PENALE
Giurisprudenza
Pugliese

 

8-P

C.A. Bari, Sez. I pen., Sent. 24.10.1997 n. 2405, pres. Granese, est. Pecoriello, P.M. Piccioli, imp. AA.

Impugnazione del difensore - sentenza contumaciale - difetto di mandato speciale - inammissibilità.

Nel caso di contumacia dell’imputato, Il difensore può proporre impugnazione solo se munito del mandato speciale previsto dall’art. 571 comma 3 c.p.p, rilasciato con la nomina o anche successivamente.

La mancanza della specifica indicazione del potere di impugnare la sentenza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

9-P

Trib. Lib. Bari, Sez. II pen., Sent. 5.12.1997 n. 1923, pres. est. De Cillis, imp. AA.

Ordinanza di custodia cautelare - Motivazione - necessità - riferimenti sintetici - sufficienza.

La nullità dell’ordinanza di custodia cautelare è riscontrabile solo ove manchi del tutto qualsiasi riferimento alle indicazioni di cui all’art. 292 co, 2 lett. c) e c-bis) c.p.p., essendo sufficienti, per la sua validità, riferimenti sintetici, eventualmente integrabili dal Tribunale del riesame.

10-P

Trib Lib. Bari, Sez. II pen., Sent. 26.2.1997 n. 230, pres. est. Nicastro, imp. AA. E altri

Prova penale - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Elementi costitutivi.

Prova penale - Associazione per delinquere - Programma associativo - necessità - reiterazione del medesimo reato - insufficienza

Tribunale del riesame - diversa qualificazione giuridica dei fatti - ammissibilità

Ai fini del delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti è necessario provare non solo la esistenza di strutture tecniche ed operative, anche rudimentali, ma anche la avvenuta programmazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza, per ciascun associato, di far parte del sodalizio criminoso.

La esistenza delle predette strutture può desumersi sia dall’apprestamento di mezzi anche semplici, ma comunque idonei a garantire il perseguimento dello scopo associativo, sia dai rapporti tra gli associati, ispirati essenzialmente alla migliore ripartizione tra gli stessi delle attività funzionali alla sopravvivenza del sodalizio.

Invece, per la esistenza del programma criminoso non è sufficiente la prova (rilevante ai soli fini della continuazione) della avvenuta reiterazione del medesimo reato nell’arco di pochi giorni.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti, nel rispetto della storicità degli stessi, è potere attribuito al giudice del riesame; sicchè, in sede di riesame della misura cautelare, fondata sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti), il Tribunale, può ritenere integrato il presupposto probatorio di cui all’art. 273 c.p.p., con riferimento all’ipotesi di concorso in spaccio continuato (artt. 110, 81 c.p. e 73 D.P.R. 309/90).

11-P

C. A. Bari - sez. IV pen. - Sent. 25.1.96 n. 238, pres. rel. Loschiavo, imp. SS e altri.

Art. 425 c.p.p. - Sentenza di non luogo a procedere - Requisiti - Assenza di qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’imputato.

La legge 105/93, eliminando il requisito della "evidenza" della causa di non luogo a procedere, ha inteso ampliare i poteri decisori del G.U.P. nella funzione di filtro che gli è propria, al fine di evitare dibattimenti inutili, in quanto non sostenuti da una qualificata probabilità che si concludano con l’affermazione di responsabilità dell’imputato

Pertanto legittimamente il G.I.P. dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, rifiutando il rinvio a giudizio richiesto dal P.M., quando le ragioni del non luogo a procedere non risultino evidenti, per la equivocità ed opinabilità degli elementi accusatori offerti.

Non possono costituire validi elementi di sostegno dell’accusa elementi di mero sospetto, supposizioni, dubbi e la generica affermazione della esistenza di indizi privi di una precisa formulazione ed attribuzione di addebiti a soggetti beni individuati.

