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AMMINISTRATIVO Giurisprudenza Pugliese |
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1-A
TAR Puglia, sede Bari, Sez. II, Sent. 18.2.98 n. 197, Pres. Corasaniti,
est. Abbruzzese
Cure mediche all’estero – gravità
ed urgenza- istanza di rimborso – diniego della P.A. – rifiuto di
adempimento obbligazione pecuniaria – giurisdizione ordinaria - sussiste
Le controversie relative al diniego di rimborso di cure mediche sostenute all’estero rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerenti al diritto soggettivo alla salute, proprio di ciascun cittadino e sottratto al potere discrezionale ed autorizzatorio della P.A.
Il diniego di rimborso di spese mediche sostenute all’estero,
in difetto di autorizzazione preventiva ma in situazioni di oggettiva urgenza
e gravità, costituisce rifiuto dell’adempimento di obbligazione
pecuniaria e va disapplicato dal giudice ordinario.
2-A
TAR Puglia, sede di Bari, Sez.I, Sent. 15.9.1997 n. 547, pres. Morea, est. Gaudieri, Bisciglia c. A.U.S.L. BA/4
Competenza e Giurisdizione – Spese per prestazioni assistenziali sanitarie – controversia sul rimborso – competenza del giudice amministrativo
Prescrizione e Decadenza – eccezione di tardività del ricorso – onere di prova della data di conoscenza dell’atto impugnato
Sanità – rimborso per prestazioni sanitarie all’estero prive di autorizzazione – diniego – indagine sulla gravità e urgenza - necessità
La posizione del soggetto che invoca il rimborso delle spese per prestazioni assistenziali sanitarie ottenute all’estero si configura di interesse legittimo anche nelle ipotesi in cui trattasi di spese non preventivamente autorizzate, in quanto la domanda attiene al corretto esercizio da parte dell’Ente del suo potere autorizzatorio. Pertanto, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La eccezione di tardività del ricorso deve essere accompagnata dalla prova della data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell’atto impugnato.
Alla stregua della vigente normativa (Legge 23.10.1985 n. 595, DM 3.11.1989) in materia di prestazioni medico-chirurgiche in centri sanitari all’estero è individuabile una ipotesi ordinaria di preventiva richiesta e autorizzazione ed una ipotesi derogatoria di necessità ed urgenza che prescinde dalla preventiva autorizzazione.
E’ illegittimo il diniego di rimborso fondato su circostanze di fatto e giudizi antecedenti all’intervento e privo della necessaria indagine sulla effettiva gravità ed urgenza dell’intervento medesimo
(sul problema della giurisdizione la sentenza richiama le opposte tesi espresse da Cass. S.U. civ. 29.12.1990 n. 12218 e Cass. S.U. civ. 10.11.1992 n. 12099, condividendo quest’ultima)
3-A
TAR Puglia, sede di Bari, Sez.II, Sent. 18.2.1998 n. 197, pres. Corasaniti,
est. Abbruzzese, De Gennaro c. A.U.S.L. BA/4 – Regione Puglia
Competenza e Giurisdizione – Spese per prestazioni assistenziali sanitarie – controversia sul rimborso – competenza del giudice ordinario
In caso di ricovero in luoghi di cura all’estero necessitato da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non guarigione, il cittadino è titolare di un diritto soggettivo pieno al rimborso delle spese ad opera della Regione; diritto tutelabile innanzi all’A.G.O.
(La sentenza dà conto del contrasto giurisprudenziale esistente. Richiama Cons. di Stato, Sez. V, 25.2.97 n. 194 per la opposta tesi, e condivide Cass. 12.7.97 n. 5297)
4-A
TAR Bari, Sez. 1, Sent. 19.12.98 n. 929, pres e rel Rizzi, Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Bari ed altri c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ed
Altro
Edilizia ed Urbanistica – Opere edilizie di rilevante carattere artistico – competenza esclusiva degli architetti - sussistenza
Anche a seguito della Direttiva CEE n. 384 del 10.6.1985, recepita in Italia con decreto legislativo del 27.1.1992 n. 129, permangono i limiti imposti dall’art. 52 del R.D. 2537/1925. Sicché va confermata la competenza esclusiva degli architetti per le opere edilizie che presentino rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici vincolati, ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089, sebbene la parte tecnica possa essere realizzata anche da ingegnere in stretta collaborazione con l’architetto.
