Il
caso
I
coniugi propongono congiuntamente domanda di separazione personale, concordando
le relative condizioni. All’udienza in Camera di Consiglio il marito revoca il
proprio consenso, assumendo di averlo dato perché, colpito da sensi di colpa,
non aveva sufficientemente riflettuto che le sue condizioni economiche non gli
avrebbero consentito l’adempimento degli impegni assunti. Il Tribunale di
Bari, ritenuta irrilevante la revoca, omologa la separazione alle condizione
concordate. La Corte di Appello di Bari (pres. Dini Ciacci, cons. est. Carone,
cons.Santoro) con sent. 5.11.99 conferma la sentenza del Tribunale.
Qui di seguito la motivazione della sentenza. Essa appare meritevole di segnalazione sia perché muta il precedente orientamento della stessa Corte, sottoponendo ad esame critico i vari orientamenti in proposito, sia perché, nel condividere la tesi del Tribunale, formula, tuttavia, talune importanti precisazioni, dirette a contemperare le opposte esigenze.
(Omissis)
La risoluzione della presente controversia richiede che sia preliminarmente
individuata la natura giuridica dell'iter procedimentale nel quale si
inseriscono l'accordo di separazione consensuale ed il decreto di omologazione.
Le due principali
teorie in argomento possono essere sinteticamente indicate come tesi
dell'accordo negoziale sottoposto a condicio juris di efficacia e tesi della
fattispecie a formazione progressiva.
Il primo
orientamento, seguito dal giudice di prime cure, considera l'accordo raggiunto
dai coniugi in ordine alle modalità della propria separazione alla stregua di
un comune negozio giuridico fra privati, irretrattabile (in virtù del generale
principio di cui all'art. 1372 c.c.) e il giudizio di omologazione mera
condizione di efficacia di una fattispecie già perfetta.
Il secondo, fino
ad oggi costantemente seguito da questa corte, inverte il rapporto di
strumentalità fra accordo ed omologazione, degradando il primo a semplice
requisito procedimentale per la formazione del provvedimento.
A tal fine, non
risulterebbe sufficiente un accordo formatosi al di fuori del processo, in
quanto competerebbe all'organo collegiale, prima di ogni decisione, la verifìca
della persistente, comune volontà delle parti di separarsi e di voler
rispettare le condizioni concordate.
Al contrasto dì
opinioni dottrinali fa riscontro una persistente divisione nella giurisprudenza
di merito, dovuta anche alla esiguità dei precedenti affrontati dal giudice di
legittimità.
Le poche decisioni
della corte dì cassazione che affermano la revocabilità unilaterale, innanzi
al giudice, del consenso formatosi al di fuori del processo, risultano, invero,
alquanto risalenti e comunque per lo più anteriori alla riforma del diritto di
famiglia.( Cass. 3.3.36 N 740; Cass. 4.6.42 n 1542; Cass 29.3.43 N 735).
La Suprema corte,
sotto il vigore della normativa attuale, non ha mai avuto modo di pronunciarsi
espressamente sulla revocabilità o meno del consenso per la separazione
consensuale, limitandosi ad alcune affermazioni incidentali nell'ambito di
sentenze che affrontano altre problematiche.
Le più recenti
sentenze indicate dal reclamante, cass 24.8.90 n 8712 e cass 18.9.97 n 9287, non
affrontano compiutamente il problema della natura giuridica del procedimento di
separazione consensuale e della revocabilità del consenso ma sì limitano a
statuire che l'efficace giuridica della separazione consensuale si verifica solo
con il decreto di omologazione.
In particolare con
la decisione N 8712/90, la Cassazione (esaminando una particolare fattispecie di
nullità del decreto di omologazione emanato da un Tribunale erroneamente
composto da due soli magistrato ha distinto nel procedimento di separazione
consensuale una fase presidenziale, disciplinata dall'art. 711, commi 1, 2 e 3,
c.p.c., ed una fase collegiale, disciplinata dall'art. 711, comma 4 c.p.c. e ha
statuito che nella prima, fallito il tentativo di conciliazione, le parti
perfezionano davanti al presidente del tribunale il negozio avente per oggetto
la separazione, formulandone le condizioni, nella seconda il tribunale emette,
ricorrendone le premesse, il provvedimento di omologazione coi quale esercita il
proprio controllo sull'osservanza del rito e sulla conformità delle clausole
convenzionali alle norme imperative che regolano la materia e all’ordine
pubblico.