13-P

Trib. Mil. Bari, Sent. 18.3.98, Pres. Maralfa, Rel. Ingusci, Imp. Aa.

Il reato di truffa militare richiede che il soggetto attivo e quello passivo siano entrambi qualificabili come militari.

Per amministrazione militare è da intendersi quel limitato ambito dell’amministrazione dello Stato che si identifica nel Ministero della difesa, istituzionalmente preposto alla difesa armata del Paese e che, per tale finalità, amministra propri fondi e risorse, sulla base della normativa generale in materia di contabilità dello Stato (RD 18.11.1923 n. 1440 e successive modif.).

Nel caso in cui il reato di truffa aggravato del militare incida in via immediata e diretta sul patrimonio del Ministero delle Finanze, non qualificabile come amministrazione militare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Militare, trattandosi di reato non militare, di competenza del giudice ordinario.

14-P

Tr. Bari, Sez. I pen., Sent. 30.4.97, pres. est. Ardito, imp. Ing. M. ed altri

Nel comma 1 dell’art. 236 L.F. sono individuabili due fattispecie criminose: la prima, attribuzione di attività inesistenti, è integrata allorchè l’azione è diretta allo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo; la seconda, simulazione di crediti inesistenti, si realizza quando l’azione è diretta allo scopo di influire sulla formazione delle maggioranze.

Ciò posto, non sussiste il reato di cui all’art. 236 L.F. nella ipotesi in cui gli amministratori abbiano indicato nello stato analitico ed estimativo delle attività, posto a fondamento dell’istanza di concordato preventivo, una somma inferiore rispetto a quella contabilizzata nel bilancio di esercizio.

15-P

Tr. Bari, Sez. I pen., Sent. 24.6.97 n. 1579, pres. est. Barchetti, imp. MM

Ove venga notificato avviso di accertamento di maggior reddito ad una s.n.c., il socio non amministratore non può essere ritenuto responsabile di omessa dichiarazione di redditi di partecipazione, ex art. 1 comma 2 lett. C) Legge 7.8.1982 n. 516, se manca la prova non solo della effettiva percezione da parte della società di utili non registrati in bilancio, ma anche della loro effettiva ripartizione fra i soci o quantomeno della consapevolezza del socio non amministratore della sussistenza di utili non contabilizzati, astrattamente ripartibili.

16-P

C.A. Bari, sez. 2 Pen. – Sent. 24/2/1998 – Pres. Est. Mitolo, imp. MM
Reato di Ingiuria – esimente della reciprocità delle offese – proporzionalità – non necessaria

Deve essere assolto dal reato di ingiuria, per reciprocità delle offese, colui che, dopo aver ingiuriato taluno, si sia sentito replicare "e perché, tu che sei?".

Condizione sufficiente per l’applicazione dell’esimente in questione è il mero fatto obiettivo della reciprocità delle offese, non accorrendo alcuna valutazione di proporzionalità fra le medesime

17-P

C. A. Bari, sez. Pen.- ord. 19/6/1998 - Pres. D’Innella Est. Carone
Esecuzione penale – opposizione all’esecuzione – Giudice dell’esecuzione – competenza in ordine alla sospensione dell’esecuzione ex 656 c.p.p. – sussiste

Il Giudice dell’esecuzione investito di una opposizione avverso l’ordine di carcerazione è competente a decidere, pur in assenza di una esplicita previsione di legge, sulla sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p (come novellato dalla legge 27/5/1998 n. 165) e può anche disporla di ufficio, rientrando tale materia fra le questioni sul titolo di cui all’art 670 c.p.p.

22-P

C.A. Bari, Sez. 3 pen., Sent. 29.6.99 n. 2193, pres. D’Innella, rel. Carone, imp. MM

Già secondo l’abrogata disciplina dell’art. 13 legge 26.4.90 n. 86 l’inclusione dell’aggettivo "ingiusto" fra i requisiti dell’abuso di ufficio comportava che sul risultato preso di mira dall’agente occorreva compiere una valutazione di ingiustizia distinta e autonoma rispetto al mezzo impiegato. Con le modifiche introdotte dall’art. 1 legge 16.7.97 n. 234 la fattispecie è ora strutturata come un reato di evento, che si consuma solo con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale dell’agente o di altri.

