Avvocatura
 

Il caso

Tizio, con distinte sentenze del luglio 97 e dell’aprile 98, è ritenuto responsabile e condannato per taluni reati comuni (ricettazione, detenzione e porto illegale di pistola) e per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Su istanza di Tizio, con provvedimento ex art. 671 c.p.p. il Giudice dell’esecuzione dispone la continuazione fra il secondo ed i primi reati. Successivamente, Tizio chiede che la carcerazione cautelare sofferta venga imputata al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso), la cui condanna non consente i benefici penitenziari. 

Qui di seguito il provvedimento

Cumulo di pene e imputabilità della carcerazione cautelare

C.A. Bari, Sez. III penale, ord. 5.1.1999, pres. D’Innella, rel. Carone, ric. M.

Vista l'ìstanza proposta da M.F.; sentito il P.G.;

esaminato il provvedimento ex art 671 c.p.p. adottato su richiesta di M.F. da questa Corte, quale gìudice dell'esecuzione, in data 1.12.98 nel procedimento n. 657/98 G.E. con cui era disposta la continuazione fra i delitti di associazione a delinquere dì stampo mafioso di cui alla sentenza C.A. Bari del 16.4.98 e ricettazione, detenzione e porto illegale di pistola con matricola abrasa di cui alla sentenza 30.7.97 C.A. Bari;

considerato che con l’istanza in oggetto, il M. chiede che la carcerazione cautelare sofferta venga imputata al delitto di cui all’art. 416-bis che comporta una situazione più gravosa con riguardo ai benefici penitenziari;

rilevato che la richiesta mira ad ottenere il differimento dell’esecuzione e la proposizione di istanze volte alla concessione delle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge 27.5.98 n. 165;

rilevato che, secondo la Giurisprudenza della Cassazione, in tema dì benefici penitenziari, indipendentemente dalla ammissibilità o meno dì uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo dì reato - ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all’applicazione di detti benefici - la parte della pena complessiva che già risulti espiata, e' comunque da escludere che il giudice dell’esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo (Cassazione       penale sez. I, 11 dicembre 1996, in. Ced Cassazione 1997);

Ritenuto che tale giurisprudenza non può ritenersi innovata dalla legge 156/98 che, non solo non contempla competenze specifiche in materia del giudice dell’esecuzione, ma fa anche riferimento non al titolo in esecuzione, bensì alla situazione soggettiva di "condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26.7.75 n354";

considerato che la dizione "condannato" induce a ritenere inapplicabili i benefici di sospensione dell’esecuzíone previsti dalla legge c.d. Simeone-­Saraceni, ogni qualvolta si sia in presenza dì un condannato per fatti di criminalità organizzata, indipendentemente dalla circostanza che la pena al momento in esecuzione sia quella relativa a tale reato o altra con essa cumulata;

rilevato altresì che il richiamato art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sancisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari non solo a tutti coloro che hanno subìto condanne per delitti di criminalità organizzata, ma a tutti quelli che hanno agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine dì agevolare l’attività dell’associazione;

 ritenuto che la dichiarata unicità dei disegno criminoso fra l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i reati di detenzione, porto e ricettazione di pistola dimostra che quest’ultimo reato è sorretto dallo stesso disegno del primo, ovvero è strumentale all’associazione;

rilevato altresì che dalla sentenza dì primo grado relativa alle armi risulta che  M ammise di detenere la pistola per difesa personale e che il ritrovamento dell'arma sì verificò quando la Polizia si recò presso l'abitazione del M per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti;

considerato che i rilievi che precedono dimostrano come per la stessa condanna di cui alla sentenza 30.7.97 sussistano i presupposti di esclusione di cui all'art. 4 bis citato;

rilevato altresì che secondo parte della giurisprudenza di legittimità, cui ritiene questa Corte di aderire, è inscindibile il cumulo comprendente anche una pena inflitta per uno dei reati di cui all'art. 4 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), sicché la parte di pena eseguita non è imputabile al reato o ai reati ostativi all’ammissione a misure alternative alla detenzione. (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1995, n. 142 Giur. ít. 1996,11, 157);

rilevato che la Cassazione ha anche riaffermato che la norma suddetta, fa riferimento ad una pericolosità soggettiva del detenuto, attestata dalla condanna per un determinato reato, e ad essa collega l’esclusione del beneficio, senza possibilità di distinguere in caso di pene concorrenti e di attribuire, quindi, al periodo progresso l’espiazione di quella parte di pena  collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilità, (Cassazione penale sez. I, 16 febbraio 1995, n. 918 ìn Gìust. pen. 1995,II, 589).

Considerato che analoghi principi sono stati affermati anche in altre sentenze dalla Cassazione in cui ha statuito: “Stante il principio per cui, in caso di reato continuato, la pena irrogata va considerata come pena unica a tutti gli effetti, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora fra i reati, uniti per continuazione, per i quali e' stata pronunciata condanna, ve ne sia taluno fra quelli indicati nell’art. 4-bis ord. penít., le limitazioni e i divieti previsti in detta norma operano per tutto il periodo dell’espiazione, non essendo possibile scindere la summenzionata unica pena si' da imputare la parte di essa già espiata solo a uno o più determinati reati." (Cassazione penale sez. I, 26 gennaio 1995, n. 400; in Cass. pen. 1995, 3528 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995, fasc. 4, 135 Giust. pen. 1995,11, 687);

"E' illegittimo lo scioglimento del cumulo ai fini dell’imputazione della parte di pena eseguita al reato o ai reati ostativi all’ammissione a misure alternative alla detenzione, in relazione alla natura unitaria del rapporto esecutivo in corso e alla connotazione di pericolosità soggettiva sottesa alla ratio della previsione di cui all’art. 4 bis comma 1 primo periodo, L. 26 luglìo 1975 n. 354. (in motivazione, la Suprema Corte ha affermato di dover ribadire il suo insegnamento anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 361 dei 1994 della Corte costituzionale, la quale ha escluso la ravvisabilità di una sorta di status unitario di detenuto pericoloso alla base della disciplina introdotta dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356 e ha dato prevalenza al principio della risolvibilità del cumulo "in presenza dì istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene”, e ciò in quanto la decisione della Corte costituzionale non risponde all’obiezione dell’unicità del rapporto esecutivo che è scindibile solo a fronte di istituti come l'amnistia impropria o l'indulto, i quali determinano un effetto estintivo delle relative pene, con conseguente loro individuabilità all’interno del cumulo e scorporo da esso). ( Cassazione penale sez. I, 23 settembre 1994, in  Cass. pen. 1996,1288;  Cassazione penale sez. I, 22 settembre 1994, in Cass. pen. 1996, 632 (s.m.) Gíust. pen. 1995,11, 590);

ritenuto, pertanto che la richiesta scissione fra i due titoli oggetto dei reato continuato da eseguire non cornpete a questa Corte quale giudice dell'esecuzione, non è possibile e comunque sarebbe inutile, non potendo usufruire il M. dei benefici penitenziari in relazione alla sua posizione soggettiva anche con riferimento ai delitti di detenzione, porto e ricettazione di armi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 5, 9 legge 27.5.1998 n. 165,  4 bis legge 26.7.75 n. 354, rigetta l'istanza proposta da M.F.