Ha precisato,
altresì, che sul piano del diritto sostanziale questi due momenti si
coordinano, nel senso che l'atto giudiziario di controllo imprime efficacia
giuridica al negozio privato; sul piano del diritto processuale, il regime
d'impugnazione dell'atto omologato di separazione appare differenziato in
funzione della stabilita' degli effetti dei singoli elementi normativi che lo
compongono.
La corte, quindi,
ha sostanzialmente condiviso la tesi della natura negoziale dell'accordo di
separazione; non ha affrontato il problema della revocabilità del consenso
prestato dai coniugi fino al momento dell'omologazione, ritenendolo ininfluente
nella fattispecie al suo esame, e si è limitata a dichiarare che il
provvedimento di omologazione, in se stesso considerato, e' revocabile per vizio
proprio di legittimità dovuto a inosservanza di norme processuali o
sostanziali.
Anche con la
decisione del 18.09.1997 N. 9287, la Corte di legittimità non si è
espressa sulla revocabilità unilaterale del consenso.
Ha sì statuito:
a) che l'art. 711 comma 4 c.p.c, attribuisce all'omologazione l'effetto
giuridico di rendere efficace la separazione consensuale; b) che l'accordo
diventa parte costitutiva della separazione in quanto questa sia omologata
(principio, già espresso sul piano sostanziale dall'art. 158 primo comma c.c.,
per ìi quale la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l'omologazione del giudice); c) che, in base all'impianto complessivo
dell'art. 711 c.p.c. (in combinato disposto coi già citato art. 158 primo
comma, c.c.), il procedimento dà vita ad una fattispecie complessa, nella quale
il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, trova la sua fonte nel
relativo accordo e l'efficacia giuridica nell'omologazione; ma ne ha tratto solo
la conclusione che l'accordo finalizzato a disciplinare la separazione
consensuale, qualora questa non sia omologata, rimane privo di efficacia
giuridica, non che esso sia unilateralmente revocabile.
Al contrario ha
accennato alla circostanza che si tratta di un problema tuttora controverso in
dottrina e in giurisprudenza, ma ne ha sostenuto l’irrilevanza per la
questione al suo esame.
In altre decisioni
in cui la Cassazione ha affrontato problemi di diritto familiare (cfr. Cass
29.4.83 N 2948 e Cass 5.1.84 N 149) ha affermato, incidenter tantum, alcuni
principi che depongono a favore della tesi della natura negoziale degli accordi
fra coniugi e quindi dell'irrevocabilità unilaterale del consenso in essi
manifestato.
Ha statuito
infatti che l'accordo fra coniugi nell'ambito di una convenzione di diritto
familiare è soggetto alla disciplina prevista dagli articoli 1326-1328 in tema
di formazione del consenso; che il decreto di omologazione è un atto privo di
contenuto decisorio in quanto non decide in ordine a diritti soggettivi, anche
se incide su essi; che la separazione consensuale trova la sua fonte
nell'accordo dei coniugi e la sua efficacia nell'omologazione.
Peraltro, con la
recente decisione 8 luglio 1998 n. 6664, la prima sezione della Cassazione, nel
pronunciarsi sulla fattispecie affine dell'istanza congiunta di divorzio, ha
ritenuto inammissibile una rinuncia unilaterale al consenso già prestato, purché
non dovuto ad errore, violenza o dolo.
Nella pronuncia
suddetta, la inammissibilità della revoca del consenso viene argomentata quale
conseguenza della natura di "accordo negoziale e processuale' da
attribuirsi alla domanda congiunta dei coniugi.
Accordo negoziale,
dunque, nella parte in cui regola i rapporti patrimoniali fra le parti; accordo
processuale, in relazione alla scelta della procedura.
Sotto entrambi gli
aspetti, a giudizio della suprema corte, è inammissibile una rinuncia
unilaterale, in quanto, da un canto, la vincolatività dell'accordo sarebbe
insita nel suo espresso riconoscimento legislativo; dall'altro la scelta
dell'iter processuale, prospettandosi come iniziativa comune e paritetica e non
come somma di istanze unilaterali, non consente immotivati ripensamenti.
