Avvocatura
 

DISCUSSIONE APERTA

Con la legge n. 254 del 1997 si è operata una vera rivoluzione del sistema giudiziario, introducendo nel nostro ordinamento il giudice unico di primo grado e delegando il governo ad apprestare i necessari strumenti attuativi. La dott,ssa Antonella Pasculli esamina il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, offrendoci talune osservazioni.

 

 

Antonella Pasculli

Il giudice unico di primo grado in materia penale

  Con il decreto legislativo n.51/1998, versione unificata di due precedenti decreti legislativi, attuativi dell’esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge n.254/1997, articolato in 247 articoli e suddiviso in sette titoli, si introduce nel nostro ordinamento la riforma del giudice unico di primo grado. Vengono in tal sede sinteticamente riportate le modifiche più rilevanti apportate al processo penale dalle disposizioni relative al titolo IV del Dlgs n.51/1998.

Il provvedimento de quo disciplina le modalità attuative del rito monocratico, disponendo la soppressione delle preture (art.1 Dlgs n.51) e delle procure circondariali (art:.2 Dlgs n.51), nonché la modifica di alcuni istituti di diritto sostanziale e processuale (ad es. l’art.34, comma 2° bis c.p.p.) ed, inoltre, istituisce le sezioni staccate dei Tribunali e dei Tribunali delle aree metropolitane (art15 Dlgs n.51).

La Relazione di accompagnamento al Dlgs specifica che << giudice unico non significa giudice monocratico: la qualificazione attiene all’ufficio, e non alla composizione dell’organo giudicante>>.

Abolite le preture, infatti, le competenze relative all’ufficio del pretore sono assorbite dal Tribunale, che, di conseguenza, verrà ad operare sotto una duplice forma funzionale: una collegiale (i tre giudici attuali), la cui cognizione sarà residuale, limitata, cioé, a quei delitti puniti con pena detentiva superiore nel massimo a venti anni, ovvero a quei reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise (art.166 Dlgs 51) e a “speciali” fattispecie di reati (art .169 Dlgs n.51/art.33 bis c.p.p.), quali ad esempio i delitti indicati all’art.407, comma 2° lett.a) c.p.p., alcuni reati contro la P.A., alcuni reati fallimentari; l’altra monocratica, la cui cognizione è stabilita in via generale e “in negativo”, per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il Tribunale giudica in composizione monocratica ( art. 169 Dlgs  n. 51/art. 33 ter c.p.p.).

 Per quanto riguarda la struttura collegiale, quindi, i criteri di attribuzione utilizzati attengono all’entità della pena (criterio quantitativo) e a determinate ipotesi di reato (criterio qualitativo). Ai fini della determinazione della pena non si ha più riguardo ai criteri sanciti dall’art. 4 c.p.p. per la determinazione della competenza, ma si valuta il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ( art. 169 Dlgs n.51/ art.33 bis, comma 2° c.p.p.). Al 1° comma ex art.33 bis c.p.p. vengono, invece, elencati i reati consumati o tentati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale.

Le attribuzioni funzionali del Tribunale collegiale, inoltre, comprendono le decisioni in tema di riesame di misure cautelari personali, reali e dei sequestri probatori, nonché le decisioni in tema di appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (artt. 179-181 Dlgs n.51).

In ordine alla competenza per materia determinata dalla connessione (art.167 Dlgs n.51\art.15 c.p.p. se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della Corte d’assise, sarà quest’ultima a giudicare su tutti.

L’area delle attribuzioni funzionali del giudice monocratico è descritta all’art. 169 Dlgs n.51/art. 33 ter c.p.p. in maniera scarna, come abbiamo potuto osservare, in realtà, essa è piuttosto estesa; comprende, infatti, oltre i reati originariamente di competenza del pretore, i reati in materia di stupefacenti, con le dovute eccezioni, i reati fiscali, esclusa la fattispecie di cui all’art 2621 c.c., i reati commessi a mezzo stampa, di contrabbando, in materia di prostituzione e via di seguito. In ordine alla riunione dei processi (art.168 Dlgs n.51\art.17, 1°comma bis ) se alcuni dei processi da riunire pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti a quello monocratico si opera una riunione davanti al tribunale collegiale, riunione che si mantiene anche in caso di successiva separazione dei processi.

Al Tribunale collegiale si applicano le norme procedurali previste dal rito ordinario, al Tribunale monocratico la disciplina del procedimento pretorile, privo dell’udienza preliminare.

L’art.170 Dlgs n.51/artt.33 quinquies-novies introduce la disciplina relativa all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale. Già con la riscrittura dell’art.33, comma 2°, 3° c.p.p. non si considerano più attinenti alla capacità del giudice o al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante la destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, la formazione dei collegi, l’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici e la ripartizione degli affari tra il collegio e il giudice monocratico; è, quindi, esclusa, ex lege la possibilità di valutare come causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1°, lett.a), 179 c.p.p. l’inosservanza delle norme sull’attribuzione delle competenze, nonchè delle norme concernenti le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle disposizioni sull’ordinamento giudiziario.

