Ambiente
Questo spazio è
dedicato ai problemi dell’ambiente e dell’uso del territorio
Qui di seguito due
interessanti interventi dell’avv. Marco Cantatore.
Il primo illustra
le recenti modifiche alla disciplina degli scarichi industriali; il
secondo la sua concreta applicazione, in senso favorevole all’imputato,
per una ipotesi di immissione “occasionale
Marco Cantatore
Scarichi irregolari e immissioni occasionali
Sanzioni
più severe per gli scarichi irregolari
In modifica al D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, noto come "decreto
sulle acque", è attualmente in itinere una proposta di legge che
stabilisce sanzioni più severe e maggiori controlli sugli scarichi delle
acque. Tale proposta trasforma, tra l’altro, da illeciti amministrativi
a penali le condotte di coloro che violano le prescrizioni sull’installazione
e la gestione dei controlli in automatico e dei titolari degli scarichi
che impediscono l’accesso agli insediamenti degli organi di controllo.
La bozza di provvedimento, attualmente all’esame dei Ministeri Industria,
Lavori Pubblici, Politiche Agricole, Sanità, Trasporti, Giustizia, Esteri,
Tesoro, Finanze, Funzione Pubblica e Affari Generali, e delle Regioni,
dovrebbe essere trasmessa ad uno dei prossimi Consigli dei Ministri.
Tra i punti più significativi della proposta vanno considerati
i seguenti.
Pianificazione del Bilancio Idrico: entro il 31 marzo di ogni
anno coloro che utilizzano acqua pubblica derivata da corsi d’acqua
naturali o artificiali o prelevata dal sottosuolo devono comunicarlo
alle autorità di bacino. Inoltre, dal marzo 2002 coloro che provvedono
autonomamente all’approvvigionamento di acqua devono comunicarlo alle
autorità di bacino e devono, allo scopo, installare e garantire il buon
funzionamento di strumenti idonei a misurare la quantità di acqua prelevata.
Per ultimo, non certo per grado d’importanza, coloro che prelevano autonomamente
l’acqua per l’utilizzo nei processi produttivi e scaricano le acque
reflue nelle pubbliche fognature devono inviare le comunicazioni dei
volumi d’acqua prelevati anche ai gestori del servizio idrico integrato
per il pagamento della tariffa.
Derivazioni abusive di acque pubbliche: viene prorogato al
31 agosto 2000 il termine per la presentazione delle domande in sanatoria
delle derivazioni considerate abusive.
Assimilazioni alle acque reflue domestiche:
vi è una precisazione per l’assimilazione delle acque reflue provenienti
dagli allevamenti di bestiame. Si richiede, nel testo in discussione,
che le imprese dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente
collegato alle attività di allevamento e coltivazione del fondo, in
cui negli effluenti di allevamento non siano prodotti in un anno più
di 340 Kg di azoto. Per gli allevamenti già esistenti, tale criterio
di assimilabilità si applicherebbe dal giugno 2002.
Autorizzazioni: gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti fognarie sono sempre ammessi nell’ambito dei regolamenti fissati
dal gestore del servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui
acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione
edilizia è subordinato all’autorizzazione dello scarico.
Sanzioni: viene eliminata la condotta delle
immissioni occasionali dalle violazioni punite in via amministrativa.
Inoltre vengono introdotte nuove fattispecie di illecito amministrativo.
Ad esempio, i titolari di concessioni che omettono le comunicazioni
alle autorità di bacino sono puniti con sanzione amministrativa da uno
a dieci milioni e se non rispettano l’obbligo di installare e mantenere
in funzione gli strumenti di misurazione dell’acqua rischiano una sanzione
amministrativa da due a venti milioni. Vengono, invece, trasformati
da illeciti amministrativi a penali le condotte di coloro che violano
le prescrizioni sull’installazione e la gestione dei controlli in automatico
o l’obbligo di conservare i risultati degli stessi. Lo stesso vale per
i titolari degli scarichi che impediscono l’accesso agli insediamenti
degli organi di controllo.
Dunque, si va a delineare una disciplina ben più rigida rispetto
a quella prevista inizialmente dal d.lgs 152/99 e ciò, alla luce delle
numerose problematiche ambientali che oggi affliggono la nostra società,
potrà, forse, servire a responsabilizzare maggiormente tanto gli addetti
ai lavori quanto il comune cittadino che ha diritto a veder tutelata
la propria salute così come costituzionalmente previsto nel nostro ordinamento.
