "confine" della responsabilità penale
Il dibattito intorno al limite da porre come spartiacque fra responsabilità penale e mancanza o attenuazione di responsabilità è antico e per lo più il discrimen è stato fissato nei paesi di cultura giuridica romanistica sulla base di un criterio cronologico.
Solo per riportare a titolo di curiosità alcuni esempi, va ricordato che:
le Costituzioni di Federico II del 1231 escludevano dalla pena di morte l'infante omicida, senza indicare espressamente l'età in cui si cessava di essere infante;
Il codice penale del regno delle due Sicilie precisava che i minori di nove anni andavano esenti da pena, quelli fra 9 e 14 "che avessero agito con discernimento" non potevano essere condannati alla pena capitale o all'ergastolo ovvero al quarto o terzo grado dei "ferri", quelli fra 14 e 18 non potevano essere condannati a morte, all'ergastolo, o al quarto grado dei "ferri", salvo i parricidi che se avevano compiuto 16 anni potevano essere condannati alla pena capitale. Era precisato, anche che "la Gran Corte", nel caso di misfatto compiuto da un minore degli anni 14, doveva, a pena di nullità, stabilire se avesse agito con "discernimento".
La Common Law inglese alla fine del 18° secolo non prevedeva regimi differenziati per fasce di età ma imponeva al giudice di accertare "il grado di discernimento di un minore".

2. La scelta di una disciplina penale speciale per i minori
Storicamente non si è verificata, credo in nessun luogo, una scelta legislativa di adozione di una specifica normativa penale differenziata da quella degli adulti, la moderna dottrina giuridica si è invece posto questo problema, in considerazione della peculiarità della situazione dei minori.
Il nostro sistema attualmente ha operato una duplice scelta in quanto nel penale sostanziale non ha una normativa specifica per i minori ai quali si applica lo stesso codice previsto per gli adulti, salvo alcuni correttivi, mentre il sistema processuale previsto dal dpr 448/88 applicabile ai minori è autonomo rispetto al codice di procedura penale cui rimanda solo per quanto in esso non regolato.
A mio avviso sarebbe stato più opportuno, elaborare un sistema penale autonomo svincolato da quello previsto per gli adulti, che tenesse conto della particolari caratteristiche delle personalità in fase evolutiva, anche sul piano sostanziale.

3. Imputabilità: le norme e la loro interpretazione
Comunque oggi le differenze principali di trattamento fra minori e adulti fanno sostanzialmente capo al concetto di imputabilità, oltre che alla possibilità per i soli minori di applicazione di alcuni istituti escludenti la pena sul piano sostanziale (perdono giudiziale) o processuale (irrilevanza del fatto, messa alla prova).
Il concetto di imputabilità è delineato dall'art. 85 c. pen. il quale stabilisce che:
" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere."
Pertanto, la imputabilità, indicata con l'endiadi capacità di intendere e volere, è rapportata agli elementi della cognizione e della volontà.
Il codice, dopo aver esaminato altre ipotesi incidenti sulla capacità di intendere e volere (Vizio di mente, ubriachezza, intossicazione da stupefacenti, sordomutismo) passa ad occuparsi della minore età con gli articoli 97 e 98 c.p.
L'art 97 detta:" Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni" .
l'art 98 afferma: "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e volere, ma la pena è diminuita."
La soluzione adottata dal legislatore è quella di ritenere, con presunzioni assolute, sempre non imputabile l'infraquattordicenne, e sempre imputabile il maggiore di 18 anni mentre, con riferimento ai soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, l' imputabilità va valutata caso per caso,
La presunzione di non colpevolezza dell'art 97 è insuperabile nei confronti di chi non abbia ancora 14 anni, quindi, non possono essere adottate a suo carico misure penali che implichino un addebito di responsabilità e se, per ipotesi ciò accadesse e si avesse ugualmente una condanna, la sentenza dovrebbe considerarsi inesistente e tale inesistenza, secondo la giurisprudenza prevalente ( vedi fra l'altro Cass 29.11.83) può essere rilevata anche dal giudice dell'esecuzione.
Diverso è il caso in cui una condanna è stata erroneamente erogata non per omessa considerazione della età inferiore ai 14 anni del giudicabile bensì sulla base di una erronea indicazione della data di nascita.
Se si è trattato di un mero errore materiale di indicazione negli atti processuali, ma era corretto il rituale in atti dal quale si evinceva che il soggetto era infraquattordicenne, si potrebbe procedere alla correzione materiale da parte dello stesso giudice che ha emesso la sentenza.
Nel caso invece di rinvenimento successivo ovvero di accertata falsità dell'atto di nascita successiva al giudizio, il rimedio corretto sembra quello della revisione del processo occorrendo una nuova valutazione degli atti sulla base di circostanze successivamente conosciute.
Richiamando l'art. 98 c.p., che prevede la imputabilità dell'infradiciottenne "se aveva capacità di intendere e di volere", la prevalente dottrina ritiene che per la fascia 14/18 anni il legislatore non abbia operato alcuna presunzione, rimettendosi alle valutazioni dei singoli casi.
A mio parere il "se" usato dal legislatore sembra indicare una preferenza verso la non imputabilità postulando la concreta dimostrazione del raggiungimento della capacità d'intendere e volere; proprio questa preferenza, oltre al principio del favor rei, importa che nei casi dubbi vada affermata la non imputabilità.
La questione, apparentemente di scarsa rilevanza, è invece importantissima perché in concreto dalla scelta di "neutralità" o "presunzione semplice di una delle due opzioni:imputabilità, non imputabilità" discende l'uso che in concreto viene fatto della possibilità di assoluzione ai sensi dell'art 98 c.p.
Dall'esame dei risultati di un'indagine del Consiglio Superiore della Magistratura (operata alcuni anni fa, ma ancora valida oggi) indagine che ebbe per oggetto tutto il settore della giustizia minorile, si evince che l' assoluzione ex art. 98 codice penale è uno strumento poco utilizzato dai giudici minorili, e che vi è una gravissima disparità di applicazione da tribunale a tribunale.
Basti pensare che mentre alcuni tribunali hanno applicato l'art 98 per ragazzi accusati di gravissimi reati motivando l'assoluzione con fattori ambientali e familiari che avevano determinato un ritardo nello sviluppo della personalità (cfr sent. Tr. Min. L'Aquila 15.2.1980 relativa ad un caso di parricidio), altri (es Tr. Min Lecce e Catania) l'hanno negata anche per giovanissimi, privi della licenza elementare, appartenenti a famiglie deprivate, con riferimento a delitti e contravvenzioni quali l'oltraggio e la guida senza patente; reati che pure non sono mai stati ritenuti di immediata percezione nella loro antigiuridicità e di grande rilevanza sociale, tanto che oggi sono stati depenalizzati.
In questo settore è mancata anche una funzione uniformatrice della cassazione che ha sempre ritenuto che la valutazione di maturità, correttamente motivata, non fosse censurabile in sede di legittimità e quindi non ha indicato dei parametri generali che potessero guidare i giudici di merito. (Vedi Cass sez. 2, sent. 01714 del 26/02/1986:, secondo cui "l'accertamento relativo alla capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18, intesa come attitudine del soggetto a rappresentarsi l'illiceità del fatto e le conseguenze penali di esso, non è necessariamente vincolato a speciali indagini tecniche, ma può ben essere giustificato dallo sviluppo psichico dimostrato dal minore e desunto dal suo comportamento, anche processuale, quale può apparire al diretto esame del giudice, in relazione alla natura dei fatti commessi. Tale accertamento dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, ove sia sorretto da logica e adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità").
La giurisprudenza della suprema Corte ha, ormai pacificamente affermato anche l'obbligatorietà di motivazione sul punto della imputabilità, non solo quando è stata oggetto del dibattito fra le parti , ma pure nell'ipotesi in cui la questione non era stata sollevata ed ha cassato tutte le pronunce che non si erano soffermate su tale punto della decisione.

