TRIBUTARIO
Giurisprudenza
Pugliese

 

14-T

Comm. Trib. Prov. di Bari, sez. 4, udienza del 2.7.1997, sent. n. 8/97 del 11.7.1997. Sivo 7 Uff. IVA di Bari.

Dichiarazione annuale IVA - natura giuridica - dichiarazione di scienza - è tale - Omissione - conseguenze

Il diritto di credito del contribuente non sorge dalla mera indicazione formale nella dichiarazione bensì solo in ragione del regolare calcolo differenziale tra i risultati delle operazioni IVA dei versamenti e delle riscossioni; infatti, l'imposta dovuta è pur sempre quella risultante dalla sintesi algebrica delle operazioni attive e passive, effettuate nel periodo considerato.

La dichiarazione annuale IVA ha natura dichiarativa di scienza e la sua omissione nessun danno comporta all'Amministrazione, non potendo, la somma riscossa dalla stessa, risolversi in un ingiustificato arricchimento.

15-T

Commissione Tributaria Provinciale Di Bari - Sezione 12 - Sent. N. 58/12/97 Del 22.12.1997 - Dep. 12.1.98 - A. spa c, Direzione Regionale Delle Entrate Puglia (Sez. Bari)

Credito d’imposta – mancato o ritardato rimborso - Silenzo-rifiuto ex L. 241/90 - Inapplicabilità - art. 19, lett. g), D.lgs. n. 546/92 - Inapplicabilità

L’inerzia della P.a. a fronte di richiesta di rimborso di credito d’imposta non determina la formazione del "silenzio-rifiuto" e non è pertanto impugnabile.

Le norme Il silenzio-rifiuto previsto dalla legge Le disposizioni previste dall’art. 13 n. 2 "non si applicano ai procedimenti tributari" e, pertanto, non è ipotizzabile il "silenzio rifiuto" conseguente al mancato rimborso di un credito d’imposta richiesto con intimazione ex L. n. 241/90.

Nell’ordinamento tributario il "silenzio rifiuto", già regolato dall’art. 16 del D.P.R. 636/72, è attualmente disciplinato dall’art. 19, lett. g) del D.lgs. n. 546/92, secondo cui "il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti". I rimborsi dei crediti d’imposta sono invece disciplinati dall’art. 38, comma 5, D.P.R. 602/73, il quale prevede che, se riconosciuti a seguito della liquidazione della D.U. ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, "vanno rimborsati di ufficio con la attuale procedura manuale, compatibilmente con l’assegnazione dei fondi all’uopo stanziati con apposito D.M., ad esaurimento dei rimborsi della specie relativi agli anni precedenti"; comportando "il ritardato rimborso" unicamente l’autosanzione "della debenza dei previsti interessi fino alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento ex art. 44 D.P.R. 602/73..

16-T

Commissione Tributaria I grado di Bari - sez. 6 - dec. n. 3866/94 dep. 17.6.84 - D. c/ Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bari

Avviso di accertamento - Motivazione - Dicitura stringata e stampigliata - Validità

Invim - Valore finale - Diversa valutazione - Generica e priva di documentazione probatoria - Inattendibilità

E’ legittimo l’avviso di accertamento con motivazione sintetica e a stampa, allorchè risulti sufficiente a rendere manifesto l’iter logico giuridico seguito e a consentire al contribuente di rilevare eventuali errori di diritto e di fatto nella sua formulazione, ai fini della propria difesa.

E’ da considerarsi inattendibile la valutazione del valore finale dell’immobile operato dall’Ufficio, nel caso in cui essa appaia del tutto generica e sfornita di qualsiasi documentazione probatoria.

17-T

Commissione Tributaria Provinciale di Bari - sez. 9 - sent. n. n. 122/09/97 del 4.11.97 - dep. 13.1.98 - D.G.A. c/ Ufficio Imposte Dirette di Bari

Avviso di accertamento – prova del maggior imponibile - Processo verbale di contestazione –insufficienza

Processo tributario – Attore in senso sostanziale - Amministrazione resistente – è tale – conseguenze

Un processo verbale di contestazione non assume di per sé valore probatorio e, in caso di giudizio, non può essere utilizzato acriticamente dall’Ufficio per fondare le pretese fiscali, senza ulteriori elementi di prova.

