E-commerce e Firma digitale

SCUOLA FORENSE 1/2000

PIANETA INTERNET

Insieme all’Europa, un nuovo territorio si profila al nostro orizzonte. Come sempre di fronte all’ignoto, siamo, ad un tempo, affascinati e turbati. La nostra cultura, la nostra attività professionale, la nostra stessa esistenza è destinata ad adattarsi a questa nuova realtà.

Qui di seguito alcune riflessioni dell’avv. Carmela Romita sul commercio elettronico e la firma digitale.


Carmela Romita

E-COMMERCE   E   FIRMA  DIGITALE

 Il commercio elettronico  inteso nella sua forma più semplice è la vendita di beni mobili o servizi tramite internet. Nel commercio elettronico sono riposte molte speranze di sviluppo per le imprese che tramite la rete possono conquistare nuovi spazi di mercato. Basti pensare che attraverso internet è possibile acquistare beni che non abbisognano di consegna ma possono semplicemente essere "scaricati" dalla rete.

La storia economica insegna essere la pratica mercantile a precorrere la strada delle novità per rispondere alle esigenze di produzione e scambio con strumenti adeguati. Al giurista spetta il compito di essere al passo con i tempi e svolgere attività di supporto e difesa del cittadino nell'applicazione delle nuove regole.

L'uso di nuovi strumenti di comunicazione della volontà certo non cambia la natura contrattuale delle operazioni commerciali però indubbiamente pone agli operatori del diritto problematiche ancora sconosciute per la irrilevanza percentuale ad oggi del traffico negoziale on-line.

Cosa è la firma digitale? Tecnicamente - non è il campo del giurista ma bisognerà fare di necessità  virtù  poiché il documento informatico sarà sempre più utilizzato - la firma digitale è il risultato di una procedura informatica cosiddetta di " validazione".

  Per addivenire alla validazione la nostra legislazione prevede l'adozione tassativa del sistema di crittografia a doppia chiave asimmetrica che si compone di una chiave privata e di una pubblica . La chiave privata può essere generata direttamente dall'utente mentre la chiave pubblica è consegnata dal certificatore,il quale deve essere soggetto iscritto nell'elenco tenuto dall'AIPA ( Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione).

 Il primo garante nominato è la SIA - Società interbancaria per l'automazione. Presto se ne potrebbero aggiungere altri.Infatti si sono candidati per diventare certificatori la Bnl Multiservizi e le Camere di Commercio.

V'è da dire che il sistema a doppia chiave asimmetrica adottato dall'Italia è uno dei possibili ma ve ne sono anche altri che possono garantire più o meno lo stesso livello di  sicurezza in relazione alla identità dei soggetti della transazione, alla integrità del documento ed alla non ripudiabilità della firma. Di qui la necessità per la UE di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di e-commerce e firma digitale . Per questo il Parlamento europeo si è prefisso di approvare le direttive sul quadro  giuridico del commercio elettronico entro giugno 2000.

L'Italia è il primo paese in Europa ad avere una legislazione completa su firma e documento digitale e quindi con ricadute sul commercio elettronico.

Ripercorriamo brevemente il percorso normativo: inizia con la L.59/97-legge Bassanini- che ha equiparato il documento elettronico a quello su carta;

 il DPR 513/97 ha regolamentato la firma digitale e la validità dei contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica ed ha esteso anche a queste ipotesi la tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

il D.p.c.m. dell'8.2.99 sulle regole tecniche per la formazione,conservazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici;

la circolare Aipa del 22.7.99 sulle modalità di iscrizione all'albo dei certificatori .

Chiuso il cerchio di norme e regolamenti , il privato cittadino può  compiere transazioni di ogni genere nel senso che non vi sono limiti quantitativi o qualitativi. Si potranno comprare e vendere beni mobili ed immobili, società, presentare richieste di certificati e domande presso gli enti pubblici . Tutto ciò senza muoversi da casa,utilizzando la propria chiave privata.

La Camera di Commercio di Bari partecipa ad un progetto di Infocamere che in via sperimentale  utilizza la firma digitale nelle operazioni di costituzione delle società.

Sembra quindi che tutto sia pronto perché  si avvii un sistema che  nasce per una maggiore efficienza della  pubblica amministrazione ma che per le sue innumerevoli applicazioni  pone al giurista il dovere di capirne sino in fondo i meccanismi in quanto inevitabili saranno le  ripercussioni nel mondo giudiziario. Valga per tutte il valore di prova legale della firma digitale  nel processo civile e in quello penale.

Commercio elettronico e firma digitale impongono  che  si soffermi l'attenzione sulla vulnerabilità dei sistemi informatici.Per rimediare ad essa all'inizio si sono creati meccanismi tecnici di protezione e successivamente si è intervenuti con  la legislazione.

Il legislatore italiano ha provveduto ad integrare la L. 633/1941 in materia di opere dell'ingegno e con la L.n. 547/93 ha  adeguato il codice penale alle nuove condotte  di computer crimes. Un accenno: l'art. 615 bis c.p. che punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;l'art. 615 quater c.p. che punisce la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;l'art.64 ter sulla frode informatica.

Sia  nel diritto  civile che in quello  penale si prospettano quindi problematiche giuridiche completamente nuove . Ma con  l'espandersi dell'uso  di questi nuovi strumenti negoziali, gli operatori del diritto prenderanno certamente  ogni giorno più dimestichezza con esse e vi apporteranno il loro contributo costruttivo.