Il caso

SCUOLA FORENSE 3-4/1999

Il caso

I coniugi propongono congiuntamente domanda di separazione personale, concordando le relative condizioni. All’udienza in Camera di Consiglio il marito revoca il proprio consenso, assumendo di averlo dato perché, colpito da sensi di colpa, non aveva sufficientemente riflettuto che le sue condizioni economiche non gli avrebbero consentito l’adempimento degli impegni assunti. Il Tribunale di Bari, ritenuta irrilevante la revoca, omologa la separazione alle condizione concordate. La Corte di Appello di Bari (pres. Dini Ciacci, cons. est. Carone, cons.Santoro) con sent. 5.11.99 conferma la sentenza del Tribunale.

Qui di seguito la motivazione della sentenza. Essa appare meritevole di segnalazione sia perché muta il precedente orientamento della stessa Corte, sottoponendo ad esame critico i vari orientamenti in proposito, sia perché, nel condividere la tesi del Tribunale, formula, tuttavia, talune importanti precisazioni, dirette a contemperare le opposte esigenze.


 (Omissis) La risoluzione della presente controversia richiede che sia preliminarmente individuata la natura giuridica dell'iter procedimentale nel quale si inseriscono l'accordo di separazione consensuale ed il decreto di omologazione.

Le due principali teorie in argomento possono essere sinteticamente indicate come tesi dell'accordo negoziale sottoposto a condicio juris di efficacia e tesi della fattispecie a formazione progressiva.

Il primo orientamento, seguito dal giudice di prime cure, considera l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle modalità della propria separazione alla stregua di un comune negozio giuridico fra privati, irretrattabile (in virtù del generale principio di cui all'art. 1372 c.c.) e il giudizio di omologazione mera condizione di efficacia di una fattispecie già perfetta.

Il secondo, fino ad oggi costantemente seguito da questa corte, inverte il rapporto di strumentalità fra accordo ed omologazione, degradando il primo a semplice requisito procedimentale per la formazione del provvedimento.

A tal fine, non risulterebbe sufficiente un accordo formatosi al di fuori del processo, in quanto competerebbe all'organo collegiale, prima di ogni decisione, la verifìca della persistente, comune volontà delle parti di separarsi e di voler rispettare le condizioni concordate.

Al contrasto dì opinioni dottrinali fa riscontro una persistente divisione nella giurisprudenza di merito, dovuta anche alla esiguità dei precedenti affrontati dal giudice di legittimità.

Le poche decisioni della corte dì cassazione che affermano la revocabilità unilaterale, innanzi al giudice, del consenso formatosi al di fuori del processo, risultano, invero, alquanto risalenti e comunque per lo più anteriori alla riforma del diritto di famiglia.( Cass. 3.3.36 N 740; Cass. 4.6.42 n 1542; Cass 29.3.43 N 735).

La Suprema corte, sotto il vigore della normativa attuale, non ha mai avuto modo di pronunciarsi espressamente sulla revocabilità o meno del consenso per la separazione consensuale, limitandosi ad alcune affermazioni incidentali nell'ambito di sentenze che affrontano altre problematiche.

Le più recenti sentenze indicate dal reclamante, cass 24.8.90 n 8712 e cass 18.9.97 n 9287, non affrontano compiutamente il problema della natura giuridica del procedimento di separazione consensuale e della revocabilità del consenso ma sì limitano a statuire che l'efficace giuridica della separazione consensuale si verifica solo con il decreto di omologazione.

In particolare con la decisione N 8712/90, la Cassazione (esaminando una particolare fattispecie di nullità del decreto di omologazione emanato da un Tribunale erroneamente composto da due soli magistrato ha distinto nel procedimento di separazione consensuale una fase presidenziale, disciplinata dall'art. 711, commi 1, 2 e 3, c.p.c., ed una fase collegiale, disciplinata dall'art. 711, comma 4 c.p.c. e ha statuito che nella prima, fallito il tentativo di conciliazione, le parti perfezionano davanti al presidente del tribunale il negozio avente per oggetto la separazione, formulandone le condizioni, nella seconda il tribunale emette, ricorrendone le premesse, il provvedimento di omologazione coi quale esercita il proprio controllo sull'osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali alle norme imperative che regolano la materia e all’ordine pubblico.