Concorrere a deliberare vuol dire manifestare con il proprio voto o in altro modo il proprio consenso alla delibera; postula cioè un comportamento attivo di adesione alla decisione; mentre per la violazione del dovere di astensione è sufficiente il comportamento passivo del non allontanamento dal luogo di discussione.


22-P

Tribunale per i Minorenni di Bari - Pres. De Palo, est. Carrieri - sent. n. 121 del 22/6 - 5/7 1999, SS

Ai fini della integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), non è sufficiente il mero possesso di valuta falsa, ma occorre che sia provata la specifica intenzione di metterla in circolazione.

23-P

Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Bari - Pres. Masellis, est. Battista - ord. n. 99 del 27-28/8/99, ric. KK

Va dichiarata inammissibile una istanza recante, in luogo della sottoscrizione della persona interessata, un crocesegno, sebbene autenticato dal difensore.

Il crocesegno, mero segno grafico indicante che una persona è analfabeta, non costituisce mezzo idoneo ad individuare la persona che lo appone e non può dunque considerarsi, ai fini dei poteri di autentica del difensore, forma equipollente alla sottoscrizione.

24-P

Tribunale per i Minorenni di Bari - Pres. ed est. De Palo - sent. n. 135 del 1-15/7/99, imp. BB

In assenza di adeguati e convincenti riscontri, non possono essere poste a base dell'accertamento della responsabilità dell'imputato le dichiarazioni testimoniali fornite da chi, pur non avendo formalmente assunto lo status di coindagato o coimputato, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere per il medesimo reato.

Tali dichiarazioni, difatti, potrebbero risultare condizionate dalla necessità di evitare il proprio coinvolgimento nella vicenda penale di cui è causa.

25-P

Corte di Appello di Bari - Sezione per i minori e la famiglia - Pres. Dini Ciacci, est. Carone - sent. 2-14/7/99, imp. FF

Con la legge di riforma n. 66/1996, il legislatore ha inteso riconoscere anche ai soggetti in stato di inferiorità psichica il diritto ad avere una propria vita sessuale, eliminando la presunzione assoluta di violenza sessuale.

Al contempo, però, non ha rinunciato a perseguire i "soggetti normali" che, abusando delle proprie condizioni di superiorità, riducano i minorati psichici a mero oggetto di piacere.

(Nel caso di specie, ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato, si è data rilevanza all'accertata opera di pressione psicologica sulla persona offesa, alla carenza di ogni intesse affettivo per la stessa, nonché alla consegna alla medesima di modestissime somme di denaro all'esito dei rapporti sessuali).

26-P

Corte di Appello di Bari, sez. II pen. - Pres. Rizzi, est. Allegretta - sent. 19/5/1999 n. 441, imp. RR

Scomparsa con la nuova disciplina la presunzione assoluta di violenza carnale in ogni ipotesi di rapporto sessuale intrattenuto con persone malate di mente e quindi di invalidità del consenso prestato dai soggetti menomati psichicamente, il legislatore, al fine di assicurare anche ai soggetti in questione la libertà sessuale non solo nel suo contenuto "negativo", ma anche in quello "positivo", ha imposto al giudice il delicato compito di accertare di volta in volta, in concreto, l'esistenza o meno, in capo ai predetti soggetti, della capacità di intendere e di volere l'atto sessuale posto in essere con il soggetto "normale" e dell'eventuale consenso prestato al compimento dello stesso.

