AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITA' 0 DI PATERNITA' NATURALE (art. 274 ce.) ED AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITA' E PATERNITA'(art. 269 cc.)
Dott. Maria Antonietta Canta
L'accertamento giudiziale della maternità e della paternità ha subito, con la riforma del diritto di famiglia profonde innovazioni.
Infatti entrambe le azioni sono ora improponibili soltanto nelle ipotesi di figli incestuosi (art. 251 c.c.) e di figli che già si trovano in uno stato di filiazione legittima (art. 253), ed ancora è stata soppressa l'esclusività probatoria delle presunzioni legali di paternità naturale.
Con la riforma del 1975 viene dunque modificato l'art. 269 c.c. Con la conseguenza che la "prova della paternità può essere data con ogni mezzo" Con una apertura di tale portata offerta opportunamente al soggetto legittimato all'esercizio dell'azione, non potevano a questo punto coesistere quegli "indizi"voluti precedentemente dall'art.274 c.c. fra l'altro in assenza di una tipizzazione di ipotesi.
Vengono pertanto dal legislatore previste "quelle specifiche circostanze" tali da fare apparire giustificata l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità, che legittimino il diritto di utilizzare ogni mezzo di prova ma nel contemperamento con una esigenza di tutela dei convenuto altrimenti sottoponibile ad azioni temerarie e vessatorie.
Tale assunto è confermato da varie pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, fra le molte:"La modifica del l' comma dell'art. 274 cc., operato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con la sostituzione dell'espressione"specifiche circostanze" alla parola "indizi" ai fini della ammissibilità della azione giudiziale di paternità, non ha sostanzialmente innovato la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla nonna stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficiente a rendere ammissibile l'azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non della certezza7' (C.C. 89/1503). La giurisprudenza in materia ha orinai adottato un orientamento univoco ritenendo che diverse sono le finalità che si perseguono nella fase preliminare rispetto al successivo giudizio di merito tendenti, nel primo caso, a riscontrare la sussistenza di specifiche circostanze tali da fare apparire giustificata l'azione e, nel secondo,ad accertare il rapporto di filiazione: diverso il rito, diversa l'istruttoria, diverso il petitum e la causa petendi.
Nell'unico procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la fase diretta all'accertamento dell'ammissibilità dell'azione costituisce un antecedente necessario, un presupposto processuale della successiva fase di merito (C.C. sez. un. 23 feb. 1990/1398).
Le Sezioni Unite hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale, considerando la fase preliminare un presupposto processuale che deve necessariamente precedere il successivo giudizio di merito.
Il ricorso introduttivo, contenente non necessariamente tutti i mezzi di prova, essendo sufficiente la deduzione di specifiche circostanze giustificanti l'inizio del giudizio di merito, va proposto davanti al Tribunale competente.
E' rimessa in ogni caso al Giudice,attesa la natura sommaria del procedimento, la valutazione della opportunità di svolgere attività istruttoria.
E' obbligatorio l'intervento del p.m., ma è sufficiente che gli sia stata data comunicazione degli atti e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, non essendovi necessità di notificazione del ricorso.
Il giudizio, di natura sommaria, comporta una deliberazione di probabilità, non di certezza, in termini di esistenza del fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'azione non priva di fondamento.
Il decreto di ammissibilità, con cui si conclude questa prima fase del procedimento, da ingresso al giudizio di merito(seconda fase), nel corso del quale non potranno essere ritenute inammissibili prove considerate adeguate nella fase preliminare, potendosi però concludere per la loro insufficienza ai fini del rapporto di filiazione.
Il decreto ha natura decisoria e definitiva, come anche il decreto della Corte d'Appello in sede di reclamo, impugnabile perciò con ricorso per Cassazione.
Precisamente,, il decreto ha carattere sommario e provvisorio in ordine ai presupposti processuali ed alle questioni attinenti alla proponibilità, quali la decadenza e la competenza.
Concludendo, nel dirimere la vessata questione se la definizione della fase preliminare costituisca condizione dell'azione o presupposto processuale rispetto al successivo giudizio di merito, si è rilevato che diverso è l'oggetto dei due procedimenti, perché in quello che si conclude con il decreto si riscontra la sussistenza di "specifiche circostanze" tali da fare apparire giustificata l'azione, con il secondo si accerta il rapporto di filiazione naturale; che alla diversità di petitum corrisponde necessariamente una diversità della istruttoria, volta ad acquisire nella prima fase le circostanze giustificativi dell'azione(che possono non integrare la prova di filiazione),ed in quella di merito la prova della filiazione stessa; che infine le due pronunzie, pur entrambe decisorie, hanno diversa portata ed efficacia, l'una essendo emessa allo stato degli atti(onde il giudicato formale costituitosi con la dichiarazione di inammissibilità non impedisce la proposizione di nuova istanza fondata sulla deduzione di circostanze nuove), l’altra destinata, attraverso la formazione del giudicato sostanziale, a rendere immutabile la statuizione,
sia che dichiari sia che neghi la filiazione naturale (così S.U. 1990 n. 1398).