Ha precisato, altresì, che sul piano del diritto sostanziale questi due momenti si coordinano, nel senso che l'atto giudiziario di controllo imprime efficacia giuridica al negozio privato; sul piano del diritto processuale, il regime d'impugnazione dell'atto omologato di separazione appare differenziato in funzione della stabilita' degli effetti dei singoli elementi normativi che lo compongono.

La corte, quindi, ha sostanzialmente condiviso la tesi della natura negoziale dell'accordo di separazione; non ha affrontato il problema della revocabilità del consenso prestato dai coniugi fino al momento dell'omologazione, ritenendolo ininfluente nella fattispecie al suo esame, e si è limitata a dichiarare che il provvedimento di omologazione, in se stesso considerato, e' revocabile per vizio proprio di legittimità dovuto a inosservanza di norme processuali o sostanziali.

Anche con la decisione del 18.09.1997 N. 9287, la Corte di legittimità non si è espressa sulla revocabilità unilaterale del consenso.

Ha sì statuito: a) che l'art. 711 comma 4 c.p.c, attribuisce all'omologazione l'effetto giuridico di rendere efficace la separazione consensuale; b) che l'accordo diventa parte costitutiva della separazione in quanto questa sia omologata (principio, già espresso sul piano sostanziale dall'art. 158 primo comma c.c., per ìi quale la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice); c) che, in base all'impianto complessivo dell'art. 711 c.p.c. (in combinato disposto coi già citato art. 158 primo comma, c.c.), il procedimento dà vita ad una fattispecie complessa, nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, trova la sua fonte nel relativo accordo e l'efficacia giuridica nell'omologazione; ma ne ha tratto solo la conclusione che l'accordo finalizzato a disciplinare la separazione consensuale, qualora questa non sia omologata, rimane privo di efficacia giuridica, non che esso sia unilateralmente revocabile.

Al contrario ha accennato alla circostanza che si tratta di un problema tuttora controverso in dottrina e in giurisprudenza, ma ne ha sostenuto l’irrilevanza per la questione al suo esame.

In altre decisioni in cui la Cassazione ha affrontato problemi di diritto familiare (cfr. Cass 29.4.83 N 2948 e Cass 5.1.84 N 149) ha affermato, incidenter tantum, alcuni principi che depongono a favore della tesi della natura negoziale degli accordi fra coniugi e quindi dell'irrevocabilità unilaterale del consenso in essi manifestato.

Ha statuito infatti che l'accordo fra coniugi nell'ambito di una convenzione di diritto familiare è soggetto alla disciplina prevista dagli articoli 1326-1328 in tema di formazione del consenso; che il decreto di omologazione è un atto privo di contenuto decisorio in quanto non decide in ordine a diritti soggettivi, anche se incide su essi; che la separazione consensuale trova la sua fonte nell'accordo dei coniugi e la sua efficacia nell'omologazione.

Peraltro, con la recente decisione 8 luglio 1998 n. 6664, la prima sezione della Cassazione, nel pronunciarsi sulla fattispecie affine dell'istanza congiunta di divorzio, ha ritenuto inammissibile una rinuncia unilaterale al consenso già prestato, purché non dovuto ad errore, violenza o dolo.

Nella pronuncia suddetta, la inammissibilità della revoca del consenso viene argomentata quale conseguenza della natura di "accordo negoziale e processuale' da attribuirsi alla domanda congiunta dei coniugi.

Accordo negoziale, dunque, nella parte in cui regola i rapporti patrimoniali fra le parti; accordo processuale, in relazione alla scelta della procedura.

