AMMINISTRATIVO
Giurisprudenza
Pugliese

 

IMPUGNAZIONE LODI ARBITRALI

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C. A. Bari, sez. 1 civ. –.Sent. 27.01.98 n. 118, pres. Caferra, rel. Napoleone - Comune di Bitritto c/ Carbonara

Deliberazione municipale – conferimento incarico professionale privo di copertura di spesa - nullità - conseguenze

Arricchimento senza causa - conseguente ad attività professionale svolta - tariffe professionali - inapplicabilità

La nullità della delibera di affidamento di incarico professionale determinata dalla mancata copertura di spesa comporta la nullità della convenzione stipulata fra l’Ente ed il professionista e, conseguentemente, la nullità del lodo arbitrale su di essa fondato

Nel caso di indebito arricchimento dell’ente pubblico a fronte di attività professionale svolta da libero professionista sulla base di convenzione nulla, ai fini della determinazione dell’indennizzo deve escludersi la diretta applicabilità delle tariffe professionali; le quali, tuttavia, possono essere utilizzate quale parametro di liquidazione equitativa.

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C. A. Bari, sez.1 civ. – Sent. 06/16.05.97 n. 511/97, pres. Caferra, rel. Napoleone, Comune di Noicattaro c/ VI. RI. Srl.
Clausola compromissoria - modifica.

Arbitrato - clausola compromissoria - deroga implicita - inammissibilità

In materia di arbitrato non è ammessa una deroga implicita alla clausola compromissoria, dovendo la stessa risultare in forma scritta.

La volontà di accettare la irrituale composizione del collegio arbitrale, se dichiarata in un momento successivo alla costituzione del collegio, non comporta alcuna deroga alla clausola compromissoria, potendo però assumere rilievo come atteggiamento preclusivo della successiva proposizione dell’eccezione.

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Corte di Appello di Bari Sez. I Civ. Sent. Del 13.05.97 n. 570/97, pres. Caferra, rel. Napoleone, Ediltre di Di Munno & C. c/ Gorgoglione Salvatore.

Lodo parziale – impugnabilità.
Arbitri - ricusazione.

La controversia instaurata con l’impugnazione del lodo parziale è pienamente autonoma rispetto a quella successivamente instauratasi con l’impugnazione del lodo definitivo. Vanno pertanto disattese le istanze di sospensione o di riunione dei giudizi

Il sospetto di parzialità degli arbitri non integra un loro vizio di capacità, ma solo una condizione di fatto idonea a giustificare la ricusazione in mancanza della (doverosa) astensione. ( Nel caso di specie, trattavasi dei difensori di fiducia delle due parti).

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Corte di Appello di Bari - Sez. I Civ. Sent. Del 21.10.97 n. 1014/97, pres. Caferra, rel. Giudice, P.T.A. Plastic Tube Assembley Srl + 3 c/ Lacarra Giuseppe + 1

Lodo - nullità.

Va dichiarata la nullità del lodo emesso su questioni non previste nella clausola compromissoria, trattandosi di vizio che fin dall’origine si riflette negativamente sulla potestas judicandi del Collegio arbitrale.

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Corte di Appello di Bari - Sez. 1 Civ. Sent. Del 21.10.97 n. 1.000/97, pres. Caferra , rel. Giudice, Centurion Spa c. Carelli Giuseppe.

Arbitrato irrituale – impugnativa ammissibilità.

E’ inammissibile l’impugnazione ex art. 828 cpc dell’arbitrato irrituale.

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Corte di Appello di Bari - Sez. 1 Civ. Sent. Del 29.04.97 n. 484/97, pres. Caferra, rel. Giudice, Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana di Trani – A.M.I.U. c. Calabrese Engineering Spa.

Composizione collegio arbitrale - nullità.

L‘illegittimità della composizione del collegio arbitrale comporta la nullità del lodo, trattandosi di vizio che fin dall’origine si riflette negativamente sulla potestas judicandi del collegio stesso (nel caso di specie il lodo era stato espletato sulla base di una legge regionale successivamente dichiarata incostituzionale).