4. La maturità: i contrasti giurisprudenziali
Permangono divergenze invece anche all'interno della suprema Corte sulla corretta maniera di accertare la maturità.
La sez. 3, sent. 01407 del 09/02/1985 ha statuito che la capacità di intendere o di volere non può essere presunta dalla natura dei reati ascritti al minore o dal comportamento post factum dello stesso. Infatti i due dati, ancorché tra quelli utilizzabili a tal fine, sono insufficienti per apprezzare nell'imputato quel complesso di capacità, sentimenti e inclinazioni, che viene espresso nel concetto di maturità in relazione ad uno scopo, cioè lo sviluppo intellettivo e la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici e il dominio che su se stesso abbia acquisito l'interessato, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito e l'attitudine al volere, cioè a determinarsi nella scelta. Pertanto l'operato del giudice, deve consistere obbligatoriamente nell'accertamento degli aspetti psico-caratteriali indicati, con l'ausilio delle speciali indagini prescritte dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni.
La sez. 4, con sent. 02496 del 19/03/1985 ha ritenuto che l'accertamento in questione si risolve in un giudizio di natura psicologica alla cui formazione deve concorrere ogni elemento che possa risultare utile perché un siffatto giudizio ha tutte le caratteristiche della delicatezza e della complessità propria delle Indagini psicologiche. Il giudice deve tener conto al fine di accertare se sia ravvisabile, e in quale grado, la capacità di intendere e di volere dell'infradiciottenne di ogni aspetto psichico, morale, fisico, ambientale, familiare o culturale rapportabile al soggetto. Tale indagine non può prescindere dall'esame del fatto criminoso contestato poiché la natura di esso contribuisce ad evidenziare se in concreto, e cioè in relazione all'azione compiuta e all'evento verificatosi, il minore avesse o meno la capacità di discernimento e di volizione in quanto rispetto ad alcuni comportamenti è sufficiente uno sviluppo intellettuale anche limitato, mentre per altri è necessario un più elevato grado di capacità.
La sez. 1 con la sent. 03700 del 20/04/1985 ha ritenuto che la capacità va accertata dal giudice di merito, il quale deve all'uopo svolgere le particolari indagini richieste dall'art. 11 del r.d.l. 20 luglio 1934 N. 1404, che possono anche consistere nell'osservazione diretta della personalità dello imputato e del suo comportamento tenuto prima, durante e dopo il fatto.
La sez 5 con la decisione 05264 del 28/05/1985 ha deliberato la non obbligatorietà delle specifiche indagini tecniche, affermando che l'accertamento può essere compiuto in qualsiasi modo, con riferimento al caso concreto ed in rapporto alla natura ed alla gravità dei reati commessi. Ne deriva che se l'imputato e' prossimo al raggiungimento della maggiore età ed ha commesso reati (come quelli contro la persona), il cui carattere illecito è facilmente percepibile, è sufficiente la mancanza di elementi relativi a tare suscettibili di influire sui processi volitivi ed intellettivi, per affermarne la responsabilità.
Con decisione del18/02/1988 la1 sez. ha precisato che: " Mentre l'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, l'esame della maturità mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al reato commesso, attraverso speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore è imputato lungo l'arco evolutivo della personalità del soggetto e quindi con un maggior rigore valutativo, allorché tale fatto si colloca nella fase finale dell'età evolutiva.
Con la sent. 01510 del 02/02/1990 ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione e violazione di legge, la sentenza che aveva dato atto della capacità di un minore imputato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in base a considerazioni astratte e apodittiche, facendo riferimento all'intelligenza che questi avrebbe mostrato nel dibattimento, mentre è all'epoca del fatto che i giudici avrebbero dovuto riferirsi per accertarne la capacità a norma dell'art. 98 Cod. Pen.
La Sez. 2 con la sent. 09265 del 13/09/1991 ha precisato che il giudizio deve essere fondato su elementi non soltanto biopsichici, ma anche socio- economici, in relazione alla evoluzione dell'età e in connessione con il tipo di reato commesso e con le modalità esecutive dello stesso.
Tali decisioni, apparentemente simili, contengono in realtà delle divergenze notevoli. Alcune sembrano propendere per una scarsa rilevanza dell'elemento oggettivo del tipo di reato commesso concentrando l'attenzione sull'elemento soggettivo della personalità da accertare possibilmente con indagini tecniche, altre affermano espressamente che non vi è necessità di speciali indagini e danno rilevanza al tipo di reato commesso; alcune escludono ogni rilievo alle condotte successive (come l'intelligenza manifestata in dibattimento), affermando che il giudizio va effettuato con esclusivo riferimento al momento commissivo del reato, altre danno rilievo anche a comportamenti anteriori o successivi.
E' evidente che uno stesso caso può portare a soluzioni diverse a seconda che si effettuino indagini psicologiche da parte di esperti, si tenga conto di elementi pregressi e successivi, o solo della personalità all'epoca del fatto, si valuti la personalità in astratto o la si rapporti al tipo di reato, ecc.

5. Il concetto di incapacità di intendere e volere
Le divergenze su evidenziate, in realtà conseguono a difformità di opinioni sullo stesso concetto di incapacità di intendere e volere ai sensi dell'art 98, concetto che alcune volte viene considerato come esclusivamente "giuridico" altre ancorato alla psicologia clinica.
Un tentativo di chiarificazione fu operato dalla Corte d'appello di Roma che con sentenza dell'ormai lontano 31.10.1974 statuì: "L'art 98 c.p. non si richiama ad alcuna condizione patologica ma esige che al momento del fatto non sia stata scissa l'unità funzionale delle facoltà psichiche del soggetto, che tali facoltà siano state integre nel dinamismo dell'azione (in presenza di un loro normale sviluppo in rapporto all'età del soggetto) e che l'intelligenza non basta da sola essendo essa solo uno dei mezzi per il raggiungimento della capacità di intendere. Infatti l'intelligenza è la facoltà in cui si comprendono le conseguenze meccaniche dei propri atti, cioè il rapporto causa-effetto nella sua materialità. Invece la capacità di intendere significa anche la possibilità di elaborare i comportamenti a livello della coscienza, cioè a quel livello che consente di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlare questo atto al contesto dei rapporti e degli interessi socialmente protetti. Proprio perché la capacità non si riassume nell'intelligenza, il minore di 14 anni è ritenuto incapace, anche se di vivace intelligenza, e pur se non ignori i divieti di rubare, uccidere ecc, in quanto per presunzione dovuta a scienza ed esperienza, è considerato così fragile negli elementi costitutivi della personalità in evoluzione e così poco coordinato nel funzionamento armonico degli stessi, da doversi escludere per lui, per situazione fisiologica, la capacità di comprendere il contenuto etico, il significato e le conseguenze sociali dei propri atti e la capacità di volerli come risultato di una scelta consapevole.
Il giudizio sullo stato di immaturità del minore degli anni 18 deve essere basato, oltre che sull'esame psichico diretto, sull'analisi del comportamento in un periodo piuttosto prolungato. Né possono essere sottovalutate le risultanze dei test proiettivi, in quanto sono proprio questi che consentono di individuare eventuali disturbi alla sfera affettiva e a quella volitiva. Non si tratta, infatti, in questi casi, per giungere ad un giudizio di immaturità, di riconoscere un deficit intellettivo ma una immaturità affettiva, ristagno dello sviluppo affettivo volitivo in età cronologicamente inferiore, eventuali disordini e disarmonie dell'intera personalità"
Le indagini attente e la compiuta argomentazione della sentenza citata costituiscono un caso raro, in realtà nella pratica giudiziaria spesso l'esame effettivo sulla personalità del minore è molto superficiale e la motivazione sull'imputabilità viene effettuata con semplici clausole di stile che ben poco dicono sul livello di evoluzione cognitiva, affettiva e volitiva raggiunto dal giudicabile e dalle quali non emerge affatto la certezza della raggiunta maturità.