Se non è necessario che l’avviso di accertamento contenga tutti gli elementi probatori che lo suffragano, è necessario tuttavia che, in caso di giudizio, l’Amministrazione Finanziaria, attraverso l’Ufficio deputato all’attività accertatrice, provveda a fornire gli elementi di prova utili a sostenere la fondatezza della pretesa fiscale, atteso che, nel processo tributario, l’onus probandi incombe sull’Ufficio, il quale, avanzando la maggiore pretesa erariale, assume la veste sostanziale di attore.

18-T

Commissione Tributaria Provinciale Di Bari - Sez. 10 - Sent. 7.5.97 N. 42/10/97 - dep. 13.6.97 - O.G.D.R.G.C. & C. snc + 3 c. Uff. II.dd. Barletta

Accertamento –praesumptio de praesumpto – divieto - prova presuntiva - ammissibilità – condizioni

Il legislatore autorizza gli Uffici Finanziari ad argomentare per presunzioni sulla base di elementi indiziari, ma tale iter logico non deve sottrarsi ai canoni generali che presiedono alla prova presuntiva di cui agli art. 2727 e ss. c.c., incluso il principio secondo cui il fatto ignoto deve essere desumibile dal fatto noto, non da altro fatto a sua volta ignoto e ritenuto sussistente in forza di mera deduzione logica (divieto di praesumptio de praesumpto).

Per la legittima utilizzazione delle presunzioni semplici occorre che siano acquisiti elementi probatori che consentano di collegare circostanze di fatto con operazioni inesistenti non essendo sufficiente il riportarsi ad altri processi verbali redatti in capo a terzi (nel caso di specie i fornitori).

19-T

Comm. Trib. Reg. di Bari - Sez. 4 - Sent. 24.11.97, N. 55/97 - D.A. srl c. Ufficio Iva di Bari

Avviso di rettifica - Controlli presso terzi - Mancanza di elementi di prova certi - Nullità.

La rettifica di dichiarazione di imposta non può fondarsi unicamente su controlli operati presso terzi, senza ulteriori elementi probatori, soprattutto quando, in sede penale, il relativo procedimento si è concluso con la esclusione dei reati che l’Ufficio aveva posto a base della propria azione di accertamento.

20-T

Comm. Trib. Provinciale di Bari – Sez. 22 - Sent. 17.11.97 N. 10/22/997- M.L.A. c. Ufficio Imposte Dirette Di Bari

Accertamento - Ricorso al metodo sintetico - Automezzi - Condizioni economiche del nucleo familiare - Acquisto mediante denaro paterno - Inesistenza di maggiori redditi

L’accertamento sintetico di maggiori redditi non denunziati, può essere legittimamente contrastato dalla prova di aver usufruito di risorse economiche provenienti da familiari, tali da consentire disponibilità di danaro superiori a quelle prodotte e denunziate (nella specie il ricorrente offriva le prove, rappresentato da addebito su conto corrente, che un automezzo era stato acquistato con danaro del proprio genitore).

21-T

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 13, Sent. 5.11.97 n. 107/13/97, pres. De Luce, est. Isernia, Alessandrini c. Centro Servizi II.DD. Bari

Le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti.

Il termine stabilito dall’art. 36 comma 1 DPR 29.9.1973 n. 600 deve essere riferito all’iscrizione a ruolo, la quale non può effettuarsi entro il più esteso termine previsto dall’art. 17 comma 1 DPR 602/73.

In applicazione di tali principi, le imposte risultate dovute all’esito del controllo formale del mod. 740/91 devono, a pena di decadenza, essere iscritte a ruolo non oltre il 31.12.92.

21-T

Comm. Trib. Prov. Bari, sez.22 – sent. 83/02/98 del 23.3.98 - S.M.+1 c/ Dir. Reg. Entrate Puglia (sez. Bari)
Credito d'imposta - Rimborso - Formale istanza - Termine diciotto mesi Eccezione di illegittimità costituzionale - Infondata
Credito d'imposta - Rimborso - Decadenza - Termine di diciotto mesi - Non sussiste

E’ manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, comma 4 del Dpr 602/73 per violazione dell'art. 53 Cost., formulata sul presupposto che esso non consenta il rimborso del credito d'imposta indicato in dichiarazione ma non richiesto con formale istanza nel termine di diciotto mesi.

