CRITICA PENALE:Corte di Appello di Bari (C.A. Bari, Sez.III, Sent. 28.9.1999, pres. Di Gravina, est. Carone, imp. Cirasino e Martellotta

SCUOLA FORENSE 3-4/1999

CRITICA PENALE

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze penali. Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi.

Qui di seguito, una interessante sentenza della Corte di Appello di Bari (C.A. Bari, Sez. III, Sent. 28.9.1999, pres. Di Gravina, est. Carone, imp. Cirasino e Martellotta), che evidenzia, in termini macroscopici, la singolarità di taluni meccanismi processuali, in virtù dei quali il correo, che ha commesso anche un ulteriore più grave reato, si ritrova, alla fine, notevolmente favorito


[omissis…] Con sentenza del 6.3.98 il Pretore di Bari, Sezione distaccata di Monopoli affermava la colpevolezza di Cirasino Domenico e Martellotta Stefano per contrabbando di Kg 1.003 di Tabacchi lavorati esteri e connessa evasione I.V.A. e, per il primo anche per il reato di cui all'art 5 legge 13.12.56 n. 1409 per aver rifiutato obbedienza ad unità navali della guardia di finanza.

La pena era determinata per il contrabbando e l'evasione I.V.A. in continuazione, in lire 400.00.000 di multa ciascuno e per il rifiuto di obbedienza alle unità navali della guardia di finanza in mesi 4 di reclusione.

Avverso la sentenza proponevano appello i condannati.

Il Cirasino contestava l'applicabilità dell'art 5 Legge N.1409 per essere privo della qualifica professionale di capitano e chiedeva l'assoluzione da tale reato e in subordine la concessione delle generiche e la riduzione della pena per tutti i reati in continuazione.

Martellotta lamentava l’eccessività della pena e ne chiedeva la riduzione.

All'odierna udienza, era dichiarata la contumacia degli appellanti regolarmente citati e non comparsi, quindi il P.G e il difensore del Cirasino, munito di procura speciale, previa rinunzia agli altri motivi di appello concordavano la pena.

Era poi discusso il gravame del Martellotta, e P.G. e difensore

Pronunciavano rispettivamente la requisitoria e l'arringa difensiva

concludendo come da verbale.

Motivi della decisione

Ritiene la corte che la sanzione possa essere determinata nella misura concordata fra il Procuratore generale e il Cirasino.

I vari reati allo stesso contestati, sono stati commessi in unico contesto miravano tutti all'unico fine di acquisire merce di contrabbando.

E' evidente, quindi, come alla base di tutti vi fosse un unico disegno criminoso, lucrare sulla differenza di prezzo fra i tabacchi acquistati all'estero, senza aumento per tributi, e quello ricavabile in Italia., ove il peso fiscale e il regime di monopolio ha fatto lievitare il prezzo delle sigarette.

Anche la disobbedienza alle unità navali della finanza era conseguente al precisato disegno.

Non è di ostacolo all'applicazione dell'art 81 cpv, la disomogeneità delle pene avendo la giurisprudenza chiarito che l'art 81 disciplina ogni possibile combinazione di reati concorrenti e che l'eterogeneità delle violazioni, purché capaci, per la loro natura dolosa di essere assunte nell'unica programmazione, e quella delle pene, consente la disciplina della continuazione (Cass S.U.26.5.94; C.Cost.17.3.88 N 312)

Cio' posto, il reato più grave va individuato nella violazione alle norme di navigazione di cui al citato art 5, punite con la detenzione.

Pena equa per tale delitto, concesse le attenuanti generiche, di cui il Cirasino appare meritevole in considerazione degli scarsi precedenti penali e del corretto comportamento processuale, è quella di mesi tre di reclusione (pena base mesi 2 diminuita di un terzo per le generiche). L'aumento per la continuazione con i reati di contrabbando ed evasione I.V.A. può essere determinato nella misura patteggiata di giorni 15 di reclusione.

