SCUOLA FORENSE 1/2000
PIANETA INTERNET
Insieme all’Europa, un nuovo territorio si profila al nostro orizzonte. Come sempre di fronte all’ignoto, siamo, ad un tempo, affascinati e turbati. La nostra cultura, la nostra attività professionale, la nostra stessa esistenza è destinata ad adattarsi a questa nuova realtà.
Qui di seguito alcune riflessioni dell’avv. Carmela Romita sul commercio elettronico e la firma digitale.
Carmela Romita
E-COMMERCE
E FIRMA
DIGITALE
Il commercio elettronico
inteso nella sua forma più semplice è la vendita di beni mobili o
servizi tramite internet. Nel commercio elettronico sono riposte molte speranze
di sviluppo per le imprese che tramite la rete possono conquistare nuovi spazi
di mercato. Basti pensare che attraverso internet è possibile acquistare beni
che non abbisognano di consegna ma possono semplicemente essere
"scaricati" dalla rete.
La storia economica insegna essere la pratica mercantile a
precorrere la strada delle novità per rispondere alle esigenze di produzione e
scambio con strumenti adeguati. Al giurista spetta il compito di essere al passo
con i tempi e svolgere attività di supporto e difesa del cittadino
nell'applicazione delle nuove regole.
L'uso di nuovi strumenti di comunicazione della volontà
certo non cambia la natura contrattuale delle operazioni commerciali però
indubbiamente pone agli operatori del diritto problematiche ancora sconosciute
per la irrilevanza percentuale ad oggi del traffico negoziale on-line.
Cosa è la firma digitale? Tecnicamente - non è il campo del
giurista ma bisognerà fare di necessità virtù
poiché il documento informatico sarà sempre più utilizzato - la firma
digitale è il risultato di una procedura informatica cosiddetta di "
validazione".
Per addivenire
alla validazione la nostra legislazione prevede l'adozione tassativa del sistema
di crittografia a doppia chiave asimmetrica che si compone di una chiave privata
e di una pubblica . La chiave privata può essere generata direttamente
dall'utente mentre la chiave pubblica è consegnata dal certificatore,il quale
deve essere soggetto iscritto nell'elenco tenuto dall'AIPA ( Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione).
Il primo garante
nominato è la SIA - Società interbancaria per l'automazione. Presto se ne
potrebbero aggiungere altri.Infatti si sono candidati per diventare
certificatori la Bnl Multiservizi e le Camere di Commercio.
V'è da dire che il sistema a doppia chiave asimmetrica
adottato dall'Italia è uno dei possibili ma ve ne sono anche altri che possono
garantire più o meno lo stesso livello di
sicurezza in relazione alla identità dei soggetti della transazione,
alla integrità del documento ed alla non ripudiabilità della firma. Di qui la
necessità per la UE di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di
e-commerce e firma digitale . Per questo il Parlamento europeo si è prefisso di
approvare le direttive sul quadro giuridico
del commercio elettronico entro giugno 2000.
L'Italia è il primo paese in Europa ad avere una
legislazione completa su firma e documento digitale e quindi con ricadute sul
commercio elettronico.
Ripercorriamo brevemente il percorso normativo: inizia con la
L.59/97-legge Bassanini- che ha equiparato il documento elettronico a quello su
carta;
il DPR 513/97 ha
regolamentato la firma digitale e la validità dei contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica ed ha esteso anche a queste ipotesi
la tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
il D.p.c.m. dell'8.2.99 sulle regole tecniche per la
formazione,conservazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici;
la circolare Aipa del 22.7.99 sulle modalità di iscrizione
all'albo dei certificatori .
Chiuso il cerchio di norme e regolamenti , il privato
cittadino può compiere transazioni
di ogni genere nel senso che non vi sono limiti quantitativi o qualitativi. Si
potranno comprare e vendere beni mobili ed immobili, società, presentare
richieste di certificati e domande presso gli enti pubblici . Tutto ciò senza
muoversi da casa,utilizzando la propria chiave privata.
La Camera di Commercio di Bari partecipa ad un
progetto di Infocamere che in via sperimentale
utilizza la firma digitale nelle operazioni di costituzione delle società.
Sembra quindi che tutto sia pronto perché
si avvii un sistema che nasce
per una maggiore efficienza della pubblica
amministrazione ma che per le sue innumerevoli applicazioni
pone al giurista il dovere di capirne sino in fondo i meccanismi in
quanto inevitabili saranno le ripercussioni
nel mondo giudiziario. Valga per tutte il valore di prova legale della firma
digitale nel processo civile e in
quello penale.
Commercio elettronico e firma digitale impongono
che si soffermi l'attenzione
sulla vulnerabilità dei sistemi informatici.Per rimediare ad essa all'inizio si
sono creati meccanismi tecnici di protezione e successivamente si è intervenuti
con la legislazione.
Il legislatore italiano ha provveduto ad integrare la L.
633/1941 in materia di opere dell'ingegno e con la L.n. 547/93 ha
adeguato il codice penale alle nuove condotte
di computer crimes. Un accenno: l'art. 615 bis c.p. che punisce
l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;l'art. 615 quater c.p.
che punisce la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici;l'art.64 ter sulla frode informatica.
Sia nel diritto
civile che in quello penale
si prospettano quindi problematiche giuridiche completamente nuove . Ma con
l'espandersi dell'uso di
questi nuovi strumenti negoziali, gli operatori del diritto prenderanno
certamente ogni giorno più
dimestichezza con esse e vi apporteranno il loro contributo costruttivo.