Nel valutare correttamente la capacità dell'infradiciottenne, deve invece tenersi conto della sua evoluzione psicofisica, dell'ambiente di provenienza e degli stimoli che ha ricevuto, dello sviluppo del suo processo educativo oltre che del reato commesso e di come esso viene valutato nel contesto sociale in cui il minore è inserito; tale valutazione (che non è solo basata sulla scienza giuridica, ma anche su conoscenze di psicologia, criminologia e sociologia) deve sempre essere fatta con l'aiuto di esperti, anche se non è necessario ricorrere a periti, potendo supplire le indagini del servizio sociale minorile o la valorizzazione della specifica competenza dei componenti non togati del collegio.
Non sembrano invece potersi condividere le affermazioni della sentenza 26.1.85 delle sezioni unite che ha sostenuto la possibilità di trarre prova della raggiunta maturità dalle informazioni fornite dai carabinieri e dall'allegata scheda statistica. La capacità di effettuare diagnosi psicologiche non mi sembra che rientri nella qualifica professionale delle forze dell'ordine, né riesco a capire la rilevanza in materia della statistica.
Si è affermato da alcuni autori che Il parametro di riferimento per tale giudizio è, il diciottenne "normale", in realtà il concetto di normalità è un concetto molto relativo e variabile da tempo a tempo, da luogo a luogo e anche a seconda delle opinioni sociologiche del giudicante.
Comunque per la prevalente dottrina il giudizio rivolto ad accertare l'esistenza o meno dell'imputabilità deve comprendere i fattori più ampi possibili del carattere del minore, per poter stabilire con un minimo di validità se possa dirsi raggiunto un grado di maturità sufficiente dal soggetto (difficilmente totalmente maturato o totalmente immaturo), in relazione ad uno stato di normalità e congruità psichica ritenuta accettabile; ed il suddetto accertamento deve venire effettuato servendosi di ogni strumento possibile.
Le perizie psicologiche, pur non obbligatorie, non sono vietate , in quanto non opera il divieto di cui all'art. 314 comma 2 c.p.p., che vige nei confronti dei maggiorenni, essendo le stesse ammesse per i minori in base alla norma speciale -e quindi prevalente- di cui all' art. 11 R.D. 1404/1934 (decreto istitutivo dei Tribunali per i minorenni).
Tranne poche pronunce contrarie, dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che il concetto di maturità non può essere inteso in senso assoluto e statico, ma va posto in relazione alla particolare fattispecie di reato compiuto e alle condizioni esogene in cui esso avvenne.
La relatività riguarda non solo il titolo del reato ma anche l'ambiente in cui è maturato, le circostanze di fatto che ne furono occasione ecc, le differenze socio culturali, e le differenze su elementi di fatto possono determinare differenze rilevanti in tema di imputabilità, e un giovane adeguato in un dato ambiente con riferimento a un determinato reato, potrebbe non esserlo, in relazione ad altro ambiente o ad altro reato. Alcuni autori (Introna - Lineamenti di criminologia minorile) proprio con riferimento a simili riflessioni hanno proposto di sostituire il concetto di maturità con quello di adeguatezza che consente di correlare il dato individuale della personalità con quello ambientale rappresentato dalle caratteristiche socio-culturali.
Mentre l'espressione "maturità" pone l'accento sull'individuo in quanto tale , la parola "adeguatezza" evidenzia il collegamento con la realtà in cui vive.
La lunghezza dei processi, che affligge anche i Tribunali per i minorenni, può comportare una difficoltà oggettiva di accertare con riferimento al momento del fatto, che può essere anteriore di anni rispetto a quello del giudizio, l'esistenza della sufficiente maturità.
Il problema è stato affrontato dalla sez. 3 con la sent. 01407 del 09/02/1985 con la quale ha statuito che "nel caso in cui, per il tempo trascorso dal fatto e per l'età frattanto raggiunta dall'imputato, l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne al momento del fatto non possa essere più effettuata utilmente o si riveli addirittura impossibile, l'imputato deve essere assolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 98 Cod. Pen., quale persona non imputabile, senza aggiunte o specificazioni.
Analoga decisione deve prendersi in ogni ipotesi in cui vi sia dubbio sulla sussistenza dell'imputabilità (Cass 9.2 .1985 N1087), il numero pari di membri del collegio giudicante dei T:M. rende frequente l'ipotesi in cui due membri siano a favore della imputabilità e due contrari, anche in questo caso, ovviamente deve prevalere il giudizio di non responsabilità.
Altro problema che si è posto è quello in cui lo stesso minore sia accusato di più reati, la cassazione (Sez. 6 sent. 03235 del 17/03/1987 ) ha ritenuto che l'accertamento dell'imputabilità ex art. 98 cod. Pen deve essere svolto in relazione a ciascun reato, giacché il livello di discernimento è suscettibile di variare a seconda della natura dell'illecito, del bene giuridico offeso e della struttura della fattispecie criminosa, con la conseguenza che la facoltà del minore di rendersi conto della propria azione può essere affermata per un reato e negata per altri, in considerazione della maggiore o minore facilità di percezione del disvalore etico-sociale del reato e dell'immoralità di dati comportamenti, secondo il comune modo di sentire.

6. Il computo dell'età

Un primo problema che si pose già nelle immediate applicazioni del codice fu quello dell'esatto computo dell'età, venne risolto nel senso che i 14 e 18 anni rispettivamente devono ritenersi compiuti nel momento dell'ultimo giorno del 18 anno, corrispondente al momento della nascita risultante dall'atto di nascita che, a norma dell'art 71 del R.D.L. 9.7.39 N 1238, deve contenere anche l'ora di nascita ( vedi Trib.Roma 4.3.49; Cass 25.3.61 N110).
Diversamente ha deciso la giurisprudenza più recente.
La sez. 1 della cassazione, infatti, con la sentenza 00158 dell'11/02/1999 ha affermato che il compimento dei 18 anni coincide con lo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto.
"Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, (e parimenti dei 14 per la cessazione della non imputabilità presunta) va fissato secondo le regole stabilite dall'art.14, comma secondo, codice penale e dall'art.172, comma quarto, codice di procedura penale e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, é stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23.40 del giorno del suo diciottesimo compleanno). "
Parte della dottrina (fra cui A.C. Moro - trattato di diritto minorile) anche recente, ritiene preferibile la prima tesi che è conforme alla tradizione romanistica e supera una finzione giuridica non necessaria, oltre a trovare un addentellato normativo nell'ordinamento dello stato civile che prescrive l'indicazione dell'ora di nascita e nell'articolo 1 del c.c. secondo cui il momento della nascita fa scattare diritti connessi con l'evento nascita.
Al di là di questa ipotesi, decisamente rara, di reato commesso il giorno del compleanno, normalmente per i ragazzi Italiani non sussistono problemi per l'accertamento dell'età. Ovviamente le cose si complicano quando ci si trova di fronte ad un soggetto per il quale non è disponibile l'atto di nascita, problema che si è in passato verificato per lo più con riferimento ai nomadi, ma che ora si presenta anche con riguardo a stranieri entrati clandestinamente nel territorio nazionale.
In questo caso si ricorre ad accertamenti medici basati sulla struttura ossea, e ovviamente solo se i risultati saranno univoci nel senso di far ritenere superati i limiti di 14 e 18 anni si potrà procedere a carico o ritenere la piena maturità, se le risultanze non saranno univoche per il principio del favor rei si dovrà agire come se l'età non fosse stata raggiunta.
Questa soluzione è adottata da tutti gli uffici giudiziari e sembra quella più in linea con il dettato normativo, anche se non mancano autori che ritengono preferibile un'indagine concreta sulla maturità psicologica e non sull'età biologica posto che l'età fissata è solo convenzionale al fine di una presunzione di raggiunta maturità che costituisce, pur sempre, il reale oggetto dell'imputabilità.