E' vero che la
sentenza riguarda un’ipotesi di divorzio congiunto, ma il discorso effettuato
dalla Cassazione sembra perfettamente sovrapponibile al caso di separazione
consensuale.
E' consapevole
questo giudicante che precedenti pronunzie di questa Corte d'appello hanno
affermato la revocabilità unilaterale del consenso, ma rileva che la su citata
sentenza del 1998 della Suprema Corte ha cassato proprio una decisione della
Corte d'appello di Bari; circostanza che induce ad approfondire il tema e
rimeditare sull'orientamento in passato assunto.
Ciò posto, va
considerato che la motivazione delle passate decisioni era fondata sulla non
assimilabilità dell'accordo di separazione ad un contratto, mancando quella
divergenza e contrapposizione di interessi la cui composizione costituisce il
naturale risultato della volontà contrattuale ( Cfr fra l'altro Corte Appello
Bari 21.4.98).
In realtà
l'articolo 1321 del codice civile che definisce il contratto come "accordo
di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto
giuridico patrimoniale" non richiede affatto una contrapposizione di
interessi ma solo la loro patrimonialità, requisito che è presente
nell'accordo di separazione.
Inoltre da un lato
la contrapposizione di interessi non è richiesta fra i requisiti necessari del
contratto indicati nell'articolo 1325 del codice civile ed è assente in accordi
della cui natura contrattuale nessuno dubita (ad esempio il negozio di
costituzione dì società), dall'altro nelle disposizioni patrimoniali
dell'accordo di separazione è ben presente la contrapposizione dell’interesse
dei coniugi. Così delineata l'attuale elaborazione della dottrina e della
giurisprudenza, si ritiene opportuno affrontare la questione partendo dagli
elementi normativa che regolano la fattispecie in esame.
L'art. 158 del
codice civile testualmente dispone:
"la
separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione
del giudice.
Quando l'accordo
dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in
contrasto con il mantenimento (rectius: l’interesse, ndr) dei figli, il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare
nell’interesse dei figli, e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare
allo stato l'omologazione".
L'analisi di tale
disposizione deve in primo luogo soffermarsi sull’espressione "non ha
effetto".
Siffatta locuzione
induce l'interprete a considerare l'accordo raggiunto dai coniugi come
fattispecie già perfetta anche prima dell'omologazione giudiziaria, la quale
risulta richiesta non già per integrare la volontà dei coniugi, ma unicamente
per consentire alla stessa di spiegare effetti giuridici.
Vi sarebbe,
dunque, una scissione fra momento di perfezionamento e di vincolatività
dell'accordo e momento iniziale della sua efficacia; scissione, questa, che non
costituisce fenomeno eccezionale, bensì, al contrario, assai frequente e tipico
di ogni fattispecie già perfetta che, per volontà delle parti o del
legislatore, penda in attesa di un elemento integrativo dell'efficacia. si pensi
ai contratti sotto condizione sospensiva e agli atti amministrativi soggetti a
controllo da parte di una autorità esterna.
Tale risultato
ermeneutico appare rafforzato dall'analisi del secondo comma dell'articolo in
esame, il quale da un lato funzionalizza il controllo del giudice sul contenuto
degli accordi unicamente alle esigenze di tutela dei figli minori, dall'altro,
anche in tali ipotesi, preclude al giudice ogni possibilità di modificare
autoritativamente le pattuizioni dei coniugi, consentendo unicamente la
prospettazione di opportune modifiche ed il rifiuto, allo stato,
dell'omologazione.
Il secondo comma,
che mancava nella originaria disposizione codicistica ed è stato introdotto
dalla legge n.151175, di riforma del diritto di famiglia, rende evidente la
volontà del legislatore di rafforzare il momento privatistico dell'accordo
rispetto a quello pubblico dell'omologazione, valorizzato specificamente al solo
fine dell'interesse della prole.
Del resto anche le
altre modifiche inerenti il regime della separazione dimostrano come il mutato
clima sociale avesse indotto il legislatore ad esaltare la volontà dei coniugi,
prima subordinata al concetto di superiore interesse della famiglia e della
società.