Ai fini di tale accertamento non può operarsi una astratta distinzione fra tipologie di rapporti sessuali, con riguardo al diverso grado di elaborazione mentale necessaria per apprezzarne il contenuto erotico; ma occorre verificare, in concreto, la possibilità di autodeterminazione dell'infermo di mente, tenendo conto che alle ridotte capacità mentali non consegue affatto una ridotta libido o un limitato appetito sessuale.

27-P

Tribunale di Bari, sez. I pen., Pres. Calia di Pinto, sent. n. 249 del 22.10.99, imp. SS

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario integra gli estremi del reato di calunnia, atteso che la stessa comporta, implicitamente, una falsa accusa di furto o ricettazione a carico di una persona che, sebbene non individuata al momento della denuncia, potrà agevolmente individuarsi in seguito nel portatore dell'assegno.

28-P

Corte di Appello di Bari – Sez. III – Sent. 25.5.99, Pres. Pagano, est. Carone, imp. SS ed altri

Ai sensi dell’art. 39 della Legge 23.12.1994 n. 724, che esclude dal beneficio del condono le violazioni edilizie poste in essere da persona imputata o condannata per uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.p. o da terzi per suo conto, la precedente condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso riportata da uno degli imputati in concorso di costruzione abusiva, esclude per tutti la possibilità di beneficiare della concessione in sanatoria.

Conseguentemente, il giudice penale non è tenuto a sospendere il processo, in quanto la sanatoria eventualmente concessa dalla P.A. risulterebbe illegittima e suscettibile di disapplicazione.

A tal fine, non rileva il successivo mutamento di proprietà dell’immobile abusivo, né la circostanza che la richiesta di sanatoria sia stata avanzata da persona diversa dall’imputato gravato dal precedente ostativo.

L’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile non richiede necessariamente il rilascio di concessione di sanatoria, ma ben può essere realizzato mediante la confisca del bene e la sua acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune (nella specie l’abuso edilizio riguardava una casa di Cura privata)

CONTRASTI

La sospensione dei termini feriali si applica anche in relazione al termine di 30 giorni concesso al condannato per proporre istanza di misure alternative alla detenzione? Due diverse sezioni della Corte di Appello di Bari e la stessa Cassazione manifestano opinioni contrastanti. Intanto, i ricorrenti non posso-no che sperare nella buona sorte.

29-P

Corte di Appello di Bari, sez. I pen. - Pres. Granese, est. Tarantino, ord. 23/10 - 6/11/98, ric. RR

La sospensione feriale dei termini processuali, prescritta dalla legge n. 742/69, non trova applicazione in relazione al termine di 30 giorni, concesso al condannato attinto da ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai sensi della legge n. 165/98 (legge "Simeone"), per proporre istanza di misure alternative alla detenzione.

L'attività del pubblico ministero diretta a dare esecuzione ai provvedimenti di condanna non ha, difatti, natura processuale, bensì amministrativa

(N.d.r.: Pronuncia confermata dalla Corte di Cassazione, Sez. V pen, con ordinanza del 7 aprile 1999. Si veda, però, anche la massima successiva)

30-P

Corte di Appello di Bari - Sez. III pen. - ordinanza 3/11/98, ric. LL

La sospensione feriale dei termini processuali, prescritta dalla legge n. 742/69, deve applicarsi anche al termine di 30 giorni, concesso al condannato attinto da ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai sensi della legge n. 165/98 (legge "Simeone"), per proporre istanza di misure alternative alla detenzione.

Sia il decreto del P.M. di sospensione dell'esecuzione, sia l'istanza per la concessione di misure alternative alla sospensione hanno, difatti, natura processuale, dovendo considerarsi il primo come atto del processo di esecuzione, la seconda quale atto del processo di sorveglianza.

(N.d.r.: pronuncia confermata dalla Corte di Cassazione, sez. IV pen, con sentenza del 23/9/99.