7. Tra colpevolezza e maturità psichica
Altra tematica è quella, se in presenza di un infradiciottenne, si debba accertare prima la sua colpevolezza o prima la sua maturità psichica, la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza sostiene la priorità dell' accertamento della colpevolezza sull' accertamento dell' imputabilità.
L'imputabilità è infatti una condizione soggettiva, la cui rilevanza è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un fatto reato, mentre diverso discorso deve farsi per la non imputabilità presunta che, non comportando alcun giudizio di merito, ma solo un accertamento automatico documentale, va immediatamente dichiarata.
Ci si è posti il problema della modalità di tale dichiarazione, se cioè debba avvenire con decreto di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.
Con la sentenza 1272 del 09/03/1994 la cassazione ( esaminando una fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dal p.g. avverso sentenza di non luogo a procedere per l'infraquattordicenne ex art. 26 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, del g.i.p. presso il tribunale per i minorenni con cui era stato dedotto che, in presenza di omesso preventivo esercizio dell'azione penale, si sarebbe dovuto emettere un decreto di archiviazione e non già sentenza di non luogo a procedere) ha statuito che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici non rientra nei casi di improcedibilità, per i quali ai sensi degli artt. 408 e 411 Cod. Proc. Pen. deve provvedersi con decreto di archiviazione, ma nella previsione dell'art. 425 cod. Proc. Pen., anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e l'art. 26 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.
Con la sentenza 1604 del 29/07/1997 ha ribadito tale orientamento statuendo che l'art. 24 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 impone al giudice che accerta la minore età del soggetto l'obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità.
La differenza fra le due opzioni processuali non è meramente formale, potendo essere diverse le conseguenze delle due pronunce, ad esempio in tema di giudicato; sicchè mentre la pronuncia di archiviazione non impedisce un nuovo esercizio dell'azione penale, ove si accerti ad esempio la falsità dell'atto di nascita, la sentenza passata in giudicato è ostativa a nuovi accertamenti per il principio del ne bis in idem di cui all'art 649 c.p.p.
La ratio della norma che impone l'immediata declaratoria della minore età, comunque, va individuata nella circostanza che la presunzione assoluta di incapacità, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la "legitimatio ad causam", rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso, e abnorme il mantenere aperto un rapporto processuale che non doveva mai essere instaurato.
Altro problema che si è posto è quello del rapporto fra immaturità e incapacità per vizio di mente.
Entrambe le condizioni hanno influenza sulla capacità di intendere e volere ovvero sulla imputabilità, ma si tratta di situazioni diverse, (postulando la prima un semplice ritardo nello sviluppo o anche una difficoltà soggettiva di percepire l'antigiuridicità di alcuni comportamenti, la seconda l'esistenza di una vera e propria patologia psichiatrica) e indipendenti l'una dall'altra, perché, come vi sono immaturità completamente svincolate da ritardi intellettivi e cognitivi, esistono infermità concretanti l'ipotesi prevista nell' art. 89 codice penale che possono essere completamente indipendenti dallo sviluppo fisico e psichico del soggetto, come ad esempio l' epilessia.
Nell'ipotesi di presunzione assoluta di immaturità dell'infraquattordicenne, non vi è alcuna ragione di svolgere accertamenti sulla sanità mentale, anzi gli stessi devono ritenersi preclusi dalla previsione di immediata declaratoria di cui si è parlato prima.
Diverso discorso deve farsi per l'ipotesi del minore ultraquattordicenne, ha chiarito la cassazione in reiterate pronunce che la condizione naturale relativa all'età e l'incapacità per infermità sono del tutto indipendenti, sì che l'esistenza dell'una non esime il giudice dall'accertare, se il minore era capace di intendere e di volere sulla base dell'altra, e anche tale accertamento è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice, abbia correttamente valutato la personalità del minore, così come richiesto dall'art. 11 della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni, anche in relazione al tipo di illecito commesso, e l'efficacia sulla capacità dell'infermità riscontrata.
Parimenti ha affermato la cassazione che la diminuzione per minore età e quella per vizio parziale di mente sono autonome e possono coesistere, potendo coesistere le due situazioni soggettive.
Un problema particolare, su cui non si è sufficientemente soffermata la giurisprudenza, e che si può ricollegare al concetto di adeguatezza di cui si è parlato prima, si ha nel caso in cui la condotta venga spinta al di là del fine preventivato o subisca una deviazione da esso a seguito di circostanze imprevedibili. Ad esempio un ragazzo che decida di commettere un furtarello e, sorpreso, perda la testa, finendo con l'uccidere chi intendeva solo derubare. La gravità del bene della vita concretamente offeso unitamente agli altri elementi della personalità, potrebbe far ritenere sicura la coscienza della valenza negativa dell'azione, e quindi, l'imputabilità, ma a diverse conclusioni potrebbe giungersi con riguardo al reato di furto e all'improvviso ostacolo cha ha portato il giovane, impreparato ad affrontare criticamente le reazioni altrui, a commettere il delitto non programmato.

8. Rapporto fra Immaturità e altri benefici
Altra tematica affrontata dalla giurisprudenza è quella del rapporto dell'immaturità con altri benefici o con altre cause di proscioglimento.
Ha in proposito affermato la cassazione che il proscioglimento per estinzione del reato a seguito di amnistia è da ritenersi prevalente rispetto a quello per incapacità di intendere e di volere, ex art. 98 cod. Pen., che e' il presupposto dell'imputabilità del minore infradiciottenne, in quanto l'amnistia, estinguendo il reato, fa venir meno l'occasione e la utilità di accertare la predetta imputabilità, la quale assume rilevanza solamente in costanza di un fatto costituente reato e cioè quando, accertata l'esistenza del reato, occorre stabilire se questo è imputabile al suo autore. Discorso analogo va fatto per la prescrizione, mentre ovviamente l'immaturità prevale sulla concessione di indulto e sospensione condizionale della pena che sono benefici, applicati dopo l'accertamento della colpevolezza, incidenti solo sulla esecuzione in concreto della sanzione, che viene inflitta ma non eseguita.
Dopo l'entrata in vigore del DPR 448/88 sulle Disposizioni relative al processo penale per gli imputati minorenni che, all'art. 28 prevede la sospensione del processo per messa alla prova, si è posto il problema del rapporto fra tale istituto processuale e quello sostanziale della non imputabilità per immaturità.
L'opinione preferibile è quella che dà la precedenza al giudizio sulla capacità, sia perché relativo ad uno stato di fatto immediatamente accertabile e non ad una valutazione da rinviare a verifiche di condotte successive, sia, principalmente perché l'impegno ad assumere determinati comportamenti rilevanti ai fini della prova, postula una piena capacità di valutazione delle proprie azioni.
La cassazione in alcune decisioni ha affermato che "condizione essenziale per la sospensione del processo per la messa alla prova del minore é la possibilità che questa consenta un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e positiva evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati. Tale giudizio non può che essere tratto dal tipo del reato commesso, dalle modalità di attuazione, dai motivi per delinquere, dalla personalità del minore, nel senso che non costituisca una scelta di vita, ma la condotta deviante sia la manifestazione di un disagio temporaneo dell'adolescente, il quale abbia attitudine a dimostrare la sua capacità di impegnarsi positivamente in un progetto di vita. Tale giudizio non può essere inficiato dall'omissione dello specifico accertamento sulla maturità del minore, che non attiene all'istituto della prova, ma all'imputabilità e che nei casi sottoposti al suo esame non era stato posto in discussione.
Tali decisioni non mi sembrano convincenti, sia perché contrastano con le altre pronunce che hanno affermato l'obbligatorietà della motivazione sulla imputabilità sia perché il giudizio sulla maturità è comunque prodromico anche alla valutazione di opportunità della prova.