Queste modifiche,
nel loro complesso, evidenziano il maggior riconoscimento e l'accresciuta
valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi in tema di separazione,
derivanti dall'introduzione di un nuovo modello di famiglia costituito da una
comunità di eguali. Ne consegue il potenziamento dell'accordo dei coniugi, nel
segno della privatizzazione del diritto di famiglia e del superamento delle
precedenti concezioni pubblicistiche e autoritarie, nelle quali veniva
sacrificato íi momento consensuale a vantaggio di valori superindíviduali o di
interessi superiori.
L'articolo 150 del
codice civile ha perso, infatti, il riferimento al limite del diritto di
chiedere la separazione ai soli casi determinati dalla legge.
L'articolo 151,
che elencava tassativamente i comportamenti che consentivano di domandare la
separazione, oggi fa generico riferimento a "fatti che rendono
intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudicano l'educazione della
prole."
Gli articoli 152 e
153, che prevedevano rispettivamente la separazione a titolo sanzionatorio per
il condannato in sede penale e per il marito che ometteva di fissare la
residenza familiare, sono stati abrogati.
L'articolo 154
oggi ricollega alla riconciliazione il semplice effetto di abbandono della
domanda proposta, mentre prima determinava l'estinzione del diritto di chiedere
la separazione.
L'evoluzione
normativa evidenziata dimostra, in conclusione, come la separazione personale,
da strumento eccezionale per sanzionare gravi colpe di uno o entrambi ì
coniugi, sia divenuto ordinario rimedio offerto a ciascuno dei coniugi per porre
fine ad una convivenza non più voluta.
Altre indicazioni
nel senso suddetto si traggono da una considerazione sistematica del diritto di
famiglia che risulta riformato dalla legge 19.5.75 numero 151, nel senso del
riconoscimento di un ampio spazio di negoziabilità. Particolarmente
significativi in proposito appaiono: ìi rilievo attribuito all'intesa fra le
parti per la scelta del regime patrimoniale e per la determinazione delle
modalità di adempimento dei doveri nascenti dal matrimonio; la rilevanza
dell'accordo fra i coniugi per l'indirizzo della vita familiare e la fissazione
della residenza.
L'attuale diritto
di famiglia, secondo questa corte, riconosce un'ampia negoziabilità delle
vicende familiari.
Negoziabilità che
si esprime anche nella separazione consensuale, sicché l’apice del
procedimento va collocato nell'accordo dei coniugi, mentre l'omologazione è
semplicemente uno strumento di controllo di tipo garantistico, diretto, da un
lato, a salvaguardare gli interessi non disponibili delle parti, dall'altro, a
tutelare gli interessi dei figli minori.
Il consenso
manifestato dalle parti, quindi va inteso come "negozio" con cui le
stesse stabiliscono le regole dei loro futuri rapporti nell’ambito degli
interessi disponibili.
Le espressioni
testuali dell'articolo 158 c.c. "la separazione non ha effetto senza
l'omologazione" e dell'art 711 c.p.c. "la separazione consensuale
acquista efficacia con l'omologazione del Tribunale" propongono una
distinzione fra efficacia dell'accordo ed efficacia della separazione, e
subordinano la seconda e non anche il primo al decreto di omologazione.
Anche i principi
generali del nostro ordinamento depongono a favore della tesi dell'irrevocabilità
del consenso.
Il nostro diritto
privato, infatti, tende a tutelare la buona fede e l'affidamento nei rapporti íntersoggettivi
e, pertanto, ciascuno deve assicurare l'osservanza degli impegni assunti nei
confronti degli altri.
Altra tendenza del
diritto civile, che sarebbe frustrata dalla revocabilità del consenso è quella
alla certezza dei rapporti giuridici.
In conclusione
ritiene questa Corte che l’accorda o di separazione nella parte relativa ai
diritti disponibili dei coniugi sia un negozio perfetto e come tale
unilateralmente irrevocabile, anche se l'efficacia della separazione è
subordinata al controllo giudiziario espresso con il decreto di omologazione.
