CRITICA PENALE

SCUOLA FORENSE 1/2000

CRITICA PENALE

Questo spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze penali. Critiche, pur aspre, non possono che giovare alla cultura giuridica. Esse addestrano le coscienze al leale dibattito e al confronto delle opinioni, affinando la sensibilità dei giuristi.

Qui di seguito riportiamo una recente sentenza del Tribunale di Foggia. Essa ha meritato lo spazio qui riservato per l’estrosa elaborazione delle figure di reato e l’uso improprio dei precedenti. Le massime sono reperibili, così come enunciate, su un noto e diffuso codice penale commentato.


Tribunale di Foggia, Sent. 20.9.99 n. 349, pres. Materi, est. Polemico, imp. M

Il concetto di violenza comprende qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento del soggetto passivo. (Nella specie è stata ritenuta violenza integrante il reato di rapina la circostanza che, nel togliersi la giacca, la vittima avesse avvertito un leggero ostacolo, individuato nel fatto che, proprio in quell’istante, l’imputato sottraeva il danaro dalla tasca della giacca medesima).

In tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

Pertanto, deve qualificarsi lesione personale anche il malore procurato dallo spavento e di sicura origine ansiosa 

 (…omissis)

Con Decreto del 7.6.1999, ritualmente e tempestivamente notificato, il G.U.P. presso questo Tribunale disponeva il rinvio a giudizio davanti alla Se­conda Sezione Penale, per l'udienza del 16.9.1999, di ML af­finché lo stesso rispondesse dei reati di cui in rubrica, in stato di custodia cautelare.

In dibattimento, tenutosi alla presenza dell'imputato, dopo l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, queste concludevano come da verbale.

La responsabilità del prevenuto deve essere dichiarata alla luce delle emer­genze istruttorie in ordine ai reati ascrittigli.

Invero dal complesso dell'istruttoria dibattimentale è stato accertato che nella mattina del 22 aprile 1999, PU si era recato presso l'agenzia della Banca Nazionale del Lavoro sita nella città di Foggia per effettuare un prelievo di 5 milioni di lire.

Quindi, realizzata l'operazione, lo stesso ripose la somma di denaro nella ta­sca interna destra della giacca che indossava.  Uscito da quell'istituto, lo stesso si diresse presso altro istituto bancario posto nelle vicinanze del primo.  Sennonché, prima ancora di entrare, fu distratto da uno sconosciuto che gli fece notare di avere una vistosa macchia sulla parte posteriore della giacca.

Effettivamente, il P si rese conto che la giacca, nella parte indicata,

presentava una macchia, che al tatto dava la sensazione di viscido, d'unto. 

Lo sconosciuto si prestò ad aiutare il P nella pulizia dell'indumento, fornendogli un fazzoletto di carta.  Sennonché il denunciante, nel cercare di sfilare la giacca e verificare meglio la portata della macchia per poi pulirla, avvertì una resistenza; in altre parole notò che non riusciva a togliere la giac­ca con facilità.  In quel mentre lo sconosciuto si trovava sul lato destro della P.O..

A questo punto il P si rese conto che i soldi era spariti dall'interno della tasca.

Dopo essere rimasto interdetto, per qualche secondo, il medesimo P realizzò che lo sconosciuto (identificato per I'odierno imputato) si stava al­lontanando; allora lo rincorse e lo fece fermare al fine di chiarire la vicenda. Nel frattempo, giunse sul posto un altro soggetto molto più giovane del primo al quale quest'ultimo si rivolse raccontando che il P aveva per­so dei soldi.  L'ultimo arrivato dopo brevissimo tempo, fece un giro attorno al P e si allontanò. Constatato I'evidente stato di agitazione, il M cercò di calmarlo rassicurandolo anzi che si sarebbe fatto avere indietro i soldi. Nel frattempo, giunse I'atteso amico del teste P, con I'aiuto del quale si riuscì ad avvisare la Polizia; intervenuta una volante, gli agenti condussero I'uomo che aveva avvicinato il teste p.o. in Questura, ove venne identificato per I'odierno imputato. 

Lo stesso non fu trovato in possesso del denaro sparito.

Se questa sommariamente è la descrizione dei fatti, deve convenirsi che sus­sistono indizi di cui all' art. 192 co. 2 c.p.p., perché possa affermarsi che il M sia stato il responsabile della sottrazione del denaro del P, in concorso con altra persona, identificabile probabilmente con lo sconosciu­to che si avvicinò ai due uomini.

L'imputato, evidentemente, aveva notato dall'interno dei locali della filiale della Banca Nazionale del Lavoro I'operazione bancaria con cui il P aveva prelevato la cospicua somma di denaro, prova ne è il rinvenimento da parte degli operanti di una distinta in bianco del medesimo istituto bancario; pertanto, successivamente aveva seguito la sua vittima fino alla entrata del secondo istituto bancario per poi inscenare la storia pretestuosa della mac­chia sulla giacca.

Non devono esservi dubbi circa la responsabilità del M dato che il P ha riferito di non avere avuto alcun incontro con qualsiasi altra persona diversa dall'imputato nel tratto di strada intercorrente tra il primo istituto bancario e I'altro. Inoltre, per quel concerne le modalità con cui questi sarebbe riuscito a pren­dere il denaro, va detto che, sebbene il P non sia riuscito a capire e, quindi, a descrivere le modalità con cui I'imputato fosse riuscito ad impa­dronirsi del denaro, è evidente che il tutto deve essersi verificato nel momen­to in cui lo stesso trovò ostacolo a sfilare la giacca, trattenuta evidentemente dal M.  Non a caso, quest'ultimo si trovava sul lato destro della vit­tima e, cioè in corrispondenza della tasca interna destra della giacca in cui era custodito il denaro del P.