Ciò posto, va chiarito che nel caso di accertamento della capacità di intendere e dovere del minore appartenente alla fascia 14/18 la minore età influenza comunque la responsabilità rilevando ai fini di una graduazione della pena.
La minore età, nella impostazione originaria del Codice Rocco, era considerata come diminuente, ovvero come elemento accidentale del reato di cui si doveva sempre tener conto nel senso di ridurre la pena edittale, senza operare il giudizio di bilanciamento con le aggravanti, ma a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, venne esteso l' obbligo del giudizio di prevalenza o equivalenza anche al caso in esame.
C'è stata qualche pronuncia (soprattutto nelle immediate applicazioni della legge 99) che ha cercato di disancorare la circostanza dell'età dal giudizio di bilanciamento ma è restata minoritaria.
Fino a qualche anno fa la giurisprudenza della cassazione riteneva, proprio in virtù di tale giudizio, astrattamente ammissibile l'ergastolo anche per i minorenni, e conseguentemente vietato il rito abbreviato per l'omicidio aggravato ad esempio.
Tale problema è stato poi, risolto da successive modifiche normative ( Corte Costituzionale 28.4.98 Nr 168 che ha dichiarato l'illegittimità dell art 17 C.P. nella parte in cui non specificava che la pena dell'ergastolo non può essere applicata nei confronti dei minori e la legge. Nr 479/99 e 5.6.2000 che ha modificato il rito abbreviato consentendolo anche per i delitti punibili con l'ergastolo), comunque resta il fatto che è possibile che un ragazzo di quattordici anni abbia per un reato circostanziato da aggravanti la stessa pena degli adulti, ove queste ultime vengano ritenute equivalenti o prevalenti sulla diminuente della minore età; talvolta si è verificato anche che il minore abbia avuto pene superiori a quelle dei coimputati maggiorenni che, magari avevano ottenuto le attenuanti generiche prevalenti o avevano patteggiato la pena (rito alternativo vietato ai minori).
In realtà la giurisprudenza della suprema corte non è molto sensibile rispetto all'entità della pena da erogare ai minorenni, e all'opportunità che la stessa sia inferiore a quella degli adulti, come evidenzia anche l'orientamento giurisprudenziale che non tiene conto della diminuente nel caso di reati commessi a cavallo fra la minore età e il compimento dei 18 anni sia in materia di reato permanente che continuato (vedi fra l'altro Sez. 2 sent. 353 del 10/01/1998 che ha affermato :" la diminuente della minore età prevista dall'art. 98 cod. pen non può ricorrere quando l'imputato abbia iniziato la sua attività delittuosa prima del compimento del diciottesimo anno di età e poi l'abbia reiterata successivamente").
Circostanza resa ancor più grave dal fatto che il codice penale del 1930 non prevede la categoria dei giovani adulti, a differenza di quanto stabiliva lo stesso codice del 1899 che distingueva quattro fasce di età e stabiliva una diminuente (anche se inferiore a quella prevista per I minori) per i giovani di età compresa fra i 18 e i 21 anni.

9. Il problema del concorso
Altro aspetto in cui rileva la responsabilità penale attenuata del minore, contrapposta a quella aggravata dell'adulto, è quella del reato commesso in concorso. La ragione di tale rilevanza è ovvia, l'influenza che la personalità più forte, già strutturata sotto un profilo delinquenziale, esplica sui soggetti in fase evolutiva contrastando la loro libera determinazione.
L'aggravante per i maggiorenni è prevista dall'art 112 n 4, l'attenuante dall'art 114 terzo comma c.p.
L'aggravante è configurata come obbligatoria (la pena è aumentata), l'attenuante come facoltativa (la pena può essere diminuita). In realtà tali norme sono scarsamente utilizzate nella pratica giudiziaria e l'aggravante viene contestata molto raramente, così come l'attenuante viene riconosciuta in casi molto limitati.
A mio avviso, anche per ragioni di politica socio culturale e di educazione al valore del rispetto per l'infanzia l'adolescenza e i deboli in genere, sarebbe opportuno un uso più accentuato di tali norme che stigmatizzerebbe la gravità della strumentalizzazione dei più giovani.
Per la stessa ragione, sarebbe opportuno un più frequente ricorso all'applicazione dell'art 111 c.p.: "Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata". Anche tale norma è dimenticata nelle pagine del codice ed invece è uno degli strumenti che consente di contrastare la capacità di gruppi delinquenziali di sfruttamento ai loro fini di giovanissimi (usati ad esempio per lo spaccio al minuto di stupefacenti, per scippi e furti in appartamento ecc) senza che sia necessario, come postula qualche "ben pensante", di fronte all'espandersi di tale fenomeno, ricorrere ad un abbassamento dell'età minima dell'imputabilità o comunque contrastare un innalzamento di essa.

10. I reati dei minori non punibili: reazioni dell'ordinamento
Se la mancanza di imputabilità esclude ogni possibilità di condanna, non mancano del tutto le reazioni dell'ordinamento ai reati dei minori non punibili.
Il nostro codice penale ha seguito, infatti, il sistema del doppio binario per cui al reato può conseguire la risposta sociale dell'applicazione della pena, dell'irrogazione di una misura di sicurezza o anche l'applicazione prima di una pena e poi di una misura di sicurezza.
Lo scopo che il legislatore si prefiggeva era quello di realizzare una migliore tutela sociale specie nei casi in cui non è possibile irrogare una pena, perché il soggetto non può ritenersi pienamente responsabile per carenza di capacità ovvero perché il reato è impossibile o preordinato ma non compiuto, e nei casi in cui il comportamento tenuto dal soggetto sia indizio di pericolosità sociale e quindi meritevole di un trattamento idoneo a favorire la socializzazione o comunque contenitivo per evitare la commissione di nuovi fatti penalmente rilevanti.
Il codice penale, nella formulazione originaria, disciplinava le ipotesi in cui potevano essere applicate ai minori le misure di sicurezza e dettava le tipologie di tali misure in modo molto articolato e particolarmente rigido e severo. Infatti prevedeva che:
? al minore degli anni quattordici, o maggiore degli anni 14 ma minore degli anni diciotto, che sia stato prosciolto per ragione di età da un fatto preveduto dalla legge come reato e che sia affetto da infermità psichica o da intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o da sordomutismo viene applicato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario art. 222);
? al minore degli anni quattordici che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato e che sia pericoloso si applica, tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (art. 224). La stessa misura si applica se il minore è ultraquattordicenne ma riconosciuto non imputabile;
? al minore imputabile può essere applicata, dopo l'esecuzione della pena, la misura del ricovero in riformatorio o la libertà vigilata quando sia pericoloso; deve essere sempre applicata tale misura di sicurezza quando il minore sia condannato per delitto commesso durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità (art. 225);
? al minore che sia delinquente abituale o professionale o delinquente per tendenza deve sempre essere applicato il ricovero in riformatorio giudiziario (art. 226);
? al minore che, durante il ricovero in un riformatorio ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso, deve essere applicato il ricovero in un riformatorio speciale.
L'ordinamento prevedeva, anche per il minore, una pericolosità sociale presunta sulla base della qualità e gravità del fatto reato commesso o delle qualità personali del suo autore (tra l'altro per reato erroneamente supposto o reato impossibile: art. 49; a seguito di dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere: art. 109; se vi è stato accordo nella commissione di un reato poi non commesso: art. 115; a seguito di condanna per associazione per delinquere: art. 417).
Il sistema delineato ha subito le prime attenuazioni per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale e della giurisprudenza e successivamente anche per modifiche normative.