Atteso il contrasto giurisprudenziale, non solo fra le sezioni della Corte di Appello di Bari, ma anche all'interno della Suprema Corte, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha richiesto, nell'impugnare una pronuncia successiva conforme a quella in esame, la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

31-P

Corte d'appello di Bari - sezione Famiglia penale - sent. 18.1.2000 - pres. Attimonelli, rel. Carone – imp. VV e altro

Procedimento penale – prova testimoniale – persona offesa - testimonianza – ammissibilità – indagine positiva di attendibilità – necessità

Deposizione circostanziata - limiti

La persona offesa dal reato, anche quando invoca in sede penale l’accertamento del fatto posto a fondamento del proprio diritto al risarcimento o alle restituzioni, assume comunque la qualità di testimone, con modalità e contenuti non diversi dalla deposizione resa da persone estranea agli interessi coinvolti nel processo penale.

Conseguentemente la deposizione della vittima può essere assunta come prova nel processo penale, anche da sola, purché venga sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità e credibilità, dovendo il giudice porla in relazione con le altre risultanze processuali.

La deposizione del teste non può ritenersi circostanziata, ove si svolga prevalentemente sulla base di lunghe e articolate domande del P.M. o del Giudice e risposte monosillabiche del testimone. In tal caso, infatti, la “dovizia di particolari” non appartiene al testimone, ma unicamente al rappresentante dell’accusa o al Tribunale nel porgere le domande.

33-P

Tribunale per i minorenni di Bari, ordinanza 18.11.1999, pres. est. Depalo, imp. N.N.

Processo penale – giudizio abbreviato – rimessione in termini ex art. 223 D.lgs. 51/98 – applicabilità al processo penale minorile

La disposizione di cui all’art. 223 del Dlgs. 19.2.1998 n. 51, (ove si prevede la rimessione in termini ai fini della richiesta di giudizio abbreviato per tutti gli imputati nei giudizi pendenti in primo grado per i quali alla data di efficacia della nuova disciplina non fosse ancora iniziata l’istruzione dibattimentale) deve ritenersi applicabile anche ai processi penali minorili, malgrado la estraneità dei Tribunali per i minorenni al processo di ristrutturazione degli uffici giudiziari connesso con l’introduzione del giudice unico.

34-P

Pret. Foggia, Sent. 12.3.98 n. 88, pret. Russetti, imp. BB e altri

Lottizzazione abusiva negoziale - concorso - notaio rogante - art. 21 comma 2 legge 47/85 - esimente anomala
Lottizzazione abusiva - Confisca - necessità - limiti

La disposizione di cui all’art. 21 comma 2 legge 47/85 che esonera "da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni" il notaio che trasmetta all’autorità comunale una copia dell’atto negoziale, costituisce una esimente di diritto particolare che riceve ragione da sé medesima e per la quale sarebbe vano ricercare motivazione logico-giuridica diversa dal favor principis.

Trattasi di una sorta di post fatto esimente che, per la sua singolarità, non può evidentemente essere inquadrato in alcun paradigma penalistico ordinario, dato che il nostro sistema penale conosce la desistenza "ante factun paratum" (art. 56 comma 3 cod. pen.) ma non la dissociazione "post factum": insomma lo "scaricabarile" da parte del correo, attraverso la denuncia formale del reato.

La vera condotta che si può esigere dai consociati, cui in genere è rivolto il precetto penale, è quella di astenersi dal commettere il reato, e non già quella di notiziarne l’Autorità dopo la sua commissione, onde ottenerne salvacondotto.

Nel caso in cui, successivamente alla lottizzazione abusiva, l’Ente locale proceda all’adozione di un piano di recupero, manifestando la volontà non soltanto di urbanizzare la zona, ma anche di regolarizzare una volta per tutte la situazione giuridica dei beni "recuperati" a beneficio dei privati, la sopravvenienza di natura giuridica è ostativa all’emanazione dell’ordine di confisca ex art. 19 Legge 47/85.

Infatti, sarebbe del tutto irrazionale l’applicazione della misura anche quando l’autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, nell’autonomo esercizio del potere ad esso devoluto dalla legge, abbia ritenuto di dovere successivamente autorizzare l’intervento lottizzatorio.

