LEZIONI IN PILLOLE
Cenni sintetici delle lezioni svolte. Utile informazione per gli assenti, un
aiuto a ricordare per i presenti, stimolo per i curiosi e per chi ha voglia di
sapere.
L’avv. Luigi Quercia ci illustra una delle più interessanti novità del nuovo
processo tributario.
Luigi Quercia
LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI TRIBUTARI
Sino al 1° aprile 1996 mancava una tutela
cautelare giudiziale nell’ambito del processo tributario.
Il contribuente aveva la possibilità di
chiedere la sospensione di determinati atti solo in via amministrativa tramite
un’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - sezione distaccata (ex
Intendenza di Finanza) la quale poteva concedere la sospensione previo parere
favorevole dell’Ufficio che aveva emanato l’atto al quale doveva essere
inviata una copia dell’istanza.
Era evidente, pertanto, la contraddizione esistente nel suddetto procedimento.
A questo sistema si era cercato di ovviare proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c., inizialmente accolto da qualche Pretore. Tuttavia a partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 1986 veniva dichiarata la natura giurisdizionale delle Commissioni Tributarie e la esclusività delle materie di loro competenza, derivandone la impossibilità del ricorso al Giudice Ordinario.
L’art. 47 del D.lgs 546/92 ha ovviato a tale lacuna prevedendo la possibilità di richiedere la sospensione giudiziale.
La richiesta di sospensione giudiziale non impedisce di optare (anche contemporaneamente) per la sospensione amministrativa, non avendo l’art. 71 D.lgs 546/92 abrogato l’art. 39 del DPR 602 /73.
Nel caso di concessione, il provvedimento di sospensione viene comunicato all’esattore e al contribuente in modo da bloccare l’esecuzione dell’atto.
Invece, l’art. 47 prevede che se al contribuente dall’atto impugnato possa derivare danno grave ed irreparabile, questi può chiedere la sospensione dell’esecuzione alla Commissione Tributaria Provinciale.
Emerge, innanzitutto, la natura incidentale del procedimento di sospensione giudiziale legato al presupposto di impugnazione dell’atto.
La formulazione dell’art. 47 è, peraltro, alquanto singolare se rapportata alla pratica ed alla particolare natura degli atti e del processo tributario.
Normalmente gli atti tributari non hanno immediata esecuzione, in quanto sono meramente accertativi.
Il legislatore, inoltre, ha stabilito che la proposizione del ricorso avverso tali atti sospende solo parzialmente l’esecuzione. Pertanto, l’Ufficio è legittimato ad iscrivere a ruolo (e quindi pretendere coattivamente) una parte della maggiore imposta accertata che varia a seconda del tributo. Questo importo sarà quindi richiesto al contribuente dal concessionario della riscossione mediante notifica della cartella esattoriale.
Nel momento in cui viene notificata la cartella esattoriale si verifica l’esecuzione dell’atto impugnato non derivando dall’atto di accertamento alcun danno immediato, dato che l’esecuzione vera e propria incomincia a decorrere dalla iscrizione a ruolo e quindi dal momento in cui viene notificata la cartella esattoriale.
Secondo alcuni da ciò deriva che la sospendibilità è possibile solo per gli atti esecutivi (cartelle esattoriali ed avvisi di mora), mentre l’atto accertativo non è immediatamente esecutivo.
L’evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha ritenuto impugnabile anche l’atto di accertamento, ritenendo quel danno grave ed irreparabile, comunque come un danno immanente e potenziale, pur non essendo contestuale all’atto impugnato, in quanto l’Ufficio è comunque legittimato alla iscrizione a ruolo "provvisoria".
L’eventuale accoglimento della sospensione impone alla Commissione di fissare l’udienza per la discussione del merito entro novanta giorni.
La sospensione deve essere chiesta con le modalità di presentazione del ricorso (ovviamente non ci sono dei termini di decadenza) con indicazione del numero di Ruolo Generale della Commissione Tributaria e dei motivi della sospensione. Successivamente dovrà essere notificata all’Ufficio competente (e non al Concessionario in quanto si chiede la sospensione dell’avviso di accertamento e non si impugna la cartella esattoriale che costituisce mero atto di esecuzione).