La Corte costituzionale con la sentenza 20 gennaio 1971, n. 1 ha escluso la presunzione di pericolosità sociale per il minore di quattordici anni ma ha ribadito la legittimità di tale presunzione per gli ultraquattordicenni e con le sentenze n. 139/1982 e 249/1983, affermando che il giudice dell'esecuzione deve sempre valutare in concreto la persistenza della pericolosità sociale al momento dell'applicazione di una misura (nei confronti di tutti, adulti e minori), ha sensibilmente attenuato l'automatismo della pericolosità presunta, prescrivendo un accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa prima di dare inizio all'esecuzione di una misura di sicurezza da eseguire dopo l'espiazione di pena o comunque applicata dopo un significativo lasso temporale dalla commissione del fatto.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, codice penale nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nonché dell'art. 222 quarto comma e dell'art. 206 cod. pen. nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario. Ha affermato la Corte che: "una misura segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può ritenersi conforme al principio secondo cui il trattamento penale dei minori deve essere improntato alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile e contrasta con l'esigenza di tutela della personalità del minore coinvolto nel circuito penale che va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione e assistito anche nell'ambito del sistema giudiziario penale".
La giurisprudenza della cassazione ha chiarito che nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 cod. pen., in relazione all'art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile) 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a queste equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) cod. pen., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza - compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale - prevedute dal codice penale è l'esistenza di una sentenza di condanna.
Ponendo fine così ad aberranti applicazioni estensive o addirittura analogiche delle misure di sicurezza.
La pratica giudiziaria ha da sempre evitato i riformatori speciali previsti dall'art. 227.
La nuova disciplina introdotta dall'art. 36 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, poi, ha espressamente dichiarato che la misura nei confronti dei minori va eseguita nelle forme del collocamento in comunità, se si tratta di riformatorio, o della permanenza in casa o prescrizioni se si tratta di libertà vigilata.
Il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, quindi -senza incidere sulla disciplina sostanziale- ha modificato le forme e i modi di esecuzione delle misure riguardanti i minori, al fine di adeguare la misura di sicurezza alle particolari esigenze psicologiche del minore e alle specifiche finalità rieducative.
In realtà il sistema delle misure di sicurezza ? assai discusso anche per gli adulti ? è stato sottoposto a rilevanti critiche per i minori e, in alcuni disegni dì legge presentati in Parlamento, se ne è chiesta l'abrogazione.
Si è sostenuto invero che:
la pericolosità sociale di un soggetto immaturo, desunta sulla base della gravità del reato, è un assurdo, poiché alla commissione di un reato grave il minore può arrivare sulla base di sollecitazioni eccezionali e momentanee come tali non indicative di una probabile reiterazione di comportamenti criminosi;
la mancata previsione di un'età minima per l'applicazione della misura di sicurezza (applicabile perciò anche al minore in età infantile sia pure a seguito di una valutazione di pericolosità) rende poco credibile un sistema che vorrebbe con misure penali supplire alle difficoltà dì un soggetto in età evolutiva;
per il minore appare una doppiezza del sistema quella di riconoscergli una non responsabilità per il fatto commesso e prevedere contestualmente l'applicazione di una misura penale privativa della libertà che può essere ancor più grave di una pena detentiva e che, nel riformatorio (almeno prima del DPR 448/88, aveva chiare connotazioni carcerarie;
per il minore l'indeterminatezza della durata della misura finisce con l'avere un contenuto punitivo maggiore della stessa pena determinata.

11. Nuova disciplina processuale: rilievi critici
Le modifiche processuali apportate, anche se realizzano una migliore tutela del minore, stravolgono il sistema codicistico che, pur discusso e discutibile aveva una sua coerenza logica e delineano un nuovo sistema assai confuso. Non sembra del tutto corretto abrogare di fatto alcune misure (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura o di custodia, riformatorio speciale di cui all'art. 227 cod.) attraverso una mancata regolamentazione delle modalità processuali per irrogarle.
Ma al di là di tale rilevo sulla tecnica legislativa usata, va considerato che sono diventati oscuri gli stessi presupposti della misura.
Se infatti, si sostiene che si basano ancora oggi sulla pericolosità sociale nel minore, deve ritenersi priva di senso la mera irrogazione di prescrizioni sull'attività di studio e lavoro; se si attribuisce loro una finalità principalmente educativa, diviene illogica la previsione dell'aggravamento del collocamento in comunità nel cui ambito si sia verificata una ripetuta e grave violazione delle prescrizioni imposte, tramite il ricovero (per un periodo non superiore al mese) in un istituto carcerario. Tale ultima previsione è, invero, più simile ad una specie di sanzione disciplinare per la violazione che ad uno sviluppo di un programma di recupero e educazione.
Pericolosa e demagogica è la imposizione legislativa per cui i minori sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio debbano essere collocati insieme ad altri non entrati nel circuito penale. Lo scopo del legislatore era quello di evitare la stigmatizzazione dei minori internati e di favorire la risocializzazione con ragazzi "normali", in realtà, però, appare improbabile che si possa seriamente trattare minori con forti caratteri di antisocialità insieme a ragazzi deboli che non hanno commesso alcun reato. Il rischio è che i secondi, che comunque, per vivere al di fuori di un ambiente familiare si trovano oggettivamente in situazioni di carenze affettive, e di conseguente fragilità psicologica, possano subire la negativa influenza degli altri, aggravando il già pesante fenomeno della devianza minorile.
Sulla base dell'art. 36 del d.p.r. n. 448/1988 le misure di sicurezza oggi possibili sono solo due:
La libertà vigilata, applicabile facoltativamente nei casi previsti dall'art. 229 cod. pen. (casi in cui è prescritta da speciali disposizioni di legge, reclusione superiore a un anno, misura di sicurezza prevista per un fatto non preveduto dalla legge come reato) o obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 230 (se è inflitta pena per non meno di dieci anni, se il condannato è ammesso alla liberazione condizionale, se il contravventore abituale o professionale commette nuovo reato, negli altri casi determinati dalla legge) nonché per il minore non imputabíle quando sia pericoloso e la legge stabilisce una pena interiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo (art. 224). La misura sarà eseguita mediante l'imposizione al minore di specifiche prescrizioni inerenti all'attività di studio o di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione, e attraverso l'affidamento del medesimo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi di assistenza degli enti locali (l'articolo fa espresso rinvio alle forme previste dagli artt. 20 e 21 del d.p.r. che disciplinano le misure cautelari più blande). La misura può anche prevedere l'obbligo della permanenza in casa, l'imposizione di limiti e divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitano o che lo assistono, il permesso al minore di allontanarsi dalla sua abitazione per attività di studio lavoro o educazione. E' prevista, attraverso il rinvio all'art. 21, anche la possibilità che, nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti, o di allontanamento dall'abitazione, il giudice possa disporre la misura del collocamento in comunità.
Il riformatorio giudiziario è la misura applicabile ai minori non imputabili, a quelli imputabili dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 226). e' applicato nelle forme previste dall'art. 22 d.p.r. n. 448 e cioè attraverso il collocamento in una comunità pubblica o autorizzata con possibilità del giudice di imporre prescrizioni analoghe a quelle previste ex art. 20 per l'attività di sostegno; il responsabile della comunità collabora con i servizi minorili. Anche per la misura del riformatorio è previsto un aggravamento in caso di violazione degli obblighi potendo il giudice disporre il trasferimento in carcere per un tempo non superiore a un mese.
La cassazione (sez. 1 sent. 04035 del 16/01/1991) ha statuito che la disciplina introdotta dall'art. 36 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 in materia di misure di sicurezza riguardanti minori, sulla revisione delle modalità esecutive della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, in coerenza con le finalità rieducative e con le esigenze psicologiche dei minori, implica che non è più applicabile - in presenza della specifica sanzione prevista dall'art. 22 comma quarto stesso decreto- per il minore che si sottragga o contravvenga alla misura di sicurezza e alla sua disciplina - la disposizione dell'art. 214 cod. pen., (nuova decorrenza del periodo minimo di durata dal giorno in cui è stata data ad essa nuova esecuzione) per una evidente incompatibilità sia con la disciplina di attuazione generale della misura sia con la specifica previsione normativa.