Sussistendone i presupposti di legge la pena complessiva di mesi tre e giorni 15 può essere convertita nella corrispondente multa di Lire 1.875.000.

Con riferimento al motivi di appello del Martellotta, invece, rileva la Corte che i precedenti del giudicabile, recidivo reiterato in contrabbando, come risulta dal certificato penale in atti ove sono annotate ben tre condanne per tali delitti, non consentono la concessione di attenuanti generiche né la riduzione della pena determinata in misura molto più vicina al minimo indicato nel foglio di liquidazione delle penalità dell'ispettorato dei monopoli (£ 268.896.276+ £ 58.452.834) che non al massimo (£1.344.481.380 + 292.264170)

Alla luce delle esposte considerazioni, che si aggiungono a quanto correttamente evidenziato nella impugnata sentenza, nessun dubbio può sussistere in ordine alla commissione dei fatto da parte dei giudicabile. Passando all'esame del motivo di appello relativo alla ritenuta illiceità penale dell'ipotesi contestata, va considerato che la Corte Suprema decidendo a Sezioni Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale che si era manifestato, con la sentenza 21.4.95 n. 11 che si condivide pienamente e alla quale si è sempre uniformata questa Corte, ha chiarito che la depenalizzazio-ne dei delitti finanziari puniti con la sola pena della multa, sancita dall'art 2 della legge 28.12.93 n. 562 non può comprendere i fatti di contrabbando, e ciò in quanto anche per le violazioni finanziarie di cui all'art. 39 della Legge n. 689/81 opera il disposto del comma secondo dell'art 32 della medesima legge, il quale, esclude la depenalizzazione per i reati che nell'ipotesi aggravata siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La pena erogata, va, poi, ritenuta congrua essendo molto mite, ed essendo stata applicata la diminuzione per le concesse attenuanti generiche nella massima estensione, l'aumento per la continuazione, limitato alla esigua cifra di L 200.000, infine, non può essere ulteriormente ridotto senza svuotare completamente di carattere afflittivo la sanzione penale dell'evasione I.V.A..

Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere confermata con riferimento al Martellotta e condanna dello stesso al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P.T.M.

letti gli artt. 599 co. 4 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza dei Pretore di Bari sezione distaccata di Monopoli in data 6.3.98, appellata da Cirasino Domenico e Martellotta Stefano, ritenuta la continuazione fra i reati ascritti al Cirasino e ridetermina la pena, in concorso di attenuanti generiche, in mesi due e giorni 15 di reclusione. Converte la pena inflitta nella multa di £1.875.000.

Rigetta l'appello del Martellotta e condanna lo stesso al pagamento delle spese di questo grado.

Conferma nel resto.

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La sentenza è ineccepibile. Essa ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e della vigente normativa; ma il risultato è paradossale e di sostanziale ingiustizia.

Il Martellotta e il Cirasino si trovavano sulla stesso natante ed hanno insieme realizzato il contestato reato di contrabbando. All’esito del giudizio di primo grado entrambi sono stati condannati alla stessa pena: lire 400 milioni di multa ciascuno. Il Cerasino, tuttavia, avendo commesso un ulteriore più grave reato (violazione art. 5 legge 13.12.56 n. 1409), è stato condannato anche alla pena di mesi 4 di reclusione.

Innanzi ai giudici di appello si presentano, dunque, Cirasino e Martellotta, il primo condannato a Lire 400.000.000 di multa, il secondo alla stessa multa e a mesi 4 di reclusione.

Sta di fatto che proprio chi aveva commesso più reati e subito più condanne ha potuto richiedere ed ottenere i benefici derivanti dalla continuazione e dalla conversione.

Risultato: a Martellotta resta la condanna a lire 400.000.000 di multa; a Cerasino la nuova pena è di lire 1.875.000 di multa.

Immagino, dopo la sentenza, il sorriso del Cerasino e lo stupore del Martellotta, al quale sarà difficile far comprendere l’equità e la giustizia di siffatte alchimie normative.