L'art. 4 comma 4 Dpr 42/88, lì ove dispone che il rimborso va richiesto a norma dell'art. 38 Dpr 602/73, intende difatti riferirsi al procedimento ma non anche al termine ivi indicato, poiché quando il legislatore vuole l'osservanza di termini, lo dice espressamente.

22-T

Comm. Trib. Prov. Bari – sent. 18/22/98 del 16.3.98 - S.M. c/ Dir. Reg. delle Entrate Puglia (sez. Bari)
Contenzioso Tributario - risposta del Centro di Servizi – Impugnabilità - esclusione – elenco di cui all’art. 19, co. 1, d.lgs 546192 - Tassatività.
Rimborso - Art. 36 bis Dpr 600/73 - Termine - Applicabilità art. 152 c.p.c. - Natura ordinatoria.

La semplice risposta scritta inviata dal Centro di Servizi delle Imposte Dirette al ricorrente non rientra tra gli atti tassativamente elencati nell'art. 19 comma 1 d.lgs 546/92 e si sostanzia in una mera comunicazione.

Il ricorso avverso tale comunicazione va dichiarato inammissibile, essendo inesistente o assolutamente incerto l'atto impugnato.

Il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, entro il quale gli uffici devono procedere alla liquidazione delle imposte dovute, è da ritenersi meramente ordinatorio, come ordinatorio è lo stesso termine stabilito per l'effettuazione dei rimborsi, in quanto, secondo il disposto dell'art. 152 comma 2 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari perentori.

22-T

Comm. Trib. Prov. Bari - Sez. 21 sent. n. 46/98 del 5.6.98 ­C.M. c. Ufficio Regístro Atti Pubblici Bari

Invim - Avviso di rettifica - Terreno distante alcuni chilometri dal centro abitato ­Assenza del programma di attuazione del PRG - Sussistenza di una perizia giurata giudiziale - Elementi meritevoli di considerazione - Nullità dell'avviso

E’ nullo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione e rettifica che, limitandosi a richiamare la stima operata dall’UTE, non indichi i criteri di valutazione seguiti

Ai fini della corretta valutazione occorre tener conto della lontananza del terreno dal centro abitato, della eventuale mancanza di programma di attuazione del PRG e della esistenza di perizia giurata.

23-T

Comm. Trib. Prov. di Bari - Sez. 7- Ud. 27.10.1998 - L. c. Ufficio Iva di Bari

Sanzioni Tributarie - Bolla di accompagnamento - Obbligo - Abrogazione ­Sanzioni - Principio di "fissità" - Abrogazione - Applicazione "favor rei"

La sopravvenuta abolizione delle bolle di accompagnamento e la recente normativa sulle sanzioni (art. 3 n. 2 D.Lgs. 472/97) comportano l’annullamento delle sanzioni irrogate dall'Ufficio Iva.

Infatti l'art. 3, n. 2 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472, ha soppresso il principio della c.d. "fissità" delle sanzioni tributarie, introdotto dall'art. 20 della L. 7.1.1929, n. 4, e introduce, nella materia delle sanzioni tributarie non penali, l’opposto principio del "favor rei", che esclude la punibilità per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più violazione.

In tals senso si è espresso lo stesso Ministero delle Finanze che, con circolare n. 180/E del 10.6.98, ha chiarito che i giudizi pendenti in materia di bolle di accompagnamento devono essere dichiarati estinti, in quanto la eliminazione dell'obbligo della stessa esclude la comminazione della sanzione.

24-T

Comm. Trib. Prov. di Bari - Sez. 19 - Sent. 6.5.98 n. 56/19/98, pres. Drago, rel. Colitta, Latino c. Dir. Reg. delle Entrate di Puglia, Sezione di Bari

Imposte e Tasse - Credito d'imposta - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo - Istanza ex art. 4 DPR 42/88 - Diritto al rimborso – Sussistenza

Allorché sia accertato che il pagamento di imposta in eccedenza non è stato computato in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo e il contribuente ne chieda il rimborso presentando l’istanza prevista dall’art. 4 comma 4 DPR 4.2.1988 n. 42, l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere mediante ordinativo di pagamento, a cura della Sezione Distaccata della Direzione Regionale competente, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che quella istanza sia stata presentata oltre il termine di 18 mesi stabilito dall’art. 38 comma 1 e 2 DPR 602/1973. Unico limite al rimborso è, infatti, la prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c.

