Critica
penale
Questo
spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze penali. Critiche,
pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi. Qui di seguito, una interessante sentenza del Tribunale di Bari in tema di reati fallimentari, con nota della dott.ssa Antonella Pasculli
Il
fallimento di una società di capitali determina un'analitica riflessione
delle condotte dei soggetti che, in via statutaria, agiscono in nome
e per conto della società. Il
principio della irresponsabilità penale delle società evidentemente
non esclude, ed anzi lo impone, quello della ricerca e valutazione
delle condotte degli amministratori e dei sindaci.
Nel caso che interessa, dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale,
deve parlarsi di 'bancarotta impropria', caratterizzata dalla circostanza
che il soggetto agente non è il soggetto dichiarato fallito, con ulteriore
connotazione della diversità dell'oggetto materiale su cui viene a
cadere la sanzione criminale.
I soggetti destinatari sono quelli che la normativa civilistica
individua come destinatari di doveri, sanzionati sia dal punto di
vista civilistico che penalistico: gli amministratorì, i sindaci,
il direttore generale. La
problematico sollevata dalla difesa in ordine alla discrasia tra titolare
formale di cariche societarie ed operatore effettivo dell'agere
commerciale ripropone il concetto dei dualismo tra delegante e delegato......
deve osservarsi che il tema stesso, utilizzato in fattispecie dì natura
colposa in materia di infortunistica sul lavoro, è stato di recente
ampliato anche all'amministratore di diritto, ancorché 'testa di legno",
che può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, dei reati
commessi dall'amministratore di fatto, e ciò in base all'art.40
cpv. c.p. Per la sussistenza della responsabilità è sufficiente, ad
integrare il dolo dell'amministratore di diritto, la generica consapevolezza
che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti
il reato di bancarotta, mentre non è necessario che tale consapevolezza
investa i singoli episodi criminosi che possono essere numerosi e
svolgersi in un vasto arco di tempo. Dalla
premessa metodologica che gli organi societari devono agire secundum
ius, discende l'inevitabile corollario dell'obbligo di attivazione
ex art.. 40 comma 2 c.p., nel caso di percezione della commissione
di un illecito penale anche in fieri .... non può certamente condividersi
la tesi della delegabilità a catena delle funzioni con conseguente
esenzione da responsabilità penali e civili. Il
criterio ermeneutico è quello della “necessità della delega"
che non deve essere predisposta al fine di eludere ogni responsabilità,
con conseguente creazione di un centro di responsabilità penale
solo in via esclusiva in capo al delegato. E'
oramai giurisprudenza consolidata che il dolo specifico di cui all'art.2621,
n.1 c.c., espresso dall'avverbio 'fraudolentemente", prescinde
dalla rappresentazione dei danno, che potrà arrivare al terzo dal
compimento o non compimento di quegli atti, in vista dei quali sono
state poste in essere le false comunicazioni sociali.
Il reato de quo viola il principio della trasparenza societaria
inteso come leale esercizio dell'attività economica.
Antonella
Pasculli La
responsabilità dell'amministratore nei reati di bancarotta fraudolenta
impropria e di false comunicazioni sociali tra delega di funzioni
e concorso apparente di norme. La
sentenza in epigrafe si inserisce nell'ormai consolidata giurisprudenza
che risolve in senso rigoristico il problema della responsabilità
penale dell'amministratore.
Sono, infatti, numerose le sentenze che si richiamano in toto
all'art. 2392 c.c., quale fonte dell’obbligo di impedimento dell'evento
criminoso e che riconoscono ai sensi dell'art. 40, comma 2oc.p. la
responsabilità penale dell'amministratore di diritto, nel caso in
cui quest'ultimo, non osservando gli obblighi di vigilanza e di ostacolamento
degli atti pregiudizievoli, previsti dal codice civile, abbia contribuito
all’integrazione dei fatti penali, realizzati dall'amministratore
di fatto. L'art.
2392 c.c. è da tempo fonte della responsabilità civile degli amministratori,
per i danni riportati dalla società in ipotesi di ottemperanza degli
obblighi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo ovvero dagli specifici
obblighi di vigilanza sulla gestione della società o di impedimento
degli atti pregiudizievoli nei confronti della stessa, e dell'obbligo
di garanzia, la cui inosservanza rileva penalmente in virtù dell'art..
40, comma 2 c.p.. Certo
fondare la responsabilità penale sulla mera violazione di un obbligo,
per lo più di contenuto indefinito e tra l'altro differentemente applicata
nel caso in questione, significa violare il principio di legalità,
sotto il profilo della tassatività e determinatezza e condurre all'ampliamento
della responsabilità concorsuale, in quanto svincolata da un'approfondita
indagine circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi
dei concorso di persone. Per
affermare l'applicabilità dell'art.40, comma 2, non è sufficiente,
come sembra affermare il Tribunale in questione, la mera conoscibilità
della situazione extracontabile della società.
I reati di bancarotta contestati sono reati pacificamente dolosi.
Affermare, invece, che i componenti dei consiglio di amministrazione
debbano rispondere come concorrenti dei suddetti reati non per l'effettiva
conoscenza, ma per la semplice conoscibilità della situazione dalla
quale derivava l'obbligo di attivarsi, significa negare il dolo richiesto
per tali reati. Con
questa decisione, infatti, si trasformano i reati di bancarotta in
reati punìbili non per aver consapevolmente e volontariamente tenuto
una condotta omissiva, ma per avere tenuto una condotta colposa, quale
è quella di chi non si procura, spiegando l'ordinaria diligenza, la
conoscenza di una situazione oggettivamente conoscibile.