Un originale in bollo dell’istanza dovrà
essere notificato all’Ufficio nei modi previsti dal D.lgs 546/92 e,
successivamente, depositando in Commissione Tributaria, nel termine di trenta
giorni dalla notifica, l’altro originale dell’istanza in carta semplice
con copia della cartella esattoriale e prova della notifica. Questo fascicolo
sarà riunito col fascicolo principale (quello del merito).
La presentazione dell’istanza blocca la
procedura esecutiva.
Successivamente, sarà fissata la data di trattazione che sarà comunicata dalla Segreteria della Commissione alle parti.
Può avvenire che ci sia un vizio proprio dell’atto esecutivo o che sia stato notificato direttamente questo atto, senza che lo stesso sia stato preceduto da alcun atto accertativo o cartella esattoriale (in tema di INVIM per esempio esiste l’art. 38 del DPR 643/72 che prevede un privilegio speciale per quanto riguarda il compratore dell’immobile, come peraltro statuito recentemente dalla Cassazione; in questo caso viene addirittura notificato direttamente l’avviso di mora, senza che questo sia stato preceduto da avviso di accertamento e cartella esattoriale). In questi casi la sospensione può essere chiesta impugnando l’avviso di mora, soprattutto in considerazione dei tempi ristrettissimi.
Sono in definitiva sospendibili tutti gli atti indicati nell’art. 19 D.lgs 546/92 (avvisi di accertamento, avvisi di mora, avviso di liquidazione, cartelle esattoriali).
Non appaiono sospendibili, invece, dinieghi di rimborso (come, peraltro, confermato da una Circolare Ministeriale), in quanto dal mancato rimborso non sorge un danno che deriva direttamente al contribuente.
Il diniego di agevolazioni, invece, appare, contrariamente alle statuizioni dell’Amministrazione Finanziaria, sospendibile. Infatti, in questi casi nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria accerta la mancanza dei requisiti per potervi accedere emette un provvedimento con cui nega l’agevolazione ed emette un avviso di liquidazione con cui chiede che venga restituita l’imposta non pagata, oltre la sopratassa del trenta per cento. E’ vero che quest’atto non è dannoso per il contribuente, ma nel momento in cui l’Ufficio è legittimato a chiedere il pagamento si appalesa la possibilità di chiedere la sospensione.
La comunicazione della data di trattazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’art. 47, inoltre, dice che, in caso di eccezionale urgenza, il Presidente della Commissione può con decreto, inaudita altera parte, disporre la sospensione fino alla trattazione della sospensiva.
L’eccezionale urgenza si può verificare nel momento in cui l’esattore si dimentichi di notificare la cartella esattoriale e notifichi direttamente l’avviso di mora al contribuente.
L’istanza di sospensione viene trattata sentite le parti in camera di consiglio a cui segue un ordinanza motivata non impugnabile.
In questo caso, in camera di consiglio, a differenza di quanto succede nel merito, devono essere necessariamente sentite le parti presenti a norma di legge.
Il relatore espone una breve relazione a cui segue l’audizione del rappresentante dell’Ufficio prima e poi del contribuente. Successivamente il Collegio si ritira in camera di consiglio riservandosi o comunicando immediatamente la decisione vincolata all’esistenza del danno grave ed irreparabile e del fumus boni iuris.
La sospensione può essere parziale (art. 47, comma 5) come è avvenuto in materia di IVA (nel caso di fatture per operazioni inesistenti). Infatti, per quanto riguarda l’IVA, l’Ufficio in costanza di ricorso può iscrivere la maggiore imposta al cinquanta per cento, tuttavia, interpretando "singolarmente" la legge arriva ad iscrivere l’intera maggiore imposta. In questi casi, pertanto, sorge l’opportunità di impugnare anche la cartella esattoriale chiedendo la sospensione per il restante cinquanta per cento.
La sospensione può essere subordinata al pagamento di una cauzione, per esempio una polizza fideiussoria.
Nel caso in cui la sospensione non viene concessa, l’udienza del merito verrà trattata secondo gli ordinari tempi, senza che in questo caso operi l’obbligo di fissazione del merito entro novanta giorni.
Nel momento in cui la sospensione non viene accolta il contribuente o paga oppure sarà assoggettato al pignoramento ed alla successiva vendita prima dei beni mobili e poi di quelli immobili.