Con la sentenza della sez. 1 numero 4847 del 10/09/1997 ha affermato, poi, che qualora nei confronti di un minore infraquattordicenne, e perciò non imputabile, sia stata disposta l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, nelle forme di cui all'art. 22 dello stesso d.p.r. (collocamento in comunità), non è possibile - diversamente da quanto si verifica nel caso di minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno - disporre, in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, ai sensi del comma quarto del citato art. 22, la sostituzione del collocamento in comunità con la custodia cautelare.

12. Le prospettive di modifica normativa
Delineato il quadro normativo vigente in materia di imputabilità minorile è opportuno fare alcuni cenni alle prospettive di modifica elaborate in merito con i progetti di riforma del codice penale.
La proposta formulata dal Comitato per la riforma del codice penale, nominato a dicembre 1994 nell'ambito della Commissione Giustizia del Senato, auspicava l'introduzione della regola secondo la quale " è imputabile chi ha compiuto gli anni sedici, salvo che ne sia accertata l'incapacità di intendere o di volere. Nondimeno per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i sedici anni, ma non ancora i diciotto, la pena è diminuita e alla condanna non conseguono pene accessorie".
Tale norma doveva avere una duplice valenza, in quanto da un lato spostava in avanti la soglia della non imputabilità, dall'altro dettava per la fascia 16/18 anni una esplicita presunzione di non imputabilità, che poteva essere contrastata solo dando la prova contraria. Tale modifica, in linea con lo sviluppo della società che si era avuto nei quasi 70 anni intercorsi dall'emanazione del codice Rocco, in realtà non è stata coltivata.
Eppure è un fenomeno che tutti conosciamo bene, quello dei ragazzi che non si allontanano dal nucleo famigliare se non assai avanti nell'età adulta, che non si assumono responsabilità più di quel tanto che in fondo la vita sociale e famigliare impone e così via. I giovani di oggi rispetto a quelli di inizio secolo ventesimo hanno un bagaglio di conoscenze sensibilmente maggiore e uno sviluppo culturale precoce, ma hanno anche una maggiore difficoltà nell'operare scelte consapevoli di vita e un ritardo nell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità, ovvero una ritardata maturità. Ciò renderebbe opportuno sia lo spostamento in avanti dell'età di non imputabilità, sia la previsione di strumenti (e in ciò sarebbe auspicabile un uso più articolato della messa alla prova) idonei a stimolare l'assunzione di responsabilità.
Il progetto di riforma elaborato dalla commissione presieduta dal professor Grosso, pur contenendo una serie rilevante di innovazioni per quanto attiene alla struttura stessa del reato, come l'introduzione del principio di necessaria offensività (art 2 secondo comma) o quella che il conflitto fra norme astrattamente applicabili ad uno stesso fatto va risolto, con l'applicazione della norma "che ne esprime per intero il disvalore"(art 4- 2 comma), e in materia di non imputabilità e capacità ridotta in generale, appare troppo cauto nelle modifiche concernenti i minori.
Limitando al solo tema dell'imputabilità, e con la precisazione che si tratta solo di un primo esame del progetto, che richiede letture più meditate, va considerato che, discostandosi dal codice vigente, la disciplina proposta nel progetto di riforma al codice penale rinuncia a definire 'in positivo' l'imputabilità, limitandosi a disciplinare le condizioni inabilitanti, in presenza delle quali l'assoggettabilità alla pena è esclusa. Resta ferma la struttura formale delle fattispecie di non imputabilità, articolata nella individuazione di particolari situazioni escludenti la capacità, e nella determinazione del tipo di incapacità, conseguente a quelle situazioni, che escludono la colpevolezza e l'assoggettabilità a pena. Prendendo atto della vaghezza della formulazione del vigente codice che, ricollegando la non imputabilità alla 'incapacità di intendere e di volere', non definisce l'oggetto dell'intendere e del volere, che invece è esplicitato da formulazioni più 'mirate' di altri codici. Conformemente a quanto già fatto dai codici tedesco, spagnolo e portoghese, che richiedono la "capacità di comprendere il contenuto illecito del fatto, e di agire in conformità a tale rappresentazione", anche il progetto Grosso di riforma ha esplicitato nel testo normativo (art. 96) che l'incapacità (d'una data persona in un dato momento) potrebbe essere affermata o esclusa in relazione a fatti diversi: " Non è imputabile chi per infermità o per altra grave anomalia , ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanza stupefacente, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere l'illiceità del fatto o di agire in conformità a tale valutazione".
Come si può notare sono espressamente indicate nella norma alcune condizioni inabilitanti, il progetto ha tentato di combinare l'esigenza di tipizzazione con quella di indicazioni esaustive delle diverse situazioni che, si potranno verificare con il tempo, alla luce dell'avanzare del sapere scientifico e della variazione dei parametri morali rendendo alcune situazioni incompatibili con la possibilità di un rimprovero di colpevolezza e irragionevole il ricorso alla pena.
A tal fine il progetto ha utilizzato concetti 'aperti', che, nel rispetto del principio di legalità, consentano un flessibile adeguamento al progresso delle conoscenze scientifiche e in genere delle concezioni pertinenti.
Alla sostanziale divergenza sui concetti generali in tema di imputabilità non corrispondono, come già accennato, differenze significative in ordine alla specifica situazione dei minori.
Per quanto concerne i minorenni, infatti, non si è abbandonato il sistema vigente, che colloca a 14 anni la soglia minima dell'imputabilità, e per gli adolescenti fra i 14 e i 18 anni impone un accertamento in concreto della capacità, al di fuori di presunzioni in un senso o nell'altro (art. 97) ritenendolo un contemperamento - fra esigenze di certezza, meglio soddisfatte dalla fissazione di soglie di età, ed esigenze di adeguamento ai casi singoli-, di cui si tiene conto nella fascia di età ritenuta più problematica. Le soglie d'età vigenti, sono state considerate (è detto nella relazione al progetto) un ragionevole punto d'equilibrio nella ricerca delle condizioni di una possibile responsabilizzazione dei minori, né eccessivamente prematura né tardiva.
In realtà fra le contrapposte spinte di coloro che premevano per un innalzamento della soglia a 16 anni (principalmente la dottrina minorile specializzata) e parte dell'opinione pubblica preoccupata dall'inserimento di giovanissimi in circuiti criminali, si è operata la scelta del mantenimento della situazione vigente.
Il progetto si è posto anche il problema di eventuali misure per i non imputabili, l'art 98 parla ancora di misure di sicurezza e aggiunge l'aggettivo riabilitative le norme successive si riferiscono esclusivamente a "misure" senza aggiungere aggettivi al sostantivi. La questione non è di etichette, ma di sostanza in quanto viene posto l'accento sulla necessità di riabilitare il soggetto sottoposto alla misura più che sulla volontà di tutelare dallo stesso la società.
La scelta di fondo in materia di misure non punitive è stata quella di una riduzione al minimo e di una più marcata distinzione dal sistema penale punitivo, in quest'ottica si prevede (art. 98 comma 4) che non si fa luogo alla applicazione di una misura, e la misura applicata viene revocata, quando la sua finalità possa essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non penalistico. Esse, poi, trovano applicazione solo in presenza di esigenze comprovate e prioritarie di prevenzione di delitti gravi, tali da rendere insufficiente l'affidamento ai 'normali' approcci e istituti miranti alla riabilitazione, e da fare apparire non sproporzionato il recupero di momenti di coercizione, da inserire comunque nell'ottica riabilitativa. Sempre in questa prospettiva, l'art. 98 comma 1 stabilisce che misure di sicurezza e riabilitative possono essere applicate agli autori di delitto, che siano stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento o di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto. Le misure per i minori sono: il collocamento in una comunità chiusa o aperta, e l'affidamento al servizio sociale (art. 98 comma 3).
Sparisce quindi la misura della libertà vigilata nella duplice forma della permanenza in casa e delle prescrizioni.
