SCUOLA FORENSE 1/2000
Questo
spazio è riservato ad annotazioni e commenti di sentenze penali.
Qui di seguito riportiamo una recente sentenza del Tribunale di Foggia. Essa ha meritato lo spazio qui riservato per l’estrosa elaborazione delle figure di reato e l’uso improprio dei precedenti. Le massime sono reperibili, così come enunciate, su un noto e diffuso codice penale commentato.
Tribunale
di Foggia, Sent. 20.9.99 n. 349, pres. Materi, est. Polemico, imp. M
Il
concetto di violenza comprende qualunque condotta che valga ad impedire il
libero movimento del soggetto passivo.
In tema
di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione
anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità
e non influente sulle condizioni organiche generali.
Pertanto,
deve qualificarsi lesione personale anche il malore procurato dallo spavento e
di sicura origine ansiosa
(…omissis)
Con
Decreto del 7.6.1999, ritualmente e tempestivamente notificato, il G.U.P. presso
questo Tribunale disponeva il rinvio a giudizio davanti alla Seconda Sezione
Penale, per l'udienza del 16.9.1999, di ML affinché lo stesso rispondesse dei
reati di cui in rubrica, in stato di custodia cautelare.
In
dibattimento, tenutosi alla presenza dell'imputato, dopo l'espletamento delle
prove testimoniali richieste dalle parti, queste concludevano come da verbale.
La
responsabilità del prevenuto deve essere dichiarata alla luce delle emergenze
istruttorie in ordine ai reati ascrittigli.
Invero
dal complesso dell'istruttoria dibattimentale è stato accertato che nella
mattina del 22 aprile 1999, PU si era recato presso l'agenzia della Banca
Nazionale del Lavoro sita nella città di Foggia per effettuare un prelievo di 5
milioni di lire.
Quindi,
realizzata l'operazione, lo stesso ripose la somma di denaro nella tasca
interna destra della giacca che indossava.
Uscito da quell'istituto, lo stesso si diresse presso altro istituto
bancario posto nelle vicinanze del primo. Sennonché,
prima ancora di entrare, fu distratto da uno sconosciuto che gli fece notare di
avere una vistosa macchia sulla parte posteriore della giacca.
Effettivamente,
il P si rese conto che la giacca, nella parte indicata,
presentava
una macchia, che al tatto dava la sensazione di viscido, d'unto.
Lo
sconosciuto si prestò ad aiutare il P nella pulizia dell'indumento, fornendogli
un fazzoletto di carta. Sennonché il denunciante, nel cercare di sfilare la giacca e
verificare meglio la portata della macchia per poi pulirla, avvertì una
resistenza; in altre parole notò che non riusciva a togliere la giacca con
facilità. In quel mentre lo
sconosciuto si trovava sul lato destro della P.O..
A
questo punto il P si rese conto che i soldi era spariti dall'interno della
tasca.
Dopo
essere rimasto interdetto, per qualche secondo, il medesimo P realizzò che lo
sconosciuto (identificato per I'odierno imputato) si stava allontanando;
allora lo rincorse e lo fece fermare al fine di chiarire la vicenda. Nel
frattempo, giunse sul posto un altro soggetto molto più giovane del primo al
quale quest'ultimo si rivolse raccontando che il P aveva perso dei soldi.
L'ultimo arrivato dopo brevissimo tempo, fece un giro attorno al P e si
allontanò. Constatato I'evidente stato di agitazione, il M cercò di calmarlo
rassicurandolo anzi che si sarebbe fatto avere indietro i soldi. Nel frattempo,
giunse I'atteso amico del teste P, con I'aiuto del quale si riuscì ad avvisare
la Polizia; intervenuta una volante, gli agenti condussero I'uomo che aveva
avvicinato il teste p.o. in Questura, ove venne identificato per I'odierno
imputato.
Lo
stesso non fu trovato in possesso del denaro sparito.
Se
questa sommariamente è la descrizione dei fatti, deve convenirsi che sussistono
indizi di cui all' art. 192 co. 2 c.p.p., perché possa affermarsi che il M sia
stato il responsabile della sottrazione del denaro del P, in concorso con altra
persona, identificabile probabilmente con lo sconosciuto che si avvicinò ai
due uomini.
L'imputato,
evidentemente, aveva notato dall'interno dei locali della filiale della Banca
Nazionale del Lavoro I'operazione bancaria con cui il P aveva prelevato la
cospicua somma di denaro, prova ne è il rinvenimento da parte degli operanti di
una distinta in bianco del medesimo istituto bancario; pertanto, successivamente
aveva seguito la sua vittima fino alla entrata del secondo istituto bancario per
poi inscenare la storia pretestuosa della macchia sulla giacca.
Non
devono esservi dubbi circa la responsabilità del M dato che il P ha riferito di
non avere avuto alcun incontro con qualsiasi altra persona diversa dall'imputato
nel tratto di strada intercorrente tra il primo istituto bancario e I'altro.
Inoltre, per quel concerne le modalità con cui questi sarebbe riuscito a prendere
il denaro, va detto che, sebbene il P non sia riuscito a capire e, quindi, a
descrivere le modalità con cui I'imputato fosse riuscito ad impadronirsi del
denaro, è evidente che il tutto deve essersi verificato nel momento in cui lo
stesso trovò ostacolo a sfilare la giacca, trattenuta evidentemente dal M. Non a caso, quest'ultimo si trovava sul lato destro della vittima
e, cioè in corrispondenza della tasca interna destra della giacca in cui era
custodito il denaro del P.
