DISCIPLINA
Giurisprudenza
Pugliese

 

1-D

Addebitare ad un collega circostanze non vere

Va censurata disciplinarmente la condotta del professionista che abbia addebitato ad un collega circostanze non rispondenti al vero, perché offensiva dell'onore e del decoro del collega e dei principi di lealtà e correttezza professionale (decisione 9.1.77).

2-D

Pattuire la rinuncia al compenso per il caso di soccombenza

Se e vero che la legge professionale stabilisce la inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari degli onorari di avvocato e procuratore, ciò non toglie che nell'intento di assicurare la difesa di soggetti economicamente più deboli, quali appunto nella fattispecie i lavoratori dipendenti, il professionista possa rinunciare alle competenze dovutegli nel caso di soccombenza nei giudizi promovendi, convenendo con costoro di acquisire gli onorari solo nel caso di controversie definite con esito favorevole. Del resto tale condotta, com'e noto, adottata da tutti gli avvocati che prestano la loro attività in favore delle diverse organizzazioni sindacali, è stata ritenuta valida e deontologicamente ammissibile giacchè il professionista sul presupposto di una comunanza di scelte ed opzioni etico sociali ben può preventivamente rinunciare alle competenze per i giudizi conclusisi con esito sfavorevole per il cliente

Non integra, pertanto, gli estremi della violazione dei doveri di correttezza il comportamento del professionista che ha liberamente stipulato con i lavoratori suoi assistiti specifiche convenzioni che recepivano gli anzidetti criteri di prestazione gratuita della sua assistenza in caso di loro soccombenza nelle promovende controversie. (Decisione 15.1.97).

3-D

Avvalersi dell’opera di procacciatori di affari

"Viola la probità e la correttezza professionale l'avvocato che si vale dell'opera di procacciatori di affari trattando tramite costoro e interponendo cosi un diaframma tra esso ed i clienti, rinunciando al contatto diretto con questi ultimi, che e alla base della garanzia della diligenza con la quale l'opera professionale deve essere prestata. Non puo ritenersi infatti consono alla dignità e al decoro professionale il comportamento dell'avvocato che assume tramite un terzo estraneo l'incarico di tutela degli interessi di diversi clienti con i quali non ha avuto mai alcun rapporto, neppure per autenticarne le firme, atteso che l’attività di raccolta dei mandati professionali era stata realizzata per il tramite di un terzo" (Decisione 15.1.97).

4-D

Attuare iniziative dirette a individuare soggetti interessati a partecipare ad azioni giudiziarie analoghe ad altra promossa con esito favorevole,

Integrano illecito disciplinare le comunicazioni inviate dal professionista ai Sindaci di vari Comuni al fine di ottenere gli elenchi nominativi, con i relativi indirizzi del personale di quei Comuni provenienti dagli ex Patronati Scolastici o di autorizzare la rilevazione dei dati richiesti ad un suo incaricato.Costituisce fatto deontologicalmente riprovevole l'accaparramento di clientela: in quest'ottica va certamante vagliata l'iniziativa dell'incolpato che, al fine di individuare i soggetti interessati alla iniziativa giudiziaria da lui promossa con successo a favore di un dipendente dell'ex Patronato Scolastico nei confronti dell'INADEL, abbia richiesto alle amministrazioni comunali di cui innanzi (oltreche a molte altre) il nominativo e gli indirizzi di quei dipendenti interessati ai quali inviare una lettera che esplicitasse il successo da lui ottenuto in vicenda analoga, all'evidente scopo di offrire le proprie prestazioni professionali ai clienti cosi a procacciarsi (Decisione 15.1.97).

5-D

Omettere di rispondere a collega corrispondente

Viene meno ai doveri di diligenza e correttezza professionale il professionista che omette di relazionare al collega corrispondente sui giudizi in corso e di rispondere per iscritto alle numerose richieste di notizie sullo stato delle procedure affidate (Decisione 20.1.1997)

6-D

Trascurare una pratica delegata

Contravviene alla deontologia professionale l'incolpato che non si sia attivato nel seguire una pratica affidatagli da un collega e che non abbia notiziato il collega stesso, senza peraltro fornire giustificazioni all'Ordine dell'addebito contestatogli (Decisione 10/3/97)

7-D

Svolgere attività di amministratore di Società

Sussiste illecito disciplinare nel caso in cui l'iscritto all'albo professionale ricopra la carica di socio amministratore di una societa in nome collettivo e di amministratore delegato, poi vicepresidente, di una societa a responsabilita limitata (Decisione 10.2.97).

8-D

Trascurare un incarico di curatore fallimentare

Va sanzionato con la censura il comportamento dell'avvocato che immotivatamente si sia disinteressato dell'incarico di curatore fallimentare, fino ad indurre il Tribunale a provvedere alla sua sostituzione (Decisione 10/3/97).