25-T

Comm. Trib. Prov. di Bari - Sez. 10 - sent. 12.3.98 n. 26, pres. Pellecchia, rel. Caporusso, S.B. & C. S.n.c. + 2 e/ Uff. II.DD. di Barletta

Imposte e Tasse - Accertamento - Processo verbale di constatazione - Assenza di prove od indizi diretti - Regolare tenuta della contabilità - Richiami ad altri pvc e ad altre aziende verificate - Illegittimità

Deve dichiararsi la nullità dell’avviso di accertamento fondato su processo verbale di constatazione privo di specifici rilievi o elementi indiziari addebitabili alla ditta ricorrente, ma contenente richiami a processi verbali di constatazione, circostanze di fatto e rilievi riguardanti altre aziende verificate.


26-T

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 4, Sent. 2.12.1998 n. 387, pres. Lovecchio, rel. Amato, Zezza c. Ufficio IVA Bari

Imposte e tasse – atti di accertamento tributario – motivazione – necessità - art, 3 legge 241/90 – applicabilità

Imposte e tasse – dichiarazioni integrative - iscrizione a ruolo – termine di decadenza

L’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 legge 241/90, con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, essendo diretto a realizzare il giusto procedimento, sussiste anche con riferimento agli atti emessi dagli Uffici Finanziari.

Va dichiarata la nullità della cartella esattoriale di pagamento di maggior somme accertate ai fini del condono IVA, ove, a fronte delle dichiarazioni del contribuente, l’Ufficio si limiti ad affermazioni generiche e tautologiche, senza dar conto delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi di prova posti a base della richiesta.

In mancanza di diversa specifica previsione analoga a quella prevista per le dichiarazioni integrative delle II.DD., il termine di decadenza entro il quale gli Uffici devono provvedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute in conseguenza della dichiarazione IVA integrativa, è quello quinquennale di cui all’art. 5, comma 3 DPR n. 633/1972

Pertanto, va dichiarata illegittima la iscrizione a ruolo di somme ritenutedovute a ruolo risultante da, non essendo

27-T

Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. 17, pres. rel. Melcarne, Sent. 21.12.98 n. 320, Jago srl e altro c. Ufficio del Registro di Trani

INVIM – Accertamento – art. 52 DPR n. 131/86 – termine di decadenza – perentorietà

INVIM – Accertamento – decadenza – proroga ex art. 57 legge 413/91 – applicabilità - limiti

Ai sensi dell’art. 52 comma 2 DPR 131/86, l’avviso di accertamento del maggior valore deve essere notificato entro il termine dei due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.

Trattasi, infatti, di un termine di decadenza, la cui inosservanza, rende nullo l’accertamento stesso, in considerazione della avvenuta estinzione del diritto dell’Ufficio tributario a modificare i redditi dichiarati dal contribuente.

L’art. 57 comma 2 legge 30.12.1991 n. 413, integrato dall’art. 4 D.L. 23.1.93 n. 16, conv. In legge 24.3.93 n. 75, che ha previsto lo slittamento dei termini di decadenza al 31.12.1993, si applica esclusivamente ai tributi concernenti periodi o atti condonabili. Sicchè la proroga e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza non si applica agli atti stipulati dopo il 31.3.1991, che, in virtù dell’art. 53 comma 2 legge 413/91, sono esclusi dalla disciplina del condono.

28-T

Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sez. 4 - Sent. 17.11.99 n. 390/04/99, pres. Lo vecchio, rel. Amodio, Baldassarre c/ Ufficio Imposte Dirette di Bari

Accertamento - Avviso di Accertamento - Motivazione - Indicazione delle ragioni dell’accertamento - Sufficienza

Processo Tributario - Rapporto tra giudicato penale e processo tributario - Art. 4 L. 2284/1865 All. E - Applicabilità

E’ Infondata l’eccezione di difetto di motivazione laddove negli avvisi di accertamento siano enunciati i criteri in base ai quali l’Ufficio ha determinato il maggior reddito, con le ragioni che hanno indotto all’accertamento medesimo, fermo restando in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare la sussistenza di concreti elementi di fatto che nel quadro del parametro prescelto, giustifichino il quantum accertato, mentre al contribuente è consentito dimostrare l’infondatezza di quella pretesa anche in base ai criteri non utilizzati dall’Ufficio.