35-P

Corte di Appello di Bari, Sez. III pen., pres. D’Innella, rel. Carone, BB ed altri

Lottizzazione abusiva - confisca - necessità

L’art. 19 legge 47/85 prevede l’obbligatorietà della confisca dei suoli abusivamente lottizzati e la loro devoluzione al Comune ogni qualvolta il giudice penale accerti la materialità della lottizzazione, con la conseguenza che la confisca medesima è esclusa dall’accertamento di inesistenza del fatto reato e non dalle altre formule di assoluzione o di proscioglimento.

Nel caso in cui, successivamente alla lottizzazione abusiva, l’Ente locale si limiti a manifestare la volontà di procedere ad una futura adozione di programmi di recupero urbanistico della zona, non può ritenersi adottato né approvato alcuno strumento di pianificazione urbanistica o di recupero edilizio.

Conseguentemente, non può ritenersi ostativa all’emanazione dell’ordine di confisca ex art. 19 Legge 47/85, il mero intento dell’amministrazione di "regolarizzare" le situazioni abusive, non seguito dall’approvazione di un piano di recupero o di altro strumento urbanistico.

36-P

Corte di Appello di Bari, Sez. III pen., pres. Di Gravina, rel. Santoro, DM ed altri

Lottizzazione abusiva negoziale - elementi

In tema di lottizzazione abusiva c.d. negoziale l’art. 18 comma 1 della legge n. 47/85 fornisce solo a titolo esemplificativo (stante la locuzione "quali") alcuni parametri per valutare se sia avvenuta o meno la "trasformazione" ovvero il "mutamento di destinazione" del fondo.

Costituiscono elementi sintomatici di lottizzazione abusiva: 1) la predisposizione di un piando di frazionamento; 2) il numero dei lotti; 3) la modesta dimensione dei lotti frazionati, poco compatibile con una utilizzazione agricola del terreno acquistato anche in considerazione del tipo di coltura diffuso nella zona; 4) lo svolgimento da parte degli acquirenti di attività non agricole; 5) la prossimità del terreno frazionato al centro abitato; 6) il prezzo di acquisto dichiarato; 7) la previsione della comproprietà di una striscia di terreno destinata a strada.

Il concetto di dolo nel reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale coincide con il più lato concetto di "prevedibilità" dell’evento da parte dell’autore della condotta; sicchè non occorre la dimostrazione della concreta previsione dell’evento da parte dell’agente, risolvendosi la valutazione dell’intenzionalità nel determinare il grado di prevedibilità dell’evento vietato (la trasformazione in senso edificatorio del fondo) e quindi nel valutare in quale misura i lottizzatori potessero prevedere che dal negozio di trasferimento sarebbe derivata l’immutazione fondiaria vietata, in base ai canoni della logica comune.

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura plurisoggettiva, poiché la sua consumazione richiede necessariamente l’intervento di più soggetti: un venditore e gli acquirenti. Da tanto discende l’impossibilità in via di principio di esaminare isolatamente la condotta di ciascuno. Se, infatti, il trasferimento ha carattere illecito, obiettivamente per le circostanze del trasferimento e della avvenuta modificazione in senso edificatorio del fondo e soggettivamente per il requisito della prevedibilità di tale trasformazione, non è consentito frantumare il reato - che è unitario - nel fascio delle condotte di ciascun correo, valutando queste singolarmente.

Il tecnico che abbia partecipato all’operazione di lottizzazione abusiva mediante la redazione del frazionamento catastale risponde del reato ai sensi dell’art. 110 c.p., in quanto non può non avere piena consapevolezza dell’efficienza causale che assume la propria condotta nella consumazione del reato, strumentalmente rivolta a rendere possibile il perfezionamento dell’operazione di lottizzazione.