9-D

Omettere di riscontrare reiterate richieste di un collega

Viola la deontologia il professionista che, incaricato dell’attività di curatore fallimentare, si sia comportato con negligenza e superficialità e non abbia riscontrato le numerose richieste del collega circa la procedura in corso. Sotto questo profilo infatti va affermato che l'avvocato deve improntare la sua condotta, nei confronti dei suoi colleghi, anche al di fuori dell'esercizio professionale, a particolare diligenza, a lealtà, a correttezza, a cortesia, all'osservanza degli impegni assunti ed al rispetto dell'altrui personalità e dignità (Decisione 4/9/97)

.10-D

Usare nella corrispondenza toni e parole disdicevoli

La modesta entità di una somma in discussione non abilita il professionista ad adoperare nella corrispondenza toni e parole che non si addicono alla correttezza e probità professionale (Decisione 17/4/97)

11-D

Omettere di liquidare le competenze del collega delegato

Viola la deontologia il comportamento dell'incolpato, che pur essendo a tanto tenuto, ha omesso di dare tempestive istruzioni al collega ed ha trascurato le liquidazioni delle competenze. Deve, infatti, ritenersi assai consolidato il principio per cui l'avvocato che si avvalga di un collega di altro Foro deve provvedere a retribuirlo, qualora il cliente non lo faccia, e ciò indipendentemente dalle ragioni che impediscono al cliente di pagare e quindi, ovviamente, anche nel caso di fallimento (Decisione 22/4/97).

12-D

Lasciare il proprio cliente privo di assistenza

Sussiste l'indubbia responsabilità dell'incolpato che abbia riconosciuto di essersi disinteressato di una controversia, nel convincimento che altro legale l'avrebbe definita, lasciando privo di assistenza e difesa il proprio cliente, rimasto poi soccombente nel giudizio promosso (Decisione 22/4/97)

13-D

Venire meno agli accordi presi con il difensore di controparte

Viola i principi della deontologia professionale, contravvenendo ai doveri di lealtà e probità, il professionista che, nonostante gli accordi presi con un collega difensore della controparte in una causa di separazione personale, viene sistematicamente meno agli accordi stessi, denotando un’ambiguità incompatibile con i principi suddetti (Decisione 19/5/97).

14-D

Prodursi in sfoghi esasperati nei riguardi dei propri assistiti

E' dovere del professionista assumere sempre nei confronti del proprio cliente un comportamento leale e corretto evitando gli "sfoghi esasperati" nei riguardi dei propri assistiti e per di più manifestati a terze persone (Decisione 2/9/97).

15-D

Ottenere il pagamento del compenso con metodi ed espressioni scorrette

Sostanzia una palese lesione dei doveri di probità, di dignità e decoro della professione (doveri fondamentali espressi nella formula del giuramento e nelle altre specifiche disposizioni di cui agli artt. 12, 38 e 41 L. Prof.) assumere iniziative contro la parte assistita per il pagamento del compenso, consistenti nel rivolgere ripetute minacce al cliente, avvalersi di notizie riservate, usare metodi, modi ed espressioni comunque contrari alla dignità del professionista (Decisione 4/9/97)

16-D

Tentativo di bonario componimento

L'espletamento del bonario componimento nel corso del procedimento disciplinare rientra tra compiti istituzionalmente demandati ai Consigli dell'Ordine (Decisione 27/9/97)

17-D

Ai fini della certezza della sottoscrizione la presenza non è necessaria

Se e vero che l'avvocato ha il dovere di curare che il mandato sia sottoscritto dal cliente, se è vero che la correttezza professionale impone di accertare che la firma provenga effettivamente dallo stesso, è pur vero che la certezza della effettiva provenienza è data non soltanto dalla apposizione di detta firma alla presenza del legale, ma può essere desunta anche da altre circostanze, quali la conoscenza del cliente, l'invio della procura direttamente dallo stesso, la conoscenza della firma per rapporti precedenti (Decisione 22/4/97)

18-D

Il patteggiamento è applicabile anche al giudizio disciplinare

Da un punto di vista generale sistematico, non vi è ragione per escludere l’applicabilità dell'istituto del c.d. "patteggiamento" nel contesto del procedimento disciplinare (avente natura amministrativa), atteso che una simile forma di accertamento sommario della responsabilità risulta ormai introdotta persino in ambito penale, dove cioè è massima l'esigenza di un rigoroso

accertamento giurisdizionale sia con i riferimento ai rilevantissimi valori tutelati (la vita, la liberta, l'onore, la personalità dello Stato, ecc) che alle gravi sanzioni irrogabili.

E poiché la S.C. ha affermato che in sede disciplinare è possibile attingere ad istituti "penalistici" quali l'amnistia e l'indulto, non vi e motivo per escludere in linea di principio che possa trovare applicazione anche la disciplina della pena patteggiata, ossia che possa addivenirsi ad una sentenza con la quale si applica una sanzione disciplinare "su richiesta delle parti", senza che sia intervenuta la fase dibattimentale di effettivo accertamento dell'illecito disciplinare (Decisione 6.2.1997)

.(Contra: C.N.F., Decisione 4.12.1996, successivamente pubblicata, secondo cui nel procedimento disciplinare non è ammissibile il patteggiamento).