I presupposti per l'applicazione delle misure nei confronti dei soggetti non imputabili per età sono disciplinati dall' articolo 100 che ricollega la misura più invasiva (collocamento in una struttura chiusa) alla commissione di delitti gravi di aggressione all'incolumità personale o pubblica, armi, stupefacenti e reati commessi nell'ambito di una associazione criminale e ad esigenze di prevenzione, che non possano essere soddisfatte altrimenti , di delitti analoghi.
Stranamente i casi di ricovero in comunità chiusa del minore non imputabile sono più ampi rispetto a quelli dei soggetti non imputabili per cause patologiche; per questi ultimi infatti manca la previsione dei delitti concernenti la disciplina delle armi, degli stupefacenti, e dell'ambito dell'associazione criminale (vedi art 99 progetto).
Francamente non capisco, perché si ritenga meno pericoloso o meno bisognoso di trattamento un infermo di mente, un alcolista o un tossicodipendente che maneggi armi, spacci droga o sia inserito in associazioni criminali, rispetto ad un minore che commetta gli stessi fatti.
Per le misure non coercitive (affidamento al servizio sociale o collocamento in comunità aperta) è previsto un ambito d'applicabilità più ampio. Esse possono essere disposte se è stato commesso un diverso delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione, sempre che vi sia concreto pericolo che il soggetto, in assenza della misura, commetta nuovamente un delitto doloso per il quale sia prevista la pena della reclusione.
In questa ipotesi, contrariamente alla precedente, l'applicabilità verso i minori è più ristretta prevedendo l'art 99 per le cause patologiche escludenti l'imputabilità anche il pericolo di reiterazione di delitti colposi.
Qualsiasi misura nei confronti di un minore non imputabile, non può avere durata superiore a tre anni.
L'art 99 prevede all'ultimo comma che "Per il caso di grave o reiterato inadempimento delle prescrizioni inerenti alla misura non detentiva possa essere disposto il ricovero in una struttura chiusa per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre sei mesi." Una disposizione analoga non è contenuta nell'articolo 100 e quindi tale possibilità dovrebbe ritenersi esclusa nei confronti dei minorenni.
Il progetto attua, poi, una sostanziale modifica di tecnica legislativa con riguardo ai minori della fascia 14/18 anni in quanto nel titolo V denominato: "Trattamento dei minori imputabili" detta una compiuta disciplina raggruppando vari istituti prima divisi fra le norme sostanziali del codice e quella processuali del D:P:R 448/88.
L'art 106 sancisce espressamente che qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato all'inserimento sociale del minore autore del reato e al superamento di eventuali carenze formative, educative, di istruzione o socializzazione.
Per quanto concerne le sanzioni applicabili ai minori imputabili, il testo proposto, sempre nell'ottica di favorire l'educazione e la socializzazione del minore che abbia violato la legge, prevede tipi di pene diversificate rispetto agli adulti. In comune vi è solo la reclusione, mentre le altre sanzioni previste:
- collocamento in comunità chiusa o aperta;
- affidamento al servizio sociale;
- divieto di allontanamento dal territorio di uno stato o di una regione, o di una provincia o di un comune;
- divieto di accesso a determinati luoghi sono esclusivamente applicabili ai minori.
Il collocamento in una comunità e l'affidamento al sevizio sociale sono disciplinati come applicabili, in alternativa alla pena detentiva, in tutti i casi in cui la legge prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a 4 anni, e come pena principale, per i reati per cui sia prevista attualmente una pena pecuniaria o altra pena ad essi inapplicabile.
Pur non giungendo ad elaborare un sistema del tutto autonomo di diritto penale, il progetto si è posto l'esigenza di adattare il sistema delle sanzioni alla particolare condizione dei minorenni che richiede risposte meno severe e l'ha realizzata con l'esclusione, per i minori, della reclusione speciale, la previsione di una diminuzione di pena per i reati puniti con la reclusione, l'eliminazione della pena pecuniaria, non adeguata per soggetti che ancora non hanno capacità di agire, e la previsione di sanzioni (collocamento in comunità aperta o chiusa, e affidamento al servizio sociale) di contenuto corrispondente a quello delle misure per i minori non imputabili.
Come si è già notato, la commissione ha ritenuto opportuno raggruppare tutti gli istituti del diritto penale minorile in un corpus normativo unitario inserendo nel codice penale degli istituti che attualmente ne sono fuori (come l'irrilevanza del fatto e la messa in prova).
Le disposizioni sono state riscritte in un linguaggio -che la stessa commissione ha definito nella relazione preliminare- come più consono a un codice penale, senza incidere ( si legge sempre nella relazione) sostanzialmente sui contenuti. A me sembra, però che vi siano alcune divergenze contenutistiche e non meramente terminologiche.
Per quanto concerne l'irrilevanza del fatto è stato aggiunto l'aggettivo "particolare" al sostantivo "tenuità" usato dall'art 27 del DPR 448, il che potrebbe, in sede di applicazione giurisprudenziale, portare a un uso dell'istituto ancor più cauto di quanto accade oggi.
Relativamente alla messa alla prova è stata fissata una durata maggiore dell'esperimento massimo (4 anni per reati puniti con pena edittale non inferiore a dieci anni, tre per gli altri) in luogo dei tre per reati soggetti a pena non inferiore a 12 anni della normativa attuale ed è stata introdotta una durata minima rispettivamente di un anno per i reati più gravi, sei mesi per gli altri.
Con la messa in prova possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità rieducativa, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Questa disposizione, è innovativa sotto due profili:
il riconoscimento legislativo di una prassi, già in vigore di fatto in alcuni uffici minorili, la c.d. 'mediazione', di cui definisce presupposti e limiti;
il chiarimento che la finalità di essa è centrata in ogni caso sul minore che deve essere risocializzato, non sulla persona offesa.
Il testo proposto chiarisce inoltre che la messa alla prova presuppone elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Ne evidenzia la finalità 'rieducativa'. Non richiede formalmente la confessione né il consenso del minore, che non costituiscono dunque presupposti vincolanti, ma potranno essere presi in considerazione nella valutazione prognostica sulla idoneità della misura, da effettuare "avendo riguardo alla personalità e alla situazione familiare e sociale del minorenne". Nei contenuti, la messa alla prova è strutturalmente analoga all'affidamento al servizio sociale. Considerata peraltro l'applicabilità anche ad autori di delitti gravi, si sono previste possibilità di ricorso a modalità coercitive, corrispondenti alle misure cautelari previste dalla legge processuale, o alle misure di sicurezza e riabilitative previste per i minori non imputabili. L'esito positivo della prova, verificato dal giudice, comporta l'estinzione del reato. Questa disposizione intende evidenziare (analogamente a quanto previsto per il perdono giudiziale) il carattere sostanziale dell'istituto, che, se pure non passa per una formale pronuncia di condanna, presuppone pur sempre un accertamento del reato commesso.
Il messaggio per il minore deve essere, pur nella rinuncia a punire, un messaggio capace di fare appello al senso di responsabilità.
Dal codice penale vigente è stato recepito l'istituto del perdono giudiziale, anche esso ha subito alcune modifiche tendenti ad evidenziare che la sentenza che lo applica ha un contenuto, che è pur sempre di affermazione di responsabilità. Di detto istituto viene ribadita la finalità di prevenzione; è indicato uno spazio d'applicazione abbastanza ampio (reati punibili con pena edittale massima di otto anni e minima di quattro) ma comunque limitativo della discrezionalità attualmente vigente. L'attuale disciplina, infatti, da un lato non prevede minimi e quindi consente di applicarlo anche per reati bagattellari, dall'altra facendo riferimento alla pena che il giudice ritiene in concreto di erogare, consente un uso dell'istituto molto variegato a seconda della "politica giudiziaria" dei diversi uffici minorili; è mantenuto il divieto di applicazione per più di una volta (art. 110).