Tale controllo
deve ritenersi rivolto da un canto ad accertare che non siano stati lesi diritti
indisponibili dei coniugi (quale ad esempio il diritto agli alimenti), o
interessi dei figli minori, dall'altro a verificare la validità dell'accordo
negoziale.
Ciò comporta che
ogni qualvolta non vi sia una revoca ad nutum o un ripensamento immotivato ma
venga eccepito che l'accordo è viziato da nullità, è frutto di vizio della
volontà o altra patologia che ne comporta l'annullabilità ovvero che vi siano
i presupposti legittimanti la rescissione o la risoluzione, il Tribunale non può
denegarne l'esame, procedendo direttamente all'omologazione, sul presupposto
della inammissibilità della revoca del consenso.
E' indiscutibile
invero che l'eventuale esistenza di un radicale vizio genetico del negozio dì
separazione consensuale, tale da escludere uno degli elementi essenziali di
esso, deve essere esaminato dal giudice che non può sancire con suo
provvedimento l'efficacia di un atto nullo. La nullità, che può essere fatta
valere da chiunque e rilevata di ufficio dal giudice e che non è suscettibile
di convalida, non può essere aggirata dal decreto di omologazione.
Ad analoghe
conclusioni deve giungersi per l'ipotesi di denunzia di vizi che danno luogo
all'annullabilità del contratto. Diversamente opinando si attribuirebbe al
giudice il potere di convalidare con il suo decreto di omologazione un atto
invalido, mentre l'art 1444 del codice civile prevede la possibilità di
convalida del negozio annullabile solo per il contraente al quale spetta
l'azione di annullamento.
Un conforto in tal
senso si trae dalla già richiamata decisione N 6664/98 della Suprema Corte lì
ove ha affermato che "nell'ipotesi che la proposizione della domanda
congiunta sia frutto di errore, violenza o dolo a danno di una delle parti,
questa avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento del proprio consenso,
invalidamente prestato".
Anche l'eccezione
di anomalia genetica o funzionale della causa legittimante la domanda di
rescissione o risoluzione deve essere esaminata dal giudice dell'omologazione.
Al di là del rilievo che sembra contrario ad esigenze di economia processuale
costringere le parti a instaurare un muovo giudizio per far valere la originaria
o sopravvenuta mancanza di sinallagma fra gli obblighi rispettivamente assunti,
va considerato che non sembra possibile che l'autorità giudiziaria attribuisca
con un suo atto il crisma di efficacia ad un negozio di cui è lamentata la
rilevante iniquità.
Ovviamente essendo
le azioni di rescissione e risoluzione previste dalla legge solo in ipotesi ben
determinate, chi intende sciogliersi dall'accordo di separazione per motivi ad
esse riconducibili deve dedurre espressamente l'esistenza dei presupposti
precisati negli articoli da 1447 a 1467 c.c.
Non è di ostacolo
a tale opinione la circostanza che l'omologazione venga pronunciata da alcuni
Tribunali e, in particolare da quello di Bari, direttamente in camera di
consiglio, senza il tramite dell'udienza presidenziale.
Affrontando
brevemente, in via incidentale, la questione, va rilevata la dubbia correttezza
di tale prassi, che poggia sulla ritenuta tacita abrogazione dell'art 711 c.p.p.,
da parte dell'art 23 della Legge 6.3.87 N 74.
I sostenitori
dell'abrogazione omettono di considerare che l'art 23, nel disporre
l'applicabilità alla separazione consensuale delle norme contenute nella
novella sul divorzio, contiene l'inciso "in quanto compatibili" . Tale
locuzione è rilevante dovendosi la compatibilità escludere con riferimento
alla procedura prevista dall'art 711 c.p.c., lì ove prevede l'ascolto da parte
del presidente e il tentativo di conciliazione. Attività che non assumono
rilevanza solo processuale ma mirano a rendere possibili ì compiti attribuiti
in via sostanziale al giudice dal secondo comma dell'art 158 del c.c.;
disposizione, quest'ultima, che è sicuramente in vigore, non essendoci nella
novella sul divorzio o in altra legge alcun riferimento a modifiche o
abrogazioni di essa.
