| Il
caso Tizio,
con distinte sentenze del luglio 97 e dell’aprile 98, è ritenuto responsabile
e condannato per taluni reati comuni (ricettazione, detenzione e porto
illegale di pistola) e per il delitto di associazione a delinquere di
stampo mafioso. Su istanza di Tizio, con provvedimento ex art. 671 c.p.p.
il Giudice dell’esecuzione dispone la continuazione fra il secondo ed
i primi reati. Successivamente, Tizio chiede che la carcerazione cautelare
sofferta venga imputata al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione
a delinquere di stampo mafioso), la cui condanna non consente i benefici
penitenziari. Qui di seguito
il provvedimento Cumulo
di pene e imputabilità della carcerazione cautelare C.A.
Bari, Sez. III penale, ord. 5.1.1999, pres. D’Innella, rel. Carone,
ric. M. Vista
l'ìstanza proposta da M.F.; sentito il P.G.; esaminato
il provvedimento ex art 671 c.p.p. adottato su richiesta di M.F. da
questa Corte, quale gìudice dell'esecuzione, in data 1.12.98 nel procedimento
n. 657/98 G.E. con cui era disposta la continuazione fra i delitti
di associazione a delinquere dì stampo mafioso di cui alla sentenza
C.A. Bari del 16.4.98 e ricettazione, detenzione e porto illegale
di pistola con matricola abrasa di cui alla sentenza 30.7.97 C.A.
Bari; considerato
che con l’istanza in oggetto, il M. chiede che la carcerazione cautelare
sofferta venga imputata al delitto di cui all’art. 416-bis che comporta
una situazione più gravosa con riguardo ai benefici penitenziari;
rilevato
che la richiesta mira ad ottenere il differimento dell’esecuzione
e la proposizione di istanze volte alla concessione delle misure alternative
alla detenzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., come modificato dalla
legge 27.5.98 n. 165; rilevato
che, secondo la Giurisprudenza della Cassazione, in tema dì benefici
penitenziari, indipendentemente dalla ammissibilità o meno dì uno
scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter
attribuire ad un determinato titolo dì reato - ostativo, ai sensi
dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all’applicazione di
detti benefici - la parte della pena complessiva che già risulti espiata,
e' comunque da escludere che il giudice dell’esecuzione possa, in
via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della
pena cumulata da imputare al reato ostativo (Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 1996,
in. Ced Cassazione 1997); Ritenuto
che tale giurisprudenza non può ritenersi innovata dalla legge 156/98
che, non solo non contempla competenze specifiche in materia del giudice
dell’esecuzione, ma fa anche riferimento non al titolo in esecuzione,
bensì alla situazione soggettiva di "condannato per i delitti
di cui all'art. 4 bis della legge 26.7.75 n354"; considerato
che la dizione "condannato" induce a ritenere inapplicabili
i benefici di sospensione dell’esecuzíone previsti dalla legge c.d.