Né vale ad escludere la responsabilità il fatto che egli abbia provveduto, in ossequio all’art. 18 comma 5 legge 47/85, al deposito di copia degli atti di frazionamento presso il Comune. Tale condotta, infatti, non costituisce un’ipotesi di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 56 comma 3 c.p., atteso che, una volta compiuto il frazionamento, il reato è già commesso e non può più essere impedito

37-P

Tribunale per i Minorenni di Bari, Ord. 9.10.97, pres. Occhiogrosso, imp. A.L. ed altri

Competenza e giurisdizione - Reato permanente - permanenza cessata successivamente al compimento della maggiore età - competenza del giudice ordinario

Il reato la cui permanenza, iniziata durante l’età minore, si sia protratta oltre il compimento del diciottesimo anno, non può dirsi commesso dal soggetto minore di età e pertanto esula dalla competenza del Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 3 DPR 448/88.

Infatti, nel reato permanente il momento consumativi si identifica con la cessazione della permanenza ed è pertanto a questo momento che occorre aver riguardo per stabilire l’età del soggetto agente. Né a tal fine vi è spazio per l’applicazione di principi di carattere sussidiario, quale quello del favor rei.

Nota: L’ordinanza in esame, sebbene non recentissima, appare di indubbio interesse perché solleva un conflitto di competenza con il Tribunale di Bari (il quale, declinando la propria competenza, aveva invece rimesso al Tribunale per i Minorenni). La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I penale, con Sent. 23.1.1998 n. 411 ha confermato la competenza del Tribunale ordinario.

38-P

Tribunale per i Minorenni di Bari, Sent.10.3.2000, pres. Battista, imp. D.B.

Messa alla prova - nozione e funzione - concessione - condizioni e limiti

L’istituto giuridico della messa alla prova previsto dall’art. 28 DPR n. 448/1988 si fonda sulla necessità di procedere ad un’osservazione della personalità del minore che, in prospettiva, sia potenzialmente proiettata verso un’evoluzione positiva.

La valenza rieducativa dell’istituto, il suo finalismo chiaramente rivolto al reinserimento del reo nella società, richiedono per la sua concessione una valutazione complessiva ed unitaria della vicenda penale, con riferimento al tipo di reato commesso, alle sue modalità di attuazione, ai motivi a delinquere, ai precedenti penali, alla personalità del reo e ad ogni altro elemento utile.

Quanto più grave e reiterata sia la condotta criminosa ascritta all’imputato, tanto più penetrante e rigorosa dovrà essere la valutazione, al fine di evitare che la generica disponibilità a sottoporsi alla prova altro non sia, per il reo, che un mezzo per sottrarsi all’irrogazione della pena.

Va respinta la richiesta di messa alla prova ove risulti che, nonostante i gravi e reiterati reati, il minore non abbia piena consapevolezza del disvalore dei suoi atti, legittimando il sospetto che la manifestata disponibilità a sottoporsi alla messa alla prova sia meramente strumentale e unicamente diretta ad evitare la sanzione.

39 - P
Trib. Bari, ord. 18.10.1999, pres. De Palma, rel. Putignano, AA c. PP
Procedimento penale - Misure cautelari personali - Misure coercitive - Condizioni e criteri di applicabilita' - Arresti domiciliari presso comunita' terapeutica - Evasione - Esigenze cautelari stante il pericolo di recidiva - Deroga ai limiti posti dall'art. 280 cod. proc. pen. - Sussistenza - Deroga al limite dei quattro anni di reclusione posto dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. - Esclusione.

L'allontanamento dell'imputato dal luogo ove si trovava in stato di arresto è parificato all'evasione ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 385 cod. pen.) e, in applicazione dell'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può procedersi all'arresto anche fuori dei casi di flagranza, nonché applicarsi misure coercitive anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.
Tale disposizione, pero', non deroga alla norma prevista dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo la quale, in caso di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, le misure custodiali possono essere applicate solo se si tratta di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
Consegue la illegittimità del provvedimento applicativo della misura custodiale motivata con riferimento esclusivo alla sussistenza del pericolo di reiterazione.