Non più reato le Immissioni "occasionali"
Alla stregua del combinato disposto
dagli artt. 2, lett h) e bb), 45, comma 1, 59, commi 1 e 5, del D.Lgs.
11 maggio 1999 n.152, le immissioni occasionali non autorizzate di acque
reflue industriali non costituiscono reato salvo che diano luogo a superamento
dei valori limite fissati nella tabella 3 allegata al suddetto decreto,
essendo penalmente sanzionato per difetto di autorizzazione solo il
vero e proprio "scarico", il quale deve avvenire "tramite
condotta", e cioè a mezzo di qualsiasi sistema stabile di rilascio
delle predette acque, seppur non esattamente ripetitivo e non necessariamente
costituito da una tubazione.
"Con riguardo ai fatti commessi
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.152/99, qualora l’imputato
assuma che si sia trattato di immissioni occasionali, il giudice di
merito deve verificare la fondatezza di tale assunto, ai fini dell’eventuale
applicabilità, ai sensi dell’art. 2 c.p., della sopravvenuta norma più
favorevole. Tale verifica può essere compiuta anche dalla Corte di Cassazione,
ove il requisito dell’ occasionalità risulti dal testo della sentenza
impugnata con la quale, in applicazione della disciplina previdente,
sia stata affermata la responsabilità dell’imputato; in tal caso la
sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. (omissis)"
(Cassazione
Penale, sez. III, Sent. 14.09.99 n. 2774)
Il 16 aprile 1999 il Pretore di Bari sez. di Monopoli ha condannato
alla pena di lire un milione d’ammenda A.R., ritenuto colpevole del
reato di cui all’art. 21 della Legge n. 319/76, per avere scaricato
reflui industriali in Monopoli il 6 marzo 1995 con permanenza.
Nella sentenza il pretore dava atto che
"l’indagine dei Nas ha acclarato la regolarità del ciclo produttivo,
corredato dalla presenza di vasche di decantazione idonee per la depurazione
delle acque nonché dei servizi igienici annessi all’ufficio". Concludeva
per "l’episodicità" dello sversamento accertato, ma in conformità
all’indirizzo giurisprudenziale costante giudicava irrilevante tale
considerazione ai fini della imputabilità.
Ricorre l’imputato il quale, deducendo che
il giudice, pur avendo stabilito la episodicità del fatto non avrebbe
definito il momento in cui la condotta sarebbe stata posta in essere,
rileva la prescrizione dell’illecito.
Il ricorso è stato accolto d’ufficio in
applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed in virtù del recente decreto legislativo
11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti
da fonti agricole".
Il citato decreto legislativo n.152/99 punisce con l’arresto
o ammenda soltanto lo scarico di nuove acque reflue industriali, se
effettuato senza autorizzazione, ma non anche l’immissione occasionale.
Nella specie, il pretore, seguendo una costante giurisprudenza,
sul tema appunto della occasionalità dello scarico così come inteso
dalla Legge n. 319/76, ha fornito una motivazione non più in linea con
le recenti innovazioni normative.
Infatti, prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs.152, anche l’immissione occasionale senza autorizzazione era sanzionata;
sicché, sussistendo l’elemento soggettivo, ne era sufficiente l’accertamento
per applicare la pena. Attualmente è, invece, indispensabile accertare
la continuità dello scarico, il quale, in mancanza di detta continuità,
non può definirsi "scarico privo di autorizzazione" e non
è represso penalmente.
Va dunque rilevato che il precitato decreto, modificando la
precedente disciplina della Legge Merli, ha distinto lo scarico delle
acque reflue industriali dalla immissione occasionale. Il primo deve
avvenire tramite condotta ovvero a mezzo di qualsiasi sistema stabile,
il secondo ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la “occasionalità”.
In tal senso, la immissione non autorizzata, se occasionale,
non costituisce più reato, a meno che non vengano superati i limiti
di accettabilità di cui all’art. 59, comma 5.
Il giudice di merito che si trovi di fronte a tali fattispecie
ha il dovere di verificare la occasionalità del comportamento anche
in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova
disciplina, e ciò in applicazione del principio del favor rei così come
regolamentato dall’ art. 2 c.p.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, come nella specie, tale “occasionalità”
risulti dal testo della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha
il dovere di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
|