Sotto entrambi gli aspetti, a giudizio della suprema corte, è inammissibile una rinuncia unilaterale, in quanto, da un canto, la vincolatività dell'accordo sarebbe insita nel suo espresso riconoscimento legislativo; dall'altro la scelta dell'iter processuale, prospettandosi come iniziativa comune e paritetica e non come somma di istanze unilaterali, non consente immotivati ripensamenti.

E' vero che la sentenza riguarda un’ipotesi di divorzio congiunto, ma il discorso effettuato dalla Cassazione sembra perfettamente sovrapponibile al caso di separazione consensuale.

E' consapevole questo giudicante che precedenti pronunzie di questa Corte d'appello hanno affermato la revocabilità unilaterale del consenso, ma rileva che la su citata sentenza del 1998 della Suprema Corte ha cassato proprio una decisione della Corte d'appello di Bari; circostanza che induce ad approfondire il tema e rimeditare sull'orientamento in passato assunto.

Ciò posto, va considerato che la motivazione delle passate decisioni era fondata sulla non assimilabilità dell'accordo di separazione ad un contratto, mancando quella divergenza e contrapposizione di interessi la cui composizione costituisce il naturale risultato della volontà contrattuale ( Cfr fra l'altro Corte Appello Bari 21.4.98).

In realtà l'articolo 1321 del codice civile che definisce il contratto come "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale" non richiede affatto una contrapposizione di interessi ma solo la loro patrimonialità, requisito che è presente nell'accordo di separazione.

Inoltre da un lato la contrapposizione di interessi non è richiesta fra i requisiti necessari del contratto indicati nell'articolo 1325 del codice civile ed è assente in accordi della cui natura contrattuale nessuno dubita (ad esempio il negozio di costituzione dì società), dall'altro nelle disposizioni patrimoniali dell'accordo di separazione è ben presente la contrapposizione dell’interesse dei coniugi. Così delineata l'attuale elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, si ritiene opportuno affrontare la questione partendo dagli elementi normativa che regolano la fattispecie in esame.

L'art. 158 del codice civile testualmente dispone:

"la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con il mantenimento (rectius: l’interesse, ndr) dei figli, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione".

L'analisi di tale disposizione deve in primo luogo soffermarsi sull’espressione "non ha effetto".

Siffatta locuzione induce l'interprete a considerare l'accordo raggiunto dai coniugi come fattispecie già perfetta anche prima dell'omologazione giudiziaria, la quale risulta richiesta non già per integrare la volontà dei coniugi, ma unicamente per consentire alla stessa di spiegare effetti giuridici.

Vi sarebbe, dunque, una scissione fra momento di perfezionamento e di vincolatività dell'accordo e momento iniziale della sua efficacia; scissione, questa, che non costituisce fenomeno eccezionale, bensì, al contrario, assai frequente e tipico di ogni fattispecie già perfetta che, per volontà delle parti o del legislatore, penda in attesa di un elemento integrativo dell'efficacia. si pensi ai contratti sotto condizione sospensiva e agli atti amministrativi soggetti a controllo da parte di una autorità esterna.

Tale risultato ermeneutico appare rafforzato dall'analisi del secondo comma dell'articolo in esame, il quale da un lato funzionalizza il controllo del giudice sul contenuto degli accordi unicamente alle esigenze di tutela dei figli minori, dall'altro, anche in tali ipotesi, preclude al giudice ogni possibilità di modificare autoritativamente le pattuizioni dei coniugi, consentendo unicamente la prospettazione di opportune modifiche ed il rifiuto, allo stato, dell'omologazione.

Il secondo comma, che mancava nella originaria disposizione codicistica ed è stato introdotto dalla legge n.151175, di riforma del diritto di famiglia, rende evidente la volontà del legislatore di rafforzare il momento privatistico dell'accordo rispetto a quello pubblico dell'omologazione, valorizzato specificamente al solo fine dell'interesse della prole.

Del resto anche le altre modifiche inerenti il regime della separazione dimostrano come il mutato clima sociale avesse indotto il legislatore ad esaltare la volontà dei coniugi, prima subordinata al concetto di superiore interesse della famiglia e della società.

