LEZIONI:GLI EFFETTI CIVILISTICI DEL RICORSO ABUSIVO AL CREDITO: LA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

SCUOLA FORENSE 1/1998

LEZIONI IN PILLOLE

Cenni sintetici su lezioni, relazioni, convegni, incontri di studio. Utile informazione per gli assenti, un aiuto a ricordare per i presenti, stimolo per i curiosi e per chi ha voglia di sapere.


Luigi Carbone

GLI EFFETTI CIVILISTICI DEL RICORSO ABUSIVO AL CREDITO: LA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO.

Presso l’aula "Aldo Moro" della facoltà di Giurisprudenza di Bari, venerdì 24 ottobre1997, si è svolto un interessante seminario di studi sul ricorso abusivo al credito e sulle relative conseguenze di carattere civile, penale e fallimentare.

Uno degli autorevoli relatori intervenuti, il Prof. Sabino Fortunato, ha illustrato gli aspetti civilistici del ricorso abusivo al credito, con particolare attenzione alle problematiche degli istituti bancari.

La sua relazione si è incentrata sulla concessione abusiva del credito, intesa come comportamento delle banche che, continuano a concedere nuovo affidamento al cliente pur in presenza di una situazione effettiva o potenziale di insolvenza.

Da tale comportamento potrebbe derivare una responsabilità dell’istituto erogatore, in considerazione, sia della posizione privilegiata delle banche relativamente all’acquisizione di informazioni economico-commerciali, sia della "doverosa consapevolezza" che le stesse dovrebbero acquisire attivandosi correttamente in tal senso.

L’Istituto di credito, infatti, potrebbe essere citato per rispondere dei danni causati ai terzi creditori del debitore fallito: sia per i creditori preesistenti alla concessione del credito sia quelli che successivi alla sua erogazione.

E’ evidente, come per i primi l’erogazione del credito è in grado di produrre uno "slittamento" del fallimento. Il terzo creditore indotto dal nuovo affidamento ottenuto dal debitore, rinuncerebbe ad instare per il fallimento dello stesso, perdendo, in tal modo, la possibilità di riscontrare garanzie patrimoniali per il soddisfacimento del proprio credito.

Per i secondi il danno deriverebbe dall’apparente solvibilità del debitore che li induce, confidando nella famigerata oculatezza delle banche, alla concessione del credito verso il nuovo cliente.

Partendo da questa prospettiva il prof. Fortunato ha, opportunamente, sottolineato l’origine di questa fattispecie e le concrete problematiche ad essa connesse.

Infatti, la responsabilità per concessione abusiva di credito prende le mosse, innanzitutto dalla dottrina franco-belga, e solo in un secondo momento, viene ripresa da quella tedesca, ed è stata, di fatto, introdotta in Francia da una sentenza della Cassazione di quel Paese.

Non è, quindi, possibile prescindere dal fatto che il sistema francese dell’illecito extracontrattuale non richiede il requisito del danno ingiusto e, pertanto, in questo differisce notevolmente dal nostro.

Questa doverosa premessa accompagnata dalla constatazione delle critiche rivolte alla Cassazione Francese dagli stessi autori d’Oltralpe, relativamente alla ricordata sentenza, servono a ridimensionare concretamente la possibilità di mutuare questo tipo di responsabilità nel nostro ordinamento.

Nel nostro Paese è stato il Nigro a soffermarsi sull’argomento, ma è una sentenza della Suprema Corte del 13 gennaio 1993 che viene considerata il cardine per l’applicabilità della fattispecie..

In questa sentenza veniva statuito che il danno derivava dalla dissimulazione fornita dalla banca che influiva sul comportamento degli altri creditori. L’inosservanza delle corrette procedure e delle regole di correttezza, che dovrebbero informare l’attività bancaria, produrrebbero quindi un danno per gli altri creditori, facendo sorgere contemporaneamente il diritto al risarcimento dello stesso.

Il relatore ha, tuttavia, avuto modo di consigliare l’uso molto cauto di questa sentenza quale precedente giurisprudenziale.

Questo sia perché il commentatore, nel massimarla, ha, in un certo senso, "forzato la mano", sia perché nel caso concreto si trattava di un vorticoso giro di assegni emesso all’incasso con la complicità di funzionari. Inoltre, i terzi creditori attori erano, in quel caso, altri imprenditori bancari.

Probabilmente, ha sottolineato il Prof. Fortunato, la banca che, in questo caso agiva per i danni, forse avrebbe più correttamente potuto agire in base alle regole del mandato e del rispetto delle regole di correttezza.

In definitiva questa massima e la relativa sentenza dovrebbero essere usate correttamente non potendo avere valore di precedente specifico, non attagliandosi esattamente alla figura dell’abusiva concessione del credito.

Castronovo ha sostenuto che, a prescindere dal profilo penale (il profilo civilistico, infatti, non è necessariamente coincidente con quello penale), si deve assumere una responsabilità della banca nel senso che l’impresa bancaria, in base alla valutazione costi/benefici, è quella maggiormente in grado di valutare tali aspetti. Da questo scaturirebbe, quindi, che al soggetto che si trova nella medesima posizione della banca va attribuita una responsabilità oggettiva.

Altra dottrina, invece, ha precisato che la Banca non è quella meglio posizionata in tal senso poichè i creditori successivi sono essi stessi in condizione di rendersi e doversi rendere conto della solvibilità del debitore.

Quindi, la configurabilità di una responsabilità di tipo oggettivo, non riscontra uniformi consensi in dottrina, soprattutto in quella parte che propende per una responsabilità di tipo soggettivo e quindi per colpa, in considerazione del fatto che non vi è alcuna prescrizione contraria in merito al sovvenzionamento di un debitore insolvente.

Nell’analisi del panorama dottrinale sono state, infine, ricordate quelle opinioni che hanno cercato di costruire dei doveri a carico dell’imprenditore bancario, quali quello della solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ovvero nei confronti degli altri creditori, opinioni queste che, tuttavia, appaiono prive di fondamento giuridico anche perché non appare possibile dilatare l’art. 218 della Legge fallimentare a favore dei terzi creditori.

Il principio che si può affermare in definitiva, nel tentativo di recuperare la responsabilità della banca, deve a ragion veduta essere filtrato dalla diligenza professionale del "buon banchiere" che dovrebbe essere il sostrato dell’attività degli istituti di credito.

D’altronde, come è stato ricordata margine in chiusura della relazione, l’istituto di credito deve tener presente anche la possibilità che venga riscontrata una responsabilità nei propri confronti per "interruzione brutale del credito".