5-A
TAR Bari, Sez. Il - 22 febbraio 1999 n. 190 - Pres. Morea, est. Peruggia - Cipriani
c. AUSL FG/3
Sanitario U.S.L. - Dirigente di secondo livello – incarico di direzione di struttura - Necessità.
Sanitario U.S.L. - Dirigente - Affidamento e revoca incarichi dirigenziali - Motivazione – Necessità
In base all'art. 53 del CCNL della dirigenza sanitaria, al dirigente di secondo livello devono essere conferiti esclusivamente incarichi di direzione di struttura, fatti salvi i casi di infrazioni disciplinari o insufficiente rendimento previsti dai commi 10 e 11 del successivo art. 59. Pertanto è illegittimo per violazione della norma in questione il provvedimento del D.G. della USL con il quale si assegna un dirigente di secondo livello ai soli compiti di studio e programmazione.
La legge ed il vigente contratto per la dirigenza sanitaria prevedono che l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali debbano essere fatti con provvedimenti motivati. E questo obbligo è ancor più rafforzato nel caso di incarichi affidati o revocati provvisoriamente, dovendosi spiegare, in tal caso, il motivo per il quale si operò in regime di provvisorietà.
6-A
T.A.R. Bari, Sez. I, Sent. 26.5.1999 n. 794, pres. Ferrari, rel. Grasso, Primignianum
srl + 1 c. Comune Bitonto – UNIPOL spa
Edilizia - sanzione per ritardato versamento oneri concessori - preavviso - necessità - non sussiste
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3 Legge n. 47/1985 per il caso di ritardato versamento degli oneri concessori alla scadenza, costituisce un effetto legale automatico della mora, che prescinde dalla conoscenza dell’interessato ed opera senza oneri di preavviso o di avvertenze a carico dell’amministrazione creditrice.
Né, al fine di scongiurare il verificarsi degli effetti connessi al ritardato versamento, assume rilevanza che il contributo concessorio risulti garantito da fidejussione, posto che, prima della scadenza del termine per l’adempimento, il Comune non ha ragione né possibilità di attivare la relativa polizza, né è tenuto ad alcun facere per alleviare la posizione del debitore.
(nota redazionale: con questa decisione il TAR Puglia – sede di Bari, insieme al TAR Lombardia, al TAR Emilia Romagna e al TAR Basilicata, si pone in consapevole contrasto con l’orientamento espresso, sullo stesso punto, dal Consiglio di Stato, sez. V, 3.7.1995 n. 1001, meritevole di apprezzamento per l’attenzione rivolta alla generale esigenza di un più corretto e leale rapporto fra P.A. e cittadino, fondato sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede).
6-A
T.A.R. PUGLIA - Sede di Bari - Sez. 2, Sent. n 884/2000 - Naglieri c/ Comune
di Bari
Edilizia e Urbanistica - art. 51 lett. f) LR 31.5.80 n. 56 - divieto assoluto si edificazione entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo - incompatibilità con la legge statale 413/85 - non sussiste
Edilizia e urbanistica - divieto assoluto di edificazione entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo ex art. 51 lett. f) LR 56/80 - vigenza attuale
L’art. 51 lett. f) L.R. 31.5.80 n. 56, che pone un divieto assoluto di edificazione entro la fascia di 300 mt. dal confine del demanio marittimo o del ciglio più elevato sul mare, sino all’entrata in vigore dei piani territoriali (salvo deroghe), ha natura urbanistica e non può ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità dalla legge statale 413/85, che disciplina i diversi vincoli paesaggistici, di natura relativa.
Tale vincolo, riproposto dall’art. 1 lett. a) L.R. n. 30/1990 e prorogato da ultimo sino al 31.12.98 (L.R. 2/98) è tuttora vigente e - secondo quanto già sancito dalla giurisprudenza - ancorché temporaneo, è assoluto, in quanto avente natura urbanistica (e non paesaggistica) e perciò non consente alcuna edificazione nella fascia costiera di 300 mt. (cfr. C.d.S. sent. n. 300/95 e TAR Puglia Bari, sez. II n. 111/99).