40 - P
Corte di Appello di Bari, Sent. 24.09.1999, pres. rel. D'Innella, AA
Procedimento penale - Reati tributari - Omessa annotazione e fatturazione - Prova del superamento della soglia di punibilita' - Utilizzo delle percentuali di ricarico - Necessita' di considerare anche gli sconti solitamente applicati alla clientela

Il giudice penale puo' avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che siano assunti non già con l'efficacia di certezza legale ma come dati processuali oggetto di libera valutazione. In considerazione del fatto che la percentuale di ricarico praticato alla clientela indicato dall'ufficio non riveste alcun carattere di certezza, in quanto non suffragato da alcun riscontro, ai fini della valutazione dell'eventuale superamento della soglia di punibilità si deve tener conto della percentuale di sconto indicata dall'imputato come quella solitamente praticata alla clientela

41 - P
Tribunale di Bari, Sent. 17.03.1999 pres. Barchetti, AA c. AA
Procedimento penale - Frodi comunitarie - Cooperazione fiscale amministrativa - Documentazione fiscale inviata "informalmente" dall'estero - Non acquisita mediante rogatoria - inutilizzabilita' in sede penale

La documentazione fiscale inviata "informalmente" da autorita' straniere in sede di cooperazione fiscale amministrativa e non acquisita mediante rogatoria non può essere utilizzata in sede penale ai fini probatori.

41 - P
Tribunale di Bari - II Sezione penale - sent. n. 11631/2000 - Giudice Monocratico Dott.ssa De Felice
Artt. 624 e 625 n. 2 c.p. - Sottrazione di energia elettrica con l'aggravante del fatto commesso con uso di mezzo fraudolento, mediante il riallaccio della fornitura - Reato di truffa - Esclusione - Profitto - Presupposti

La sottrazione di energia elettrica all'ente erogatore realizzata non già mediante la manomissione che blocca o ritarda il contatore bensì mediante il semplice azionamento della levetta previa rottura del sigillo apposto per bloccarla integra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non quello di truffa. Infatti, nel primo caso, la manomissione (consistente nella rottura del sigillo limitatore e nel riallaccio del contatore) è volta semplicemente ad impossessarsi, invito domino, dell'energia e dell'uso del mezzo fraudolento si pone come strumento del quale l'agente si avvale per sottrarre la cosa al controllo di chi la detiene, mentre nel delitto di truffa gli artifici e raggiri devono indurre in errore la vittima che, con il proprio comportamento deve far sì che l'agente consegua il profitto. Nel caso di specie il riallaccio abusivo non ha indotto in errore i letturisti, impedendo la registrazione dell'energia erogata, in quanto il contatore ha continuato regolarmente a registrare i consumi.
Appare peraltro evidente che la fattispecie deve correttamente essere inquadrata nella figura penalmente rilevante del furto aggravato, non potendo essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale. Difatti, il riallaccio è pacificamente avvenuto contro la volontà dell'ente erogatore (che aveva sospeso la fornitura mediante il distacco del contatore) eludendo l'apposizione del sigillo posto sulla leva dell'interruttore limitatore di potenza proprio allo scopo di impedire ulteriori prelievi di energia.
Inoltre, deve ritenersi che vi sia stato un impossessamento di energia invito domino al fine di trarre profitto, dovendosi intendere per profitto, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, qualsiasi vantaggio, utilità od interesse, non necessariamente di natura economico patrimoniale, avuto di mira dall'agente, peraltro, l'impossessamento dell'energia era finalizzato ad evitare l'esborso patrimoniale necessario per acquisire lecitamente l'energia utilizzata ed il pagamento della stessa è avvenuto solo in un secondo momento, sicché tale elemento non può incidere sulla configurabilità della fattispecie penale, bensì, al più, sotto il profilo del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.