Riguardo al fatto che non sia stato rinvenuto il denaro sottratto, va detto che senza dubbio lo stesso è stato consegnato all'altro sconosciuto complice avvicinatosi al M e con il quale questi confabulò qualche parola.  Lo stesso, essendo giovane, con agilità riuscì a nascondere il movimento furtivo con cui si fece consegnare il denaro e, con altrettanta destrezza, riuscì ad allontanarsi dal posto non senza avere fatto un giro intorno alla vittima.

Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, va detto che si ritiene di identificare la condotta realizzata dal M in quella della rapina di cui all'art. 628 c.p.. Ciò, perché si aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il concetto di violenza (elemento costitutivo del reato in questione) comprende qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento.del soggetto passivo" (così Cass.pen., sez.  V, 82/154539) ed anche a quello secondo cui "non è necessario che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può anche cadere su una cosa" (Cass.  Pen., Sez.  V, 85/168729).

Cosicché deve concludersi che la vis necessaria ai fini della consumazione del reato contestato è stato esercitata sul soggetto per il tramite di una cosa (la giacca) e, quindi, più precisamente, nell'avere impedito al P di toglie­re agevolmente l'indumento medesimo, ostacolando, come individuato dalla Suprema Corte, quella libertà di movimento necessaria.

Deve riconoscersi, altresì la sussistenza dell' aggravante contestata del con­corso con una l'altra persona, non più identificata.

Quanto poi al reato di cui al capo B) di rubrica, anch' esso deve essere rico­nosciuto poiché si ritiene che "in tema di lesioni personali volontarie, costi­tuisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organi­smo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (così anche Cass.  Pen., Sez.  V, 84/164626).  Stante il presente principio deve allora convenirsi che anche il malore procurato dallo spavento e di sicura origine ansiosa (cfr. deposizione del teste P), può e deve essere qualificata lesione personale.

Gli stessi vanno ricondotti ad unità, con il vincolo della continuazione di cui al capov. dell'art. 81 c.p., essendo palese la identità del disegno criminoso e del contesto.  La continuazione, come sopra indicata, può essere riconosciuta in relazione al reato sub A) da ritenersi più grave rispetto agli altri. Non appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche in considera­zione dei numerosissimi e specifici precedenti penali a carico del M.

Del pari non è concedibile la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in quanto si condivide il giudizio effettuato in sede di udienza preliminare secondo cui il dibattimento ed in particolare I'escussione del teste P sarebbe stata, come è avvenuto, utile al fine di comprendere I'esatto comportamento tenu­to del M nella circostanza in questione.

Per contro può essere riconosciuta, nel caso di specie, la circostanza atte­nuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. del risarcimento del danno.  Esso risulta dalla dichiarazione allegata agli atti e confermata dalla P.O. nel corso della sua escussione; inoltre esso è stato realizzato ritualmente e, cioè, integrale ed eseguito prima dei dibattimento.

Tale circostanza attenuante viene valutata prevalente sulla aggravante e sulla recidiva contestata.

Tanto premesso, e sulla base dei criteri di cui agli art- 133 e 133 bis c.p. si stima equo condannare ML alla pena di anni due e giorni quin­dici di reclusione e lire 800.000 di multa.

Al riguardo pena base equa per il reato sub A) (considerata la prevalenza della circostanza attenuante sulla aggravante e quindi la pena riferita alla ra­pina semplice) si stima quella di anni tre di reclusione e lire 1.200.000 di multa, ridotta, per l'appunto per I'attenuante riconosciuta, alla pena di anni due di reclusione e lire 800.000 di multa, aumentata, per la riconosciuta continua­zione con il capo B), alla pena sopraindicata e di cui al dispositivo. Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Consegue, inoltre, la confisca di quanto in sequestro.

La complessità della stesura della motivazione richiede un termine superiore a quello ordinario e, con riferimento all'art. 544 co. III c.p.p., precisamente, quello di giorni trenta dalla pronuncia del dispositivo.

P.Q.M. (omissis)

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L’ipotesi accusatoria, nei suoi elementi essenziali, è abbastanza consueta e, per così dire, banale: Tizio, prelevata una somma cospicua dalla banca, la ripone nella tasca della giacca. Si imbatte in Caio, che, con la scusa di aiutarlo a pulire la giacca, sfila i soldi dalla tasca e li affida al complice Sempronio. Caio, preoccupato per la scomparsa dei soldi, chiede l’intervento delle forze dell’ordine. Tizio è arrestato e sottoposto a giudizio, con l'accusa di rapina e lesioni personali. Il Tribunale condanna.

Ora, al di là del merito, la sentenza è interessante e meritevole di riflessione e di dibattito, per l’elaborazione, quantomeno fantasiosa, di fattispecie criminose e l’uso improprio dei precedenti giurisprudenziali, acquisiti acriticamente per massime.

Le massime giurisprudenziali, come espressione sintetica del pensiero e del principio di diritto enunciato dal giudice, non possono essere prese e pedissequamente ripetute senza tener conto della vicenda e della realtà processuale in cui quel principio si forma e si alimenta.

Dubito molto che un commissario di esame avrebbe lasciato passare un elaborato siffatto.