Riguardo
al fatto che non sia stato rinvenuto il denaro sottratto, va detto che senza
dubbio lo stesso è stato consegnato all'altro sconosciuto complice avvicinatosi
al M e con il quale questi confabulò qualche parola.
Lo stesso, essendo giovane, con agilità riuscì a nascondere il
movimento furtivo con cui si fece consegnare il denaro e, con altrettanta
destrezza, riuscì ad allontanarsi dal posto non senza avere fatto un giro
intorno alla vittima.
Quanto
alla qualificazione giuridica della fattispecie, va detto che si ritiene di
identificare la condotta realizzata dal M in quella della rapina di cui all'art.
628 c.p.. Ciò, perché si aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo
cui "il concetto di violenza (elemento costitutivo del reato in questione)
comprende qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento.del
soggetto passivo" (così Cass.pen., sez.
V, 82/154539) ed anche a quello secondo cui "non è necessario che
la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può anche
cadere su una cosa" (Cass. Pen.,
Sez. V, 85/168729).
Cosicché
deve concludersi che la vis necessaria ai fini della consumazione del reato
contestato è stato esercitata sul soggetto per il tramite di una cosa (la
giacca) e, quindi, più precisamente, nell'avere impedito al P di togliere
agevolmente l'indumento medesimo, ostacolando, come individuato dalla Suprema
Corte, quella libertà di movimento necessaria.
Deve
riconoscersi, altresì la sussistenza dell' aggravante contestata del concorso
con una l'altra persona, non più identificata.
Quanto
poi al reato di cui al capo B) di rubrica, anch' esso deve essere riconosciuto
poiché si ritiene che "in tema di lesioni personali volontarie, costituisce
malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché
localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche
generali (così anche Cass. Pen.,
Sez. V, 84/164626). Stante il presente principio deve allora convenirsi che anche
il malore procurato dallo spavento e di sicura origine ansiosa (cfr. deposizione
del teste P), può e deve essere qualificata lesione personale.
Gli
stessi vanno ricondotti ad unità, con il vincolo della continuazione di cui al
capov. dell'art. 81 c.p., essendo palese la identità del disegno criminoso e
del contesto. La continuazione,
come sopra indicata, può essere riconosciuta in relazione al reato sub A) da
ritenersi più grave rispetto agli altri. Non appaiono concedibili le
circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosissimi e
specifici precedenti penali a carico del M.
Del
pari non è concedibile la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in quanto si
condivide il giudizio effettuato in sede di udienza preliminare secondo cui il
dibattimento ed in particolare I'escussione del teste P sarebbe stata, come è
avvenuto, utile al fine di comprendere I'esatto comportamento tenuto del M
nella circostanza in questione.
Per
contro può essere riconosciuta, nel caso di specie, la circostanza attenuante
di cui all' art. 62 n. 6 c.p. del risarcimento del danno.
Esso risulta dalla dichiarazione allegata agli atti e confermata dalla
P.O. nel corso della sua escussione; inoltre esso è stato realizzato
ritualmente e, cioè, integrale ed eseguito prima dei dibattimento.
Tale
circostanza attenuante viene valutata prevalente sulla aggravante e sulla
recidiva contestata.
Tanto
premesso, e sulla base dei criteri di cui agli art- 133 e 133 bis c.p. si stima
equo condannare ML alla pena di anni due e giorni quindici di reclusione e
lire 800.000 di multa.
Al
riguardo pena base equa per il reato sub A) (considerata la prevalenza della
circostanza attenuante sulla aggravante e quindi la pena riferita alla rapina
semplice) si stima quella di anni tre di reclusione e lire 1.200.000 di multa, ridotta,
per l'appunto per I'attenuante riconosciuta, alla pena di anni due di reclusione
e lire 800.000 di multa, aumentata, per la riconosciuta continuazione con il
capo B), alla pena sopraindicata e di cui al dispositivo. Consegue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali. Consegue, inoltre, la confisca di
quanto in sequestro.
La
complessità della stesura della motivazione richiede un termine superiore a
quello ordinario e, con riferimento all'art. 544 co. III c.p.p., precisamente,
quello di giorni trenta dalla pronuncia del dispositivo.
P.Q.M.
(omissis)
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L’ipotesi accusatoria, nei suoi elementi essenziali, è abbastanza consueta e, per così dire, banale: Tizio, prelevata una somma cospicua dalla banca, la ripone nella tasca della giacca. Si imbatte in Caio, che, con la scusa di aiutarlo a pulire la giacca, sfila i soldi dalla tasca e li affida al complice Sempronio. Caio, preoccupato per la scomparsa dei soldi, chiede l’intervento delle forze dell’ordine. Tizio è arrestato e sottoposto a giudizio, con l'accusa di rapina e lesioni personali. Il Tribunale condanna.
Ora, al di là del merito, la sentenza è interessante e meritevole di riflessione e di dibattito, per l’elaborazione, quantomeno fantasiosa, di fattispecie criminose e l’uso improprio dei precedenti giurisprudenziali, acquisiti acriticamente per massime.
Le massime giurisprudenziali, come espressione sintetica del pensiero e del principio di diritto enunciato dal giudice, non possono essere prese e pedissequamente ripetute senza tener conto della vicenda e della realtà processuale in cui quel principio si forma e si alimenta.
Dubito molto che un commissario di esame avrebbe lasciato passare un elaborato siffatto.