Simeone-Saraceni, ogni qualvolta si sia in presenza dì un condannato
per fatti di criminalità organizzata, indipendentemente dalla circostanza
che la pena al momento in esecuzione sia quella relativa a tale reato
o altra con essa cumulata; rilevato
altresì che il richiamato art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario,
sancisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari non solo
a tutti coloro che hanno subìto condanne per delitti di criminalità
organizzata, ma a tutti quelli che hanno agito avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine dì agevolare l’attività
dell’associazione; ritenuto
che la dichiarata unicità dei disegno criminoso fra l'associazione
a delinquere di stampo mafioso e i reati di detenzione, porto e ricettazione
di pistola dimostra che quest’ultimo reato è sorretto dallo stesso
disegno del primo, ovvero è strumentale all’associazione; rilevato
altresì che dalla sentenza dì primo grado relativa alle armi risulta
che M ammise di detenere
la pistola per difesa personale e che il ritrovamento dell'arma sì
verificò quando la Polizia si recò presso l'abitazione del M per eseguire
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione
di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti; considerato
che i rilievi che precedono dimostrano come per la stessa condanna
di cui alla sentenza 30.7.97 sussistano i presupposti di esclusione
di cui all'art. 4 bis citato; rilevato
altresì che secondo parte della giurisprudenza di legittimità, cui
ritiene questa Corte di aderire, è inscindibile il cumulo comprendente
anche una pena inflitta per uno dei reati di cui all'art. 4 bis legge
26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), sicché la
parte di pena eseguita non è imputabile al reato o ai reati ostativi
all’ammissione a misure alternative alla detenzione. (Cassazione penale
sez. I, 12 gennaio 1995, n. 142 Giur. ít. 1996,11, 157); rilevato
che la Cassazione ha anche riaffermato che la norma suddetta, fa riferimento
ad una pericolosità soggettiva del detenuto, attestata dalla condanna
per un determinato reato, e ad essa collega l’esclusione del beneficio,
senza possibilità di distinguere in caso di pene concorrenti e di
attribuire, quindi, al periodo progresso l’espiazione di quella parte
di pena collegabile al
reato per cui vige il divieto di concedibilità, (Cassazione penale
sez. I, 16 febbraio 1995, n. 918 ìn Gìust. pen. 1995,II, 589). Considerato
che analoghi principi sono stati affermati anche in altre sentenze
dalla Cassazione in cui ha statuito: “Stante il principio per
cui, in caso di reato continuato, la pena irrogata va considerata
come pena unica a tutti gli effetti, salvo che la legge disponga altrimenti,
qualora fra i reati, uniti per continuazione, per i quali e' stata
pronunciata condanna, ve ne sia taluno fra quelli indicati nell’art.
4-bis ord. penít., le limitazioni e i divieti previsti in detta norma
operano per tutto il periodo dell’espiazione, non essendo possibile
scindere la summenzionata unica pena si' da imputare la parte di essa
già espiata solo a uno o più determinati reati." (Cassazione
penale sez. I, 26 gennaio 1995, n. 400; in Cass. pen. 1995, 3528 (s.m.)
Mass. pen. cass. 1995, fasc. 4, 135 Giust. pen. 1995,11, 687); "E'
illegittimo lo scioglimento del cumulo ai fini dell’imputazione della
parte di pena eseguita al reato o ai reati ostativi all’ammissione
a misure alternative alla detenzione, in relazione alla natura unitaria
del rapporto esecutivo in corso e alla connotazione di pericolosità
soggettiva sottesa alla ratio della previsione di cui all’art. 4 bis
comma 1 primo periodo, L. 26 luglìo 1975 n. 354. (in motivazione,
la Suprema Corte ha affermato di dover ribadire il suo insegnamento
anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 361 dei 1994 della
Corte costituzionale, la quale ha escluso la ravvisabilità di una
sorta di status unitario di detenuto pericoloso alla base della disciplina
introdotta dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356 e ha dato prevalenza al
principio della risolvibilità del cumulo "in presenza dì istituti
che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione
dei titoli di condanna e delle relative pene”, e ciò in quanto la
decisione della Corte costituzionale non risponde all’obiezione dell’unicità
del rapporto esecutivo che è scindibile solo a fronte di istituti
come l'amnistia impropria o l'indulto, i quali determinano un effetto
estintivo delle relative pene, con conseguente loro individuabilità
all’interno del cumulo e scorporo da esso). ( Cassazione penale sez.
I, 23 settembre 1994, in Cass.
pen. 1996,1288; Cassazione
penale sez. I, 22 settembre 1994, in Cass. pen. 1996, 632 (s.m.) Gíust.
pen. 1995,11, 590); ritenuto, pertanto che la richiesta scissione fra i due titoli oggetto dei reato continuato da eseguire non cornpete a questa Corte quale giudice dell'esecuzione, non è possibile e comunque sarebbe inutile, non potendo usufruire il M. dei benefici penitenziari in relazione alla sua posizione soggettiva anche con riferimento ai delitti di detenzione, porto e ricettazione di armi. P.Q.M. Visti gli artt. 5, 9 legge 27.5.1998
n. 165, 4 bis legge 26.7.75
n. 354, rigetta l'istanza proposta da M.F. |
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