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C. A. Bari - Sentenza 19/03/1998, 327/98 - Pres. Caferra, Rel. Papia; CO.BA Costruzioni Baresi S.p.A. - Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

Arbitrato - Lodo - Impugnazione - Motivi di nullità - Giudizio di appello - Assimilabilità - Insussistenza.

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può essere assimilata ad un normale giudizio di appello, nel quale il giudice dell'impugnazione è senz'altro tenuto a riesaminare nel merito la decisione adottata in prime cure.

Nel caso di impugnazione del lodo, al contrario, al giudice dell’impugnazione è precluso il riesame nel merito della decisione arbitrale ove non abbia preliminarmente riscontrato uno dei motivi di nullità previsti dall’art. 829 c.p.c. (c.d. iudicium rescindens)

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C. A. Bari - Sentenza 16/05/1997, 486/97 - Pres. Caferra, Rel. Giudice; Regione Puglia - Italscavi S.p.A.

Arbitrato - Lodo - Impugnazione - Nullità ex art. 829 c. 2 - Violazione dei criteri legali di ermeneutica - Indicazione dei motivi specifici - Necessità.

In sede di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ex art. 829 c.p.c., non può chiedersi al giudice adito una diretta interpretazione degli atti che hanno formato oggetto del lodo stesso, dovendosi tale giudice limitare ad accertare se, nell'interpretazione, gli arbitri siano incorsi o meno, per quei motivi che la parte ha l'onere di indicare specificatamente, nella violazione dei criteri legali d’interpretazione.

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C. A. Bari – Sent. 20/01/1998, 48/98 - Pres. Caferra, Rel. Giudice; Ente Autonomo Acquedotto Pugliese c/ A.T.I. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. + 6
Arbitrato - Lodo - Impugnazione - Concessioni di lavori pubblici - Giurisdizione esclusiva Giudice amministrativo – soppressione – sopravvenuta potestas iudicandi degli arbitri

il D.L. 101/95 (conv. Legge 216/95) nell’introdurre l'art. 31 bis nella legge 109/94 ha soppresso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di lavori pubblici, assoggettando le relative controversie agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale e rendendo, pertanto, ammissibile l'arbitrato nelle ipotesi in cui si è in presenza di questioni attinenti a diritti soggettivi..

L’irrituale instaurazione di giudizio arbitrale prima di tale legge non determina la nullità del lodo successivamente pronunciato, in quanto l'iniziale assenza della potestas iudicandi degli arbitri è successivamente venuta meno.

Il principio della perpetuatio iurisdictionis, difatti, è derogato dal quinto comma del suddetto art. 31 bis.

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C. A. Bari – Sent. 8/11/1997, 997/97 - Pres. Caferra, Rel. Napoleone; Comune di Casamassima - Scivitarro Italo
Arbitrato - Lodo - Impugnazione- Motivazione - Nullità - Ricorrenza.

Il difetto di motivazione di cui all’art. 829 n. 5 ricorre allorquando la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare le ragioni della decisione.

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C. A. Bari - Sentenza 7/02/1997, 111/97 - Pres. Caferra, Rel. Napoleone; Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Impregilo S.p.A.
Arbitrato - Lodo - Impugnazione - Concessione di sola costruzione di opera pubblica - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Art. 31 bis L. n. 109/94 - Potestas iudicandi in pendenza del procedimento.

la concessione di sola costruzione di opera pubblica è riconducibile alle "concessioni di beni e servizi pubblici", di cui all'art. 5 L. n. 1031/74.

La originaria nullità della clausola compromissoria vertente su tale materia non impedisce che il collegio, sfornito di potestas iudicandi al momento del suo insediamento, abbia acquisito successivamente tale capacità in pendenza del procedimento, per effetto del sopravvenuto D.L. 101/95 (conv. Legge 216/95) che, nell’introdurre l'art. 31 bis nella legge 109/94, ha retroattivamente soppresso la preesistente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.