LEZIONI IN PILLOLE
Cenni sintetici su lezioni, relazioni, convegni, incontri di studio. Utile informazione per gli assenti, un aiuto a ricordare per i presenti, stimolo per i curiosi e per chi ha voglia di sapere.
Luigi Carbone
GLI EFFETTI CIVILISTICI DEL RICORSO
ABUSIVO AL CREDITO: LA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO.
Presso l’aula
"Aldo Moro" della facoltà di Giurisprudenza di Bari, venerdì 24
ottobre1997, si è svolto un interessante seminario di studi sul ricorso abusivo
al credito e sulle relative conseguenze di carattere civile, penale e
fallimentare.
Uno degli
autorevoli relatori intervenuti, il Prof. Sabino Fortunato, ha illustrato gli
aspetti civilistici del ricorso abusivo al credito, con particolare attenzione
alle problematiche degli istituti bancari.
La sua relazione
si è incentrata sulla concessione abusiva del credito, intesa come
comportamento delle banche che, continuano a concedere nuovo affidamento al
cliente pur in presenza di una situazione effettiva o potenziale di insolvenza.
Da tale
comportamento potrebbe derivare una responsabilità dell’istituto erogatore,
in considerazione, sia della posizione privilegiata delle banche relativamente
all’acquisizione di informazioni economico-commerciali, sia della
"doverosa consapevolezza" che le stesse dovrebbero acquisire
attivandosi correttamente in tal senso.
L’Istituto di
credito, infatti, potrebbe essere citato per rispondere dei danni causati ai
terzi creditori del debitore fallito: sia per i creditori preesistenti alla
concessione del credito sia quelli che successivi alla sua erogazione.
E’ evidente,
come per i primi l’erogazione del credito è in grado di produrre uno
"slittamento" del fallimento. Il terzo creditore indotto dal nuovo
affidamento ottenuto dal debitore, rinuncerebbe ad instare per il fallimento
dello stesso, perdendo, in tal modo, la possibilità di riscontrare garanzie
patrimoniali per il soddisfacimento del proprio credito.
Per i secondi il
danno deriverebbe dall’apparente solvibilità del debitore che li induce,
confidando nella famigerata oculatezza delle banche, alla concessione del
credito verso il nuovo cliente.
Partendo da questa
prospettiva il prof. Fortunato ha, opportunamente, sottolineato l’origine di
questa fattispecie e le concrete problematiche ad essa connesse.
Infatti, la
responsabilità per concessione abusiva di credito prende le mosse, innanzitutto
dalla dottrina franco-belga, e solo in un secondo momento, viene ripresa da
quella tedesca, ed è stata, di fatto, introdotta in Francia da una sentenza
della Cassazione di quel Paese.
Non è, quindi,
possibile prescindere dal fatto che il sistema francese dell’illecito
extracontrattuale non richiede il requisito del danno ingiusto e, pertanto, in
questo differisce notevolmente dal nostro.
Questa doverosa
premessa accompagnata dalla constatazione delle critiche rivolte alla Cassazione
Francese dagli stessi autori d’Oltralpe, relativamente alla ricordata
sentenza, servono a ridimensionare concretamente la possibilità di mutuare
questo tipo di responsabilità nel nostro ordinamento.
Nel nostro Paese
è stato il Nigro a soffermarsi sull’argomento, ma è una sentenza della
Suprema Corte del 13 gennaio 1993 che viene considerata il cardine per
l’applicabilità della fattispecie..
In questa sentenza
veniva statuito che il danno derivava dalla dissimulazione fornita dalla banca
che influiva sul comportamento degli altri creditori. L’inosservanza delle
corrette procedure e delle regole di correttezza, che dovrebbero informare
l’attività bancaria, produrrebbero quindi un danno per gli altri creditori,
facendo sorgere contemporaneamente il diritto al risarcimento dello stesso.
Il relatore ha,
tuttavia, avuto modo di consigliare l’uso molto cauto di questa sentenza quale
precedente giurisprudenziale.
Questo sia perché
il commentatore, nel massimarla, ha, in un certo senso, "forzato la
mano", sia perché nel caso concreto si trattava di un vorticoso giro di
assegni emesso all’incasso con la complicità di funzionari. Inoltre, i terzi
creditori attori erano, in quel caso, altri imprenditori bancari.
Probabilmente, ha
sottolineato il Prof. Fortunato, la banca che, in questo caso agiva per i danni,
forse avrebbe più correttamente potuto agire in base alle regole del mandato e
del rispetto delle regole di correttezza.
In definitiva
questa massima e la relativa sentenza dovrebbero essere usate correttamente non
potendo avere valore di precedente specifico, non attagliandosi esattamente alla
figura dell’abusiva concessione del credito.
Castronovo ha
sostenuto che, a prescindere dal profilo penale (il profilo civilistico,
infatti, non è necessariamente coincidente con quello penale), si deve assumere
una responsabilità della banca nel senso che l’impresa bancaria, in base alla
valutazione costi/benefici, è quella maggiormente in grado di valutare tali
aspetti. Da questo scaturirebbe, quindi, che al soggetto che si trova nella
medesima posizione della banca va attribuita una responsabilità oggettiva.
Altra dottrina,
invece, ha precisato che la Banca non è quella meglio posizionata in tal senso
poichè i creditori successivi sono essi stessi in condizione di rendersi e
doversi rendere conto della solvibilità del debitore.
Quindi, la
configurabilità di una responsabilità di tipo oggettivo, non riscontra
uniformi consensi in dottrina, soprattutto in quella parte che propende per una
responsabilità di tipo soggettivo e quindi per colpa, in considerazione del
fatto che non vi è alcuna prescrizione contraria in merito al sovvenzionamento
di un debitore insolvente.
Nell’analisi del
panorama dottrinale sono state, infine, ricordate quelle opinioni che hanno
cercato di costruire dei doveri a carico dell’imprenditore bancario, quali
quello della solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ovvero nei confronti degli
altri creditori, opinioni queste che, tuttavia, appaiono prive di fondamento
giuridico anche perché non appare possibile dilatare l’art. 218 della Legge
fallimentare a favore dei terzi creditori.
Il principio che
si può affermare in definitiva, nel tentativo di recuperare la responsabilità
della banca, deve a ragion veduta essere filtrato dalla diligenza professionale
del "buon banchiere" che dovrebbe essere il sostrato dell’attività
degli istituti di credito.
D’altronde, come
è stato ricordata margine in chiusura della relazione, l’istituto di credito
deve tener presente anche la possibilità che venga riscontrata una
responsabilità nei propri confronti per "interruzione brutale del
credito".