SCUOLA FORENSE 1/2000
DISCUSSIONE APERTA
I tempi
eccessivamente lunghi della nostra giustizia impongono soluzioni immediate. Nel
convincimento che alternativa possibile è solo la scelta fra garantismo e
celerità, le soluzioni sin qui prospettate sembrano tutte condurre alla
opinabile scelta di una lenta, ma inesorabile diminuzione di garanzie.
Inevitabile l’interrogativo di molti giuristi se sia davvero questa la sola
via per recuperare efficienza al nostro sistema giudiziario? Su questo problema
la discussione è aperta e a questo dibattito intende partecipare anche la
nostra Rivista, invitando ad intervenire chiunque voglia esprimere il proprio
pensiero.
Qui di
seguito, la dott.ssa Cesaria Carone, magistrato della Corte di Appello di Bari
formula una proposta di sicuro interesse, anche per la sua straordinaria
semplicità: estendere al giudizio ordinario due istituti previsti e
sperimentati con successo nei confronti dei soli minori, l’irrilevanza del
fatto e la messa alla prova.
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Cesaria
Carone
Fra i gravissimi problemi che affliggono la giustizia italiana, particolarmente inquietante è quello della eccessiva durata dei processi.
Una giustizia che interviene a distanza di anni dal fatto non è degna di tale nome.
Purtroppo i tentativi di risolvere il problema attuati negli ultimi anni non hanno fino ad oggi sortito effetto e talvolta sono stati controproducenti. Con riferimento al processo penale, abbiamo assistito al fallimento della deflazione affidata ai riti alternativi e stiamo per verificare se le recenti modifiche apportate dalla riforma sul giudice unico, dalla depenalizzazione di cui al D.Legistativo 30.12.99 N.507 e dalla c.d. Legge Carotti ( Legge16.12.99 n. 479) determineranno un inversione di tendenza.
Se ciò non si verificherà vi è il rischio che venga regolamentata la cosiddetta "scelta delle priorità", già spesso attuata di fatto, ovvero la scelta dei "processi che si ritiene debbano essere trattati con sollecitudine" lasciando gli altri al loro destino dì sicura prescrizione.
Soluzione sostanzialmente ipocrita, in quanto conserva solo formalmente il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, ma in concreto affida alla discrezionalità dell'inquirente (o di una autorità politica) la scelta dei processi da trattare.
D'altro canto è illusorio ritenere dì poter perseguire efficacemente e celermente ogni reato e appare incompatibile con l'organizzazione sociale e giuridica della nostra Repubblica l'abolizione dei principio fondamentale dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Un effetto deflattivo potrebbe essere affidato all'estensione anche al processo ordinario di due istituti che hanno dato buona prova nel processo minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova.
Dopo una sperimentazione ultradecennale, si può tranquillamente affermare che essi non solo non hanno portato quella “destabilizzazione” che alcuni temevano; ma hanno consentito ai Tribunali per i minorenni (notoriamente con ranghi estremamente limitati) di non essere paralizzati, favorendo la risocializzazione di molti giovani.
La irrilevanza del fatto ha consentito in questi anni di evitare processi e condanne per fatti di lieve entità, costituenti, all'epoca, reato ed oggi semplici illeciti amministrativi (ad. es.: guida senza patente, oltraggio a pubblico ufficiale, ecc).
Tale istituto, previsto dall'art 27 D.P.R. 22.11.88 n. 448, consente la rapida chiusura del procedimento penale se risulti la tenuità dei fatto e l'occasionalità del comportamento.
La norma ben potrebbe essere estesa anche agli adulti, tenuto conto che anch’essi possono avere delle cadute in illeciti penali occasionati e lievi.
Basti pensare ai reati di ingiurie, percosse e molestie che talora sono occasionali e scarsamente incidenti sulla società, talaltra reiterate e sintomo di comportamento violento e prevaricatorio.
Nel primo caso l'intervento del processo penale è superfluo se non addirittura nocivo, nell'altro può risultare opportuno.
Analogo discorso può farsi per molti altri comportamenti che il buon senso indica come scarsamente rilevanti sotto il profilo penale, ma che, tuttavia, rientrano nella previsione di una fattispecie delittuosa talvolta anche grave. A mero titolo dì esempio va ricordato l'ufficiale sottoposto a procedimento per rivelazione di segreti di stato ex art 261 c.p. per aver dichiarato che alcuni aerei militari erano dei “rottami”.
L’istituto della messa alla prova previsto dall'art 28 dei citato D.P.R. comporta la sospensione del processo quando il giudice ritiene di dover valutare la personalità del minorenne solo all'esito di una prova. Esso ha consentito di recuperare molti ragazzi, che pur si erano resi colpevoli di gravi fatti.
Tale norma, ad una valutazione superficiale, può ritenersi ricollegata solo alle personalità in fase evolutiva e quindi non estensibile al processo ordinario, ma un esame più approfondito porta a diverse conclusioni.
La realtà del nostro processo penale e la quotidiana esperienza consente di affermare che, oltre ai minori, vi sono anche altri soggetti, per ì quali risulterebbe opportuno rimandare la valutazione della personalità in momenti successivi, dopo una fase più o meno lunga di sperimentazione. Vi, sono, ad esempio, i giovani adulti e i cosiddetti “collaboranti”, coloro che stanno dando una svolta diversa alla loro vita scegliendo la strada della collaborazione con l'autorità giudiziaria.
Proprio con riferimento a questi ultimi, lo schema della sospensione del processo a loro carico e della messa alla prova, opportunamente adattato alla peculiarità della loro condizione, potrebbe essere uno strumento idoneo al controllo della validità della collaborazione offerta e del reale abbandono dei pregressi comportamenti delinquenziali.
Particolarmente utile risulterebbe la possibilità di porre al collaboratore in prova (mediante il programma di sospensione) l'adozione di prescrizioni che consentano la riparazione dei danni arrecati (anche a maggior tutela delle persone offese), nonché la presenza e la deposizione in futuri dibattimenti per riferire i fatti a loro conoscenza. Prescrizioni che, se violate, comporterebbero la perdita di qualsiasi beneficio processuale.
Opportunamente adattata, con le giuste prescrizioni, la messa alla prova risulterebbe la soluzione ideale anche rispetto ai fenomeni di corruzione politica e amministrativa, consentendo una più rapida ed efficace giustizia, nonché, forse, più apprezzabili effetti sul piano sociale.
Si pensi solo a quanto impegno della giurisdizione hanno richiesto e quante polemiche hanno scatenato le vicende di “tangentopoli”, con risultati concreti davvero esigui. Infatti, solo pochissime condanne risultano eseguite, il risarcimento dei danni è di ammontare risibile e la corruzione non sembra particolarmente ridotta.
Né appare trascurabile il fatto che gli istituti delIa irrilevanza del fatto e messa alla prova hanno superato anche il vaglio della Corte Costituzionale.
Rispetto ad altri istituti processuali, essi hanno il vantaggio di essere adottati da un giudice terzo, nel contraddittorio delle parti; sicchè, pur costituendo efficaci e validi strumenti deflattivi, non si discostano dai principi fondamentali di cui agli articoli 111 e 112 della Costituzione.