Il principio generale vincolante posto dall’art. 4 della L. 2284 del 1865, All. E, impone l’obbligo alle amministrazioni di uniformarsi al giudicato dei Tribunali.

29-T

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 16, Sent. 22.4.99 n.39/16/99, pres. D’Amore, rel. Di Nauta, Gelao+1 c. Uff. Entrate Bari 2

Accertamento - Notificazione - Deposito presso la casa comunale di due distinti avvisi di accertamento - Invio di due distinte cartoline raccomandate - Necessità

Nel caso in cui al medesimo contribuente vengano contestualmente notificati più avvisi di accertamento, il procedimento di notifica previsto dall’art. 140 c.p.c. si perfeziona con la spedizione di distinte raccomandate (una per ciascuno degli atti depositati nella casa comunale) o, quantomeno, con la specificazione, nell’unica raccomandata, che gli atti depositati sono più di uno, fornendo, in relazione alla natura e provenienza di ciascuno di essi, le indicazioni di cui all’art. 48 disp.att. c.p.c.

30-T

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 16, Sent. 22.4.99 n.39/16/99, pres. Di Molfetta, rel. Ferrieri Caputi, Gelao+1 c. II.DD. Bari

Accertamento imposte dirette - Metodo Sintetico - Redditometro - Retroattività - Non sussiste

E’ illegittima l’estensione retroattiva a periodi di imposta precedenti al 1992 degli indici fissati con il DM 10.9.92 (modificato dal DM 19.11.92), emanati in base al dettato dell’art. 1 comma 1 lett. b) legge 30.12.91 n. 413.

Tale estensione non è prevista da alcuna norma di legge, ma unicamente dal citato DM 10.9.92 che, in quanto fonte normativa secondaria, subordinata alla legge, non può avere effetto retroattivo, impedendolo l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’accertamento sintetico di maggiori entrate imponibili, effettuato con riferimento all’anno 1990.

31-T

Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. 4 - Sent. 9.12.98 n. 203/99, pres. Lorusso, rel. D’Aloisio, Castro + 1 c/ Direzione Regionale Entrate Puglia (sez. Bari)

Imposte sui Redditi - IRPEF - Art. 62, co. 2, D.P.R. 917/86 - Compensi non ammessi in deduzione - Non concorrono a formare reddito

Il secondo comma dell’art. 62 del D.P.R. 917/86 dispone che i corrispettivi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. Se un compenso non è deducibile da un reddito e lo stesso non concorre a formare il reddito è chiaro che sulle relative somme non devono essere effettuata trattenute fiscali, e se effettuate a richiesta, le relative somme devono essere rimborsate, altrimenti per l’Amministrazione Finanziaria si configura un’evidente ipotesi di arricchimento senza causa, di cui all’art. 2033 c.c..

Nota:

Nella specie, il ricorrente sosteneva che erroneamente aveva provveduto ad effettuare le ritenute d’acconto sui compensi di lavoro dipendente corrisposti al proprio coniuge e, ricalcando il medesimo errore, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per l’attività commerciale, aveva portato in aumento del proprio reddito nel quadro F l’importo dei compensi e dei relativi contributi

32-T

Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. 4 - Sent. n. 13/2000 del 10.1.2000 - Primeolive c/ Ufficio delle Entrate Bari 2

Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Validità - Condizioni - Onere della prova - Incombe in capo all’Ufficio.

Le semplici affermazioni dell’Ufficio, anche se consacrate in un processo verbale di constatazione elevato dagli organi accertatori, non possono di per sé costituire prova a favore dello stesso senza il supporto di alcun elemento documentale. Tale assunto trova ampio riscontro nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’Amministrazione Finanziaria non può sottrarsi al principio generale di cui all’art. 2697 c.c. posto a garanzia della chiarezza dei rapporti tributari. Se è pur vero che la Suprema Corte ha riconosciuto la validità e la legittimità degli accertamenti che per la motivazione rinviano a verbali della Guardia di Finanza, a condizione, però che dagli stessi emergano contestazioni e rilievi fatti direttamente al contribuente, e ciò al fine di consentire una adeguata difesa.