Queste modifiche, nel loro complesso, evidenziano il maggior riconoscimento e l'accresciuta valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi in tema di separazione, derivanti dall'introduzione di un nuovo modello di famiglia costituito da una comunità di eguali. Ne consegue il potenziamento dell'accordo dei coniugi, nel segno della privatizzazione del diritto di famiglia e del superamento delle precedenti concezioni pubblicistiche e autoritarie, nelle quali veniva sacrificato íi momento consensuale a vantaggio di valori superindíviduali o di interessi superiori.

L'articolo 150 del codice civile ha perso, infatti, il riferimento al limite del diritto di chiedere la separazione ai soli casi determinati dalla legge.

L'articolo 151, che elencava tassativamente i comportamenti che consentivano di domandare la separazione, oggi fa generico riferimento a "fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudicano l'educazione della prole."

Gli articoli 152 e 153, che prevedevano rispettivamente la separazione a titolo sanzionatorio per il condannato in sede penale e per il marito che ometteva di fissare la residenza familiare, sono stati abrogati.

L'articolo 154 oggi ricollega alla riconciliazione il semplice effetto di abbandono della domanda proposta, mentre prima determinava l'estinzione del diritto di chiedere la separazione.

L'evoluzione normativa evidenziata dimostra, in conclusione, come la separazione personale, da strumento eccezionale per sanzionare gravi colpe di uno o entrambi ì coniugi, sia divenuto ordinario rimedio offerto a ciascuno dei coniugi per porre fine ad una convivenza non più voluta.

Altre indicazioni nel senso suddetto si traggono da una considerazione sistematica del diritto di famiglia che risulta riformato dalla legge 19.5.75 numero 151, nel senso del riconoscimento di un ampio spazio di negoziabilità. Particolarmente significativi in proposito appaiono: ìi rilievo attribuito all'intesa fra le parti per la scelta del regime patrimoniale e per la determinazione delle modalità di adempimento dei doveri nascenti dal matrimonio; la rilevanza dell'accordo fra i coniugi per l'indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza.

L'attuale diritto di famiglia, secondo questa corte, riconosce un'ampia negoziabilità delle vicende familiari.

Negoziabilità che si esprime anche nella separazione consensuale, sicché l’apice del procedimento va collocato nell'accordo dei coniugi, mentre l'omologazione è semplicemente uno strumento di controllo di tipo garantistico, diretto, da un lato, a salvaguardare gli interessi non disponibili delle parti, dall'altro, a tutelare gli interessi dei figli minori.

Il consenso manifestato dalle parti, quindi va inteso come "negozio" con cui le stesse stabiliscono le regole dei loro futuri rapporti nell’ambito degli interessi disponibili.

Le espressioni testuali dell'articolo 158 c.c. "la separazione non ha effetto senza l'omologazione" e dell'art 711 c.p.c. "la separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del Tribunale" propongono una distinzione fra efficacia dell'accordo ed efficacia della separazione, e subordinano la seconda e non anche il primo al decreto di omologazione.

Anche i principi generali del nostro ordinamento depongono a favore della tesi dell'irrevocabilità del consenso.

Il nostro diritto privato, infatti, tende a tutelare la buona fede e l'affidamento nei rapporti íntersoggettivi e, pertanto, ciascuno deve assicurare l'osservanza degli impegni assunti nei confronti degli altri.

Altra tendenza del diritto civile, che sarebbe frustrata dalla revocabilità del consenso è quella alla certezza dei rapporti giuridici.

In conclusione ritiene questa Corte che l’accorda o di separazione nella parte relativa ai diritti disponibili dei coniugi sia un negozio perfetto e come tale unilateralmente irrevocabile, anche se l'efficacia della separazione è subordinata al controllo giudiziario espresso con il decreto di omologazione.