Questo risulta anche dalle massime della Suprema Corte, in
base alle quali "nel reato omissivo, oltre al nesso di causalità
diretto tra l’omissione e l'evento, è necessario che la condotta
sia cosciente e volontaria e che l'evento sia preveduto e voluto
dal soggetto attivo (nei reati dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza,
imprudenza o imperizia ( nei delitti colposi); è necessario perciò
che gli eventi che l'agente non si adopra ad impedire siano
entrati nella sua sfera di percezione psichica" (Cass.,
Il I, 27 giugno 1995, Capuano); " in materia di concorso di
persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire
l'evento che si ha l'obbligo di impedire deve essere accompagnato
dal dolo che caratterizza il concorso stesso, da ravvisarsi
nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione
di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione;
il comportamento successivo al delitto tenuto dal soggetto
che omette i controlli di sua competenza, può costituire un
elemento significativo di prova della volontà criminosa, ma il giudice
deve chiarire come e perché sia dimostrativo dell’originario intento
di concorrere con altri responsabili" ( Cass., VI,
22 settembre 1994, Di Giovanni,). Se
questo vale in diritto, in fatto è lo stesso Tribunale di Bari ad
escludere che vi fosse la possibilità di conoscere o di intuire dei
sospetti sulla reale situazione finanziaria della società e sull'esistenza
di una situazione extracontabile, attraverso i documenti contabili
ufficiali ed in particolare i bilanci. Tra
l'altro la sentenza, in applicazione della "necessità della delega
delle funzioni", ha condannato i componenti dei consiglio di
amministrazione, il cui assoggettamento alla responsabilità penale
deriva dalla precisa posizione e qualificazione giuridica, nonché
dalla presunzione assoluta di conoscenza dell'effettivo andamento
societario, ma non ha rinvenuto a carico dei sindaci della medesima
società elementi di prova da cui poter dedurre che essi conoscevano
la contabilità extraufficiale. E'
vero che i suindicati imputati sono soggetti a quella forma di responsabilità
di cui al disposto dell'art. 2632 c.c., che disciplina particolari
fattispecie di condotte omissive, ma il Tribunale ha escluso ogni
omissione dolosa da parte dei sìndaci che, pure ex art.2403, comma
1 c.c.., avevano le capacità professionali e l'obbligo di controllare
la regolarità della gestione e di attestare la veridicità dei bilancio
e delle comunicazioni sociali. Le
fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223 l.f. (1)
analizzate in combinato disposto con la disciplina ex art.216 l.f.
innestano l'ulteriore problema se si abbia un concorso di reati od
un concorso di sole norme ed in che modo tale concorso debba essere
regolato. Nel caso in
esame le norme penali della legge fallimentare si trovano, rispetto
alle norme penali, sopra citate, dei codice civile, in quel rapporto
di specialità che attribuisce loro efficacia derogante: ciò risulta
evidente se si considera che l'art. 223 l.f. richiama integralmente,
e riassume nell'ambito della propria previsione, le varie fattispecie
ipotizzate dalle norme dei codice civile, con l'aggiunta dell'ulteriore
estremo dell'avvenuta dichiarazione dei fallimento sociale. L'art.
223, n.1, L.F. non parla di reati societari, ma di fatti preveduti
dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630 comma l c.c.. Nella norma
richiamata, dunque, il comportamento dei soggetti attivi dei reato
sarebbe già colpito dalle sanzioni di cui all'art. 2621 e seg. c.c.
e il sopravvenire del fallimento comporterebbe solo un inasprimento
della pena. Attenendosi
alla lettera della legge, il fatto di reato non è il reato (2).
E' solo un elemento materiale, un dato obiettivo che assurge
a reato solo con il concorso di tutti gli altri elementi oggettivi
e soggettivi, richiesti per l'integrazione dei reato stesso.
D'altro canto, si rinvengono spesso nella tecnica normativa
imprecisioni lessicali tali per cui un termine è sinonimo di un altro;
quindi, anche il termine "fatto" può essere considerato
sinonimo di reato. Se
non si sovrappone la locuzione "fatto" a quello di "reato",
la fattispecie criminosa dì cui all'art. 223 L.F. è totalmente diversa
rispetto a quella dei reati societari in essa richiamati.
Non può essere ammissibile, infatti, che il legislatore abbia
voluto punire per bancarotta fraudolenta, con pena diversa, soggetti
che abbiano commesso false comunicazioni sociali. Gli amministratori o i sindaci, per poter essere incriminati a titolo di bancarotta fraudolenta e non di false comunicazioni sociali, devono aver commesso il fatto con il dolo tipico della bancarotta impropria; cioè, i soggetti attivi del reato devono agire con la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori della società. L'attenzione si deve spostare, pertanto, sul contenuto dell'elemento intenzionale dei reato, rappresentando il criterio fondamentale per l'individuazione in astratto della fattispecie nonché per la determinazione della conformità dei fatto concreto al modello legale (3). ------------------------ (1)
Cfr. in tema Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali,
Utet, 1961, p. 1481 ss.; Punzo, La bancarotta impropria e gli altri
reati previsti dalla legge fallimentare, Cedam, 1957, p. 58 ss.; Scalera,
Teoria generale dei reato di bancarotta, Giuffrè, 1969, p.95; Antolisei,
Manuale di diritto penale, Leggi Complementari, Giuffrè, 1991, p.
138 ss..
(2)
L'analisi giuridica
rimanda a La Monica, Diritto penale commerciale. I
reati fallimentari e sociali , lpsoa, 1988, vol.II, p.74 ss. (3)
Cfr. Morselli,
Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato, Cedam,
1989, p. 141 ss.. |
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