33-T

Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. 4 - Sent. n. 47/99 del 15.3.99 -Gea Sud S.r.l. c/ Ufficio delle Entrate Bari 2

Processo Tributario - Giudizio di ottemperanza - Ottemperanza per le spese processuali - Ammissibilità - Condizioni

In presenza di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. e inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo nascente dal giudicato (relativo al pagamento delle spese processuali), essendo il giudizio di ottemperanza finalizzato alla completezza ed effettività della tutela giurisdizionale è di tutta evidenza che spetta a questa Commissione emettere gli atti necessari, ivi compresi quelli tipici previsti dai procedimenti disciplinati dalle norme sulla contabilità pubblica , perché sia adempiuta l’obbligazione pecuniaria.

(cfr. anche Comm. Trib. Reg. di Bari - sez. 4, sent. n. 1 del 22.3.97)

34-T

Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sezione 6 - Sentenza 14.11.1997 n. 66/6/97

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Ritenute - Indennità di fine rapporto - Base imponibile

L’art. 17, c. 1 del D.P.R. 917/86, terzo capoverso, stabilisce che, in ipotesi di indennità di fine rapporto formato anche con i contributi versati dallo stesso dipendente, l’ammontare della liquidazione da assoggettare a tassazione IRPEF deve essere determinata detraendo dall’ammontare complessivo della liquidazione una somma pari alla percentuale di tali indennità, tutto compreso. In altri termini, la detrazione deve essere determinata sulla liquidazione al lordo sia della rivalutazione sia degli interessi.

35 -T
Commissione tributaria provinciale- sezione 3- sent 169/3/99- G. c/ Ufficio imposte dirette di Bari
Imposte dirette - Accertamento - Redditometro - Applicabilità - Condizioni - Coefficienti - Irretroattività dei Decreti - Non sussiste.

E' illegittimo l'accertamento effettuato mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi di cui ai DD.MM. 10.9.92 E 19.09.92, venga attribuita al ricorrente l'intera quota scaturente dalla applicazione dei coefficienti reddituali mentre, in realtà la stessa andava dimezzata in considerazione del fatto che l'immobile era cointestato con il coniuge che, in quanto possessore dei redditi propri, contribuiva al sostenimento delle relative spese e qualora il reddito non superi per due o più periodi d'imposta i coefficienti presuntivi di cui ai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92, non possono essere applicati ai per riodi d'imposta antecedenti al 1991(in tal senso numerosi precedenti giurisprudenziali) ed il fatto che l'estensione ai detti periodi non trova precisione in alcuna disposizione di legge ma, esclusivamente, nell'art. 5,co 1 e 3 del citato D.M. 10.9.92, ne consegue, per espressa esclusione prevista dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'impossibilità di attribuire al decreto in questione effetti retroattivi, essendo i decreti ministeriali fonti normative subordinate alle leggi.

36 -T
Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione 4 - Sent. n. 119/00
Processo Tributario - Giudizio di ottemperanza - condanna al rimborso oltre interessi - decorrenza degli interessi - dal dì della domanda

Compito del giudice dell'ottemperanza è quello di conformarsi al giudicato sostanziale, qualora nel ricorso introduttivo del giudizio sia stato richiesto il rimborso di una determinata somma, oltre gli interessi senza alcuna specificazione, a cui abbia fatto seguito una sentenza che si limitava a condannare l'Ufficio al rimborso della somma oltre gli interessi come per legge, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la richiesta sic et simpliciter di interessi comporta che, in caso di accoglimento della domanda, la loro liquidazione avvenga dal dì della domanda sino al soddisfo.

37 -T
Commissione Tributaria Provinciale di Bari - sezione VI - sent, n. 367/00
Accertamento - Art- 36 bis D.P.R. 600/73 - Cartella esattoriale - Motivazione - Necessità - Sussiste.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che nei casi in cui l'ufficio iscriva direttamente a ruolo i tributi risultanti dai controlli autorizzati dall'art. 36 bis D.P.R. 600/73, debba evidenziare nello stesso atto non solo il tributo richiesto ma anche l'errore materiale e/o di calcolo commesso dall'intimato, in modo da consentire allo stesso di comprendere immediatamente le ragioni per cui gli vengono richieste maggiori somme o,. comunque, diverse da quelle dichiarate. Tale esigenza è giustificata dal fatto che l'art. 36 bis D.P.R. 600/73 consente all'Ufficio di richiedere somme senza necessità di preventivo atto di accertamento.