Tale controllo deve ritenersi rivolto da un canto ad accertare che non siano stati lesi diritti indisponibili dei coniugi (quale ad esempio il diritto agli alimenti), o interessi dei figli minori, dall'altro a verificare la validità dell'accordo negoziale.

Ciò comporta che ogni qualvolta non vi sia una revoca ad nutum o un ripensamento immotivato ma venga eccepito che l'accordo è viziato da nullità, è frutto di vizio della volontà o altra patologia che ne comporta l'annullabilità ovvero che vi siano i presupposti legittimanti la rescissione o la risoluzione, il Tribunale non può denegarne l'esame, procedendo direttamente all'omologazione, sul presupposto della inammissibilità della revoca del consenso.

E' indiscutibile invero che l'eventuale esistenza di un radicale vizio genetico del negozio dì separazione consensuale, tale da escludere uno degli elementi essenziali di esso, deve essere esaminato dal giudice che non può sancire con suo provvedimento l'efficacia di un atto nullo. La nullità, che può essere fatta valere da chiunque e rilevata di ufficio dal giudice e che non è suscettibile di convalida, non può essere aggirata dal decreto di omologazione.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l'ipotesi di denunzia di vizi che danno luogo all'annullabilità del contratto. Diversamente opinando si attribuirebbe al giudice il potere di convalidare con il suo decreto di omologazione un atto invalido, mentre l'art 1444 del codice civile prevede la possibilità di convalida del negozio annullabile solo per il contraente al quale spetta l'azione di annullamento.

Un conforto in tal senso si trae dalla già richiamata decisione N 6664/98 della Suprema Corte lì ove ha affermato che "nell'ipotesi che la proposizione della domanda congiunta sia frutto di errore, violenza o dolo a danno di una delle parti, questa avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento del proprio consenso, invalidamente prestato".

Anche l'eccezione di anomalia genetica o funzionale della causa legittimante la domanda di rescissione o risoluzione deve essere esaminata dal giudice dell'omologazione. Al di là del rilievo che sembra contrario ad esigenze di economia processuale costringere le parti a instaurare un muovo giudizio per far valere la originaria o sopravvenuta mancanza di sinallagma fra gli obblighi rispettivamente assunti, va considerato che non sembra possibile che l'autorità giudiziaria attribuisca con un suo atto il crisma di efficacia ad un negozio di cui è lamentata la rilevante iniquità.

Ovviamente essendo le azioni di rescissione e risoluzione previste dalla legge solo in ipotesi ben determinate, chi intende sciogliersi dall'accordo di separazione per motivi ad esse riconducibili deve dedurre espressamente l'esistenza dei presupposti precisati negli articoli da 1447 a 1467 c.c.

Non è di ostacolo a tale opinione la circostanza che l'omologazione venga pronunciata da alcuni Tribunali e, in particolare da quello di Bari, direttamente in camera di consiglio, senza il tramite dell'udienza presidenziale.

Affrontando brevemente, in via incidentale, la questione, va rilevata la dubbia correttezza di tale prassi, che poggia sulla ritenuta tacita abrogazione dell'art 711 c.p.p., da parte dell'art 23 della Legge 6.3.87 N 74.

I sostenitori dell'abrogazione omettono di considerare che l'art 23, nel disporre l'applicabilità alla separazione consensuale delle norme contenute nella novella sul divorzio, contiene l'inciso "in quanto compatibili" . Tale locuzione è rilevante dovendosi la compatibilità escludere con riferimento alla procedura prevista dall'art 711 c.p.c., lì ove prevede l'ascolto da parte del presidente e il tentativo di conciliazione. Attività che non assumono rilevanza solo processuale ma mirano a rendere possibili ì compiti attribuiti in via sostanziale al giudice dal secondo comma dell'art 158 del c.c.; disposizione, quest'ultima, che è sicuramente in vigore, non essendoci nella novella sul divorzio o in altra legge alcun riferimento a modifiche o abrogazioni di essa.