L’art. 33 quinquies prevede, però, che l’inosservanza delle norme di cui sopra, nonché delle disposizioni processuali collegate, sia rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per eccepire le questioni preliminari ex art.491, 1°comma c.p.p.. Ciò significa che l’inosservanza delle disposizioni possa essere riconosciuta e dichiarata sia in sede di udienza preliminare (come nel caso del Tribunale collegiale), sia in sede dibattimentale (come nel caso del Tribunale monocratico), sia in sede di impugnazioni con le dovute distinte ipotesi normative conseguenziali.

L’art.33 sexies, 1° comma c.p.p. definisce l’ipotesi giuridica di inosservanza dichiarata in sede di udienza preliminare, ovvero il caso in cui il giudice, se ritiene che il reato sia di cognizione del Tribunale monocratico, lo dichiara con ordinanza ed emette contestualmente decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art.555 c.p.p..

L’art. 33 septies c.p.p. tratta dell’ipotesi giuridica dell’inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado, ovvero il caso in cui il giudice, se ritiene che il reato sia di cognizione del Tribunale monocratico, lo dichiara con ordinanza, che disponga la data d’udienza innanzi al giudice unico o a contrari, il caso in cui il giudice unico, se l’inosservanza sia riconosciuta dal giudice monocratico, la dichiara con ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Ciò con il precipuo intento di garantire il diritto di difesa in ogni caso all’imputato.

All’art.33 octies c.p.p. si valutano gli effetti dell’inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione. La norma prevede che la violazione sia eccepita nei termini previsti dall’art.33 quinquies c.p.p., che sia proposta nei motivi di impugnazione, che gli organi giudiziari dell’impugnazione possano pronunciare sentenza di annullamento con invio degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, che, infine, lo stesso giudice di appello possa pronunciarsi nel merito, stabilendo se la competenza spetti al giudice unico (art.33 octies, 2° comma c.p.p.).

Occorre soffermarsi sull’indirizzo normativo seguito ex art.33 novies c.p.p. in ordine alla validità delle prove acquisite, in base al quale l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non determina l’invalidità degli atti del procedimento, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite. Un’interpretazione prima facies della disposizione sembra non ritenere eccepibile fattispecie di nullità alcuna, nonostante la deducibilità ex art.33 quinquies c.p.p. delle “disposizioni processuali collegate”. La utilizzabilità probatoria, inoltre, rimanda alle regole del giudizio che dovrà essere seguito ex lege davanti al giudice ritenuto competente.

All’art. 171 Dlgs n.51 viene (finalmente) normativamente sancita la tanto invocata incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare. Viene, infatti, introdotto l’art.34 2°comma bis c.p.p., in base al quale il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare , inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio dibattimentale o abbreviato che sia. L’istituto dell’incompatibilità garantisce la funzione giudicante in ogni stato e grado del giudizio, anche se <<essendo la decisione sulla richiesta di archiviazione riservata al giudice per le indagini preliminari, non vi è, infatti, spazio per una possibile interferenza; il giudice dell’udienza preliminare dovrà essere necessariamente diverso da quello che ha ordinato di formulare l’imputazione, ovvero la prosecuzione delle indagini>>, così come è scritto nella Relazione di accompagnamento al provvedimento in questione.

L’abolizione delle preture ha necessariamente modificato la normativa in tema di astenzione e ricusazione del giudice  ai sensi degli artt.172, 173,174 Dlgs n.51/ artt.36, comma 4°, 40, comma 1°,41, comma 1°,2°,3° c.p.p., in cui si individua l’organo destinato a dichiarare l’astensione, e a decidere sulla ricusazione.

Altro importante aspetto della riforma riguarda l’abolizione dell’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale, con il conseguente trasferimento delle funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale ordinario. Si conclude così l’esistenza giuridico-effettuale della procura della Repubblica circondariale, nata, all’indomani dell’entrata in vigore del codice di procedura penale, con l’intento di garantire, anche in sede pretorile, la terzietà del giudice, senza, però sortire l’effetto voluto a causa delle disfunzioni organizzative di detti uffici e dei ritardi cronici in fase inquirente. L’ art.175 Dlgs n.51 indica i casi di astensione del pubblico ministero, individuando i soggetti competenti a decidere sull’eventuale sostituzione del p.m. in caso di accoglimento dell’astensione.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni del Dlgs n.51, i giudizi di primo grado che siano in corso alla data di efficacia del decreto, previa regolare costituzione delle parti, anche se non sia intervenuta formale dichiarazione di apertura del dibattimento, seguono  le disposizione anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell’organo giudicante (art:219, comma 1° Dlgs n.51), mentre ai sensi dell’art.220 Dlgs n.51, se, alla data di efficacia del decreto , è già stata fissata o comunque è già iniziata l’udienza preliminare per un reato la cui competenza sia del Tribunale monocratico, si seguiranno le “vecchie” regole processuali, ferma restando la possibilità che il giudice disponga l’eventuale rinvio a giudizio avanti al Tribunale monocratico, con emissione di decreto di citazione.

Un ennesima proroga della data di efficacia del Dlgs n.52 ( dal 2 gennaio al 2 giugno 1999) rimanda una possibile analisi operativa della riforma del giudice unico di primo grado.