38 -T
Commissione Tributaria Provinciale di Bari - sezione XIV - sent. 454/00
INVIM - Avviso di accertamento - Rinvio a stima UTE - Difetto di motivazione - Sussiste.

E' nullo per mancanza di motivazione l'accertamento che faccia riferimento ad una stima UTE che, se pur allegata, non integra gli estremi della motivazione, in quanto non è sostenuto all'interno, o da parte dell'Ufficio accertatore, delle ragioni del maggior valore. Tutto ciò non rende esplicito e manifesto l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio nella formazione dell'atto, non consentendo ai ricorrente, pertanto, di contestare l'atto impugnato, né di esercitare in modo completo il proprio legittimo diritto di difesa.

39 -T
Commissione Tributaria Provinciale di Bari - sezione XIV - sent. 466/00
Imposta di Registro - Avviso di accertamento - Motivazione - Criteri astratti ed elementi previsti dalla normativa - Sufficienza.
Imposta di Registro - Accertamento di maggior valore - Cessione d'azienda - Attività ambulante.

Un avviso di accertamento formalmente valido (secondo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 5787 del 26.10.88) ha per modello legale la sua idoneità al raggiungimento dello scopo consistente nel conseguimento del duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella eventuale fase contenziosa successiva e di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale. Conseguentemente, è legittimo l'atto che a supporto della pretesa fiscale enunci, con le eventuali specificazioni del caso, il criterio astratto prescelto tra i parametri legislativi vincolanti di valutazione.
Non può dirsi giustificata la maggiore pretesa fiscale qualora l'Amministrazione non abbia tenuto in debita considerazione il carattere ambulante dell'attività commerciale e conseguentemente: la mancanza di un punto fisso d i vendita con adeguata organizzazione e costante clientela, che l'attività commerciale si estrinsecava attraverso il meccanismo della tentata vendita basata esclusivamente sulle capacità personali del cedente nella ricerca degli acquirenti nel comune di residenza dello stesso, difficilmente trasferibili al cessionario (residente in altro comune), che l'azienda ceduta non aveva alcun riferimento topografico, insegna o marchi utili per mantenere la stessa clientela. Inoltre, l'unico tipo di organizzazione dell'azienda era la intraprendenza del cedente che disponeva soltanto di un vecchio automezzo e di una licenza di commercio ambulante. Pertanto il criterio di capitalizzazione adottato dall'Ufficio può essere considerato solo come un punto di partenza adattandolo alla situazione concreta dell'azienda e ad una valutazione prospettica della stessa intesa come futura capacità reddituale della stessa.

40 -T i
Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sezione 6 - Sent. N. 387/00
Imposte Dirette - Accertamento - Motivazione mediante rinvio a processo verbale di constatazione - Omessa produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione

Deve essere dichiarata la illegittimità dell'avviso di accertamento qualora non venga prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione (al quale l'Ufficio si è rifatto integralmente per motivare l'avviso di accertamento) in quanto la Commissione non è posta in grado di controllare gli elementi di fatto ai quali viene concretamente ricollegata la responsabilità del contribuente.

41 -T i
Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sezione 18 - Sent. 348/00
INVIM - Applicazione della valutazione automatica - Differenza con la rendita UTE - Avviso di liquidazione - Sufficienza

Laddove venga chiesta l'applicazione della L. 154/88 e della L. 85/1995, per il recupero della differenza d'imposta calcolata sulla base imponibile dichiarata e quella calcolata con l'applicazione della rendita UTE, è sufficiente che l'Ufficio notifichi avviso di liquidazione e non avviso di accertamento anche perché il contribuente poteva, comunque, opporre all'Ufficio del Catasto la rendita definitiva applicata all'Ufficio delle Entrate e contestualmente ricorrere allo stesso Ufficio per competenza. Inoltre, la procedura ex art. 12 della L. 154/88 non impone all'Ufficio di liquidare le imposte in conformità al valore catastale e al contribuente di accettare incondizionatamente quel valore, ma dal momento in cui è stata espressa una condizione sospensiva in atto, sorge il vincolo sia per l'Ufficio che per il contribuente che aveva chiesto l'applicazione della c.d. "valutazione automatica" per la determinazione della base imponibile con l'utilizzo della rendita catastale comunicata dall'UTE.