Ma, al di là di tale notazione, nessuna norma vieta la proposizione di eccezioni di fronte al (e l'istruzione dì esse da parte del) collegio nei procedimenti in camera di consiglio, sicché anche l'assenza della fase presidenziale non costituirebbe ostacolo insuperabile.

Nessun divieto di istruttoria è infatti contenuto nelle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c.; anzi l'art. 738 del codice processuale, che espressamente riconosce ìi potere del giudice di assumere informazioni, conferma l'esistenza del potere-dovere di istruire anche le istanze soggette al rito camerale.

L'espressione "il giudice può assumere informazioni" viene infatti, dalla dottrina e giurisprudenza costante, riferita alla complessa attività che il giudice può compiere ex officio, ma deve svolgere su sollecitazione di parte, per acquisire gli elementi utili per l'emanazione del provvedimento. In tale attività, quindi, rientrano non solo le informazioni in senso stretto, ma anche l'acquisizione di documenti e gli interrogatori degli interessati e di terzi.

Il potere istruttorio è del resto ampiamente e pacificamente usato da altre autorità giudiziarie che applicano con frequenza il rito camerale, come i] Tribunale per i minorenni prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38 disp. att. c.c. e il giudice che esamina i ricorsi avverso i decreti prefettizi di espulsione degli stranieri.

Passando all'esame della specifica controversia fra i coniugi Leo-Martinelli va rilevato che l'opposizione del Leo, consacrata nel verbale del 25.5.99, è esplicitata dalle parole: "all'epoca, colpito da sensi di colpa, dopo aver riconosciuto le sue colpe, non ha riflettuto sulle possibilità economiche che non risultavano tali da garantire quanto sottoscritto".

Orbene, il senso dì colpa non ha alcuna rilevanza giuridica, dovendosi configurare come un mero motivo appartenente alla sfera interna del soggetto e non tutelabile dall’ordinamento.

Anche l'assenza di ponderazione, non dovuta a difetto di capacità o vizio del volere, è irrilevante.

Le obiezioni del Leo, quindi, non erano tali da giustificare un rifiuto di omologazione da parte del Tribunale risolvendosi in una revoca arbitraria di consenso.

Non rileva in contrario la giustificazione data alla revoca nel reclamo, lì ove fa riferimento ad una volontà coartata dalla necessità di porre fine immediata ad un rapporto insostenibile, evitando lungaggini processuali.

La coazione della volontà rilevante per il diritto è solo quella conseguente alla violenza della controparte o di terzi e dotata dei requisiti di cui all'articolo 1435 c.c., mentre il desiderio di risolvere con celerità una situazione difficile di convivenza è solo un motivo interno all'agente e come tale irrilevante.

Non può condividersi neanche l'assunto del Leo lì ove afferma che il Tribunale, nell'interesse di un equilibrato rapporto fra le parti, avrebbe dovuto compiere una complessiva valutazione della fattispecie.

Come già chiarito, vertendosi in materia di diritti disponibili non compete al giudice attuare un perfetto equilibrio del regolamento economico, ma solo porre rimedio alle sproporzione accompagnate dai presupposti di cui all'art 1448 c. c (stato di bisogno e approfittamento dell'altra parte) o 1467 c.c. (sopravvenienza di circostanze straordinarie ed imprevedibili), presupposti che non sono stati dedotti né tanto meno provati dal Leo.

Non supplisce alla detta carenza ]esibizione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997 che, oltre a non fare piena prova suoi effettive possibilità economiche del reclamante stante la natura di dichiarazione unilaterale, attesta circostanze di fatto ben note al Leo anteriormente alla conclusione dell'accordo di divorzio.

Alla luce delle esposte considerazioni va rigettato il reclamo.

La particolare complessità della questione e il contrasto giurisprudenziale in materia costituiscono giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.T.M.

Uditi i procuratori delle parti ed acquisito il parere del P.G., rigetta il reclamo proposto da Leo Vito Antonio contro Martinelli Maria avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 26.5.99, che conferma.

Dichiara compensate per intero le spese del giudizio.