Ma, al di là di
tale notazione, nessuna norma vieta la proposizione di eccezioni di fronte al (e
l'istruzione dì esse da parte del) collegio nei procedimenti in camera di
consiglio, sicché anche l'assenza della fase presidenziale non costituirebbe
ostacolo insuperabile.
Nessun divieto di
istruttoria è infatti contenuto nelle disposizioni sui procedimenti in camera
di consiglio di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c.; anzi l'art. 738 del codice
processuale, che espressamente riconosce ìi potere del giudice di assumere
informazioni, conferma l'esistenza del potere-dovere di istruire anche le
istanze soggette al rito camerale.
L'espressione
"il giudice può assumere informazioni" viene infatti, dalla dottrina
e giurisprudenza costante, riferita alla complessa attività che il giudice può
compiere ex officio, ma deve svolgere su sollecitazione di parte, per acquisire
gli elementi utili per l'emanazione del provvedimento. In tale attività,
quindi, rientrano non solo le informazioni in senso stretto, ma anche
l'acquisizione di documenti e gli interrogatori degli interessati e di terzi.
Il potere
istruttorio è del resto ampiamente e pacificamente usato da altre autorità
giudiziarie che applicano con frequenza il rito camerale, come i] Tribunale per
i minorenni prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38 disp.
att. c.c. e il giudice che esamina i ricorsi avverso i decreti prefettizi di
espulsione degli stranieri.
Passando all'esame
della specifica controversia fra i coniugi Leo-Martinelli va rilevato che
l'opposizione del Leo, consacrata nel verbale del 25.5.99, è esplicitata dalle
parole: "all'epoca, colpito da sensi di colpa, dopo aver riconosciuto le
sue colpe, non ha riflettuto sulle possibilità economiche che non risultavano
tali da garantire quanto sottoscritto".
Orbene, il senso dì
colpa non ha alcuna rilevanza giuridica, dovendosi configurare come un mero
motivo appartenente alla sfera interna del soggetto e non tutelabile
dall’ordinamento.
Anche l'assenza di
ponderazione, non dovuta a difetto di capacità o vizio del volere, è
irrilevante.
Le obiezioni del
Leo, quindi, non erano tali da giustificare un rifiuto di omologazione da parte
del Tribunale risolvendosi in una revoca arbitraria di consenso.
Non rileva in
contrario la giustificazione data alla revoca nel reclamo, lì ove fa
riferimento ad una volontà coartata dalla necessità di porre fine immediata ad
un rapporto insostenibile, evitando lungaggini processuali.
La coazione della
volontà rilevante per il diritto è solo quella conseguente alla violenza della
controparte o di terzi e dotata dei requisiti di cui all'articolo 1435 c.c.,
mentre il desiderio di risolvere con celerità una situazione difficile di
convivenza è solo un motivo interno all'agente e come tale irrilevante.
Non può
condividersi neanche l'assunto del Leo lì ove afferma che il Tribunale,
nell'interesse di un equilibrato rapporto fra le parti, avrebbe dovuto compiere
una complessiva valutazione della fattispecie.
Come già
chiarito, vertendosi in materia di diritti disponibili non compete al giudice
attuare un perfetto equilibrio del regolamento economico, ma solo porre rimedio
alle sproporzione accompagnate dai presupposti di cui all'art 1448 c. c (stato
di bisogno e approfittamento dell'altra parte) o 1467 c.c. (sopravvenienza di
circostanze straordinarie ed imprevedibili), presupposti che non sono stati
dedotti né tanto meno provati dal Leo.
Non supplisce alla
detta carenza ]esibizione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997
che, oltre a non fare piena prova suoi effettive possibilità economiche del
reclamante stante la natura di dichiarazione unilaterale, attesta circostanze di
fatto ben note al Leo anteriormente alla conclusione dell'accordo di divorzio.
Alla luce delle
esposte considerazioni va rigettato il reclamo.
La particolare
complessità della questione e il contrasto giurisprudenziale in materia
costituiscono giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.T.M.
Uditi i
procuratori delle parti ed acquisito il parere del P.G., rigetta il reclamo
proposto da Leo Vito Antonio contro Martinelli Maria avverso la sentenza del
Tribunale di Bari in data 26.5.99, che conferma.
Dichiara
compensate per intero le spese del giudizio.